Ordine dei Geologi della Regione Molise

Aggiornamento Professionale Continuo: conclusione triennio 2014-2016 – certificazione APC

Data:
30 Gennaio 2017

Lo scorso 31 dicembre 2016 si è concluso il triennio per l’Aggiornamento Professionale Continuo iniziato il 1 gennaio 2014. Ai sensi del vigente Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo (https://www.ordinegeologimolise.it/images/pdf/04_apc_regolamento_2014_.pdf) approvato dal CNG in data 5 ottobre 2013, in attuazione del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e la conseguente pubblicazione avvenuta il 30 novembre 2013 sul n. 22 del Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia, con Integrazione/modifica alla Circolare n. 368 del dicembre 2013, gli iscritti sono tenuti a presentare al Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Regione Molise richiesta di riconoscimento dell’APC svolto fino al 31/12/2016, compilando l’apposito modello allegato alla presente comunicazione. Come noto, da regolamento è necessario il raggiungimento della soglia di 50 crediti APC.

Si rammentano ancora una volta le principali novità del regolamento che è entrato in vigore il 1 gennaio 2014 e che saranno valide, salvo future modifiche, anche per il triennio 2017-2019:

  1. L’APC è obbligatoria, salvi i casi di esonero, per tutti gli iscritti all’Albo Unico Nazionale, nel quale, ai fini apc, confluiscono gli iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale sez. A, B (gli iscritti possono presentare al Consiglio dell’Ordine del Molise eventuale richiesta di esonero dell’APC per il triennio 2017-2019, compilando il modello Mod. Esonero Totale APC 2017- 2019 e Mod. Esonero Parziale APC 2017, entrambi allegati alla presente comunicazione).
  1. L’esonero PARZIALE APC è concesso:
  1. Nei casi di gravidanza, fino ad un massimo di un anno, salva diversa certificazione del medico specialista, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine della Molise entro 30 giorni dalla data di conoscenza della gravidanza, con allegata documentazione medica attestante il periodo di gravidanza.
  2. Nei casi di maternità o paternità, fino ad un massimo di due anni, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dalla nascita del figlio, con allegazione della documentazione attestante la maternità o paternità.
  3. Nel caso di soggetti che subiscano un intervento chirurgico invalidante, seppur parzialmente e/o temporaneamente, o risultino affetti da malattia grave, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, con allegata la documentazione medica attestante la patologia.
  4. Nel caso di assenza dall’Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dal rientro in Italia, con allegazione della documentazione che attesti il periodo di espatrio.
  5. Nel caso in cui l’iscritto, a causa di gravi e oggettivi impedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, sia impossibilitato a svolgere l’APC. In tali circostanze, l’iscritto deve darne, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, motivata comunicazione al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza, che valuta la richiesta di esonero e la documentazione comprovante l’impedimento.
  1. L’esonero TOTALE APC è concesso:
  1. Agli iscritti che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione, hanno dichiarato al Consiglio dell’Ordine di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegnino a non svolgere tale attività nel successivo triennio.
  2. Agli iscritti che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione, dichiarino di svolgere la loro attività in via esclusiva all’estero e di non avvalersi dell’iscrizione all’Albo Unico Nazionale per l’esercizio della propria attività nello Stato straniero.

Come già ribadito in più occasioni e comunicazioni, rispetto ai passati trienni APC, nel triennio 2014-2016 non è prevista la concessione di esonero per anzianità (iscritti ultra 65enni).

La comunicazione dei crediti formativi acquisiti è obbligatoria per tutti gli iscritti all’Albo Unico Nazionale e deve essere inviata a mezzo PEC ( segreteria@pec.ordinegeologimolise.it ), tramite Raccomandata o consegnata a mano direttamente alla segreteria dell’Ordine (aperta il lunedì orario 9:00-13:00 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 19:00) entro il 1° Marzo 2017, (articolo 8 comma 1 del Regolamento APC) compilando la Dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata alla presente comunicazione. Una copia degli attestati e gli altri documenti che dimostrano il conseguimento dei crediti devono essere inviati all’Ordine eccetto la documentazione relativa agli eventi APC organizzati dall’ORG Molise. A seguito ai dovuti controlli, sarà rilasciato la Certificazione di ottemperanza APC con il relativo logo.

Moduli allegati:

Ultimo aggiornamento

30 Gennaio 2017, 16:04