Ordine dei Geologi della Regione Molise

Regolamento per l’Aggiornamento Professionale Continuo

Data:
28 Aprile 2009

Articolo 1
Principi generali

La formazione continua nell’arco della vita, adottata nel marzo 2000 dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona ed approvata con risoluzione del Consiglio Europeo il 27 Giugno 2002 (2002/C 163/01), riguarda tutti i cittadini europei.

Le ‘Norme deontologiche riguardanti l’esercizio della professione del geologo in Italia’ di cui alla delibera n° 143/06 del Consiglio Nazionale dei Geologi (CNG), all’art. 7 e, segnatamente, all’art. 9 prevedono l’obbligo che il geologo aggiorni la propria preparazione professionale.

Pertanto, gli iscritti all’Ordine dei Geologi devono ottemperare all’obbligo deontologico dell’Aggiornamento Professionale Continuo (APC), così come normato dal presente Regolamento.

Gli iscritti all’Ordine hanno il dovere di curare e aggiornare con continuità le conoscenze tecniche e le conoscenze delle norme correlate, necessarie a garantire il corretto esercizio della professione.

Conformemente ai compiti ed alle attribuzioni che la legge istitutiva riconosce al CNG ed agli Ordini Regionali (OO.RR.) e in aderenza con gli universali principi etici e morali richiamati dal codice deontologico, il presente Regolamento definisce i criteri di costruzione e di validazione del percorso di APC, destinato ad aggiornare e a perfezionare le conoscenze a garanzia del corretto esercizio della professione di Geologo.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 5 della L. 338/1990 il CNG è chiamato a operare per la valorizzazione della professione, favorendo le iniziative dirette al miglioramento tecnico-culturale degli iscritti e coordinando le attività degli OO.RR., ai quali è demandato il compito di:

  • promuovere, anche di concerto tra loro, un’adeguata offerta di aggiornamento, accogliendo proposte in merito anche da soggetti diversi dal CNG e dagli OO.RR. stessi e verificando i relativi programmi ai sensi dell’art. 4 del presente Regolamento;
  • favorire, per quanto possibile, la gratuità della formazione usando risorse proprie e provenienti da sovvenzioni;
  • verificare e certificare l’assolvimento dell’obbligo della formazione, nonché definire le modalità di rilascio delle certificazioni ai sensi dell’art. 7 del presente Regolamento;
  • applicare le sanzioni disciplinari nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di aggiornamento ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 2
Soggetti interessati.

L’APC è attività obbligatoria per tutti gli iscritti all’Ordine di cui all’art. 2 della L. 112/1963. È lasciata facoltà agli iscritti all’Elenco Speciale di chiedere la validazione degli eventi formativi organizzati dalle amministrazioni di appartenenza, secondo la procedura indicata all’art. 4.

Articolo 3
Contenuti dell’Aggiornamento Professionale Continuo

L’APC deve riguardare materie oggetto della professione di Geologo e di Geologo iunior, sia che derivino direttamente dai contenuti della L.112/1963 sia che derivino da altre normative statali o regionali o, in particolare, dal quadro normativo riguardante l’offerta di aggiornamento dell’Università e, in generale, degli ordini professionali.

Rientrano pertanto fra i contenuti dell’APC le materie oggetto delle prove d’esame di Stato per l’accesso alla professione ivi incluse la normativa di riferimento, le norme deontologiche ed ogni altra materia comunque funzionale all’esercizio della professione.

Articolo 4
Attività Istituzionali per l’Aggiornamento Professionale Continuo

Il CNG istituisce una Commissione APC composta da un rappresentante di propria indicazione e da 6 rappresentanti designati concertatamente dagli OO.RR. Il coordinamento della Commissione è assunto dal rappresentante del CNG secondo la previsione del comma successivo.

Il CNG:

  • coordina e vigila sullo svolgimento dell’APC in termini di efficacia dell’informazione agli iscritti, e sull’omogeneità sul territorio nazionale dell’offerta formativa e della proposta di aggiornamento, anche in relazione alla sua qualità;
  • promuove ed organizza direttamente eventi di aggiornamento, raccordandosi con l’OO.RR. territorialmente
    competente;
  • ha facoltà di emanare norme di indirizzo per il funzionamento della Commissione.

Gli OO.RR. organizzano, promuovono e ricevono proposte di iniziative per l’APC e le trasmettono alla Commissione APC. Gli OO.RR. verificano preliminarmente che i propri programmi e quelli loro presentati siano conformi al presente Regolamento e, in particolare, che vi siano trattate le materie riconducibili al precedente art. 3.

Gli OO.RR. ed altri Enti pubblici e privati tramite gli OO.RR. stessi inviano alla Commissione APC il Programma dell’evento di aggiornamento che descrive almeno:

  • data, luogo e durata dell’evento;
  • informazioni riguardanti docenti e relatori sotto forma di CV;
  • argomenti trattati;
  • durata della trattazione degli argomenti in ore o loro frazione;
  • crediti proposti per l’evento secondo l’art. 6 del presente Regolamento.

La Commissione APC si riunisce almeno ogni 90 giorni, secondo un calendario comunicato agli OO:RR. entro il 30 gennaio di ogni anno, al fine di esaminare e validare i Programmi pervenuti entro i 15 giorni precedenti alla riunione e di fissare il numero dei crediti entro i 15 giorni successivi con comunicazione scritta ovvero, trascorso il termine, per silenzio/assenso. L’eventuale parer negativo sarà motivato.

La Commissione APC assolve anche alla funzione di Osservatorio Permanente per il monitoraggio dell’APC con il compito, tra l’altro, di valutare in itinere le osservazioni provenienti dagli OO.RR. I costi per lo svolgimento dell’attività della Commissione APC sono a carico del CNG.

Le decisioni della Commissione APC sono valide con la maggioranza semplice dei componenti. La Commissione APC resta in carica fino alla conclusione del mandato del CNG che l’ha istituita e in ogni caso fino alla nomina della nuova Commissione.

Articolo 5
Adempimenti per l’Aggiornamento Professionale Continuo

Ciascun Periodo di APC ha durata biennale. Fermo restando l’obbligo deontologico dell’aggiornamento professionale per il suo adempimento ogni iscritto all’Ordine deve conseguire 50 crediti tra il 1° gennaio del primo anno e il 31 dicembre dell’anno successivo, con facoltà di scegliere gli eventi di aggiornamento più rispondenti alle proprie esigenze.

Nel caso in cui l’iscritto, a causa di comprovati impedimenti, sia impossibilitato a svolgere l’attività di aggiornamento continuo come indicato al precedente comma, deve darne comunicazione al Consiglio dell’O.R. di appartenenza entro la fine del periodo di riferimento.

Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare l’obbligo di APC e le decisioni in merito spettano al Consiglio dell’O.R. di appartenenza dell’iscritto.

In caso di accoglimento dell’istanza dell’iscritto, questi è tenuto a recuperare i crediti mancanti nel biennio successivo.

Articolo 6
Criteri di definizione dei crediti

L’iter di aggiornamento è assolto con la partecipazione a Corsi d’Aggiornamento, Corsi di Formazione, Master e/o Seminari, Convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3. I programmi degli eventi di aggiornamento devono essere verificati, esaminati e validati secondo i criteri dell’art. 4.

La frequenza diretta o a distanza dell’evento di aggiornamento dà diritto in linea di principio a 1 credito per ogni ora o frazione di ora di formazione, risultante dall’attestato di partecipazione rilasciato dall’organizzazione promotrice.

L’iter di aggiornamento può inoltre essere integrato nella misura massima di 20 crediti acquisiti nel biennio di riferimento, con l’espletamento di attività comunque collegate alla cultura professionale, quali per esempio:

  • la Docenza a Contratto, anche per Corsi di Master, di Dottorato, di Perfezionamento, di Scuole di Specializzazione presso Istituti Universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3, nella misura di 1 credito per ciascuna ora o frazione di ora di docenza risultante da apposita attestazione emessa dall’Università;
  • la Docenza in Corsi di formazione nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3, nella misura di 1 credito per ciascuna ora o frazione di ora di docenza risultante da apposita attestazione emessa dall’organizzazione promotrice dei Corsi;
  • l’attività documentata di Relatore di tesi di Laurea, di Master, di Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di 5 crediti, per ogni tesi;
  • l’attività documentata di Correlatore di tesi di Laurea, di Master, di Dottorato di Ricerca fino ad un massimo di 3 crediti, per ogni tesi;
  • l’attività documentata di Relatore in convegni nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3, nella misura di 4 crediti per ogni evento;
  • la redazione di libri nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3, fino a un massimo di 20 crediti per ogni libro;
  • le pubblicazioni su riviste accreditate di lavori scientifici e professionali e di articoli divulgativi nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3, nella misura di 4 crediti per ogni pubblicazione e di 2 crediti per ogni articolo;
  • il superamento di esami universitari nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3, presso Università statali o private riconosciute, nella misura di 3 crediti per ciascun esame superato risultante da documentazione rilasciata dall’Università;
  • la partecipazione ai lavori di:
    • organismi di rappresentanza della categoria, quali CNG e OO.RR., nella misura di 2 crediti all’anno per ciascuna designazione, risultante da apposita delibera o verbale;
    • Commissioni per Esami di Stato per l’abilitazione alla Professione nella misura di 1 credito per ciascuna sessione e per ciascun tipo d’esame (laurea quinquennale vecchio ordinamento, laurea triennale nuovo ordinamento, laurea magistrale nuovo ordinamento) risultante da apposita delibera o verbale;
    • Commissioni di Studio istituite da organismi pubblici locali, regionali, nazionali e internazionali cui partecipano i componenti del CNG, degli OO.RR. e gli Iscritti, che hanno come oggetto lo studio delle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3, nella misura di 2 crediti all’anno per ciascuna designazione risultante da apposita delibera o verbale;
  • la partecipazione a:
    • Comitati Scientifici di convegni e di riviste accreditate nelle materie identificate secondo i criteri di cui all’art. 3, nella misura di 1 credito all’anno per ciascuna designazione risultante da idonea documentazione.

Articolo 7
Verifica e certificazione dello svolgimento dell’APC

Al termine del Periodo di Aggiornamento biennale, entro e non oltre il 1° marzo successivo l’iscritto deve presentare all’O.R. di competenza richiesta di riconoscimento dell’APC svolta, con documentazione comprovante lo svolgimento dell’attività stessa, secondo i criteri esposti agli artt. 3, 5 e 6.

Entro il mese di giugno l’O.R., previa idonea verifica, rilascia la certificazione dell’avvenuto svolgimento dell’APC.

Le richieste e le relative certificazioni vengono protocollate e registrate su apposito registro.

Articolo 8
Sanzioni

L’iscritto che non assolva l’obbligo dell’APC è assoggettato alla procedura disciplinare e alle relative sanzioni, così come previsto dall’art. 14 della L. 616/1966.

In particolare si applica la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale con l’eccezione dei casi di cui all’ultimo comma dell’art. 5. La sospensione sarà reiterata fino a quando l’iscritto non dimostrerà all’O.R. di avere saldato il debito formativo, e l’O. R. avrà deliberato favorevolmente in merito.

In caso di controversie, il ricorso dovrà essere inoltrato al CNG ai sensi dell’art. 6 della L.339/1990 e degli artt. 14 e 15 della L. 616/1966.

Articolo 9
Decorrenza

Il Regolamento è approvato con Delibera del CNG e diverrà operativo nelle singole Regioni, previa delibera di ratifica dei Consigli degli OO.RR. da assumere entro il 31 gennaio 2008.

Articolo 10
Norma transitoria

Dalla data della delibera di ratifica di cui all’art. 9, tutto il 2008, il 2009 ed il 2010 sono considerati Periodo di Aggiornamento Sperimentale durante il quale gli iscritti dovranno conseguire 50 crediti. La verifica di cui all’art. 7 avverrà nel 2011. Dal 2011 in poi la durata del Periodo di Aggiornamento diventerà biennale e seguirà l’iter descritto nell’articolato che precede.

Ultimo aggiornamento

28 Aprile 2009, 09:56