{"id":4130,"date":"2020-05-03T15:15:53","date_gmt":"2020-05-03T15:15:53","guid":{"rendered":"http:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/?page_id=4130"},"modified":"2022-02-20T14:10:49","modified_gmt":"2022-02-20T14:10:49","slug":"codice-degli-appalti","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/collegamenti-esterni\/codice-degli-appalti\/","title":{"rendered":"Codice degli appalti"},"content":{"rendered":"<p><strong><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 20px;\">Ultimo aggiornamento pubblicato in G.U. n. 164 del 15 luglio 2016<\/span><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<p><em><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/2016_0050_codice_contratti_AGGIORNATO.pdf\">Versione integrale del documento in formato pdf<\/a><\/em><\/p>\n<p>Attuazione delle direttive 2014\/23\/UE, 2014\/24\/UE e 2014\/25\/UE sull\u2019aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d\u2019appalto degli enti erogatori nei settori dell\u2019acqua, dell\u2019energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche\u2019 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2016_0050.pdf\">(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)<\/a><\/p>\n<p><strong>INDICE<\/strong><\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td width=\"350\">Oggetto: 1 \u2013 3<\/td>\n<td width=\"319\">Contratti esclusi: 4 \u2013 20<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Piani e progetti: 21 \u2013 27<\/td>\n<td width=\"319\">Principi comuni: 28 \u2013 34<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Soglie: 35 \u2013 36<\/td>\n<td width=\"319\">Qualificazione S.A.: 37 \u2013 43<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Affidamento: 44 \u2013 53<\/td>\n<td width=\"319\">Tecniche e strumenti: da 54 \u2013 58<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Procedure: 59 \u2013 65<\/td>\n<td width=\"319\">Bandi: 66 \u2013 76<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Selezione offerte: 77 \u2013 93<\/td>\n<td width=\"319\">Aggiudicazioni: 94 \u2013 99<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Esecuzione: 100 \u2013 113<\/td>\n<td width=\"319\">Settori speciali: 114 \u2013 121<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Scelta contraente: 122 \u2013 141<\/td>\n<td width=\"319\">Servizi sociali: 142 \u2013 144<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Beni culturali: 145 \u2013 151<\/td>\n<td width=\"319\">Concorsi di progettazione: 152 \u2013 157<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Ricerca sviluppo: 158<\/td>\n<td width=\"319\">Difesa: 159 \u2013 163<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Concessioni: 164 \u2013 173<\/td>\n<td width=\"319\">Esecuzione concessioni: 174 \u2013 178<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Partenariato (PPP): 179 \u2013 191<\/td>\n<td width=\"319\">In house: 192 \u2013 193<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Contraente generale: 194 \u2013 199<\/td>\n<td width=\"319\">Insediamenti produttivi: 200 \u2013 203<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Contenzioso: 204 \u2013 211<\/td>\n<td width=\"319\">Governance: 212 \u2013 215<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td width=\"350\">Finali e transitorie: 216 \u2013 220<\/td>\n<td width=\"319\">ALLEGATI<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong>TESTO NORMATIVO<\/strong><\/p>\n<p align=\"left\">PARTE I \u2013 AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#001\">Art. 1<\/a>. (Oggetto e ambito di applicazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#002\">Art. 2<\/a>. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003\">Art. 3<\/a>. (Definizioni)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO II \u2013 CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL\u2019AMBITO DI APPLICAZIONE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#004\">Art. 4<\/a>. (Principi relativi all\u2019affidamento di contratti pubblici esclusi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">Art. 5<\/a>. (Principi comuni in materia di esclusioni per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell\u2019ambito del settore pubblico)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#006\">Art. 6<\/a>. (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#007\">Art. 7<\/a>. (Appalti e concessioni aggiudicati ad un\u2019impresa collegata)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#008\">Art. 8<\/a>. (Esclusione di attivit\u00e0 direttamente esposte alla concorrenza)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#009\">Art. 9<\/a>. (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#010\">Art. 10<\/a>. (Contratti nel settore dell\u2019acqua, dell\u2019energia, dei trasporti e dei servizi postali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#011\">Art. 11<\/a>. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l\u2019acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#012\">Art. 12<\/a>. (Esclusioni specifiche nel settore idrico)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#013\">Art. 13<\/a>. (Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#014\">Art. 14<\/a>. (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un\u2019attivit\u00e0 interessata o per l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 in un paese terzo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#015\">Art. 15<\/a>. (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#016\">Art. 16<\/a>. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#017\">Art. 17<\/a>. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#018\">Art. 18<\/a>. (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#019\">Art. 19<\/a>. (Contratti di sponsorizzazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#020\">Art. 20<\/a>. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO III \u2013 PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#021\">Art. 21<\/a>. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#022\">Art. 22<\/a>. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#023\">Art. 23<\/a>. (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori nonch\u00e9 per i servizi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">Art. 24<\/a>. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#025\">Art. 25<\/a>. (Verifica preventiva dell\u2019interesse archeologico)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#026\">Art. 26<\/a>. (Verifica preventiva della progettazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#027\">Art. 27<\/a>. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO IV \u2013 MODALITA\u2019 DI AFFIDAMENTO \u2013 PRINCIPI COMUNI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#028\">Art. 28<\/a>. (Contratti misti di appalto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#029\">Art. 29<\/a>. (Principi in materia di trasparenza)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">Art. 30<\/a>. (Principi per l\u2019aggiudicazione e l\u2019esecuzione di appalti e concessioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#031\">Art. 31<\/a>. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#032\">Art. 32<\/a>. (Fasi delle procedure di affidamento)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#033\">Art. 33<\/a>. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#034\">Art. 34<\/a>. (Criteri di sostenibilit\u00e0 energetica e ambientale)<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE II \u2013 CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">Art. 35<\/a>. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">Art. 36<\/a>. (Contratti sotto soglia)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO II \u2013 QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#037\">Art. 37<\/a>. (Aggregazioni e Centralizzazione delle Committenze)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">Art. 38<\/a>. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#039\">Art. 39<\/a>. (Attivit\u00e0 di committenza ausiliarie)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#040\">Art. 40<\/a>. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#041\">Art. 41<\/a>. (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#042\">Art. 42<\/a>. (Conflitto di interesse)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#043\">Art. 43<\/a>. (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO III \u2013 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO I \u2013 MODALITA\u2019 COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE I -DISPOSIZIONI COMUNI <\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#044\">Art. 44<\/a>. (Digitalizzazione delle procedure)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">Art. 45<\/a>. (Operatori economici)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#046\">Art. 46<\/a>. (Operatori economici per l\u2019affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#047\">Art. 47<\/a>. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#048\">Art. 48<\/a>. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#049\">Art. 49<\/a>. (Condizioni relative all\u2019AAP e ad altri accordi internazionali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#050\">Art. 50<\/a>. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#051\">Art. 51<\/a>. (Suddivisione in lotti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">Art. 52<\/a>. (Regole applicabili alle comunicazioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#053\">Art. 53<\/a>. (Accesso agli atti e riservatezza)<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE II \u2013 TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI <\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#054\">Art. 54<\/a>. (Accordi quadro)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#055\">Art. 55<\/a>. (Sistemi dinamici di acquisizione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#056\">Art. 56<\/a>. (Aste elettroniche)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#057\">Art. 57<\/a>. (Cataloghi elettronici)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#058\">Art. 58<\/a>. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO II \u2013 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#059\">Art. 59<\/a>. (Scelta delle procedure)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">Art. 60<\/a>. (Procedura aperta)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#061\">Art. 61<\/a>. (Procedura ristretta)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#062\">Art. 62<\/a>. (Procedura competitiva con negoziazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">Art. 63<\/a>. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#064\">Art. 64<\/a>. (Dialogo competitivo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#065\">Art. 65<\/a>. (Partenariato per l\u2019innovazione)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO III SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE I \u2013 BANDI E AVVISI <\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#066\">Art. 66<\/a>. (Consultazioni preliminari di mercato)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#067\">Art. 67<\/a>. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#068\">Art. 68<\/a>. (Specifiche tecniche)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#069\">Art. 69<\/a>. (Etichettature)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#070\">Art. 70<\/a>. (Avvisi di preinformazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#071\">Art. 71<\/a>. (Bandi di gara)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">Art. 72<\/a>. (Redazione e modalit\u00e0 di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">Art. 73<\/a>. (Pubblicazione a livello nazionale)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#074\">Art. 74<\/a>. (Disponibilit\u00e0 elettronica dei documenti di gara)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#075\">Art. 75<\/a>. (Inviti ai candidati)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#076\">Art. 76<\/a>. (Informazione dei candidati e degli offerenti)<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE II \u2013 SELEZIONE DELLE OFFERTE <\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#077\">Art. 77<\/a>. (Commissione di aggiudicazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#078\">Art. 78<\/a>. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#079\">Art. 79<\/a>. (Fissazione di termini)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">Art. 80<\/a>. (Motivi di esclusione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">Art. 81<\/a>. (Documentazione di gara)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#082\">Art. 82<\/a>. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">Art. 83<\/a>. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#084\">Art. 84<\/a>. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">Art. 85<\/a>. (Documento di gara unico europeo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#086\">Art. 86<\/a>. (Mezzi di prova)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#087\">Art. 87<\/a>. (Certificazione delle qualit\u00e0)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#088\">Art. 88<\/a>. (Registro on line dei certificati (e-Certis)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#089\">Art. 89<\/a>. (Avvalimento)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#090\">Art. 90<\/a>. (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">Art. 91<\/a>. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#092\">Art. 92<\/a>. (Riduzione del numero di offerte e soluzioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">Art. 93<\/a>. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO IV \u2013 AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#094\">Art. 94<\/a>. (Principi generali in materia di selezione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">Art. 95<\/a>. (Criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#096\">Art. 96<\/a>. (Costi del ciclo di vita)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#097\">Art. 97<\/a>. (Offerte anormalmente basse)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#098\">Art. 98<\/a>. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#099\">Art. 99<\/a>. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO V \u2013 ESECUZIONE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#100\">Art. 100<\/a>. (Requisiti di esecuzione dell\u2019appalto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#101\">Art. 101<\/a>. (Soggetti delle stazioni appaltanti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#102\">Art. 102<\/a>. (Collaudo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">Art. 103<\/a>. (Garanzie definitive)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#104\">Art. 104<\/a>. (Garanzie per l\u2019esecuzione di lavori di particolare valore)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">Art. 105<\/a>. (Subappalto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#106\">Art. 106<\/a>. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#107\">Art. 107<\/a>. (Sospensione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#108\">Art. 108<\/a>. (Risoluzione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#109\">Art. 109<\/a>. (Recesso)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#110\">Art. 110<\/a>. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell\u2019esecutore o risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#111\">Art. 111<\/a>. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#112\">Art. 112<\/a>. (Appalti e concessioni riservati)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#113\">Art. 113<\/a>. (Incentivi per funzioni tecniche)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO VI \u2013 REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO I \u2013 APPALTI NEI SETTORI SPECIALI<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE I \u2013 DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO <\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#114\">Art. 114<\/a>. (Norme applicabili e ambito soggettivo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">Art. 115<\/a>. (Gas ed energia termica)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#116\">Art. 116<\/a>. (Elettricit\u00e0)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#117\">Art. 117<\/a>. (Acqua)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#118\">Art. 118<\/a>. (Servizi di trasporto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#119\">Art. 119<\/a>. (Porti e aeroporti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#120\">Art. 120<\/a>. (Servizi postali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#121\">Art. 121<\/a>. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE II \u2013 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE <\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#122\">Art. 122<\/a>. (Norme applicabili)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#123\">Art. 123<\/a>. (Scelta delle procedure)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#124\">Art. 124<\/a>. (Procedura negoziata con previa indizione di gara)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#125\">Art. 125<\/a>. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#126\">Art. 126<\/a>. (Comunicazione delle specifiche tecniche)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#127\">Art. 127<\/a>. (Pubblicit\u00e0 e avviso periodico indicativo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#128\">Art. 128<\/a>. (Avvisi sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#129\">Art. 129<\/a>. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#130\">Art. 130<\/a>. (Redazione e modalit\u00e0 di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#131\">Art. 131<\/a>. (Inviti ai candidati)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#132\">Art. 132<\/a>. (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE III \u2013 SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE <\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#133\">Art. 133<\/a>. (Principi generali per la selezione dei partecipanti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#134\">Art. 134<\/a>. (Sistemi di qualificazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">Art. 135<\/a>. (Criteri di selezione qualitativa e avvalimento)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#136\">Art. 136<\/a>. (Applicabilit\u00e0 dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#137\">Art. 137<\/a>. (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#138\">Art. 138<\/a>. (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#139\">Art. 139<\/a>. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE IV \u2013 SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE<\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#140\">Art. 140<\/a>. (Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#141\">Art. 141<\/a>. (Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO II \u2013 APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#142\">Art. 142<\/a>. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#143\">Art. 143<\/a>. (Appalti riservati per determinati servizi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#144\">Art. 144<\/a>. (Servizi di ristorazione)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO III \u2013 APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#145\">Art. 145<\/a>. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#146\">Art. 146<\/a>. (Qualificazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#147\">Art. 147<\/a>. (Livelli e contenuti della progettazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#148\">Art. 148<\/a>. (Affidamento dei contratti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#149\">Art. 149<\/a>. (Varianti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#150\">Art. 150<\/a>. (Collaudo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#151\">Art. 151<\/a>. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO IV \u2013 CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#152\">Art. 152<\/a>. (Ambito di applicazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#153\">Art. 153<\/a>. (Bandi e avvisi)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#154\">Art. 154<\/a>. (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#155\">Art. 155<\/a>. (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#156\">Art. 156<\/a>. (Concorso di idee)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#157\">Art. 157<\/a>. (Altri incarichi di progettazione e connessi)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO V \u2013 SERVIZI RICERCA E SVILUPPO<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#158\">Art. 158<\/a>. (Servizi di ricerca e sviluppo)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO VI \u2013 APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI<\/p>\n<p align=\"left\"><i>SEZIONE PRIMA \u2013 DIFESA E SICUREZZA <\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#159\">Art. 159<\/a>. (Difesa e sicurezza)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#160\">Art. 160<\/a>. (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#161\">Art. 161<\/a>. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#162\">Art. 162<\/a>. (Contratti secretati)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#163\">Art. 163<\/a>. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE III \u2013 CONTRATTI DI CONCESSIONE<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO I \u2013 PRINCIPI GENERALI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#164\">Art. 164<\/a>. (Oggetto e ambito di applicazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#165\">Art. 165<\/a>. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#166\">Art. 166<\/a>. (Principio di libera amministrazione delle autorit\u00e0 pubbliche)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#167\">Art. 167<\/a>. (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#168\">Art. 168<\/a>. (Durata delle concessioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#169\">Art. 169<\/a>. (Contratti misti di concessioni)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO II \u2013 GARANZIE PROCEDURALI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#170\">Art. 170<\/a>. (Requisiti tecnici e funzionali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#171\">Art. 171<\/a>. (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#172\">Art. 172<\/a>. (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#173\">Art. 173<\/a>. (Criteri di aggiudicazione)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO III \u2013 ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#174\">Art. 174<\/a>. (Subappalto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#175\">Art. 175<\/a>. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#176\">Art. 176<\/a>. (Cessazione, revoca d\u2019ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#177\">Art. 177<\/a>. (Affidamenti dei concessionari)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#178\">Art. 178<\/a>. (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE IV \u2013 PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#179\">Art. 179<\/a>. (Disciplina comune applicabile)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#180\">Art. 180<\/a>. (Partenariato pubblico e privato)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#181\">Art. 181<\/a>. (Procedure di affidamento)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#182\">Art. 182<\/a>. (Finanziamento del progetto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#183\">Art. 183<\/a>. (Finanza di progetto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#184\">Art. 184<\/a>. (Societ\u00e0 di progetto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#185\">Art. 185<\/a>. (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societ\u00e0 di progetto)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#186\">Art. 186<\/a>. (Privilegio sui crediti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#187\">Art. 187<\/a>. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilit\u00e0)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#188\">Art. 188<\/a>. (Contratto di disponibilit\u00e0)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#189\">Art. 189<\/a>. (Interventi di sussidiariet\u00e0 orizzontale)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#190\">Art. 190<\/a>. (Baratto amministrativo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#191\">Art. 191<\/a>. (Cessione di immobili in cambio di opere)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO II \u2013 IN HOUSE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#192\">Art. 192<\/a>. (Regime speciale degli affidamenti in house)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#193\">Art. 193<\/a>. (Societ\u00e0 pubblica di progetto)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO III \u2013 CONTRAENTE GENERALE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#194\">Art. 194<\/a>. (Affidamento a contraente generale)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#195\">Art. 195<\/a>. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#196\">Art. 196<\/a>. (Controlli sull\u2019esecuzione e collaudo)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#197\">Art. 197<\/a>. (Sistema di qualificazione del contraente generale)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#198\">Art. 198<\/a>. (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#199\">Art. 199<\/a>. (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE V \u2013 INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#200\">Art. 200<\/a>. (Disposizioni generali)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#201\">Art. 201<\/a>. (Strumenti di pianificazione e programmazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#202\">Art. 202<\/a>. (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#203\">Art. 203<\/a>. (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE VI \u2013 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 CONTENZIOSO<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO I \u2013 RICORSI GIURISDIZIONALI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#204\">Art. 204<\/a>. (Ricorsi giurisdizionali)<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO II \u2013 RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#205\">Art. 205<\/a>. (Accordo bonario per i lavori)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#206\">Art. 206<\/a>. (Accordo bonario per i servizi e le forniture)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#207\">Art. 207<\/a>. (Collegio consultivo tecnico)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#208\">Art. 208<\/a>. (Transazione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#209\">Art. 209<\/a>. (Arbitrato)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#210\">Art. 210<\/a>. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#211\">Art. 211<\/a>. (Pareri di precontenzioso dell\u2019ANAC)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO II \u2013 GOVERNANCE<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">Art. 212<\/a>. (Indirizzo e coordinamento)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">Art. 213<\/a>. (Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#214\">Art. 214<\/a>. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Struttura tecnica di missione)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#215\">Art. 215<\/a>. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO III \u2013 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">Art. 216<\/a>. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#217\">Art. 217<\/a>. (Abrogazioni)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#218\">Art. 218<\/a>. (Aggiornamenti)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#219\">Art. 219<\/a>. (Clausola di invarianza finanziaria)<br \/>\n<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#220\">Art. 220<\/a>. (Entrata in vigore)<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#ALLEGATI\">ALLEGATI<\/a><\/p>\n<hr>\n<p align=\"left\">VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;<br \/>\n<i>(omissis)<br \/>\n<\/i>VISTA la <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2016_0011_delega_direttive.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">legge 28 gennaio 2016, n. 11<\/a>, recante \u201cDeleghe al Governo per l\u2019attuazione delle direttive <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2014_0023_concessioni.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">direttive 2014\/23\/UE<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2014_0024_appalti.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> 2014\/24\/UE<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2014_0025_settori_speciali.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> 2014\/25\/UE<\/a> \u2026\u201d<br \/>\n<i>(omissis)<br \/>\n<\/i>CONSIDERATO che la citata <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2016_0011_delega_direttive.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> legge delega n. 11 del 2016<\/a> statuisce che il decreto di recepimento, oltre a disporre l\u2019abrogazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, del regolamento di attuazione n. 207 del 2010 e di altre disposizioni incompatibili, preveda opportune disposizioni di coordinamento, transitorie e finali per assicurare, in ogni caso, l\u2019ordinata transizione tra la previgente disciplina e la nuova, al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative;<br \/>\nCONSIDERATO, altres\u00ec, che la citata legge delega ha dato al Governo la possibilit\u00e0 di scegliere se adottare entro il 18 aprile 2016 il decreto legislativo per il recepimento delle predette direttive e entro il 31 luglio 2016 il decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente, oppure di adottare, entro il medesimo termine del 18 aprile 2016, un unico decreto;<br \/>\n<i>(omissis)<br \/>\n<\/i> VALUTATA l\u2019opportunit\u00e0 di procedere all\u2019adozione di un unico decreto che assicuri il corretto recepimento delle <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2014_0023_concessioni.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">direttive 2014\/23\/UE<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2014_0024_appalti.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> 2014\/24\/UE<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2014_0025_settori_speciali.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> 2014\/25\/UE<\/a> e, contestualmente, introduca immediatamente nell\u2019ordinamento un sistema di regolazione nella materia degli appalti di lavori, forniture e servizi, coerente, semplificato, unitario, trasparente ed armonizzato alla disciplina europea;<br \/>\nRITENUTO, pertanto, di procedere alla emanazione di un unico decreto legislativo che sostituisce ed abroga le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 163 del 2006 nonch\u00e9 quelle di cui al citato <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2010_0207_regolamento.pdf\">decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010<\/a>;<br \/>\nVISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2016;<br \/>\nACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 286;<br \/>\nUDITO il <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2016_00855_CDS_parere_codice_contratti.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\"> parere del Consiglio di Stato<\/a> espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell\u2019adunanza della commissione speciale del 21 marzo 2016;<br \/>\nACQUISITI i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;<br \/>\nVISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2016;<br \/>\nSULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell\u2019economia e delle finanze e della difesa;<\/p>\n<p align=\"left\">EMANA il seguente decreto legislativo:<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE I \u2013 AMBITO DI APPLICAZIONE, PRINCIPI, DISPOSIZIONI COMUNI ED ESCLUSIONI<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"001\"><\/a>Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Il presente codice disciplina i contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori aventi ad oggetto l\u2019acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonch\u00e9 i concorsi pubblici di progettazione.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Le disposizioni di cui al presente codice si applicano, altres\u00ec, all\u2019aggiudicazione dei seguenti contratti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti comportino una delle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) lavori di genio civile di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2016_0050_allegato_I.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato I<\/a>;<br \/>\n2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">b) appalti di servizi di importo superiore <i>(in realt\u00e0 pari o superiore \u2013 n.d.r.) <\/i>alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorch\u00e9 tali appalti siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a);<br \/>\nc) lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici;<br \/>\nd) lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di propriet\u00e0 dell\u2019amministrazione aggiudicatrice;<br \/>\ne) lavori pubblici da realizzarsi da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l\u2019esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell\u2019articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell\u2019articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L\u2019amministrazione che rilascia il permesso di costruire o altro titolo abilitativo, pu\u00f2 prevedere che, in relazione alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, l\u2019avente diritto a richiedere il titolo presenti all\u2019amministrazione stessa, in sede di richiesta del suddetto titolo, un progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica delle opere da eseguire, con l\u2019indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate, allegando lo schema del relativo contratto di appalto. L\u2019amministrazione, sulla base del progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica, indice una gara con le modalit\u00e0 previste dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articolo 60 o 61<\/a>. Oggetto del contratto, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sono la progettazione esecutiva e l\u2019esecuzione di lavori. L\u2019offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva, per l\u2019esecuzione dei lavori e per i costi della sicurezza.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), d) ed e), non si applicano gli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#021\">articoli 21<\/a> relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#070\">70<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#113\">113<\/a>. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano esclusivamente le norme che disciplinano il collaudo. Alle societ\u00e0 con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attivit\u00e0 la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di societ\u00e0 a partecipazione pubblica. Alle medesime societ\u00e0, e agli enti aggiudicatori che affidino lavori, servizi, forniture, di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.e\">articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1)<\/a>, qualora ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#028\">articolo 28<\/a> debbano trovare applicazione le disposizioni della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II<\/a> ad eccezione di quelle relative al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#114\">titolo VI, capo I<\/a>, non si applicano gli articoli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#021\">21<\/a> relativamente alla programmazione dei lavori pubblici, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#070\">70<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#113\">113<\/a>. In relazione alla fase di esecuzione del contratto si applicano solo le norme che disciplinano il collaudo.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Le amministrazioni aggiudicatrici che concedono le sovvenzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), assicurano il rispetto delle disposizioni del presente codice qualora non aggiudichino esse stesse gli appalti sovvenzionati o quando esse aggiudichino tali appalti in nome e per conto di altri enti.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Il provvedimento che concede il contributo di cui al comma 2, lettere a) e b), deve porre come condizione il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni del presente codice. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali leggi che prevedono le sovvenzioni, il 50 per cento delle stesse pu\u00f2 essere erogato solo dopo l\u2019avvenuto affidamento dell\u2019appalto, previa verifica, da parte del sovvenzionatore, che la procedura di affidamento si \u00e8 svolta nel rispetto del presente codice. Il mancato rispetto del presente codice costituisce causa di decadenza dal contributo.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Il presente codice si applica ai contratti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza, ad eccezione dei contratti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) che rientrano nell\u2019ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;<br \/>\nb) ai quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virt\u00f9 dell\u2019articolo 6 del medesimo decreto.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">7. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale adotta, previa accordo con l\u2019ANAC, direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l\u2019esecuzione del contratto da svolgersi all\u2019estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall\u2019Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l\u2019Italia \u00e8 parte. Resta ferma l\u2019applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia. Fino all\u2019adozione delle direttive generali di cui al presente comma, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#217\">articolo 216, comma 26<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">8. I riferimenti a nomenclature nel contesto degli appalti pubblici e nel contesto dell\u2019aggiudicazione di concessioni sono effettuati utilizzando il \u00abVocabolario comune per gli appalti pubblici\u00bb (CPV) adottato dal regolamento (CE) n. 2195\/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. <i>(oggi <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2008_0213_CPV.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (CE) n. 213\/2008 della Commissione del 28 nov. 2007<\/a>)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"002\"><\/a>Art. 2. (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell\u2019esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonch\u00e9 nelle altre materie cui \u00e8 riconducibile lo specifico contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ragionale <i>[rectius: regionale]<\/i> ai sensi dell\u2019articolo 117 della Costituzione.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"003\"><\/a>Art. 3. (Definizioni)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Ai fini del presente codice si intende per:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) \u00abamministrazioni aggiudicatrici\u00bb, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;<br \/>\nb) \u00abautorit\u00e0 governative centrali\u00bb, le amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_III\">allegato III<\/a> e i soggetti giuridici loro succeduti;<br \/>\nc) \u00abamministrazioni aggiudicatrici sub-centrali\u00bb: tutte le amministrazioni aggiudicatrici che non sono autorit\u00e0 governative centrali;<br \/>\nd) \u00aborganismi di diritto pubblico\u00bb, qualsiasi organismo, anche in forma societaria il cui elenco non tassativo \u00e8 contenuto nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_IV\">allegato IV<\/a>:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;<br \/>\n2) dotato di personalit\u00e0 giuridica;<br \/>\n3) la cui attivit\u00e0 sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d\u2019amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali pi\u00f9 della met\u00e0 \u00e8 designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"003.e\"><\/a>e) \u00abenti aggiudicatori\u00bb, ai fini della disciplina di cui alla:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II<\/a> del presente codice, gli enti che:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1.1. sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivit\u00e0 di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a>;<br \/>\n1.2. pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici n\u00e9 imprese pubbliche, esercitano una o pi\u00f9 attivit\u00e0 tra quelle di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a> e operano in virt\u00f9 di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall\u2019autorit\u00e0 competente;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2) <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#164\">parte III<\/a> del presente codice, gli enti che svolgono una delle attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_II\">allegato II<\/a> ed aggiudicano una concessione per lo svolgimento di una di tali attivit\u00e0, quali:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">2.1. le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da uno o pi\u00f9 di tali soggetti;<br \/>\n2.2. le imprese pubbliche di cui alla lettera t) del presente comma;<br \/>\n2.3. gli enti diversi da quelli indicati nei punti 2.1 e 2.2, ma operanti sulla base di diritti speciali o esclusivi ai fini dell\u2019esercizio di una o pi\u00f9 delle attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_II\">allegato II<\/a>. Gli enti cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicit\u00e0 e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono \u00abenti aggiudicatori\u00bb ai sensi del presente punto 2.3;<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">f) \u00absoggetti aggiudicatori\u00bb, ai solo fini delle <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#179\">parti IV<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#200\">V<\/a>, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e) nonch\u00e9 i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui alle citate <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#179\">parti IV<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#200\">V<\/a>;<br \/>\ng) \u00abaltri soggetti aggiudicatori\u00bb, i soggetti privati tenuti all\u2019osservanza delle disposizioni del presente codice;<br \/>\nh) \u00abjoint venture\u00bb, l\u2019associazione tra due o pi\u00f9 enti, finalizzata all\u2019attuazione di un progetto o di una serie di progetti o di determinate intese di natura commerciale o finanziaria;<br \/>\ni) \u00abcentrale di committenza\u00bb, un\u2019amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attivit\u00e0 di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attivit\u00e0 di committenza ausiliarie;<br \/>\nl) \u00abattivit\u00e0 di centralizzazione delle committenze\u00bb, le attivit\u00e0 svolte su base permanente riguardanti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) l\u2019acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;<br \/>\n2) l\u2019aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">m) \u00abattivit\u00e0 di committenza ausiliarie\u00bb, le attivit\u00e0 che consistono nella prestazione di supporto alle attivit\u00e0 di committenza, in particolare nelle forme seguenti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;<br \/>\n2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;<br \/>\n3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;<br \/>\n4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">n) \u00absoggetto aggregatore\u00bb, le centrali di committenza iscritte nell\u2019elenco istituito ai sensi dell\u2019articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;<br \/>\no) \u00abstazione appaltante\u00bb, le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla lettera g);<br \/>\np) \u00aboperatore economico\u00bb, una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalit\u00e0 giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;<br \/>\nq) \u00abconcessionario\u00bb, un operatore economico cui \u00e8 stata affidata o aggiudicata una concessione;<br \/>\nr) \u00abpromotore\u00bb, un operatore economico che partecipa ad un partenariato pubblico privato;<br \/>\ns) \u00abprestatore di servizi in materia di appalti\u00bb, un organismo pubblico o privato che offre servizi di supporto sul mercato finalizzati a garantire lo svolgimento delle attivit\u00e0 di committenza da parte dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e);<br \/>\nt) \u00abimprese pubbliche\u00bb, le imprese sulle quali le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un\u2019influenza dominante o perch\u00e9 ne sono proprietarie, o perch\u00e9 vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virt\u00f9 delle norme che disciplinano dette imprese. L\u2019influenza dominante \u00e8 presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all\u2019impresa, alternativamente o cumulativamente:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;<br \/>\n2) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall\u2019impresa;<br \/>\n3) possono designare pi\u00f9 della met\u00e0 dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell\u2019impresa;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">u) \u00abraggruppamento temporaneo\u00bb, un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;<br \/>\nv) \u00abconsorzio\u00bb, i consorzi previsti dall\u2019ordinamento, con o senza personalit\u00e0 giuridica;<br \/>\n<a name=\"003.z\"><\/a>z) \u00abimpresa collegata\u00bb, qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell\u2019ente aggiudicatore a norma degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, e successive modificazioni. Nel caso di enti cui non si applica il predetto decreto legislativo, per \u00abimpresa collegata\u00bb si intende, anche alternativamente, qualsiasi impresa:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) su cui l\u2019ente aggiudicatore possa esercitare, direttamente o indirettamente, un\u2019influenza dominante; oppure che possa esercitare un\u2019influenza dominante sull\u2019ente aggiudicatore;<br \/>\n2) che, come l\u2019ente aggiudicatore, sia soggetta all\u2019influenza dominante di un\u2019altra impresa in virt\u00f9 di rapporti di propriet\u00e0, di partecipazione finanziaria ovvero di norme interne;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">aa) \u00abmicroimprese, piccole e medie imprese\u00bb, le imprese come definite nella <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2003_0361_RACC_PMI.pdf\" target=\"_top\" rel=\"noopener noreferrer\">Raccomandazione n. 2003\/361\/CE della Commissione del 6 maggio 2003<\/a>. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;<br \/>\nbb) \u00abcandidato\u00bb, un operatore economico che ha sollecitato un invito o \u00e8 stato invitato a partecipare a una procedura ristretta, a una procedura competitiva con negoziazione, a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l\u2019innovazione o ad una procedura per l\u2019aggiudicazione di una concessione;<br \/>\ncc) \u00abofferente\u00bb, l\u2019operatore economico che ha presentato un\u2019offerta;<br \/>\ndd) \u00abcontratti\u00bb o \u00abcontratti pubblici\u00bb, i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l\u2019acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l\u2019esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti;<br \/>\nee) \u00abcontratti di rilevanza europea\u00bb, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell\u2019imposta sul valore aggiunto \u00e8 pari o superiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> e che non rientrino tra i contratti esclusi;<br \/>\nff) \u00abcontratti sotto soglia\u00bb, i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell\u2019imposta sul valore aggiunto \u00e8 inferiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a>;<br \/>\ngg) \u00absettori ordinari\u00bb, i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricit\u00e0, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II del presente codice<\/a>, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici;<br \/>\nhh) \u00absettori speciali\u00bb i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricit\u00e0, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II del presente codice<\/a>;<br \/>\n<a name=\"003.ii\"><\/a>ii) \u00abappalti pubblici\u00bb, i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o pi\u00f9 stazioni appaltanti e uno o pi\u00f9 operatori economici, aventi per oggetto l\u2019esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi;<br \/>\nll) \u00abappalti pubblici di lavori\u00bb, i contratti stipulati per iscritto tra una o pi\u00f9 stazioni appaltanti e uno o pi\u00f9 operatori economici aventi per oggetto:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) l\u2019esecuzione di lavori relativi a una delle attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/comunitarie\/2014_0023_allegato_I.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato I<\/a>;<br \/>\n2) l\u2019esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l\u2019esecuzione di un\u2019opera;<br \/>\n3) la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un\u2019opera corrispondente alle esigenze specificate dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore che esercita un\u2019influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell\u2019opera;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">mm) \u00abscritto o per iscritto\u00bb, un insieme di parole o cifre che pu\u00f2 essere letto, riprodotto e poi comunicato, comprese le informazioni trasmesse e archiviate con mezzi elettronici;<br \/>\nnn) \u00ablavori\u00bb di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_I.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato I<\/a>, le attivit\u00e0 di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;<br \/>\noo) \u00ablavori complessi\u00bb, i lavori che superano la soglia di 15 milioni di euro e sono caratterizzati da particolare complessit\u00e0 in relazione alla tipologia delle opere, all\u2019utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficolt\u00e0 logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;<br \/>\npp) \u00abopera\u00bb, il risultato di un insieme di lavori, che di per s\u00e9 esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;<br \/>\n<a name=\"003.qq\"><\/a>qq) \u00ablotto funzionale\u00bb, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, ovvero parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalit\u00e0, fruibilit\u00e0 e fattibilit\u00e0 indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;<br \/>\nrr) \u00abopere pubbliche incompiute\u00bb, opere pubbliche incompiute di cui all\u2019articolo 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonch\u00e9 di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2013, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2013, n. 96;<br \/>\nss) \u00abappalti pubblici di servizi\u00bb, i contratti tra una o pi\u00f9 stazioni appaltanti e uno o pi\u00f9 soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll);<br \/>\ntt) \u00abappalti pubblici di forniture\u00bb, i contratti tra una o pi\u00f9 stazioni appaltanti e uno o pi\u00f9 soggetti economici, aventi per oggetto l\u2019acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l\u2019acquisto a riscatto, con o senza opzione per l\u2019acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture pu\u00f2 includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione;<br \/>\nuu) \u00abconcessione di lavori\u00bb, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virt\u00f9 del quale una o pi\u00f9 stazioni appaltanti affidano l\u2019esecuzione di lavori ad uno o pi\u00f9 operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;<br \/>\nvv) \u00abconcessione di servizi\u00bb, un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virt\u00f9 del quale una o pi\u00f9 stazioni appaltanti affidano a uno o pi\u00f9 operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall\u2019esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;<br \/>\nzz) \u00abrischio operativo\u00bb, il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell\u2019offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile;<br \/>\naaa) \u00abrischio di costruzione\u00bb, il rischio legato al ritardo nei tempi di consegna, al non rispetto degli standard di progetto, all\u2019aumento dei costi, a inconvenienti di tipo tecnico nell\u2019opera e al mancato completamento dell\u2019opera;<br \/>\nbbb) \u00abrischio di disponibilit\u00e0\u00bb, il rischio legato alla capacit\u00e0, da parte del concessionario, di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualit\u00e0 previsti;<br \/>\nccc) \u00abrischio di domanda\u00bb, il rischio legato ai diversi volumi di domanda del servizio che il concessionario deve soddisfare, ovvero il rischio legato alla mancanza di utenza e quindi di flussi di cassa;<br \/>\nddd) \u00abconcorsi di progettazione\u00bb, le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell\u2019architettura, dell\u2019ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonch\u00e9 nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell\u2019elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi;<br \/>\n<a name=\"003.eee\"><\/a>eee) \u00abcontratto di partenariato pubblico privato\u00bb, il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o pi\u00f9 stazioni appaltanti conferiscono a uno o pi\u00f9 operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell\u2019ammortamento dell\u2019investimento o delle modalit\u00e0 di finanziamento fissate, un complesso di attivit\u00e0 consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un\u2019opera in cambio della sua disponibilit\u00e0, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connessa all\u2019utilizzo dell\u2019opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalit\u00e0 individuate nel contratto, da parte dell\u2019operatore. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall\u2019articolo 44, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano i contenuti delle <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2004_decisione_eurostat.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">decisioni Eurostat<\/a>;<br \/>\nfff) \u00abequilibrio economico e finanziario\u00bb, la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilit\u00e0 finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacit\u00e0 del progetto di creare valore nell\u2019arco dell\u2019efficacia del contratto e di generare un livello di redditivit\u00e0 adeguato per il capitale investito; per sostenibilit\u00e0 finanziaria si intende la capacit\u00e0 del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento;<br \/>\nggg) \u00ablocazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilit\u00e0\u00bb, il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l\u2019esecuzione di lavori;<br \/>\nhhh) \u00abcontratto di disponibilit\u00e0\u00bb, il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spese dell\u2019affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell\u2019amministrazione aggiudicatrice di un\u2019opera di propriet\u00e0 privata destinata all\u2019esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l\u2019onere assunto a proprio rischio dall\u2019affidatario di assicurare all\u2019amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilit\u00e0 dell\u2019opera, nel rispetto dei parametri di funzionalit\u00e0 previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti;<br \/>\niii) \u00abaccordo quadro\u00bb, l\u2019accordo concluso tra una o pi\u00f9 stazioni appaltanti e uno o pi\u00f9 operatori economici e il cui scopo \u00e8 quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantit\u00e0 previste;<br \/>\nlll) \u00abdiritto esclusivo\u00bb, il diritto concesso da un\u2019autorit\u00e0 competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i Trattati, avente l\u2019effetto di riservare a un unico operatore economico l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 e di incidere sostanzialmente sulla capacit\u00e0 di altri operatori economici di esercitare tale attivit\u00e0;<br \/>\nmmm) \u00abdiritto speciale\u00bb, il diritto concesso da un\u2019autorit\u00e0 competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i trattati avente l\u2019effetto di riservare a due o pi\u00f9 operatori economici l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 e di incidere sostanzialmente sulla capacit\u00e0 di altri operatori economici di esercitare tale attivit\u00e0;<br \/>\nnnn) \u00abprofilo di committente\u00bb, il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonch\u00e9 dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_V\">allegato V<\/a>;<br \/>\nooo) \u00abdocumento di gara\u00bb, qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale le stazioni appaltanti fanno riferimento per descrivere o determinare elementi dell\u2019appalto o della procedura, compresi il bando di gara, l\u2019avviso di preinformazione, nel caso in cui sia utilizzato come mezzo di indizione di gara, l\u2019avviso periodico indicativo o gli avvisi sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione, le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;<br \/>\nppp) \u00abdocumento di concessione\u00bb, qualsiasi documento prodotto dalle stazioni appaltanti o al quale la stazione appaltante fa riferimento per descrivere o determinare gli elementi della concessione o della procedura, compresi il bando di concessione, i requisiti tecnici e funzionali, le condizioni proposte per la concessione, i formati per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;<br \/>\nqqq) \u00abclausole sociali\u00bb, disposizioni che impongono a un datore di lavoro il rispetto di determinati standard di protezione sociale e del lavoro come condizione per svolgere attivit\u00e0 economiche in appalto o in concessione o per accedere a benefici di legge e agevolazioni finanziarie;<br \/>\nrrr) \u00abprocedure di affidamento\u00bb e \u00abaffidamento\u00bb, l\u2019affidamento di lavori, servizi o forniture o incarichi di progettazione mediante appalto; l\u2019affidamento di lavori o servizi mediante concessione; l\u2019affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee;<br \/>\nsss) \u00abprocedure aperte\u00bb, le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato pu\u00f2 presentare un\u2019offerta;<br \/>\nttt) \u00abprocedure ristrette\u00bb, le procedure di affidamento alle quali ogni operatore economico pu\u00f2 chiedere di partecipare e in cui possono presentare un\u2019offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalit\u00e0 stabilite dal presente codice;<br \/>\nuuu) \u00abprocedure negoziate\u00bb, le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o pi\u00f9 di essi le condizioni dell\u2019appalto;<br \/>\nvvv) \u00abdialogo competitivo\u00bb, una procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o pi\u00f9 soluzioni atte a soddisfare le sue necessit\u00e0 e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; qualsiasi operatore economico pu\u00f2 chiedere di partecipare a tale procedura;<br \/>\nzzz) \u00absistema telematico\u00bb, un sistema costituito da soluzioni informatiche e di telecomunicazione che consentono lo svolgimento delle procedure di cui al presente codice;<br \/>\naaaa) \u00absistema dinamico di acquisizione\u00bb, un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione;<br \/>\nbbbb) \u00abmercato elettronico\u00bb, uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;<br \/>\ncccc) \u00abstrumenti di acquisto\u00bb, strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di acquisto:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) le convenzioni quadro di cui all\u2019articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori;<br \/>\n2) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza quando gli appalti specifici vengono aggiudicati senza riapertura del confronto competitivo;<br \/>\n3) il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">dddd) \u00abstrumenti di negoziazione\u00bb, strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) gli accordi quadro stipulati da centrali di committenza nel caso in cui gli appalti specifici vengono aggiudicati con riapertura del confronto competitivo;<br \/>\n2) il sistema dinamico di acquisizione realizzato da centrali di committenza;<br \/>\n3) il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale;<br \/>\n4) i sistemi realizzati da centrali di committenza che comunque consentono lo svolgimento delle procedure ai sensi del presente codice;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">eeee) \u00abstrumenti telematici di acquisto\u00bb e \u00abstrumenti telematici di negoziazione\u00bb, strumenti di acquisto e di negoziazione gestiti mediante un sistema telematico;<br \/>\nffff) \u00abasta elettronica\u00bb, un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico;<br \/>\ngggg) \u00abamministrazione diretta\u00bb, le acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l\u2019occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;<br \/>\nhhhh) \u00abciclo di vita\u00bb, tutte le fasi consecutive o interconnesse, compresi la ricerca e lo sviluppo da realizzare, la produzione, gli scambi e le relative condizioni, il trasporto, l\u2019utilizzazione e la manutenzione, della vita del prodotto o del lavoro o della prestazione del servizio, dall\u2019acquisizione della materia prima o dalla generazione delle risorse fino allo smaltimento, allo smantellamento e alla fine del servizio o all\u2019utilizzazione;<br \/>\niiii) \u00abetichettatura\u00bb, qualsiasi documento, certificato o attestato con cui si conferma che i lavori, i prodotti, i servizi, i processi o le procedure in questione soddisfano determinati requisiti;<br \/>\nllll) \u00abrequisiti per l\u2019etichettatura\u00bb, i requisiti che devono essere soddisfatti dai lavori, prodotti, servizi, processi o procedure allo scopo di ottenere la pertinente etichettatura;<br \/>\nmmmm) \u00abfornitore di servizi di media\u00bb, la persona fisica o giuridica che assume la responsabilit\u00e0 editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalit\u00e0 di organizzazione;<br \/>\nnnnn) \u00abinnovazione\u00bb, l\u2019attuazione di un prodotto, servizio o processo nuovo o che ha subito significativi miglioramenti tra cui quelli relativi ai processi di produzione, di edificazione o di costruzione o quelli che riguardano un nuovo metodo di commercializzazione o organizzativo nelle prassi commerciali, nell\u2019organizzazione del posto di lavoro o nelle relazioni esterne;<br \/>\noooo) \u00abprogramma\u00bb, una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell\u2019ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono compresi i programmi radiofonici e i materiali ad essi associati. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;<br \/>\npppp) \u00abmezzo elettronico\u00bb, un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;<br \/>\nqqqq) \u00abrete pubblica di comunicazioni\u00bb, una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di reti;<br \/>\nrrrr) \u00abservizio di comunicazione elettronica\u00bb, i servizi forniti, di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, ad esclusione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti; sono inoltre esclusi i servizi della societ\u00e0 dell\u2019informazione di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, non consistenti interamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica;<br \/>\nssss) \u00abAAP\u00bb, l\u2019accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell\u2019Uruguay Round;<br \/>\ntttt) \u00abVocabolario comune per gli appalti pubblici\u00bb, CPV (Common Procurement Vocabulary), la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195\/2002, <i>(oggi <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2008_0213_CPV.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (CE) n. 213\/2008 della Commissione del 28 nov. 2007<\/a>)<\/i> assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti;<br \/>\nuuuu) \u00abcodice\u00bb, il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;<br \/>\nvvvv) \u00abservizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici\u00bb, i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2005_0036_professioni.pdf\" target=\"_top\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 3 della direttiva 2005\/36\/CE<\/a>;<br \/>\nzzzz) \u00abcategorie di opere generali\u00bb le opere e i lavori caratterizzati da una pluralit\u00e0 di lavorazioni indispensabili per consegnare l\u2019opera o il lavoro finito in ogni sua parte;<br \/>\naaaaa) \u00abcategorie di opere specializzate\u00bb le lavorazioni che, nell\u2019ambito del processo realizzativo dell\u2019opera o lavoro necessitano di una particolare specializzazione e professionalit\u00e0;<br \/>\nbbbbb) \u00abOpere e lavori puntuali\u00bb quelli che interessano una limitata area di territorio;<br \/>\nccccc) \u00abopere e lavori a rete\u00bb quelli che, destinati al movimento di persone e beni materiali e immateriali, presentano prevalente sviluppo unidimensionale e interessano vaste estensioni di territorio;<br \/>\nddddd) \u00abappalto a corpo\u00bb qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto;<br \/>\neeeee) \u00abappalto a misura\u00bb qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unit\u00e0 di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto;<br \/>\nfffff) \u00abaggregazione\u00bb, accordo tra due o pi\u00f9 amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori per la gestione comune di alcune o di tutte le attivit\u00e0 di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di controllo per l\u2019acquisizione di beni, servizi o lavori;<br \/>\nggggg) \u00ablotto prestazionale\u00bb, uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformit\u00e0 alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformit\u00e0 alle diverse fasi successive del progetto.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">TITOLO II \u2013 CONTRATTI ESCLUSI IN TUTTO O IN PARTE DALL\u2019AMBITO DI APPLICAZIONE<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"004\"><\/a>Art. 4. (Principi relativi all\u2019affidamento di contratti pubblici esclusi)<\/p>\n<p align=\"left\">1. L\u2019affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall\u2019ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicit\u00e0, efficacia, imparzialit\u00e0, parit\u00e0 di trattamento, trasparenza, proporzionalit\u00e0, pubblicit\u00e0, tutela dell\u2019ambiente ed efficienza energetica.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"005\"><\/a>Art. 5. (Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell\u2019ambito del settore pubblico)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un\u2019amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non rientra nell\u2019ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;<br \/>\nb) oltre l\u201980 per cento delle attivit\u00e0 della persona giuridica controllata \u00e8 effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;<br \/>\nc) nella persona giuridica controllata non vi \u00e8 alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformit\u00e0 dei trattati, che non esercitano un\u2019influenza determinante sulla persona giuridica controllata.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Un\u2019amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un\u2019influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Tale controllo pu\u00f2 anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il presente codice non si applica anche quando una persona giuridica controllata che \u00e8 un\u2019amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore, aggiudica un appalto o una concessione alla propria amministrazione aggiudicatrice o all\u2019ente aggiudicatore controllante o ad un altro soggetto giuridico controllato dalla stessa amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, a condizione che nella persona giuridica alla quale viene aggiudicato l\u2019appalto pubblico non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle legislazione nazionale, in conformit\u00e0 dei trattati, che non esercitano un\u2019influenza determinante sulla persona giuridica controllata.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Un\u2019amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore pu\u00f2 aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di controllo congiunto.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;<br \/>\nb) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un\u2019influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;<br \/>\nc) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">6. Un accordo concluso esclusivamente tra due o pi\u00f9 amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell\u2019ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) l\u2019accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell\u2019ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;<br \/>\nb) l\u2019attuazione di tale cooperazione \u00e8 retta esclusivamente da considerazioni inerenti all\u2019interesse pubblico;<br \/>\nc) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivit\u00e0 interessate dalla cooperazione.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">7. Per determinare la percentuale delle attivit\u00e0 di cui al comma 1, lettera b), e al comma 6, lettera c), si prende in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea misura alternativa basata sull\u2019attivit\u00e0, quale i costi sostenuti dalla persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore nei settori dei servizi, delle forniture e dei lavori per i tre anni precedenti l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto o della concessione.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Se, a causa della data di costituzione o di inizio dell\u2019attivit\u00e0 della persona giuridica o amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore, ovvero a causa della riorganizzazione delle sue attivit\u00e0, il fatturato o la misura alternativa basata sull\u2019attivit\u00e0, quali i costi, non \u00e8 disponibile per i tre anni precedenti o non \u00e8 pi\u00f9 pertinente, \u00e8 sufficiente dimostrare, segnatamente in base a proiezioni dell\u2019attivit\u00e0, che la misura dell\u2019attivit\u00e0 \u00e8 credibile.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di societ\u00e0 miste per la realizzazione e gestione di un\u2019opera pubblica o per l\u2019organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"006\"><\/a>Art. 6. (Appalti e concessioni aggiudicati ad una joint venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint venture)<\/p>\n<p align=\"left\">1. In deroga all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">articolo 5<\/a>, a condizione che la joint venture sia stata costituita per le attivit\u00e0 oggetto dell\u2019appalto o della concessione per un periodo di almeno tre anni e che l\u2019atto costitutivo preveda che gli enti aggiudicatori che la compongono ne faranno parte almeno per un periodo di pari durata, il codice non si applica agli appalti nei settori speciali e alle concessioni aggiudicate da:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) una joint venture, ovvero una associazione o consorzio o una impresa comune aventi personalit\u00e0 giuridica composti esclusivamente da pi\u00f9 enti aggiudicatori, per svolgere un\u2019attivit\u00e0 ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#114\">articoli da 115 a 121<\/a> e di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_II\">allegato II<\/a> con un\u2019impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori;<br \/>\nb) un ente aggiudicatore alla joint venture di cui fa parte.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Gli enti aggiudicatori notificano alla Commissione europea, su richiesta, le seguenti informazioni relative alle imprese di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.e\">articolo 3 comma 1, lettera z)<\/a>, secondo periodo, e alle joint venture di cui al comma 1:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;<br \/>\nb) la natura e il valore degli appalti e delle concessioni considerati.<br \/>\nc) gli elementi che la Commissione europea richiede per provare che le relazioni tra l\u2019ente aggiudicatore e l\u2019impresa o la joint venture cui gli appalti o le concessioni sono aggiudicati, soddisfano i requisiti di cui al presente articolo e all\u2019articolo 7.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"007\"><\/a>Art. 7. (Appalti e concessioni aggiudicati ad un\u2019impresa collegata)<\/p>\n<p align=\"left\">1. In deroga all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">articolo 5<\/a> e ove siano rispettate le condizioni di cui al comma 2, il presente codice non si applica alle concessioni e agli appalti nei settori speciali aggiudicati da un ente aggiudicatore a un\u2019impresa collegata o da una joint venture, composta esclusivamente da pi\u00f9 enti aggiudicatori per svolgere attivit\u00e0 descritte agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a> e di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_II\">allegato II<\/a> a un\u2019impresa collegata a uno di tali enti aggiudicatori.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Il comma 1 si applica agli appalti e alle concessioni di servizi e di lavori nonch\u00e9 agli appalti di forniture, purch\u00e9 almeno l\u201980 per cento del fatturato totale realizzato in media dall\u2019impresa collegata negli ultimi tre anni, tenendo conto di tutti i servizi, lavori e forniture prestati da tale impresa, provenga dalle prestazioni rese all\u2019ente aggiudicatore o alle altre imprese cui \u00e8 collegata.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Se, a causa della data della costituzione o di inizio dell\u2019attivit\u00e0 dell\u2019impresa collegata, il fatturato degli ultimi tre anni non \u00e8 disponibile, l\u2019impresa ha l\u2019onere di dimostrare in base a proiezioni dell\u2019attivit\u00e0, che probabilmente realizzer\u00e0 il fatturato di cui al comma 2.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Se pi\u00f9 imprese collegate all\u2019ente aggiudicatore con il quale formano un gruppo economico forniscono gli stessi o simili servizi, forniture o lavori, le percentuali sono calcolate tenendo conto del fatturato totale derivante dalla prestazione dei servizi o l\u2019esecuzione dei lavori, per ciascuna di tali imprese collegate.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"008\"><\/a>Art. 8. (Esclusione di attivit\u00e0 direttamente esposte alla concorrenza)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a>, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivit\u00e0, nonch\u00e9 le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, non sono soggetti al presente codice se l\u2019attivit\u00e0 \u00e8 direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L\u2019attivit\u00e0 pu\u00f2 costituire parte di un settore pi\u00f9 ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio nazionale. La valutazione dell\u2019esposizione alla concorrenza ai fini del presente codice viene effettuata dalla Commissione europea, tenendo conto del mercato delle attivit\u00e0 in questione e del mercato geografico di riferimento, ai sensi dei commi 2 e 3. Essa lascia impregiudicata l\u2019applicazione della normativa in materia di concorrenza.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Ai fini del comma 1, per determinare se un\u2019attivit\u00e0 \u00e8 direttamente esposta alla concorrenza, si tiene conto di criteri conformi alle disposizioni del <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea<\/a> in materia di concorrenza, tra i quali possono figurare le caratteristiche dei prodotti o servizi interessati, l\u2019esistenza di prodotti o servizi alternativi considerati sostituibili sul versante della domanda o dell\u2019offerta, i prezzi e la presenza, effettiva o potenziale, di pi\u00f9 fornitori dei prodotti o servizi in questione.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il mercato geografico di riferimento, sulla cui base viene valutata l\u2019esposizione alla concorrenza, \u00e8 costituito dal territorio dove le imprese interessate intervengono nell\u2019offerta e nella domanda di prodotti e di servizi, nel quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che pu\u00f2 essere distinto dai territori vicini, in particolare per condizioni di concorrenza sensibilmente diverse da quelle che prevalgono in quei territori. Questa valutazione tiene conto in particolare della natura e delle caratteristiche dei prodotti o servizi in questione, dell\u2019esistenza di ostacoli all\u2019entrata o di preferenze dei consumatori, nonch\u00e9 dell\u2019esistenza, tra il territorio in oggetto e quelli vicini, di differenze notevoli sotto il profilo delle quote di mercato delle imprese o di differenze sostanziali a livello di prezzi.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Ai fini del comma 1, sono mercati liberamente accessibili quelli indicati nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_VI\">allegato VI<\/a> per i quali sono stati adottati i provvedimenti attuativi. Se non \u00e8 possibile presumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che l\u2019accesso al mercato in questione \u00e8 libero di fatto e di diritto.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Quando sulla base delle condizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si ritiene che una determinata attivit\u00e0 sia direttamente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro competente per settore, pu\u00f2 richiedere alla Commissione europea di stabilire che le disposizioni del presente codice non si applichino all\u2019aggiudicazione di appalti o all\u2019organizzazione di concorsi di progettazione per il perseguimento dell\u2019attivit\u00e0 in questione, nonch\u00e9 alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori, informando la Commissione di tutte le circostanze pertinenti, in particolare delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o degli accordi in relazione al rispetto delle condizioni di cui al comma 1, nonch\u00e9 delle eventuali determinazioni assunte al riguardo dalle Autorit\u00e0 indipendenti competenti. La richiesta pu\u00f2 riguardare attivit\u00e0 che fanno parte di un settore pi\u00f9 ampio o che sono esercitate unicamente in determinate parti del territorio nazionale, se del caso allegando la posizione adottata dalla competente Autorit\u00e0 indipendente.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Gli enti aggiudicatori possono chiedere alla Commissione europea di stabilire l\u2019applicabilit\u00e0 del comma 1 ad una determinata attivit\u00e0. Salvo che la richiesta sia corredata da una posizione motivata e giustificata, adottata dalla Autorit\u00e0 indipendente competente, che illustri in modo approfondito le condizioni per l\u2019eventuale applicabilit\u00e0 del citato comma 1, a seguito dell\u2019informazione data dalla Commissione in ordine alla richiesta, l\u2019Autorit\u00e0 di cui al comma 5 comunica alla Commissione le circostanze indicate nel predetto comma.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Gli appalti destinati a permettere lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 1 e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di tale attivit\u00e0 e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori non sono pi\u00f9 soggetti al presente codice se la Commissione europea:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) ha adottato un atto di esecuzione che stabilisce l\u2019applicabilit\u00e0 del comma 1, in conformit\u00e0 al comma medesimo entro il termine previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_VII\">allegato VII<\/a>;<br \/>\nb) non ha adottato l\u2019atto di esecuzione entro il termine previsto dall\u2019allegato di cui alla lettera a) del presente comma.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">8. La richiesta presentata a norma dei commi 5 e 6 pu\u00f2 essere modificata, con il consenso della Commissione europea, in particolare per quanto riguarda le attivit\u00e0 o l\u2019area geografica interessate. In tal caso, per l\u2019adozione dell\u2019atto di esecuzione di cui al comma 7, si applica un nuovo termine, calcolato ai sensi del <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_VII\">paragrafo 1 dell\u2019allegato VII<\/a>, salvo che la Commissione europea concordi un termine pi\u00f9 breve con l\u2019Autorit\u00e0 o l\u2019ente aggiudicatore che ha presentato la richiesta.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Se un\u2019attivit\u00e0 \u00e8 gi\u00e0 oggetto di una procedura ai sensi dei commi 5, 6 e 8, le ulteriori richieste riguardanti la stessa attivit\u00e0, pervenute alla Commissione europea prima della scadenza del termine previsto per la prima domanda, non sono considerate come nuove procedure e sono esaminate nel quadro della prima richiesta.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"009\"><\/a>Art. 9. (Contratti di servizi aggiudicati in base ad un diritto esclusivo)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari e ai settori speciali non si applicano agli appalti pubblici di servizi aggiudicati da un\u2019amministrazione aggiudicatrice, a un\u2019altra amministrazione aggiudicatrice, a un ente che sia amministrazione aggiudicatrice o a un\u2019associazione di amministrazioni aggiudicatrici in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virt\u00f9 di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un\u2019amministrazione aggiudicatrice o a un ente aggiudicatore di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.e\">articolo 3, comma 1, lettera e), numero 1), punto 1.1<\/a> o a un\u2019associazione dei medesimi in base a un diritto esclusivo. Il presente codice non si applica alle concessioni di servizi aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo che \u00e8 stato concesso ai sensi del <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">TFUE<\/a>, di atti giuridici dell\u2019Unione europea e della normativa nazionale recanti norme comuni in materia di accesso al mercato applicabili alle attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_II\">allegato II<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">3. In deroga al comma 2, secondo periodo, qualora la legislazione settoriale ivi richiamata non preveda specifici obblighi di trasparenza, si applicano le disposizioni dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#029\">articolo 29<\/a>. Qualora, ai sensi del comma 2, sia concesso un diritto esclusivo a un operatore economico per l\u2019esercizio di una delle attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_II\">allegato II<\/a>, la cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a> informa in merito la Commissione europea entro il mese successivo alla concessione di detto diritto esclusivo.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"010\"><\/a>Art. 10. (Contratti nel settore dell\u2019acqua, dell\u2019energia, dei trasporti e dei servizi postali)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori speciali che sono aggiudicati o organizzati dalle amministrazioni aggiudicatrici che esercitano una o pi\u00f9 delle attivit\u00e0 di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a> e sono aggiudicati per l\u2019esercizio di tali attivit\u00e0, n\u00e9 agli appalti pubblici esclusi dall\u2019ambito di applicazione delle disposizioni relative ai settori speciali, in forza degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#008\">articoli 8<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#013\">13<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#015\">15<\/a>, n\u00e9 agli appalti aggiudicati da un\u2019amministrazione aggiudicatrice che fornisce servizi postali, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#120\">articolo 120, comma 2, lettera b)<\/a>, per il perseguimento delle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) servizi speciali connessi a strumenti elettronici ed effettuati interamente per via elettronica, compresa la trasmissione sicura per via elettronica di documenti codificati, servizi di gestione degli indirizzi e la trasmissione della posta elettronica registrata;<br \/>\nb) servizi finanziari identificati con i codici del <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2016_0050_CPV_010.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">CPV da 66100000-1 a 66720000-3<\/a> e rientranti nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#017\">articolo 17, comma 1, lettera e)<\/a>, compresi in particolare i vaglia postali e i trasferimenti da conti correnti postali;<br \/>\nc) servizi di filatelia;<br \/>\nd) servizi logistici, ossia i servizi che associano la consegna fisica o il deposito di merci ad altre funzioni non connesse ai servizi postali.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"011\"><\/a>Art. 11. (Appalti aggiudicati da particolari enti aggiudicatori per l\u2019acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) agli appalti per l\u2019acquisto di acqua, se aggiudicati da enti aggiudicatori che esercitano una o entrambe le attivit\u00e0 relative all\u2019acqua potabile di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#117\">articolo 117, comma 1<\/a>;<br \/>\nb) agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori che sono essi stessi attivi nel settore dell\u2019energia in quanto esercitano un\u2019attivit\u00e0 di cui agli<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\"> articoli 115, comma 1<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#116\">116<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#121\">121<\/a> per la fornitura di:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) energia;<br \/>\n2) combustibili destinati alla produzione di energia.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"012\"><\/a> 12. (Esclusioni specifiche per le concessioni nel settore idrico)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni aggiudicate per:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;<br \/>\nb) alimentare tali reti con acqua potabile.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle concessioni riguardanti uno o entrambi dei seguenti aspetti quando sono collegate a un\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 1:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d\u2019acqua destinato all\u2019approvvigionamento d\u2019acqua potabile rappresenti pi\u00f9 del 20 per cento del volume totale d\u2019acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o drenaggio;<br \/>\nb) smaltimento o trattamento delle acque reflue.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"013\"><\/a>Art. 13. (Appalti nei settori speciali aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati nei settori speciali a scopo di rivendita o di locazione a terzi, quando l\u2019ente aggiudicatore non gode di alcun diritto speciale o esclusivo per la vendita o la locazione dell\u2019oggetto di tali appalti e quando altri enti possono liberamente venderlo o darlo in locazione alle stesse condizioni dell\u2019ente aggiudicatore.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di prodotti o di attivit\u00e0 che considerano escluse in virt\u00f9 del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Le disposizioni del presente codice relative ai settori speciali non si applicano comunque alle categorie di prodotti o attivit\u00e0 oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"014\"><\/a>Art. 14. (Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un\u2019attivit\u00e0 interessata o per l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 in un paese terzo)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti aggiudicati dagli enti aggiudicatori per scopi diversi dal perseguimento delle attivit\u00e0 di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a>, o per l\u2019esercizio di tali attivit\u00e0 in un Paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un\u2019area geografica all\u2019interno dell\u2019Unione europea, e ai concorsi di progettazione organizzati a tali fini.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Gli enti aggiudicatori comunicano alla Commissione europea, su richiesta, tutte le categorie di attivit\u00e0 che considerano escluse in virt\u00f9 del comma 1, nei termini da essa indicati, evidenziando nella comunicazione quali informazioni hanno carattere commerciale sensibile.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Le disposizioni del presente codice non si applicano comunque alle categorie di attivit\u00e0 oggetto degli appalti di cui al comma 1 considerati esclusi dalla Commissione europea in elenchi pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"015\"><\/a>Art. 15. (Esclusioni nel settore delle comunicazioni elettroniche)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione nei settori ordinari e alle concessioni principalmente finalizzati a permettere alle amministrazioni aggiudicatrici la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o pi\u00f9 servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di \u00abrete pubblica di comunicazioni\u00bb e \u00abservizio di comunicazione elettronica\u00bb contenute nell\u2019articolo 1 del decreto legislativo 1\u00b0 agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"016\"><\/a>Art. 16. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal presente codice e stabilite da:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformit\u00e0 dei trattati dell\u2019Unione europea, tra lo Stato e uno o pi\u00f9 Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari;<br \/>\nb) un\u2019organizzazione internazionale.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici, ai concorsi di progettazione e alle concessioni che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un\u2019organizzazione internazionale o da un\u2019istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti, i concorsi di progettazione o le concessioni sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione; nel caso di appalti pubblici, concorsi di progettazione o concessioni cofinanziati prevalentemente da un\u2019organizzazione internazionale o da un\u2019istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Fermo restando quanto previsto all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#161\">articolo 161, i commi 1 e 2<\/a> non si applicano agli appalti, ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa e di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.<\/p>\n<p align=\"left\">4. La Cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">articolo 212<\/a>, comunica alla Commissione europea gli strumenti giuridici indicati al comma 1, lettera a).<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"017\"><\/a>Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) aventi ad oggetto l\u2019acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalit\u00e0 finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;<br \/>\nb) aventi ad oggetto l\u2019acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti, anche nei settori speciali, e le concessioni concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici. Ai fini della presente disposizione il termine \u00abmateriale associato ai programmi\u00bb ha lo stesso significato di \u00abprogramma\u00bb;<br \/>\nc) concernenti i servizi d\u2019arbitrato e di conciliazione;<br \/>\nd) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell\u2019articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell\u2019Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un\u2019istanza arbitrale o conciliativa internazionale;<br \/>\n1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorit\u00e0 pubbliche di uno Stato membro dell\u2019Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilit\u00e0 elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell\u2019articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;<br \/>\n3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;<br \/>\n4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;<br \/>\n5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all\u2019esercizio dei pubblici poteri;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">e) concernenti servizi finanziari relativi all\u2019emissione, all\u2019acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilit\u00e0 finanziaria e il meccanismo europeo di stabilit\u00e0;<br \/>\nf) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all\u2019emissione, alla vendita, all\u2019acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;<br \/>\ng) concernenti i contratti di lavoro;<br \/>\nh) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110- 4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza;<br \/>\ni) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana;<br \/>\nl) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"018\"><\/a>Art. 18. (Esclusioni specifiche per contratti di concessioni)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice non si applicano:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) alle concessioni di servizi di trasporto aereo sulla base di una licenza di gestione a norma del regolamento (CE) n. 1008\/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio o alle concessioni di servizi di trasporto pubblico di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) n. 1370\/2007;<br \/>\nb) alle concessioni di servizi di lotterie identificati con il codice CPV 92351100-7 aggiudicate a un operatore economico sulla base di un diritto esclusivo. Ai fini della presente lettera il concetto di diritto esclusivo non include i diritti esclusivi. La concessione di tale diritto esclusivo \u00e8 soggetta alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione europea;<br \/>\nc) alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori per l\u2019esercizio delle loro attivit\u00e0 in un paese terzo, in circostanze che non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un\u2019area geografica all\u2019interno dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"019\"><\/a>Art. 19. (Contratti di sponsorizzazione)<\/p>\n<p align=\"left\">1. L\u2019affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalit\u00e0 di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, \u00e8 soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l\u2019avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell\u2019avviso, il contratto pu\u00f2 essere liberamente negoziato, purch\u00e9 nel rispetto dei principi di imparzialit\u00e0 e di parit\u00e0 di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessit\u00e0 di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all\u2019esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.<\/p>\n<p align=\"left\">Art<a name=\"020\"><\/a>. 20. (Opera pubblica realizzata a spese del privato)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Il presente codice non si applica al caso in cui un\u2019amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un\u2019opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell\u2019opera prevista nell\u2019ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">2. L\u2019amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilit\u00e0 delle opere da eseguire con l\u2019indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.<\/p>\n<p align=\"left\">3. La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO III \u2013 PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"021\"><\/a>21. (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonch\u00e9 i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Le opere pubbliche incompiute sono inserite nella programmazione triennale di cui al comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l\u2019individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all\u2019articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualit\u00e0, per i quali deve essere riportata l\u2019indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell\u2019inserimento nell\u2019elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Nell\u2019ambito del programma di cui al comma 3, le amministrazioni aggiudicatrici individuano anche i lavori complessi e gli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Nell\u2019elencazione delle fonti di finanziamento sono indicati anche i beni immobili disponibili che possono essere oggetto di cessione. Sono, altres\u00ec, indicati i beni immobili nella propria disponibilit\u00e0 concessi in diritto di godimento, a titolo di contributo, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all\u2019opera da affidare in concessione.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell\u2019ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l\u2019elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d\u2019importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all\u2019articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attivit\u00e0 ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettivit\u00e0 le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2015_0208_stabilita.pdf\">articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonch\u00e9 i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell\u2019Osservatorio di cui all\u2019articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#029\">articolo 29, comma 4<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) le modalit\u00e0 di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;<br \/>\nb) i criteri per la definizione degli ordini di priorit\u00e0, per l\u2019eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonch\u00e9 per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell\u2019elenco annuale;<br \/>\nc) i criteri e le modalit\u00e0 per favorire il completamento delle opere incompiute;<br \/>\nd) i criteri per l\u2019inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;<br \/>\ne) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicit\u00e0 relativi ai contratti;<br \/>\nf) le modalit\u00e0 di raccordo con la pianificazione dell\u2019attivit\u00e0 dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">9. Fino all\u2019adozione del decreto di cui al comma 8, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 3<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"022\"><\/a> 22. (Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilit\u00e0 relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull\u2019ambiente, sulla citt\u00e0 o sull\u2019assetto del territorio, nonch\u00e9 gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall\u2019amministrazione e relativi agli stessi lavori.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro per i beni e le attivit\u00e0 culturali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione ai nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in vigore del presente codice, sono fissati i criteri per l\u2019individuazione delle opere di cui al comma 1, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali \u00e8 obbligatorio il ricorso alla procedura di dibattito pubblico, e sono altres\u00ec definite le modalit\u00e0 di svolgimento e il termine di conclusione della medesima procedura.<\/p>\n<p align=\"left\">3. L\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore proponente l\u2019opera soggetta a dibattito pubblico indice e cura lo svolgimento della procedura esclusivamente sulla base delle modalit\u00e0 individuate dal decreto di cui al comma 2.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte sono valutate in sede di predisposizione del progetto definitivo e sono discusse in sede di conferenze di servizi relative all\u2019opera sottoposta al dibattito pubblico.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"023\"><\/a>Art. 23. (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonch\u00e9 per i servizi)<\/p>\n<p align=\"left\">1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed \u00e8 intesa ad assicurare:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivit\u00e0;<br \/>\nb) la qualit\u00e0 architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell\u2019opera;<br \/>\nc) la conformit\u00e0 alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonch\u00e9 il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;<br \/>\nd) un limitato consumo del suolo;<br \/>\ne) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonch\u00e9 degli altri vincoli esistenti;<br \/>\nf) il risparmio e l\u2019efficientamento energetico, nonch\u00e9 la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilit\u00e0 delle opere;<br \/>\ng) la compatibilit\u00e0 con le preesistenze archeologiche;<br \/>\nh) la razionalizzazione delle attivit\u00e0 di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l\u2019edilizia e le infrastrutture;<br \/>\ni) la compatibilit\u00e0 geologica, geomorfologica, idrogeologica dell\u2019opera;<br \/>\nl) accessibilit\u00e0 e adattabilit\u00e0 secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Per la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonch\u00e9 tecnologico, le stazioni appaltanti ricorrono alle professionalit\u00e0 interne, purch\u00e9 in possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del progetto o utilizzano la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#152\">articoli 152, 153, 154, 155 e 156<\/a>. Per le altre tipologie di lavori, si applica quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">articolo 24<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216.20\">articolo 216, comma 4<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell\u2019intervento indica le caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della progettazione. E\u2019 consentita, altres\u00ec, l\u2019omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purch\u00e9 il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualit\u00e0 della progettazione.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Il progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica individua, tra pi\u00f9 soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivit\u00e0, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Il progetto di fattibilit\u00e0 comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1, nonch\u00e9 schemi grafici per l\u2019individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di fattibilit\u00e0 deve consentire, ove necessario, l\u2019avvio della procedura espropriativa.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Il progetto di fattibilit\u00e0 \u00e8 redatto sulla base dell\u2019avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche, di verifiche preventive dell\u2019interesse archeologico, di studi preliminari sull\u2019impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia; indica, inoltre, le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell\u2019impatto ambientale, nonch\u00e9 i limiti di spesa dell\u2019infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, gi\u00e0 in sede di approvazione del progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l\u2019individuazione della localizzazione o del tracciato dell\u2019infrastruttura nonch\u00e9 delle opere compensative o di mitigazione dell\u2019impatto ambientale e sociale necessarie.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilit\u00e0; il progetto definitivo contiene, altres\u00ec, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonch\u00e9 la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l\u2019utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Il progetto esecutivo, redatto in conformit\u00e0 al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualit\u00e0, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altres\u00ec, corredato da apposito piano di manutenzione dell\u2019opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.<\/p>\n<p align=\"left\">9. In relazione alle caratteristiche e all\u2019importanza dell\u2019opera, il responsabile unico del procedimento, secondo quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#026\">articolo 26<\/a>, stabilisce criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione.<\/p>\n<p align=\"left\">10. L\u2019accesso ad aree interessate ad indagini e delle ricerche necessarie all\u2019attivit\u00e0 di progettazione \u00e8 soggetto all\u2019autorizzazione di cui all\u2019articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La medesima autorizzazione si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze.<\/p>\n<p align=\"left\">11. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, possono essere fatti gravare sulle disponibilit\u00e0 finanziarie della stazione appaltante cui accede la progettazione medesima.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneit\u00e0 e coerenza al procedimento. In caso di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo progettista deve accettare l\u2019attivit\u00e0 progettuale svolta in precedenza. In caso di affidamento esterno della progettazione, che ricomprenda, entrambi i livelli di progettazione, l\u2019avvio della progettazione esecutiva \u00e8 condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#026\">articolo 26, comma 3<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le nuove opere nonch\u00e9 per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l\u2019uso dei metodi e strumenti elettronici specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche progettualit\u00e0 tra i progettisti. L\u2019uso dei metodi e strumenti elettronici pu\u00f2 essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate di personale adeguatamente formato. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una Commissione appositamente istituita presso il medesimo Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica sono definiti le modalit\u00e0 e i tempi di progressiva introduzione dell\u2019obbligatoriet\u00e0 dei suddetti metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del settore delle costruzioni. L\u2019utilizzo di tali metodologie costituisce parametro di valutazione dei requisiti premianti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">14. La progettazione di servizi e forniture \u00e8 articolata, di regola, in un unico livello ed \u00e8 predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante pu\u00f2 prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o pi\u00f9 livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.<\/p>\n<p align=\"left\">15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il progetto deve contenere: la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui \u00e8 inserito il servizio; le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all\u2019articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l\u2019acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l\u2019acquisizione dei servizi; il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche tecniche, l\u2019indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara, l\u2019indicazione di altre circostanze che potrebbero determinare la modifica delle condizioni negoziali durante il periodo di validit\u00e0, fermo restando il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di gestione della manutenzione e della sostenibilit\u00e0 energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto previsto dalle pertinenti norme tecniche.<\/p>\n<p align=\"left\">16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro \u00e8 determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro \u00e8 determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico pi\u00f9 vicino a quello preso in considerazione. Fino all\u2019adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216.20\">articolo 216, comma 4<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"024\"><\/a> 24. (Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, nonch\u00e9 alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attivit\u00e0 del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;<br \/>\nb) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunit\u00e0 montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;<br \/>\nc) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;<br \/>\nd) dai soggetti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#046\">articolo 46<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentita l\u2019ANAC, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#046\">articolo 46, comma 1<\/a>. Fino alla data di entrata n vigore di detto decreto, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216.20\">articolo 216, comma 4<\/a>.<\/p>\n<p>3. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all\u2019esercizio della professione. I pubblici dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell\u2019ambito territoriale dell\u2019ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all\u2019articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d\u2019impiego.<\/p>\n<p>4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.<\/p>\n<p>5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l\u2019incarico \u00e8 espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gi\u00e0 in sede di presentazione dell\u2019offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. E\u2019, inoltre, indicata, sempre nell\u2019offerta, la persona fisica incaricata dell\u2019integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il decreto di cui al comma 2 individua anche i criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell\u2019aggiudicazione. All\u2019atto dell\u2019affidamento dell\u2019incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> nonch\u00e9 il possesso dei requisiti e delle capacit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83, comma 1<\/a>.<\/p>\n<p>6. Ove un servizio complesso sia costituito dalla somma di diversi servizi, di cui alcuni riservati ad iscritti ad albi di ordini e collegi, il bando di gara o l\u2019invito richiede esplicitamente che sia indicato il responsabile di quella parte del servizio. Tale soggetto deve possedere i requisiti previsti nel caso in cui il servizio sia messo in gara separatamente.<\/p>\n<p>7. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonch\u00e9 degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attivit\u00e0 di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non pu\u00f2 partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all\u2019affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall\u2019articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell\u2019affidatario dell\u2019incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell\u2019incarico e ai loro dipendenti, nonch\u00e9 agli affidatari di attivit\u00e0 di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l\u2019esperienza acquisita nell\u2019espletamento degli incarichi di progettazione non \u00e8 tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.<\/p>\n<p>8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2016_0050_codice_contratti.pdf\">con proprio decreto<\/a>, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attivit\u00e0 di cui al presente articolo e all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#031\">articolo 31, comma 8<\/a>. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell\u2019individuazione dell\u2019importo dell\u2019affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216.20\">articolo 216, comma 6<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"025\"><\/a> 25. (Verifica preventiva dell\u2019interesse archeologico)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Ai fini dell\u2019applicazione dell\u2019articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all\u2019applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell\u2019approvazione, copia del progetto di fattibilit\u00e0 dell\u2019intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all\u2019esito delle ricognizioni volte all\u2019osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonch\u00e9, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle universit\u00e0, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non \u00e8 richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle gi\u00e0 impegnate dai manufatti esistenti.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Presso il Ministero dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo \u00e8 istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalit\u00e0 di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216.20\">articolo 216, comma 7<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l\u2019esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, pu\u00f2 richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilit\u00e0 ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell\u2019intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell\u2019interesse archeologico \u00e8 stabilito in sessanta giorni.<\/p>\n<p align=\"left\">4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalit\u00e0 anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 \u00e8 esperibile il ricorso amministrativo di cui all\u2019articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Ove il soprintendente non richieda l\u2019attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l\u2019esecuzione di saggi archeologici \u00e8 possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell\u2019interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.<\/p>\n<p align=\"left\">7. I commi da 1 a 6 non si applicano alle aree archeologiche e ai parchi archeologici di cui all\u2019articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali restano fermi i poteri autorizzatori e cautelari ivi previsti, compresa la facolt\u00e0 di prescrivere l\u2019esecuzione, a spese del committente dell\u2019opera pubblica, di saggi archeologici. Restano altres\u00ec fermi i poteri previsti dall\u2019articolo 28, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio nonch\u00e9 i poteri autorizzatori e cautelari previsti per le zone di interesse archeologico, di cui all\u2019articolo 142, comma 1, lettera m), del medesimo codice.<\/p>\n<p align=\"left\">8. La procedura di verifica preventiva dell\u2019interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell\u2019indagine archeologica. L\u2019esecuzione della fase successiva dell\u2019indagine \u00e8 subordinata all\u2019emersione di elementi archeologicamente significativi all\u2019esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell\u2019interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilit\u00e0:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) esecuzione di carotaggi;<br \/>\nb) prospezioni geofisiche e geochimiche;<br \/>\nc) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell\u2019area interessata dai lavori.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all\u2019estensione dell\u2019area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l\u2019esigenza di tutela;<br \/>\nb) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;<br \/>\nc) complessi la cui conservazione non pu\u00f2 essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l\u2019integrale mantenimento in sito.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">10. Per l\u2019esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell\u2019ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento pu\u00f2 motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonch\u00e9 i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali gi\u00e0 comunque acquisiti agli atti del procedimento.<\/p>\n<p align=\"left\">11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell\u2019interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l\u2019insussistenza dell\u2019interesse archeologico nell\u2019area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell\u2019area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.<\/p>\n<p align=\"left\">12. La procedura di verifica preventiva dell\u2019interesse archeologico \u00e8 condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.<\/p>\n<p align=\"left\">13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell\u2019interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell\u2019opera.<\/p>\n<p align=\"left\">14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell\u2019accordo le amministrazioni possono graduare la complessit\u00e0 della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell\u2019entit\u00e0 dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L\u2019accordo disciplina, altres\u00ec, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell\u2019indagine, mediante l\u2019informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.<\/p>\n<p align=\"left\">15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell\u2019articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.<\/p>\n<p align=\"left\">16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell\u2019interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"026\"><\/a>Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione)<\/p>\n<p align=\"left\">1. La stazione appaltante, nei contratti relativi a lavori, verifica la rispondenza degli elaborati e la loro conformit\u00e0 alla normativa vigente.<\/p>\n<p align=\"left\">2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell\u2019inizio delle procedure di affidamento.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Al fine di accertare l\u2019unit\u00e0 progettuale, i soggetti di cui al comma 6, prima dell\u2019approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificano la conformit\u00e0 del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilit\u00e0. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"left\">4. La verifica accerta in particolare:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) la completezza della progettazione;<br \/>\nb) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;<br \/>\nc) l\u2019appaltabilit\u00e0 della soluzione progettuale prescelta;<br \/>\nd) presupposti per la durabilit\u00e0 dell\u2019opera nel tempo;<br \/>\ne) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;<br \/>\nf) la possibilit\u00e0 di ultimazione dell\u2019opera entro i termini previsti;<br \/>\ng) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;<br \/>\nh) l\u2019adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;<br \/>\ni) la manutenibilit\u00e0 delle opere, ove richiesta.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">5. Gli oneri derivanti dall\u2019accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere.<\/p>\n<p align=\"left\">6. L\u2019attivit\u00e0 di verifica \u00e8 effettuata dai seguenti soggetti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) per i lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO\/IEC 17020;<br \/>\nb) per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a>, dai soggetti di cui alla lettera a) e di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#046\">articolo 46, comma 1<\/a>, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualit\u00e0;<br \/>\nc) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> e fino a un milione di euro, la verifica pu\u00f2 essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualit\u00e0 ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;<br \/>\nd) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica \u00e8 effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#031\">articolo 31, comma 9<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">7. Lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 di verifica \u00e8 incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell\u2019attivit\u00e0 di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.<\/p>\n<p align=\"left\">8. La validazione del progetto posto a base di gara \u00e8 l\u2019atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione \u00e8 sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"027\"><\/a> 27. (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori)<\/p>\n<p align=\"left\">1. L\u2019approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene effettuata in conformit\u00e0 alle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori hanno facolt\u00e0 di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente non effettuate. La dichiarazione di pubblica utilit\u00e0 di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2001_0328.pdf\">articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327<\/a>, e successive modificazioni, pu\u00f2 essere disposta anche quando l\u2019autorit\u00e0 espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell\u2019opera pubblica o di pubblica utilit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"left\">3. In sede di conferenza dei servizi di cui all\u2019articoli 14-bis della legge n. 241 del 1990 sul progetto di fattibilit\u00e0, con esclusione dei lavori di manutenzione ordinaria, tutte le amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto, sono obbligati a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell\u2019opera, anche presentando proposte modificative, nonch\u00e9 a comunicare l\u2019eventuale necessit\u00e0 di opere mitigatrici e compensative dell\u2019impatto. Salvo circostanze imprevedibili, le conclusioni adottate dalla conferenza in merito alla localizzazione o al tracciato e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la procedura per il dissenso di cui all\u2019articolo 14-bis, comma 3-bis e all\u2019articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990, non possono essere modificate in sede di approvazione dei successivi livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di un nuovo progetto di fattibilit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"left\">4. In relazione al procedimento di approvazione del progetto di fattibilit\u00e0 di cui al comma 3, gli enti gestori delle interferenze gi\u00e0 note o prevedibili hanno l\u2019obbligo di verificare e segnalare al soggetto aggiudicatore la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell\u2019insediamento produttivo, di collaborare con il soggetto aggiudicatore per lo sviluppo del progetto delle opere pertinenti le interferenze rilevate e di dare corso, a spese del soggetto aggiudicatore, alle attivit\u00e0 progettuali di propria competenza. La violazione dell\u2019obbligo di collaborazione che sia stata causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta per l\u2019ente gestore responsabilit\u00e0 patrimoniale per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Il progetto definitivo \u00e8 corredato dalla indicazione delle interferenze, rilevate dal soggetto aggiudicatore e, in mancanza, indicate dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del progetto, nonch\u00e9 dal programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant\u2019altro necessario alla risoluzione delle interferenze.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Restano ferme le disposizioni vigenti che stabiliscono gli effetti dell\u2019approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi, nonch\u00e9 l\u2019applicazione della vigente disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO IV \u2013 MODALITA\u2019 DI AFFIDAMENTO \u2013 PRINCIPI COMUNI<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"028\"><\/a>Art. 28. (Contratti misti di appalto)<\/p>\n<p align=\"left\">1. I contratti, nei settori ordinari o nei settori speciali, o le concessioni, che hanno in ciascun rispettivo ambito, ad oggetto due o pi\u00f9 tipi di prestazioni, sono aggiudicati secondo le disposizioni applicabili al tipo di appalto che caratterizza l\u2019oggetto principale del contratto in questione. Nel caso di contratti misti, che consistono in parte in servizi ai sensi della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#142\">parte II, titolo VI, capo II<\/a>, e in parte in altri servizi, oppure in contratti misti comprendenti in parte servizi e in parte forniture, l\u2019oggetto principale \u00e8 determinato in base al valore stimato pi\u00f9 elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture. L\u2019operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacit\u00e0 prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Ai contratti misti, nei settori ordinari e nei settori speciali, aventi per oggetto gli appalti contemplati nel presente codice e in altri regimi giuridici, si applicano i commi da 3 a 8.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 7. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applica il comma 9.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Se una parte di un determinato contratto \u00e8 disciplinata dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea<\/a> o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#160\">articolo 160<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto appalti disciplinati dal presente codice nonch\u00e9 appalti che non rientrano nell\u2019ambito di applicazione del presente decreto, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali appalti distinti \u00e8 adottata in base alle caratteristiche della parte distinta di cui trattasi.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare un appalto unico, il presente decreto si applica, salvo quanto previsto all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#160\">articolo 160<\/a>, all\u2019appalto misto che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di appalti di forniture, lavori e servizi e di concessioni, il contratto misto \u00e8 aggiudicato in conformit\u00e0 con le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari, purch\u00e9 il valore stimato della parte del contratto che costituisce un appalto disciplinato da tali disposizioni, calcolato secondo l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#167\">articolo 167<\/a>, sia pari o superiore alla soglia pertinente di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Nel caso di contratti aventi per oggetto sia appalti nei settori ordinari, sia appalti nei settori speciali, le norme applicabili sono determinate, fatti salvo i commi 5, 6 e 7, a norma dei commi da 1 a 12.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile \u00e8 determinato in base all\u2019oggetto principale del contratto in questione.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Nei settori speciali, nel caso di contratti destinati a contemplare pi\u00f9 attivit\u00e0, gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare appalti distinti per ogni attivit\u00e0 distinta o di aggiudicare un appalto unico. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare appalti distinti, la decisione che determina il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali appalti distinti \u00e8 adottata in base alle caratteristiche dell\u2019attivit\u00e0 distinta di cui trattasi. In deroga ai commi da 1 a 9, per gli appalti nei settori speciali, se gli enti aggiudicatori decidono di aggiudicare un appalto unico, si applicano i commi 11 e 12. Tuttavia, quando una delle attivit\u00e0 interessate \u00e8 disciplinata dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_top\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea<\/a> o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#160\">articolo 160<\/a>. La decisione di aggiudicare un unico appalto e di aggiudicare pi\u00f9 appalti distinti non pu\u00f2 essere adottata, tuttavia, allo scopo di escludere l\u2019appalto o gli appalti dall\u2019ambito di applicazione del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">11. A un appalto destinato all\u2019esercizio di pi\u00f9 attivit\u00e0 nei settori speciali si applicano le disposizioni relative alla principale attivit\u00e0 cui \u00e8 destinato.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Nel caso degli appalti nei settori speciali per cui \u00e8 oggettivamente impossibile stabilire a quale attivit\u00e0 siano principalmente destinati, le disposizioni applicabili sono determinate come segue:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) l\u2019appalto \u00e8 aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivit\u00e0 cui \u00e8 destinato l\u2019appalto \u00e8 disciplinata dalle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari e l\u2019altra dalle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione degli appalti nei settori speciali;<br \/>\nb) l\u2019appalto \u00e8 aggiudicato secondo le disposizioni del presente codice che disciplinano gli appalti nei settori speciali se una delle attivit\u00e0 cui \u00e8 destinato l\u2019appalto \u00e8 disciplinata dalle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l\u2019altra dalle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione delle concessioni;<br \/>\nc) l\u2019appalto \u00e8 aggiudicato secondo il presente codice se una delle attivit\u00e0 cui \u00e8 destinato l\u2019appalto \u00e8 disciplinata dalle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione degli appalti nei settori speciali e l\u2019altra non \u00e8 soggetta n\u00e9 a tali disposizioni, n\u00e9 a quelle relative all\u2019aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o alle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione delle concessioni.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">13. Le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di cui al presente articolo solo nei casi in cui l\u2019elemento tecnologico ed innovativo delle opere oggetto dell\u2019appalto sia nettamente prevalente rispetto all\u2019importo complessivo dei lavori, prevedendo la messa a gara del progetto esecutivo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"029\"><\/a> 29. (Principi in materia di trasparenza)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonch\u00e9 alle procedure per l\u2019affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell\u2019ambito del settore pubblico di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">articolo 5<\/a>, ove non considerati riservati ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#053\">articolo 53<\/a> ovvero secretati ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#162\">articolo 162<\/a>, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione \u201cAmministrazione trasparente\u201d con l\u2019applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l\u2019eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell\u2019articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altres\u00ec pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all\u2019esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E\u2019 inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#053\">articolo 53<\/a>, sono, altres\u00ec, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l\u2019ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalit\u00e0 nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell\u2019attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all\u2019assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicit\u00e0 disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali, che devono comunque garantire l\u2019interscambio delle informazioni e l\u2019interoperabilit\u00e0, tramite cooperazione applicativa, dei rispettivi sistemi e delle piattaforme telematiche con le banche dati dell\u2019ANAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"030\"><\/a> 30. (Principi per l\u2019aggiudicazione e l\u2019esecuzione di appalti e concessioni)<\/p>\n<p align=\"left\">1. L\u2019affidamento e l\u2019esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualit\u00e0 delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicit\u00e0, efficacia, tempestivit\u00e0 e correttezza. Nell\u2019affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altres\u00ec, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalit\u00e0, nonch\u00e9 di pubblicit\u00e0 con le modalit\u00e0 indicate nel presente codice. Il principio di economicit\u00e0 pu\u00f2 essere subordinato, nei limiti in cui \u00e8 espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonch\u00e9 alla tutela della salute, dell\u2019ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Le stazioni appaltanti non possono limitare in alcun modo artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Nell\u2019esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_X\">allegato X<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni \u00e8 applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente pi\u00f9 rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l\u2019attivit\u00e0 oggetto dell\u2019appalto o della concessione svolta dall\u2019impresa anche in maniera prevalente.<\/p>\n<p align=\"left\">5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarit\u00e0 contributiva relativo a personale dipendente dell\u2019affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">articolo 105<\/a>, impiegato nell\u2019esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l\u2019importo corrispondente all\u2019inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull\u2019importo netto progressivo delle prestazioni \u00e8 operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l\u2019approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformit\u00e0, previo rilascio del documento unico di regolarit\u00e0 contributiva.<\/p>\n<p align=\"left\">6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l\u2019affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d\u2019opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all\u2019affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">articolo 105<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">7. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e le medie imprese.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice e negli atti attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attivit\u00e0 amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"031\"><\/a>31. (Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Per ogni singola procedura per l\u2019affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell\u2019affidamento, dell\u2019esecuzione. Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP \u00e8 nominato con atto formale del soggetto responsabile dell\u2019unit\u00e0 organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all\u2019unit\u00e0 medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui \u00e8 nominato. Laddove sia accertata la carenza nell\u2019organico della suddetta unit\u00e0 organizzativa, il RUP \u00e8 nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L\u2019ufficio di responsabile unico del procedimento \u00e8 obbligatorio e non pu\u00f2 essere rifiutato.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Il nominativo del RUP \u00e8 indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l\u2019affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell\u2019invito a presentare un\u2019offerta.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonch\u00e9 al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell\u2019avviso di preinformazione;<br \/>\nb) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualit\u00e0 e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;<br \/>\nc) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;<br \/>\nd) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell\u2019attuazione degli interventi;<br \/>\ne) accerta la libera disponibilit\u00e0 di aree e immobili necessari;<br \/>\nf) fornisce all\u2019amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell\u2019attuazione dell\u2019intervento, necessari per l\u2019attivit\u00e0 di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell\u2019intervento;<br \/>\ng) propone all\u2019amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l\u2019azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;<br \/>\nh) propone l\u2019indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l\u2019acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;<br \/>\ni) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">5. L\u2019ANAC con proprio atto, da adottare entro novanta giorni dall\u2019entrata in vigore del presente codice, definisce una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, nonch\u00e9 sugli ulteriori requisiti di professionalit\u00e0 rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessit\u00e0 dei lavori. Determina, altres\u00ec, l\u2019importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP pu\u00f2 coincidere con il progettista o con il direttore dell\u2019esecuzione del contratto. Fino all\u2019adozione di detto atto si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216.20\">articolo 216, comma 8<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Per i lavori e i servizi attinenti all\u2019ingegneria e all\u2019architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.<br \/>\n<i>(non pare esistano \u201clavori\u201d attinenti all\u2019ingegneria e all\u2019architettura \u2013 n.d.r.)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\">7. Nel caso di appalti di particolare complessit\u00e0 in relazione all\u2019opera da realizzare ovvero alla specificit\u00e0 della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell\u2019intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonch\u00e9 gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell\u2019attivit\u00e0 del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L\u2019affidatario non pu\u00f2 avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonch\u00e9 per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilit\u00e0 esclusiva del progettista.<\/p>\n<p align=\"left\">9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare la qualit\u00e0 della progettazione e della programmazione complessiva, pu\u00f2, nell\u2019ambito della propria autonomia organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, istituire una struttura stabile a supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice della pubblica amministrazione di riferimento. Con la medesima finalit\u00e0, nell\u2019ambito della formazione obbligatoria, organizza attivit\u00e0 formativa specifica per tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell\u2019incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l\u2019edilizia e le infrastrutture.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o pi\u00f9 soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto alla cui osservanza sono tenute.<\/p>\n<p align=\"left\">11. Nel caso in cui l\u2019organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalit\u00e0 necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all\u2019attivit\u00e0 del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali come previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">articolo 24, comma 4<\/a>, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicit\u00e0 e di trasparenza. Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente comma si applicano le disposizioni di incompatibilit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">articolo 24, comma 7<\/a>, comprensive di eventuali incarichi di progettazione.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Il soggetto responsabile dell\u2019unit\u00e0 organizzativa competente in relazione all\u2019intervento, individua preventivamente le modalit\u00e0 organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull\u2019esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell\u2019esecuzione stessa, nonch\u00e9 verifiche, anche a sorpresa, sull\u2019effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#139\">successiva relazione su quanto effettivamente effettuato<\/a>, costituisce obiettivo strategico nell\u2019ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell\u2019indennit\u00e0 di risultato. La valutazione di suddetta attivit\u00e0 di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide anche sulla corresponsione degli incentivi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#113\">articolo 113<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">13. E\u2019 vietata, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, l\u2019attribuzione dei compiti di responsabile unico del procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.<\/p>\n<p align=\"left\">14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attivit\u00e0 di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificit\u00e0 e complessit\u00e0 dei processi di acquisizione gestiti direttamente.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"032\"><\/a> 32. (Fasi delle procedure di affidamento)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Prima dell\u2019avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformit\u00e0 ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.<\/p>\n<p align=\"left\">3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Ciascun concorrente non pu\u00f2 presentare pi\u00f9 di un\u2019offerta. L\u2019offerta \u00e8 vincolante per il periodo indicato nel bando o nell\u2019invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante pu\u00f2 chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.<\/p>\n<p align=\"left\">5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#033\">articolo 33, comma 1<\/a>, provvede all\u2019aggiudicazione.<\/p>\n<p align=\"left\">6. L\u2019aggiudicazione non equivale ad accettazione dell\u2019offerta. L\u2019offerta dell\u2019aggiudicatario \u00e8 irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.<\/p>\n<p align=\"left\">7. L\u2019aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Divenuta efficace l\u2019aggiudicazione, e fatto salvo l\u2019esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell\u2019invito ad offrire, ovvero l\u2019ipotesi di differimento espressamente concordata con l\u2019aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l\u2019aggiudicatario pu\u00f2, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All\u2019aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se \u00e8 intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si \u00e8 dato avvio all\u2019esecuzione del contratto in via d\u2019urgenza, l\u2019aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l\u2019esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si \u00e8 dato avvio all\u2019esecuzione del contratto in via d\u2019urgenza, l\u2019aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell\u2019esecuzione. L\u2019esecuzione d\u2019urgenza di cui al presente comma \u00e8 ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l\u2019igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all\u2019interesse pubblico che \u00e8 destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Il contratto non pu\u00f2 comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall\u2019invio dell\u2019ultima delle comunicazioni del <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#076\">provvedimento di aggiudicazione<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell\u2019inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, \u00e8 stata presentata o \u00e8 stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano gi\u00e0 respinte con decisione definitiva;<br \/>\nb) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#054\">articolo 54<\/a>, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#055\">articolo 55<\/a>, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">articolo 36, comma 2, lettere a) e b)<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">11. Se \u00e8 proposto ricorso avverso l\u2019aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non pu\u00f2 essere stipulato, dal momento della notificazione dell\u2019istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all\u2019udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L\u2019effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell\u2019articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo di cui all\u2019Allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l\u2019esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all\u2019immediato esame della domanda cautelare.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Il contratto \u00e8 sottoposto alla condizione sospensiva dell\u2019esito positivo dell\u2019eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti.<\/p>\n<p align=\"left\">13. L\u2019esecuzione del contratto pu\u00f2 avere inizio solo dopo che lo stesso \u00e8 divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l\u2019esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.<\/p>\n<p align=\"left\">14. Il contratto \u00e8 stipulato, a pena di nullit\u00e0, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalit\u00e0 elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell\u2019Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l\u2019uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"033\"><\/a> 33. (Controlli sugli atti delle procedure di affidamento)<\/p>\n<p align=\"left\">1. La proposta di aggiudicazione \u00e8 soggetta ad approvazione dell\u2019organo competente secondo l\u2019ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell\u2019organo competente. In mancanza, il termine \u00e8 pari a trenta giorni. Il termine \u00e8 interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all\u2019organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.<\/p>\n<p align=\"left\">2. L\u2019eventuale approvazione del contratto stipulato avviene nel rispetto dei termini e secondo procedure analoghe a quelle di cui al comma 1. L\u2019approvazione del contratto \u00e8 sottoposta ai controlli previsti dai rispettivi ordinamenti delle stazioni appaltanti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"034\"><\/a> 34. (Criteri di sostenibilit\u00e0 energetica e ambientale)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d\u2019azione per la sostenibilit\u00e0 ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l\u2019inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all\u2019acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#144\">articolo 144<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l\u2019applicazione del criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95, comma 6<\/a>. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, scolastica e sociale di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95, comma 3, lettera a)<\/a>, e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#144\">articolo 144<\/a>, il suddetto decreto pu\u00f2 stabilire che l\u2019obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota inferiore al 50 per cento del valore a base d\u2019asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d\u2019asta, relativamente alle categorie di forniture e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per l\u2019intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si pu\u00f2 conseguire l\u2019efficienza energetica negli usi finali quali:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensit\u00e0, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica; (<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2013_dm_23_12_cam_illuminazione.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">vedi<\/a>)<br \/>\nb) attrezzature elettriche ed elettroniche d\u2019ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici;<br \/>\nc) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento\/raffrescamento di edifici;<br \/>\nd) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. (<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2015_dm_24_12_cam_progetti_lavori_cantieri.pdf\" target=\"_top\" rel=\"noopener noreferrer\">vedi<\/a>)<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. Con decreto del Ministro dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare pu\u00f2 essere previsto, altres\u00ec, l\u2019aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d\u2019asta indicato al comma 2.<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE II \u2013 CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 RILEVANZA COMUNITARIA E CONTRATTI SOTTO SOGLIA<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"035\"><\/a>Art. 35. (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni del presente codice si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell\u2019imposta sul valore aggiunto, \u00e8 pari o superiore alle soglie seguenti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;<br \/>\nb) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorit\u00e0 governative centrali indicate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_III\">allegato III<\/a>; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_VIII.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato VIII<\/a>;<br \/>\nc) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorit\u00e0 governative centrali che operano nel settore della difesa, allorch\u00e9 tali appalti concernono prodotti non menzionati nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_VIII.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato VIII<\/a>;<br \/>\nd) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_IX.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato IX<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Il presente codice si applica anche ai contratti pubblici nei settori speciali il cui valore, al netto dell\u2019imposta sul valore aggiunto, \u00e8 pari o superiore alle soglie seguenti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;<br \/>\nb) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;<br \/>\nc) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_IX.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato IX<\/a>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture \u00e8 basato sull\u2019importo totale pagabile, al netto dell\u2019IVA, valutato dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell\u2019importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell\u2019appalto.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Se un\u2019amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unit\u00e0 operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unit\u00e0 operative. Se un\u2019unit\u00e0 operativa distinta \u00e8 responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dell\u2019appalto pu\u00f2 essere stimato con riferimento al valore attribuito dall\u2019unit\u00e0 operativa distinta.<\/p>\n<p align=\"left\">6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non pu\u00f2 essere fatta con l\u2019intenzione di escluderlo dall\u2019ambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non pu\u00f2 essere frazionato allo scopo di evitare l\u2019applicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Il valore stimato dell\u2019appalto \u00e8 quantificato al momento dell\u2019invio dell\u2019avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un\u2019indizione di gara, al momento in cui l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dell\u2019importo dei lavori stessi nonch\u00e9 del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell\u2019aggiudicatario dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore, a condizione che siano necessari all\u2019esecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari all\u2019esecuzione di uno specifico appalto di lavori non pu\u00f2 essere aggiunto al valore dell\u2019appalto di lavori in modo da sottrarre l\u2019acquisto di tali forniture o servizi dall\u2019applicazione delle disposizioni del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) quando un\u2019opera prevista o una prestazione di servizi pu\u00f2 dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, \u00e8 computato il valore complessivo stimato della totalit\u00e0 di tali lotti;<br \/>\nb) quando il valore cumulato dei lotti \u00e8 pari o superiore alle soglie di cui ai comini 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all\u2019aggiudicazione di ciascun lotto.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">10. Per gli appalti di forniture:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee pu\u00f2 dare luogo ad appalti aggiudicati contemporaneamente per lotti distinti, nell\u2019applicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 \u00e8 computato il valore complessivo stimato della totalit\u00e0 di tali lotti;<br \/>\nb) quando il valore cumulata dei lotti \u00e8 pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano all\u2019aggiudicazione di ciascun lotto.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatari possono aggiudicare l\u2019appalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dell\u2019IVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purch\u00e9 il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati l\u2019opera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarit\u00e0 o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, \u00e8 posto come base per il calcolo del valore stimato dell\u2019appalto:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell\u2019esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantit\u00e0 o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;<br \/>\nb) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell\u2019esercizio, se questo \u00e8 superiore ai dodici mesi.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l\u2019acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dell\u2019appalto \u00e8 il seguente:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dell\u2019appalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dell\u2019importo residuo;<br \/>\nb) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non pu\u00f2 essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell\u2019appalto, a seconda del tipo di servizio, \u00e8 il seguente:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;<br \/>\nb) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;<br \/>\nc) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;<br \/>\nd) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l\u2019intera loro durata;<br \/>\n2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.<\/p>\n<p align=\"left\">16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione \u00e8 il valore massimo stimato al netto dell\u2019IVA del complesso dei contratti previsti durante l\u2019intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.<\/p>\n<p align=\"left\">17. Nel caso di partenariati per l\u2019innovazione, il valore da prendere in considerazione \u00e8 il valore massimo stimato, al netto dell\u2019IVA, delle attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonch\u00e9 delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.<\/p>\n<p align=\"left\">18. Sul valore stimato dell\u2019appalto <i> (da intendersi: \u201cvalore del contratto\u201d \u2013 n.d.r.)<\/i> viene calcolato l\u2019importo dell\u2019anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all\u2019appaltatore entro quindici giorni dall\u2019effettivo inizio dei lavori. L\u2019erogazione dell\u2019anticipazione \u00e8 subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all\u2019anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell\u2019anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia \u00e8 rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l\u2019assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilit\u00e0 previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivit\u00e0. La garanzia pu\u00f2 essere, altres\u00ec, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell\u2019albo degli intermediari finanziari di cui all\u2019articolo 106 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385. L\u2019importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell\u2019anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall\u2019anticipazione, con obbligo di restituzione, se l\u2019esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"036\"><\/a>Art. 36. (Contratti sotto soglia)<\/p>\n<p align=\"left\">1. L\u2019affidamento e l\u2019esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> avvengono nel rispetto dei principi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">articolo 30, comma 1<\/a>, nonch\u00e9 nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l\u2019effettiva possibilit\u00e0 di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Fermo restando quanto previsto dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#037\">articoli 37 e 38<\/a> e salva la possibilit\u00e0 di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all\u2019affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a>, secondo le seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;<br \/>\nb) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l\u2019acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L\u2019avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l\u2019indicazione anche dei soggetti invitati;<br \/>\nc) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63<\/a> con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L\u2019avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l\u2019indicazione anche dei soggetti invitati;<br \/>\nd) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. Per l\u2019affidamento dei lavori pubblici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#001\">articolo 1, comma 2, lettera e), del presente codice<\/a>, relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, si fa ricorso alla procedura ordinaria con pubblicazione di avviso o bando di gara.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Nel caso di opere di urbanizzazione primaria di importo inferiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a>, funzionali all\u2019intervento di trasformazione urbanistica del territorio, si applica l\u2019articolo 16, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Ai fini dell\u2019aggiudicazione, nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), le stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 81<\/a>. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull\u2019aggiudicatario. La stazione appaltante pu\u00f2 comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">7. L\u2019ANAC con proprie linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le modalit\u00e0 di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualit\u00e0 delle procedure di cui al presente articolo, delle indagini di mercato, nonch\u00e9 per la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Fino all\u2019adozione di dette linee guida, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 9<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell\u2019ambito definito dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a>, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza.<\/p>\n<p align=\"left\">9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#079\">articolo 79<\/a>, i termini minimi stabiliti negli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articoli 60 e 61<\/a> possono essere ridotti fino alla met\u00e0. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l\u2019ANAC di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">articolo 73, comma 4<\/a>, con gli effetti previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">articolo 73, comma 4<\/a>, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell\u2019albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO II \u2013 QUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI APPALTANTI<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"037\"><\/a>Art. 37. (Aggregazioni e centralizzazione delle committenze)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all\u2019acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonch\u00e9 attraverso l\u2019effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a>, nonch\u00e9 per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d\u2019importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a> procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilit\u00e0 di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a> procedono all\u2019acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o pi\u00f9 stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Se la stazione appaltante \u00e8 un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;<br \/>\nb) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall\u2019ordinamento;<br \/>\nc) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, garantendo la tutela dei diritti delle minoranze linguistiche, sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento in applicazione dei principi di sussidiariet\u00e0, differenziazione e adeguatezza, e stabiliti i criteri e le modalit\u00e0 per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia. In caso di concessione di servizi pubblici locali di interesse economico generale di rete, l\u2019ambito di competenza della centrale di committenza coincide con l\u2019ambito territoriale di riferimento (ATO), individuato ai sensi della normativa di settore. Sono fatte salve in ogni caso le attribuzioni degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 10<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Le centrali di committenza possono:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori;<br \/>\nb) stipulare accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l\u2019aggiudicazione dei propri appalti;<br \/>\nc) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">8. Le centrali di committenza qualificate possono svolgere attivit\u00e0 di committenza ausiliarie in favore di altre centrali di committenza o per una o pi\u00f9 stazioni appaltanti in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti e agli ambiti territoriali di riferimento individuati dal decreto di cui al comma 5.<\/p>\n<p align=\"left\">9. La stazione appaltante, nell\u2019ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, \u00e8 responsabile del rispetto del presente codice per le attivit\u00e0 ad essa direttamente imputabili. La centrale di committenza che svolge esclusivamente attivit\u00e0 di centralizzazione delle procedure di affidamento per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori \u00e8 tenuta al rispetto delle disposizioni di cui al presente codice e ne \u00e8 direttamente responsabile.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Due o pi\u00f9 stazioni appaltanti che decidono di eseguire congiuntamente appalti e concessioni specifici e che sono in possesso, anche cumulativamente, delle necessarie qualificazioni in rapporto al valore dell\u2019appalto o della concessione, sono responsabili in solido dell\u2019adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice. Le stazioni appaltanti provvedono altres\u00ec ad individuare un unico responsabile del procedimento in comune tra le stesse, per ciascuna procedura, nell\u2019atto con il quale hanno convenuto la forma di aggregazione in centrale di committenza di cui al comma 4 o il ricorso alla centrale di committenza. Si applicano le disposizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#031\">articolo 31<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">11. Se la procedura di aggiudicazione non \u00e8 effettuata congiuntamente in tutti i suoi elementi a nome e per conto delle stazioni appaltanti interessate, esse sono congiuntamente responsabili solo per le parti effettuate congiuntamente. Ciascuna stazione appaltante \u00e8 responsabile dell\u2019adempimento degli obblighi derivanti dal presente codice unicamente per quanto riguarda le parti da essa svolte a proprio nome e per proprio conto.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nell\u2019individuazione della centrale di committenza, anche ubicata in altro Stato membro dell\u2019Unione europea, le stazioni appaltanti procedono sulla base del principio di buon andamento dell\u2019azione amministrativa, dandone adeguata motivazione.<\/p>\n<p align=\"left\">13. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell\u2019Unione europea solo per le attivit\u00e0 di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e\/o servizi a stazioni appaltanti; la fornitura di attivit\u00e0 di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in altro Stato membro \u00e8 effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui \u00e8 ubicata la centrale di committenza.<\/p>\n<p align=\"left\">14. Dall\u2019applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatari che non sono amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivit\u00e0 previste dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"038\"><\/a> 38. (Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Fermo restando quanto stabilito dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#037\">articolo 37<\/a> in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, \u00e8 istituito presso l\u2019ANAC, che ne assicura la pubblicit\u00e0, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione \u00e8 conseguita in rapporto agli ambiti di attivit\u00e0, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessit\u00e0 del contratto e per fasce d\u2019importo. Sono iscritti di diritto nell\u2019elenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA \u2013 Agenzia nazionale per l\u2019attrazione degli investimenti e lo sviluppo d\u2019impresa S.p.a., nonch\u00e9 i soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite l\u2019ANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per l\u2019iscrizione all\u2019elenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualit\u00e0, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilit\u00e0 delle attivit\u00e0 e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalit\u00e0 attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonch\u00e9 la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.<\/p>\n<p align=\"left\">3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attivit\u00e0 che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) capacit\u00e0 di programmazione e progettazione;<br \/>\nb) capacit\u00e0 di affidamento;<br \/>\nc) capacit\u00e0 di verifica sull\u2019esecuzione e controllo dell\u2019intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) requisiti di base, quali:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;<br \/>\n2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attivit\u00e0 di cui al comma 3;<br \/>\n3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;<br \/>\n4) numero di gare svolte nel triennio con indicazione di tipologia, importo e complessit\u00e0, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;<br \/>\n5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero il rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestivit\u00e0 indicati dal decreto adottato in attuazione dell\u2019articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">b) requisiti premianti, quali:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) valutazione positiva dell\u2019ANAC in ordine all\u2019attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalit\u00e0;<br \/>\n2) presenza di sistemi di gestione della qualit\u00e0 conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765\/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;<br \/>\n3) disponibilit\u00e0 di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;<br \/>\n4) livello di soccombenza nel contenzioso;<br \/>\n5) applicazione di criteri di sostenibilit\u00e0 ambientale e sociale nell\u2019attivit\u00e0 di progettazione e affidamento.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e pu\u00f2 essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.<\/p>\n<p align=\"left\">6. L\u2019ANAC stabilisce le modalit\u00e0 attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attivit\u00e0 ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altres\u00ec, modalit\u00e0 diversificate che tengano conto delle peculiarit\u00e0 dei soggetti privati che richiedano la qualificazione.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Con il provvedimento di cui al comma 6, l\u2019ANAC stabilisce altres\u00ec i casi in cui pu\u00f2 essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attivit\u00e0 ausiliarie, di acquisire la capacit\u00e0 tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.<\/p>\n<p align=\"left\">8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l\u2019ANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all\u2019acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 10<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">articolo 213, comma 14<\/a>, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma \u00e8 destinata dall\u2019amministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unit\u00e0 organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall\u2019ANAC all\u2019amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perch\u00e9 ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Dall\u2019applicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"039\"><\/a> 39. (Attivit\u00e0 di committenza ausiliarie)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le attivit\u00e0 di committenza ausiliarie di cui all\u2019a<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.z\">articolo 3, comma 1, lettera m)<\/a>, possono essere affidate a centrali di committenza di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti possono ricorrere, per lo svolgimento di attivit\u00e0 delle committenze ausiliarie, ad esclusione delle attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.z\">articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4<\/a>, a prestatori di servizi individuati mediante svolgimento delle procedure di cui al presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"040\"><\/a> 40. (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell\u2019ambito delle procedure di cui al presente codice svolte da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell\u2019articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell\u2019amministrazione digitale.<\/p>\n<p align=\"left\">2. A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell\u2019ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"041\"><\/a> 41. (Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, previa consultazione di CONSIP S.p.A. e dei soggetti aggregatori, sono individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle centrali di committenza, finalizzate a migliorare la qualit\u00e0 degli approvvigionamenti e ridurre i costi e i tempi di espletamento delle gare, promuovendo anche un sistema di reti di committenza volto a determinare un pi\u00f9 ampio ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico e l\u2019effettiva partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente codice e dalla normativa dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p align=\"left\">2. L\u2019individuazione delle misure di cui al comma 1 \u00e8 effettuata, tenendo conto delle finalit\u00e0 di razionalizzazione della spesa pubblica perseguite attraverso l\u2019attivit\u00e0 di CONSIP e dei soggetti aggregatori, sulla base dei seguenti criteri: standardizzazione di soluzioni di acquisto in forma aggregata in grado di rispondere all\u2019esigenza pubblica nella misura pi\u00f9 ampia possibile, lasciando a soluzioni specifiche il soddisfacimento di esigenze peculiari non standardizzabili; aumento progressivo del ricorso agli strumenti telematici, anche attraverso forme di collaborazione tra soggetti aggregatori; monitoraggio dell\u2019effettivo avanzamento delle fasi delle procedure, anche in relazione a forme di coordinamento della programmazione tra soggetti aggregatori; riduzione dei costi di partecipazione degli operatori economici alle procedure.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Entro 30 giorni dall\u2019adozione dei provvedimenti di revisione, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a> e all\u2019ANAC una relazione sull\u2019attivit\u00e0 di revisione svolta evidenziando, anche in termini percentuali, l\u2019incremento del ricorso alle gare e agli affidamenti di tipo telematico, nonch\u00e9 gli accorgimenti adottati per garantire l\u2019effettiva partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"042\"><\/a> 42. (Conflitto di interesse)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonch\u00e9 per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parit\u00e0 di trattamento di tutti gli operatori economici.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Si ha conflitto d\u2019interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o pu\u00f2 influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che pu\u00f2 essere percepito come una minaccia alla sua imparzialit\u00e0 e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l\u2019obbligo di astensione previste dall\u2019articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 \u00e8 tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilit\u00e0 amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilit\u00e0 disciplinare a carico del dipendente pubblico.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.<\/p>\n<p align=\"left\">5. La stazione appaltante vigila affinch\u00e9 gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"043\"><\/a>43. (Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici e enti aggiudicatori di Stati membri diversi)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono ricorrere a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell\u2019Unione europea che svolgono la propria attivit\u00e0 in conformit\u00e0 alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui \u00e8 ubicata, nei limiti previsti dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#037\">articolo 37, comma 13<\/a>.<\/p>\n<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione congiuntamente con le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di diversi Stati membri concludendo un accordo che determina:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) le responsabilit\u00e0 delle parti e le disposizioni nazionali applicabili;<br \/>\nb) la gestione della procedura di aggiudicazione, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell\u2019appalto e i termini di conclusione dei contratti. L\u2019assegnazione delle responsabilit\u00e0 e il diritto nazionale applicabile sono indicati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. Se una o pi\u00f9 amministrazioni aggiudicatrici o uno o pi\u00f9 enti aggiudicatori nazionali hanno costituito con amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori di diversi Stati membri un soggetto congiunto con i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082\/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, o con altri soggetti istituiti in base al diritto dell\u2019Unione europea, con apposito accordo stabiliscono le norme nazionali applicabili alle procedure d\u2019appalto di uno dei seguenti Stati membri:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale;<br \/>\nb) Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attivit\u00e0.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">4. L\u2019accordo ai sensi del presente articolo \u00e8 applicabile per un periodo indeterminato, quando \u00e8 fissato nell\u2019atto costitutivo del soggetto congiunto ovvero pu\u00f2 essere limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o a singoli appalti.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO III \u2013 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO I \u2013 MODALITA\u2019 COMUNI ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO<\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE I \u2013 DISPOSIZIONI COMUNI<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"044\"><\/a>Art. 44. (Digitalizzazione delle procedure)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l\u2019Agenzia per l\u2019Italia Digitale (AGID) nonch\u00e9 dell\u2019Autorit\u00e0 garante della privacy per i profili di competenza, sono definite le modalit\u00e0 di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l\u2019interconnessione per interoperabilit\u00e0 dei dati delle pubbliche amministrazioni. Sono, altres\u00ec, definite le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, riferite anche all\u2019individuazione dei dati rilevanti, alla loro raccolta, gestione ed elaborazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"045\"><\/a>Art. 45. (Operatori economici)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.e\">articolo 3, comma 1, lettera p)<\/a> nonch\u00e9 gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societ\u00e0, anche cooperative;<br \/>\nb) i consorzi fra societ\u00e0 cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;<br \/>\nc) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societ\u00e0 consortili ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/codicecivile.htm#2615-ter\">articolo 2615-ter del codice civile,<\/a> tra imprenditori individuali, anche artigiani, societ\u00e0 commerciali, societ\u00e0 cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.<br \/>\nd) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell\u2019offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l\u2019offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;<br \/>\ne) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all\u2019articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di societ\u00e0 ai sensi dell\u2019articolo 2615-ter del codice civile;<br \/>\nf) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell\u2019articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;<br \/>\ng) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. Le stazioni appaltanti possono imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l\u2019aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell\u2019offerta o nella domanda di partecipazione a procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di lavori, nonch\u00e9 di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione e di concessioni, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Le stazioni appaltanti possono richiedere ai raggruppamenti di operatori economici condizioni per l\u2019esecuzione di un appalto o di una concessione diverse da quelle imposte ai singoli partecipanti, purch\u00e9 siano proporzionate e giustificate da ragioni oggettive.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"046\"><\/a>Art. 46. (Operatori economici per l\u2019affidamento dei servizi di architettura e ingegneria)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all\u2019architettura e all\u2019ingegneria:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le societ\u00e0 tra professionisti di cui alla lettera b), le societ\u00e0 di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonch\u00e9 attivit\u00e0 tecnico-amministrative e studi di fattibilit\u00e0 economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; <i>(l\u2019elenco dei soggetti andrebbe integrato con i diversi tipi societari di cui al d.m. n. 34 del 2013 \u2013 n.d.r.)<\/i><br \/>\nb) le societ\u00e0 di professionisti: le societ\u00e0 costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societ\u00e0 di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di societ\u00e0 cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilit\u00e0, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruit\u00e0 tecnico economica o studi di impatto ambientale;<br \/>\nc) societ\u00e0 di ingegneria: le societ\u00e0 di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di societ\u00e0 cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle societ\u00e0 tra professionisti, che eseguono studi di fattibilit\u00e0, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruit\u00e0 tecnico-economica o studi di impatto, nonch\u00e9 eventuali attivit\u00e0 di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;<br \/>\nd) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;<br \/>\n<i>(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195\/2002, abrogato; i CPV corretti sono: da 71200000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8, in conformit\u00e0 al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2008_0213_CPV.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Regolamento (CE) n. 213\/2008 della Commissione del 28 nov. 2007<\/a>)<\/i><br \/>\ne) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);<br \/>\nf) i consorzi stabili di societ\u00e0 di professionisti e di societ\u00e0 di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le societ\u00e0, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societ\u00e0, qualora costituite nella forma di societ\u00e0 di persone o di societ\u00e0 cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societ\u00e0 con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di societ\u00e0 di capitali. <i>(in applicazione del principio comunitario che vieta la discriminazione degli operatori economici sulla base della loro forma giuridica, la disposizione \u00e8 applicabile anche ai soci professionisti operativi delle societ\u00e0 di capitali e non pu\u00f2 essere applicata ai soci non professionisti delle societ\u00e0 di persone, ammessi dal d.m. n. 34 del 2013 \u2013 n.d.r.)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"047\"><\/a> 47. (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare)<\/p>\n<p align=\"left\">1. I requisiti di idoneit\u00e0 tecnica e finanziaria per l\u2019ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45, comma 2, lettere b) e c)<\/a>, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalit\u00e0 previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilit\u00e0 delle attrezzature e dei mezzi d\u2019opera, nonch\u00e9 all\u2019organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorch\u00e9 posseduti dalle singole imprese consorziate.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45, comma 2, lettera c)<\/a>, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"048\"><\/a>Art. 48. (Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell\u2019ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e cos\u00ec definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli imprenditori consorziati, abbiano i requisiti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#084\">articolo 84<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Nel caso di forniture o servizi nell\u2019offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.<\/p>\n<p align=\"left\">5. L\u2019offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilit\u00e0 solidale nei confronti della stazione appaltante, nonch\u00e9 nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilit\u00e0 \u00e8 limitata all\u2019esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilit\u00e0 solidale del mandatario.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#084\">articolo 84<\/a>, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l\u2019importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.<\/p>\n<p align=\"left\">7. E\u2019 fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in pi\u00f9 di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45, comma 2, lettere b) e c)<\/a>, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi \u00e8 fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/codicepenale.htm#353\">articolo 353 del codice penale<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">8. E\u2019 consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45, comma 2, lettere d) ed e)<\/a>, anche se non ancora costituiti. In tal caso l\u2019offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l\u2019impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipuler\u00e0 il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.<\/p>\n<p align=\"left\">9. E\u2019 vietata l\u2019associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18, \u00e8 vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall\u2019impegno presentato in sede di offerta.<\/p>\n<p align=\"left\">10. L\u2019inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l\u2019annullamento dell\u2019aggiudicazione o la nullit\u00e0 del contratto, nonch\u00e9 l\u2019esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.<\/p>\n<p align=\"left\">11. In caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo competitivo, l\u2019operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura di dialogo competitivo, ha la facolt\u00e0 di presentare offerta o di trattare per s\u00e9 o quale mandatario di operatori riuniti.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.<\/p>\n<p align=\"left\">13. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura \u00e8 conferita al legale rappresentante dell\u2019operatore economico mandatario. Il mandato \u00e8 gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell\u2019impresa mandataria, \u00e8 ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.<\/p>\n<p align=\"left\">14. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45, comma 2, lettera f)<\/a>; queste ultime, nel caso in cui abbiano tutti i requisiti del consorzio stabile di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45, comma 2, lettera c)<\/a>, sono ad esso equiparate ai fini della qualificazione SOA.<\/p>\n<p align=\"left\">15. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall\u2019appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, pu\u00f2 far valere direttamente le responsabilit\u00e0 facenti capo ai mandanti.<\/p>\n<p align=\"left\">16. Il rapporto di mandato non determina di per s\u00e9 organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.<\/p>\n<p align=\"left\">17. Salvo quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#110\">articolo 110, comma 5<\/a>, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante pu\u00f2 proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice purch\u00e9 abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante pu\u00f2 recedere dal contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">18. Salvo quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#110\">articolo 110, comma 5<\/a>, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneit\u00e0, \u00e8 tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purch\u00e9 questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.<\/p>\n<p align=\"left\">19. E\u2019 ammesso il recesso di una o pi\u00f9 imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non \u00e8 ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"049\"><\/a> 49. (Condizioni relative all\u2019AAP e ad altri accordi internazionali)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2014_0115_AAP.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">appendice 1 dell\u2019Unione europea dell\u2019AAP<\/a> e dagli altri accordi internazionali a cui l\u2019Unione \u00e8 vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"050\"><\/a> 50. (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensit\u00e0 di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell\u2019Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilit\u00e0 occupazionale del personale impiegato, prevedendo l\u2019applicazione da parte dell\u2019aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2015_0081_jobs_act.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81<\/a>. I servizi ad alta intensit\u00e0 di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera \u00e8 pari almeno al 50 per cento dell\u2019importo totale del contratto.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"051\"><\/a>Art. 51. (Suddivisione in lotti)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l\u2019accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.qq\">articolo 3, comma 1, lettera qq)<\/a>, ovvero in lotti prestazionali di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.eee\">articolo 3, comma 1, lettera ggggg)<\/a> in conformit\u00e0 alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell\u2019appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#099\">articoli 99<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#139\">139<\/a>. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l\u2019effettiva possibilit\u00e0 di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. E\u2019 fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l\u2019applicazione delle disposizioni del presente codice, nonch\u00e9 di aggiudicare tramite l\u2019aggregazione artificiosa degli appalti.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Le stazioni appaltanti indicano, altres\u00ec, nel bando di gara o nella lettera di invito, se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Le stazioni appaltanti possono, anche ove esista la possibilit\u00e0 di presentare offerte per alcuni o per tutti i lotti, limitare il numero di lotti che possono essere aggiudicati a un solo offerente, a condizione che il numero massimo di lotti per offerente sia indicato nel bando di gara o nell\u2019invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare. Nei medesimi documenti di gara indicano, altres\u00ec, le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, qualora l\u2019applicazione dei criteri di aggiudicazione comporti l\u2019aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti che associano alcuni o tutti i lotti al medesimo offerente, qualora abbiano specificato, nel bando di gara o nell\u2019invito a confermare interesse, che si riservano tale possibilit\u00e0 e indichino i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"052\"><\/a> 52. (Regole applicabili alle comunicazioni)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformit\u00e0 con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonch\u00e9 dal Codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonch\u00e9 le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l\u2019accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e secondo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell\u2019offerta esclusivamente nelle seguenti ipotesi:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) a causa della natura specialistica dell\u2019appalto, l\u2019uso di mezzi di comunicazione elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente disponibili;<br \/>\nb) i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l\u2019offerta, utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di propriet\u00e0 esclusiva e non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso remoto da parte della stazione appaltante;<br \/>\nc) l\u2019utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti;<br \/>\nd) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non pu\u00f2 essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici;<br \/>\ne) l\u2019uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici \u00e8 necessario a causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ovvero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che richiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguatamente garantito mediante l\u2019uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere messi loro a disposizione mediante modalit\u00e0 alternative di accesso ai sensi del comma 6.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. Nei casi in cui non sono utilizzati mezzi di comunicazione elettronici ai sensi del terzo periodo del comma 1, la comunicazione avviene per posta o altro idoneo supporto ovvero mediante una loro combinazione.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Le stazioni appaltanti indicano nella <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#099\">relazione unica<\/a> i motivi per cui l\u2019uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici \u00e8 stato ritenuto necessario in applicazione del comma 1, terzo periodo.<\/p>\n<p align=\"left\">4. In deroga ai commi da 1 a 3, la comunicazione orale pu\u00f2 essere utilizzata in relazione a comunicazioni diverse da quelle relative agli elementi essenziali della procedura di appalto, purch\u00e9 il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato. A tal fine, gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte. In particolare, le comunicazioni orali con offerenti che potrebbero incidere significativamente sul contenuto e la valutazione delle offerte sono documentate in misura sufficiente e con mezzi adeguati.<\/p>\n<p align=\"left\">5. In tutte le comunicazioni, gli scambi e l\u2019archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l\u2019integrit\u00e0 dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Essi esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Le stazioni appaltanti possono, se necessario, richiedere l\u2019uso di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili, ma, in tale caso, offrono modalit\u00e0 alternative di accesso. Sono adeguate modalit\u00e0 alternative di accesso quelle che:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) offrono gratuitamente un accesso completo, illimitato e diretto per via elettronica a tali strumenti e dispositivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell\u2019avviso, conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_V\">allegato V<\/a> o dalla data di invio dell\u2019invito a confermare interesse. Il testo dell\u2019avviso o dell\u2019invito a confermare interesse indica l\u2019indirizzo Internet presso il quale tali strumenti e dispositivi sono accessibili;<br \/>\nb) assicurano che gli offerenti, che non hanno accesso agli strumenti e ai dispositivi in questione o non hanno la possibilit\u00e0 di ottenerli entro i termini pertinenti, a condizione che la responsabilit\u00e0 del mancato accesso non sia attribuibile all\u2019offerente interessato, possano accedere alla procedura di appalto utilizzando credenziali temporanee elettroniche per un\u2019autenticazione provvisoria fornite gratuitamente online;<br \/>\nc) offrono un canale alternativo per la presentazione elettronica delle offerte.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">7. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni che i predetti soggetti rendono disponibili durante tutta la procedura di appalto.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Oltre ai requisiti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XI\">allegato XI<\/a>, agli strumenti e ai dispositivi di trasmissione e di ricezione elettronica delle offerte e di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) le stazioni appaltanti mettono a disposizione dei soggetti interessati le informazioni sulle specifiche per la presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, compresa la cifratura e la datazione;<br \/>\nb) le stazioni appaltanti specificano il livello di sicurezza richiesto per i mezzi di comunicazione elettronici da utilizzare per le varie fasi della procedura d\u2019aggiudicazione degli appalti. Il livello \u00e8 proporzionato ai rischi connessi;<br \/>\nc) qualora ritengano che il livello dei rischi, valutato ai sensi della lettera b), sia tale che sono necessarie firme elettroniche avanzate, come definite nel Codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le stazioni appaltanti accettano le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato, considerando se tali certificati siano forniti da un prestatore di servizi di certificazione presente in un elenco di fiducia di cui alla decisione della Commissione 2009\/767\/CE, create con o senza dispositivo per la creazione di una firma sicura alle seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) le stazioni appaltanti stabiliscono il formato della firma elettronica avanzata sulla base dei formati stabiliti nelle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e attuano le misure necessarie per poterli elaborare; qualora sia utilizzato un diverso formato di firma elettronica, la firma elettronica o il supporto del documento elettronico contiene informazioni sulle possibilit\u00e0 di convalida esistenti. Le possibilit\u00e0 di convalida consentono alla stazione appaltante di convalidare on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madrelingua, le firme elettroniche ricevute come firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato. Le stazioni appaltanti, tramite il coordinamento della Cabina di regia, comunicano le informazioni relative al fornitore di servizi di convalida alla Commissione europea che le pubblica su internet;<br \/>\n2) in caso di offerte firmate con il sostegno di un certificato qualificato in un elenco di fiducia, le stazioni appaltanti non applicano ulteriori requisiti che potrebbero ostacolare l\u2019uso di tali firme da parte degli offerenti.<\/p>\n<\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">9. Riguardo ai documenti utilizzati nel contesto di una procedura di appalto che sono firmati dall\u2019autorit\u00e0 competente o da un altro ente responsabile del rilascio, l\u2019autorit\u00e0 o l\u2019ente competente di rilascio pu\u00f2 stabilire il formato della firma elettronica avanzata in conformit\u00e0 ai requisiti previsti dalle regole tecniche adottate in attuazione del Codice dell\u2019amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Essi si dotano delle misure necessarie per trattare tecnicamente tale formato includendo le informazioni necessarie ai fini del trattamento della firma nei documenti in questione. Tali documenti contengono nella firma elettronica o nel supporto del documento elettronico possibilit\u00e0 di convalida esistenti che consentono di convalidare le firme elettroniche ricevute on line, gratuitamente e in modo comprensibile per i non madre lingua.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Per le concessioni, fatti salvi i casi in cui l\u2019uso dei mezzi elettronici \u00e8 obbligatorio ai sensi del presente codice, le stazioni appaltanti possono scegliere uno o pi\u00f9 dei seguenti mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) mezzi elettronici;<br \/>\nb) posta;<br \/>\nc) comunicazione orale, anche telefonica, per comunicazioni diverse da quelle aventi ad oggetto gli elementi essenziali di una procedura di aggiudicazione di una concessione e purch\u00e9 il contenuto della comunicazione orale sia sufficientemente documentato su un supporto durevole;<br \/>\nd) la consegna a mano comprovata da un avviso di ricevimento.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">11. Nei casi di cui al comma 10, il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile e non discriminatorio e non deve limitare l\u2019accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione della concessione. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonch\u00e9 le relative caratteristiche tecniche, devono essere interoperabili con i prodotti della tecnologia dell\u2019informazione e della comunicazione comunemente in uso.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Alle concessioni si applica il comma 5.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"053\"><\/a> 53. (Accesso agli atti e riservatezza)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, \u00e8 disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il diritto di accesso agli atti del processo di asta elettronica pu\u00f2 essere esercitato mediante l\u2019interrogazione delle registrazioni di sistema informatico che contengono la documentazione in formato elettronico dei detti atti ovvero tramite l\u2019invio ovvero la messa a disposizione di copia autentica degli atti.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso \u00e8 differito:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) nelle procedure aperte, in relazione all\u2019elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;<br \/>\nb) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all\u2019elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all\u2019elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all\u2019elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, \u00e8 consentito l\u2019accesso all\u2019elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;<br \/>\nc) in relazione alle offerte, fino all\u2019aggiudicazione;<br \/>\nd) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell\u2019offerta, fino all\u2019aggiudicazione.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. Gli atti di cui al comma 2, fino alla scadenza dei termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.<\/p>\n<p align=\"left\">4. L\u2019inosservanza dei commi 2 e 3 per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi rileva ai fini dell\u2019articolo 326 del codice penale.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) alle informazioni fornite nell\u2019ambito dell\u2019offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell\u2019offerente, segreti tecnici o commerciali;<br \/>\nb) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all\u2019applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;<br \/>\nc) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell\u2019organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;<br \/>\nd) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">6. In relazione all\u2019ipotesi di cui al comma 5, lettera a), \u00e8 consentito l\u2019accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">7. <i>(comma \u201cespunto\u201d dall\u2019avviso di rettifica in G.U. n. 162 del 15 luglio 2016)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE II \u2013 TECNICHE E STRUMENTI PER GLI APPALTI ELETTRONICI E AGGREGATI<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"054\"><\/a>Art. 54. (Accordi quadro)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro nel rispetto delle procedure di cui al presente codice. La durata di un accordo quadro non supera i quattro anni per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all\u2019oggetto dell\u2019accordo quadro.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Nei settori ordinari, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente comma e dai commi 3 e 4. Tali procedure sono applicabili solo tra le amministrazioni aggiudicatrici, individuate nell\u2019avviso di indizione di gara o nell\u2019invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell\u2019accordo quadro concluso. Gli appalti basati su un accordo quadro non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell\u2019accordo quadro in particolare nel caso di cui al comma 3.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Nell\u2019ambito di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell\u2019accordo quadro stesso. L\u2019amministrazione aggiudicatrice pu\u00f2 consultare per iscritto l\u2019operatore economico parte dell\u2019accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.<\/p>\n<p align=\"left\">4. L\u2019accordo quadro concluso con pi\u00f9 operatori economici \u00e8 eseguito secondo una delle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) secondo i termini e le condizioni dell\u2019accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, se l\u2019accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonch\u00e9 le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell\u2019accordo quadro effettuer\u00e0 la prestazione. Tali condizioni sono indicate nei documenti di gara per l\u2019accordo quadro. L\u2019individuazione dell\u2019operatore economico parte dell\u2019accordo quadro che effettuer\u00e0 la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell\u2019amministrazione;<br \/>\nb) se l\u2019accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell\u2019accordo quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilit\u00e0 sia stata stabilita dall\u2019amministrazione aggiudicatrice nei documenti di gara per l\u2019accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente alle condizioni di cui all\u2019accordo quadro avviene in base a criteri oggettivi, che sono indicati nei documenti di gara per l\u2019accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione, sono definiti nell\u2019accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture per altri lotti;<br \/>\nc) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell\u2019accordo quadro, se l\u2019accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p>5. I confronti competitivi di cui al comma 4, lettere b) e c), si basano sulle stesse condizioni applicate all\u2019aggiudicazione dell\u2019accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l\u2019accordo quadro, secondo la seguente procedura:<\/p>\n<blockquote><p>a) per ogni appalto da aggiudicare l\u2019amministrazione aggiudicatrice consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l\u2019oggetto dell\u2019appalto;<\/p>\n<p>b) l\u2019amministrazione aggiudicatrice fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessit\u00e0 dell\u2019oggetto dell\u2019appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;<\/p>\n<p>c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;<\/p>\n<p>d) l\u2019amministrazione aggiudicatrice aggiudica l\u2019appalto all\u2019offerente che ha presentato l\u2019offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l\u2019accordo quadro.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Nei settori speciali, gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati in base a regole e criteri oggettivi che possono prevedere la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell\u2019accordo quadro concluso. Tali regole e criteri sono indicati nei documenti di gara per l\u2019accordo quadro e garantiscono parit\u00e0 di trattamento tra gli operatori economici parti dell\u2019accordo. Ove sia prevista la riapertura del confronto competitivo, l\u2019ente aggiudicatore fissa un termine sufficiente per consentire di presentare offerte relative a ciascun appalto specifico e aggiudicano ciascun appalto all\u2019offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d\u2019oneri dell\u2019accordo quadro. L\u2019ente aggiudicatore non pu\u00f2 ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l\u2019applicazione del presente decreto o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"055\"><\/a> 55. (Sistemi dinamici di acquisizione)<\/p>\n<p>1. Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, cos\u00ec come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle stazioni appaltanti, \u00e8 possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Il sistema dinamico di acquisizione \u00e8 un procedimento interamente elettronico ed \u00e8 aperto per tutto il periodo di efficacia a qualsiasi operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Pu\u00f2 essere diviso in categorie definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell\u2019appalto da eseguire. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un\u2019area geografica specifica in cui gli appalti saranno eseguiti.<\/p>\n<p>2. Per l\u2019aggiudicazione nell\u2019ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono le norme previste per la procedura ristretta di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#061\">articolo 61<\/a> . Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema; il numero dei candidati ammessi non deve essere limitato ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articoli 91<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">135, comma 2<\/a> . Le stazioni appaltanti che hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al comma 1, precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.<\/p>\n<p>3. Nei settori ordinari, fermo restando quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#061\">articolo 61<\/a> , si applicano i seguenti termini:<\/p>\n<blockquote><p>a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione \u00e8 di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione \u00e8 utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d\u2019invio dell\u2019invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l\u2019invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione \u00e8 stato inviato;<\/p>\n<p>b) il termine minimo per la ricezione delle offerte \u00e8 di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell\u2019invito a presentare offerte. Se del caso si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#061\">articolo 61, comma 5<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Nei settori speciali, si applicano i seguenti termini:<\/p>\n<blockquote><p>a) il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione \u00e8 fissato in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara \u00e8 usato un avviso periodico indicativo, dell\u2019invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione dopo l\u2019invio dell\u2019invito a presentare offerte per il primo appalto specifico;<\/p>\n<p>b) il termine minimo per la ricezione delle offerte \u00e8 di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell\u2019invito a presentare offerte. Si applica all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#061\">articolo 61, comma 5<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52, commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9<\/a> .<\/p>\n<p>6. Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti:<\/p>\n<blockquote><p>a) pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;<\/p>\n<p>b) nei documenti di gara precisano almeno la natura e la quantit\u00e0 stimata degli acquisti previsti, nonch\u00e9 tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d\u2019acquisizione, comprese le modalit\u00e0 di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonch\u00e9 le modalit\u00e0 e le specifiche tecniche di collegamento;<\/p>\n<p>c) indicano un\u2019eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;<\/p>\n<p>d) offrono accesso libero, diretto e completo, ai documenti di gara a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#074\">articolo 74<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>7. Le stazioni appaltanti concedono a tutti gli operatori economici, per il periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione, la possibilit\u00e0 di chiedere di essere ammessi al sistema alle condizioni di cui ai commi da 2 a 4. Le stazioni appaltanti valutano tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine pu\u00f2 essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi motivati, in particolare per la necessit\u00e0 di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti. In deroga al primo, secondo e terzo periodo, a condizione che l\u2019invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le stazioni appaltanti possono prorogare il periodo di valutazione, purch\u00e9 durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara la durata massima del periodo prorogato che intendono applicare. Le stazioni appaltanti comunicano al pi\u00f9 presto all\u2019operatore economico interessato se \u00e8 stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.<\/p>\n<p>8. Le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un\u2019offerta per ogni specifico appalto nell\u2019ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#075\">articolo 75<\/a> e all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#131\">articolo 131<\/a> . Se il sistema dinamico di acquisizione \u00e8 stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le stazioni appaltanti invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un\u2019offerta. Esse aggiudicano l\u2019appalto:<\/p>\n<blockquote><p>a) nei settori ordinari, all\u2019offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l\u2019istituzione del sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione \u00e8 utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell\u2019invito a confermare interesse;<\/p>\n<p>b) nei settori speciali, all\u2019offerente che ha presentato la migliore offerta sulla base dei criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l\u2019istituzione del sistema dinamico di acquisizione, nell\u2019invito a confermare interesse, o, quando come mezzo di indizione di gara si usa un avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione, nell\u2019invito a presentare un\u2019offerta.<\/p><\/blockquote>\n<p>9. I criteri di cui al comma 8, lettere a) e b), possono, all\u2019occorrenza, essere precisati nell\u2019invito a presentare offerte.<\/p>\n<p>10. Nei settori ordinari, le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articolo 85<\/a> , entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui \u00e8 trasmessa tale richiesta. L\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articolo 85, commi da 5 a 7<\/a> , si applica per tutto il periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione.<\/p>\n<p>11. Nei settori speciali, gli enti aggiudicatori che, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#136\">articolo 136<\/a> , applicano motivi di esclusione e criteri di selezione previsti dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articoli 80<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">83<\/a> , possono esigere, in qualsiasi momento nel periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione, che i partecipanti ammessi innovino o aggiornino il documento di gara unico europeo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articolo 85<\/a> , entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui \u00e8 trasmessa tale richiesta. L\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articolo 85, commi da 5 a 7<\/a> , si applica per tutto il periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione.<\/p>\n<p>12. Le stazioni appaltanti indicano nell\u2019avviso di indizione di gara il periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione. Esse informano la Commissione di qualsiasi variazione di tale periodo di validit\u00e0 utilizzando i seguenti modelli di formulari:<\/p>\n<blockquote><p>a) se il periodo di validit\u00e0 \u00e8 modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l\u2019avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;<\/p>\n<p>b) se \u00e8 posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#098\">articoli 98<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#129\">129, comma 2<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>13. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione i contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione.<\/p>\n<p>14. Il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, anche avvalendosi di CONSIP S.p.A., pu\u00f2 provvedere alla realizzazione e gestione di un sistema dinamico di acquisizione per conto delle stazioni appaltanti, predisponendo gli strumenti organizzativi ed amministrativi, elettronici e telematici e curando l\u2019esecuzione di tutti i servizi informatici, telematici e di consulenza necessari.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"056\"><\/a> 56. (Aste elettroniche)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ad aste elettroniche nelle quali vengono presentati nuovi prezzi, modificati al ribasso o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. A tal fine, le stazioni appaltanti strutturano l\u2019asta come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, che non possono essere classificati in base ad un trattamento automatico, non sono oggetto di aste elettroniche.<\/p>\n<p>2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione o nelle procedure negoziate precedute da un\u2019indizione di gara, le stazioni appaltanti possono stabilire che l\u2019aggiudicazione di un appalto sia preceduta da un\u2019asta elettronica quando il contenuto dei documenti di gara, in particolare le specifiche tecniche, pu\u00f2 essere fissato in maniera precisa. Alle stesse condizioni, esse possono ricorrere all\u2019asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#054\">articolo 54, comma 4, lettere b) e c) e comma 6<\/a> , e dell\u2019indizione di gare per appalti da aggiudicare nell\u2019ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#055\">articolo 55<\/a>.<\/p>\n<p>3. L\u2019asta elettronica \u00e8 aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell\u2019offerta:<\/p>\n<blockquote><p>a) esclusivamente i prezzi, quando l\u2019appalto viene aggiudicato sulla sola base del prezzo;<\/p>\n<p>b) il prezzo o i nuovi valori degli elementi dell\u2019offerta indicati nei documenti di gara, quando l\u2019appalto \u00e8 aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo o costo\/efficacia.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Le stazioni appaltanti indicano il ricorso ad un\u2019asta elettronica nel bando di gara o nell\u2019invito a confermare l\u2019interesse, nonch\u00e9, per i settori speciali, nell\u2019invito a presentare offerte quando per l\u2019indizione di gara si usa un avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione. I documenti di gara comprendono almeno le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XII\">allegato XII<\/a> .<\/p>\n<p>5. Prima di procedere all\u2019asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano valutazione completa delle offerte conformemente al criterio o ai criteri di aggiudicazione stabiliti e alla relativa ponderazione.<\/p>\n<p>6. Nei settori ordinari, un\u2019offerta \u00e8 considerata ammissibile se \u00e8 stata presentata da un offerente che non \u00e8 stato escluso ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> , che soddisfa i criteri di selezione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> e la cui offerta \u00e8 conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.<\/p>\n<p>7. Nei settori speciali, un\u2019offerta \u00e8 considerata ammissibile se \u00e8 stata presentata da un offerente che non \u00e8 stato escluso ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">articolo 135 o dell\u2019articolo 136<\/a> , che soddisfa i criteri di selezione di cui ai medesimi <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">articoli 135 e 136<\/a> e la cui offerta \u00e8 conforme alle specifiche tecniche senza essere irregolare o inaccettabile ovvero inadeguata, ai sensi dei commi 8, 9 e 10.<\/p>\n<p>8. Sono considerate irregolari le offerte che non rispettano i documenti di gara, che sono state ricevute in ritardo, in relazione alle quali vi sono prove di corruzione, concussione o abuso di ufficio o accordo tra operatori economici finalizzato a turbare l\u2019asta, o che la stazione appaltante ha giudicato anormalmente basse.<\/p>\n<p>9. Sono considerate inaccettabili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria e le offerte il cui prezzo supera l\u2019importo posto dalle stazioni appaltanti a base di gara stabilito e documentato prima dell\u2019avvio della procedura di appalto.<\/p>\n<p>10. Un\u2019offerta \u00e8 ritenuta inadeguata se non presenta alcuna pertinenza con l\u2019appalto ed \u00e8 quindi manifestamente incongruente, fatte salve le modifiche sostanziali idonee a rispondere alle esigenze della stazione appaltante e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non \u00e8 ritenuta adeguata se l\u2019operatore economico interessato deve o pu\u00f2 essere escluso ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> , o dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">articolo 135, o dell\u2019articolo 136<\/a> , o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall\u2019amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> o dall\u2019ente aggiudicatore ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">articoli 135 o 136<\/a> .<\/p>\n<p>11. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all\u2019asta elettronica utilizzando, a decorrere dalla data e dall\u2019ora previste, le modalit\u00e0 di connessione conformi alle istruzioni contenute nell\u2019invito. L\u2019asta elettronica pu\u00f2 svolgersi in pi\u00f9 fasi successive e non ha inizio prima di due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti.<\/p>\n<p>12. L\u2019invito \u00e8 corredato del risultato della valutazione completa dell\u2019offerta, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articoli 95, commi 8 e 9<\/a> . L\u2019invito precisa, altres\u00ec, la formula matematica che determina, durante l\u2019asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e\/o dei nuovi valori presentati. Salvo il caso in cui l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa sia individuata sulla base del solo prezzo, tale formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, quale indicata nel bando di gara o in altri documenti di gara. A tal fine, le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Qualora siano autorizzate varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata.<\/p>\n<p>13. Nel corso di ogni fase dell\u2019asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, purch\u00e9 previsto nei documenti di gara, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati. Possono, inoltre, rendere noto in qualsiasi momento il numero di partecipanti alla fase specifica dell\u2019asta. In nessun caso, possono rendere nota l\u2019identit\u00e0 degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell\u2019asta elettronica.<\/p>\n<p>14. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l\u2019asta elettronica secondo una o pi\u00f9 delle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) alla data e all\u2019ora preventivamente indicate;<\/p>\n<p>b) quando non ricevono pi\u00f9 nuovi prezzi o nuovi valori che rispondono alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbiano preventivamente indicato il termine che rispetteranno a partire dalla ricezione dell\u2019ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l\u2019asta elettronica;<\/p>\n<p>c) quando il numero di fasi dell\u2019asta preventivamente indicato \u00e8 stato raggiunto.<\/p><\/blockquote>\n<p>15. Se le stazioni appaltanti intendono dichiarare conclusa l\u2019asta elettronica ai sensi del comma 14, lettera c), eventualmente in combinazione con le modalit\u00e0 di cui alla lettera b) del medesimo comma, l\u2019invito a partecipare all\u2019asta indica il calendario di ogni fase dell\u2019asta.<\/p>\n<p>16. Dopo aver dichiarata conclusa l\u2019asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l\u2019appalto in funzione dei risultati dell\u2019asta elettronica.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"057\"><\/a> 57. (Cataloghi elettronici)<\/p>\n<p>Nel caso in cui sia richiesto l\u2019uso di mezzi di comunicazione elettronici, le stazioni appaltanti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell\u2019offerta.<\/p>\n<p>2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformit\u00e0 alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti. I cataloghi elettronici, inoltre, soddisfano i requisiti previsti per gli strumenti di comunicazione elettronica nonch\u00e9 gli eventuali requisiti supplementari stabiliti dalle stazioni appaltanti conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52<\/a> .<\/p>\n<p>3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici \u00e8 accettata o richiesta, le stazioni appaltanti:<\/p>\n<blockquote><p>a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell\u2019invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara \u00e8 un avviso di preinformazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell\u2019invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara \u00e8 un avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione, nell\u2019invito a presentare offerte o a negoziare;<\/p>\n<p>b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52, commi 8 e 9<\/a> , relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonch\u00e9 alle modalit\u00e0 e alle specifiche tecniche per il catalogo.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Quando un accordo quadro \u00e8 concluso con pi\u00f9 operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi:<\/p>\n<blockquote><p>a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione;<\/p>\n<p>b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gi\u00e0 presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilit\u00e0 sia stato previsto nei documenti di gara relativi all\u2019accordo quadro.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Le stazioni appaltanti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformit\u00e0 al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l\u2019ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilit\u00e0 di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l\u2019effettiva raccolta di informazioni. Prima dell\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto, le stazioni appaltanti presentano le informazioni raccolte all\u2019offerente interessato, in modo da offrire la possibilit\u00e0 di contestare o confermare che l\u2019offerta cos\u00ec costituita non contiene errori materiali.<\/p>\n<p>6. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformit\u00e0 con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante. Tale catalogo \u00e8 completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l\u2019intenzione della stazione appaltante di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"058\"><\/a> 58. (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione)<\/p>\n<p>1. Ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52<\/a> e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L\u2019utilizzo dei sistemi telematici non deve alterare la parit\u00e0 di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l\u2019oggetto dell\u2019appalto, come definito dai documenti di gara.<\/p>\n<p>2. Le stazioni appaltanti possono stabilire che l\u2019aggiudicazione di una procedura interamente gestita con sistemi telematici avvenga con la presentazione di un\u2019unica offerta ovvero attraverso un\u2019asta elettronica alle condizioni e secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#056\">articolo 56<\/a> .<\/p>\n<p>3. Ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacit\u00e0 economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell\u2019elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.<\/p>\n<p>4. Il sistema telematico crea ed attribuisce in via automatica a ciascun operatore economico che partecipa alla procedura un codice identificativo personale attraverso l\u2019attribuzione di userID e password e di eventuali altri codici individuali necessari per operare all\u2019interno del sistema.<\/p>\n<p>5. Al momento della ricezione delle offerte, la stazione appaltante trasmette in via elettronica a ciascun concorrente la notifica del corretto recepimento dell\u2019offerta stessa.<\/p>\n<p>6. La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, all\u2019esito di detta attivit\u00e0, l\u2019eventuale offerta tecnica e successivamente quella economica.<\/p>\n<p>7. Conclusa la procedura di cui al comma 6, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria.<\/p>\n<p>8. Le procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici possono essere adottate anche ai fini della stipula delle convenzioni di cui all\u2019articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 .<\/p>\n<p>9. Le tecnologie sono scelte in modo tale da assicurare l\u2019accessibilit\u00e0 delle persone con disabilit\u00e0, conformemente agli standard europei.<\/p>\n<p>10. L\u2019Agenzia per l\u2019Italia Digitale (AGID) emana, entro il 31 luglio 2016, regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione.<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO II \u2013 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER I SETTORI ORDINARI<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"059\"><\/a>Art. 59. (Scelta delle procedure)<\/p>\n<p>1. Nell\u2019aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara. Esse possono altres\u00ec utilizzare il partenariato per l\u2019innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#065\">articolo 65<\/a> , la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63<\/a> . Gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#023\">articolo 23, comma 8<\/a> , garantisce la rispondenza dell\u2019opera ai requisiti di qualit\u00e0 predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E\u2019 vietato il ricorso all\u2019affidamento congiunto della progettazione e dell\u2019esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi:<\/p>\n<blockquote><p>a) per l\u2019aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o pi\u00f9 delle seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>1) le esigenze dell\u2019amministrazione aggiudicatrice perseguite con l\u2019appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;<\/p>\n<p>2) implicano progettazione o soluzioni innovative;<\/p>\n<p>3) l\u2019appalto non pu\u00f2 essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessit\u00e0 o impostazione finanziaria e giuridica dell\u2019oggetto dell\u2019appalto o a causa dei rischi a esso connessi;<\/p>\n<p>4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall\u2019amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XXIII\">2 a 5 dell\u2019allegato XIII<\/a> ;<\/p><\/blockquote>\n<p>b) per l\u2019aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articoli dal 80 al 90<\/a> che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Sono considerate irregolari le offerte non conformi a quanto prescritto nei documenti di gara.<\/p>\n<p>4. Sono considerate inammissibili le offerte:<\/p>\n<blockquote><p>a) che sono state presentate in ritardo rispetto ai termini indicati nel bando o nell\u2019avviso con cui si indice la gara;<\/p>\n<p>b) in relazione alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi;<\/p>\n<p>c) che l\u2019amministrazione aggiudicatrice ha giudicato anormalmente basse;<\/p>\n<p>d) che non hanno la qualificazione necessaria;<\/p>\n<p>e) il cui prezzo supera l\u2019importo posto dall\u2019amministrazione aggiudicatrice a base di gara, stabilito e documentato prima dell\u2019avvio della procedura di appalto.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. La gara \u00e8 indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#071\">articolo 71<\/a> . Nel caso in cui l\u2019appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.e\">articolo 3, comma 1, lettera c)<\/a> , possono, in deroga al primo periodo del presente comma, utilizzare un avviso di preinformazione secondo quanto previsto dai <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#070\">commi 2 e 3 dell\u2019articolo 70<\/a> . Se la gara \u00e8 indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell\u2019avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#075\">articolo 75<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"060\"><\/a> 60. (Procedura aperta)<\/p>\n<p>1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato pu\u00f2 presentare un\u2019offerta in risposta a un avviso di indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte \u00e8 di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall\u2019amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.<\/p>\n<p>2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1, pu\u00f2 essere ridotto a quindici giorni purch\u00e9 siano rispettate tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1<\/a> , semprech\u00e9 queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell\u2019avviso di preinformazione;<\/p>\n<p>b) l\u2019avviso di preinformazione \u00e8 stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall\u2019amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"061\"><\/a> 61. (Procedura ristretta)<\/p>\n<p>1. Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico pu\u00f2 presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente i dati di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera B o C<\/a> a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall\u2019amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.<\/p>\n<p>2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione \u00e8 di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se \u00e8 utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d\u2019invio dell\u2019invito a confermare interesse.<\/p>\n<p>3. A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un\u2019offerta. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformit\u00e0 all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articolo 91<\/a> . Il termine minimo per la ricezione delle offerte \u00e8 di trenta giorni dalla data di trasmissione dell\u2019invito a presentare offerte.<\/p>\n<p>4. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici hanno pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l\u2019indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte pu\u00f2 essere ridotto a dieci giorni purch\u00e9 siano rispettate tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste nel citato <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera B sezione B1<\/a> , purch\u00e9 dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell\u2019avviso di preinformazione;<\/p>\n<p>b) l\u2019avviso di preinformazione \u00e8 stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.e\">articolo 3, comma 1, lettera c)<\/a> , possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purch\u00e9 questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non pu\u00f2 essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell\u2019invito a presentare offerte.<\/p>\n<p>6. Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati \u00e8 impossibile rispettare i termini minimi previsti al presente articolo, l\u2019amministrazione aggiudicatrice pu\u00f2 fissare:<\/p>\n<blockquote><p>a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara;<\/p>\n<p>b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di invio dell\u2019invito a presentare offerte.<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"062\"><\/a>Art. 62. (Procedura competitiva con negoziazione)<\/p>\n<p>1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico pu\u00f2 presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettere B e C<\/a> , fornendo le informazioni richieste dall\u2019amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.<\/p>\n<p>2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l\u2019oggetto dell\u2019appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto e indicano altres\u00ec quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.<\/p>\n<p>3. Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l\u2019ambito dell\u2019appalto e decidere se partecipare alla procedura.<\/p>\n<p>4. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione \u00e8 di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se \u00e8 utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d\u2019invio dell\u2019invito a confermare interesse.<\/p>\n<p>5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali \u00e8 di trenta giorni dalla data di trasmissione dell\u2019invito. I termini sono ridotti nei casi previsti dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#061\">articolo 61, commi 4, 5 e 6<\/a> .<\/p>\n<p>6. Solo gli operatori economici invitati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un\u2019offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articolo 91<\/a> .<\/p>\n<p>7. Salvo quanto previsto dal comma 8, le amministrazioni aggiudicatrici negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali di cui al comma 12, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.<\/p>\n<p>8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell\u2019invito a confermare interesse.<\/p>\n<p>9. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parit\u00e0 di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 11, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.<\/p>\n<p>10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#053\">articolo 53<\/a> , non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l\u2019accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.<\/p>\n<p>11. Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell\u2019invito a confermare interesse o in altro documento di gara. Nel bando di gara, nell\u2019invito a confermare interesse o in altro documento di gara, l\u2019amministrazione aggiudicatrice indica se si avvale di tale facolt\u00e0.<\/p>\n<p>12. Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#094\">articolo 94<\/a> , valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l\u2019appalto ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articoli 95, 96 e 97<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"063\"><\/a> 63. (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)<\/p>\n<p>1. Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.<\/p>\n<p>2. Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione pu\u00f2 essere utilizzata:<\/p>\n<blockquote><p>a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, n\u00e9 alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all\u2019esperimento di una procedura aperta o ristretta, purch\u00e9 le condizioni iniziali dell\u2019appalto non siano sostanzialmente modificate e purch\u00e9 sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta. Un\u2019offerta non \u00e8 ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l\u2019appalto ed \u00e8, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell\u2019amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non \u00e8 ritenuta appropriata se l\u2019operatore economico interessato deve o pu\u00f2 essere escluso ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall\u2019amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> ;<\/p>\n<p>b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:<\/p>\n<blockquote><p>1) lo scopo dell\u2019appalto consiste nella creazione o nell\u2019acquisizione di un\u2019opera d\u2019arte o rappresentazione artistica unica;<\/p>\n<p>2) la concorrenza \u00e8 assente per motivi tecnici;<\/p>\n<p>3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di propriet\u00e0 intellettuale.<\/p>\n<p>Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l\u2019assenza di concorrenza non \u00e8 il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell\u2019appalto;<\/p><\/blockquote>\n<p>c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall\u2019amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo \u00e8, inoltre, consentita nei casi seguenti:<\/p>\n<blockquote><p>a) qualora i prodotti oggetto dell\u2019appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che si tratti di produzione in quantit\u00e0 volta ad accertare la redditivit\u00e0 commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;<\/p>\n<p>b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all\u2019ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l\u2019amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilit\u00e0 o difficolt\u00e0 tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non pu\u00f2 comunque di regola superare i tre anni;<\/p>\n<p>c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;<\/p>\n<p>d) per l\u2019acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l\u2019attivit\u00e0 commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. La procedura prevista dal presente articolo \u00e8, altres\u00ec, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l\u2019appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. In quest\u2019ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.<\/p>\n<p>5. La presente procedura pu\u00f2 essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, gi\u00e0 affidati all\u2019operatore economico aggiudicatario dell\u2019appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#059\">articolo 59, comma 1<\/a> . Il progetto a base di gara indica l\u2019entit\u00e0 di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilit\u00e0 di avvalersi della procedura prevista dal presente articolo \u00e8 indicata sin dall\u2019avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l\u2019importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi \u00e8 computato per la determinazione del valore globale dell\u2019appalto, ai fini dell\u2019applicazione delle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35, comma 1<\/a> Il ricorso a questa procedura \u00e8 limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell\u2019appalto iniziale.<\/p>\n<p>6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L\u2019amministrazione aggiudicatrice sceglie l\u2019operatore economico che ha offerto le condizioni pi\u00f9 vantaggiose, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95<\/a> , previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l\u2019affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"064\"><\/a> 64. (Dialogo competitivo)<\/p>\n<p>1. Il provvedimento con cui le stazioni appaltanti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003\">articolo 3, comma 1, lettera a)<\/a> , decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati nella relazione unica di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#099\">articoli 99<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#139\">139<\/a> sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso. L\u2019appalto \u00e8 aggiudicato unicamente sulla base del criterio dell\u2019offerta con il miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95, comma 6<\/a> .<\/p>\n<p>2. Nel dialogo competitivo qualsiasi operatore economico pu\u00f2 chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.<\/p>\n<p>3. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione \u00e8 di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara \u00e8 usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell\u2019invito a confermare interesse. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo. Le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformit\u00e0 all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articolo 91<\/a>.<\/p>\n<p>4. Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell\u2019avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell\u2019avviso di indizione o in un documento descrittivo.<\/p>\n<p>5. Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all\u2019individuazione e alla definizione dei mezzi pi\u00f9 idonei a soddisfare le proprie necessit\u00e0. Nella fase del dialogo possono discutere con i partecipanti selezionati tutti gli aspetti dell\u2019appalto.<\/p>\n<p>6. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parit\u00e0 di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.<\/p>\n<p>7. Conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articolo 91<\/a>. le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l\u2019accordo di quest\u2019ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.<\/p>\n<p>8. I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell\u2019avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo. Nel bando di gara o nell\u2019avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.<\/p>\n<p>9. La stazione appaltante prosegue il dialogo finch\u00e9 non \u00e8 in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessit\u00e0.<\/p>\n<p>10. Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l\u2019esecuzione del progetto. Su richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia le precisazioni, i chiarimenti, i perfezionamenti o i complementi delle informazioni non possono avere l\u2019effetto di modificare gli aspetti essenziali dell\u2019offerta o dell\u2019appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicati nel bando di gara, nell\u2019avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, qualora le variazioni rischino di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.<\/p>\n<p>11. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara, nell\u2019avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo e applicano, altres\u00ec, le seguenti disposizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) i documenti alla base delle offerte ricevute possono essere integrati da quanto emerso nel dialogo competitivo;<\/p>\n<p>b) su richiesta della stazione appaltante possono essere condotte negoziazioni con l\u2019offerente che risulta aver presentato l\u2019offerta con il miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell\u2019offerta attraverso il completamento dei termini del contratto.<\/p><\/blockquote>\n<p>12. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 11 si applicano qualora da ci\u00f2 non consegua la modifica sostanziale di elementi fondamentali dell\u2019offerta o dell\u2019appalto, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara, nell\u2019avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo, ovvero che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni.<\/p>\n<p>13. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"065\"><\/a>65. (Partenariato per l\u2019innovazione)<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono ricorrere ai partenariati per l\u2019innovazione nelle ipotesi in cui l\u2019esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non pu\u00f2, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gi\u00e0 disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.<\/p>\n<p>2. Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori fissano i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, in modo sufficientemente preciso da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l\u2019ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.<\/p>\n<p>3. Nel partenariato per l\u2019innovazione qualsiasi operatore economico pu\u00f2 formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.<\/p>\n<p>4. L\u2019amministrazione aggiudicatrice e l\u2019ente aggiudicatore possono decidere di instaurare il partenariato per l\u2019innovazione con uno o pi\u00f9 operatori economici che conducono attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione \u00e8 di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare alla procedura in conformit\u00e0 all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articolo 91<\/a> . Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95<\/a> .<\/p>\n<p>5. Il partenariato per l\u2019innovazione \u00e8 strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che pu\u00f2 comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l\u2019innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore pu\u00f2 decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l\u2019innovazione o, nel caso di un partenariato con pi\u00f9 operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilit\u00e0 e le condizioni per avvalersene.<\/p>\n<p>6. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.<\/p>\n<p>7. Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori garantiscono la parit\u00e0 di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del comma 8, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi. A seguito di tali modifiche, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate. Nel rispetto dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#053\">articolo 53<\/a> , le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l\u2019accordo di quest\u2019ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.<\/p>\n<p>8. Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l\u2019innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell\u2019invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell\u2019invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore indica se si avvarr\u00e0 di tale opzione.<\/p>\n<p>9. Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacit\u00e0 dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione. Nei documenti di gara l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di propriet\u00e0 intellettuale. Nel caso di un partenariato per l\u2019innovazione con pi\u00f9 operatori, l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori, nel rispetto dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#053\">articolo 53<\/a> , le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l\u2019accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.<\/p>\n<p>10. L\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivit\u00e0 di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all\u2019investimento richiesto per il loro sviluppo.<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO III \u2013 SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE PER I SETTORI ORDINARI<\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE I \u2013 BANDI E AVVISI<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"066\"><\/a>Art. 66. (Consultazioni preliminari di mercato)<\/p>\n<p>1. Prima dell\u2019avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell\u2019appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.<\/p>\n<p>2. Per le finalit\u00e0 di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente codice, o da parte di autorit\u00e0 indipendenti. Tale documentazione pu\u00f2 essere utilizzata nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l\u2019effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"067\"><\/a> 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)<\/p>\n<p>1. Qualora un candidato o un offerente o un\u2019impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#066\">articolo 66, comma 2<\/a> , o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell\u2019appalto, l\u2019amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell\u2019offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell\u2019offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonch\u00e9 la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.<\/p>\n<p>2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parit\u00e0 di trattamento, il candidato o l\u2019offerente interessato \u00e8 escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell\u2019appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.<\/p>\n<p>3. Le misure adottate dall\u2019amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#099\">articolo 99 del presente codice<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"068\"><\/a> 68. (Specifiche tecniche)<\/p>\n<p>1. Le specifiche tecniche indicate al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIII\">punto 1 dell\u2019allegato XIII<\/a> sono inserite nei documenti di gara e definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un\u2019altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purch\u00e9 siano collegati all\u2019oggetto dell\u2019appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.<\/p>\n<p>2. Le specifiche tecniche possono, altres\u00ec, indicare se \u00e8 richiesto il trasferimento dei diritti di propriet\u00e0 intellettuale.<\/p>\n<p>3. Per tutti gli appalti destinati all\u2019uso da parte di persone fisiche, sia che si tratti del pubblico che del personale di un\u2019amministrazione aggiudicatrice, \u00e8 necessario che le specifiche tecniche, salvo in casi debitamente giustificati, siano elaborate in modo da tenere conto dei criteri di accessibilit\u00e0 per le persone con disabilit\u00e0 o di progettazione adeguata per tutti gli utenti. Qualora i requisiti di accessibilit\u00e0 obbligatori siano adottati con un atto giuridico dell\u2019Unione europea, le specifiche tecniche devono essere definite mediante riferimento a esse per quanto riguarda i criteri di accessibilit\u00e0 per le persone con disabilit\u00e0 o di progettazione adeguata per tutti gli utenti.<\/p>\n<p>4. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all\u2019apertura degli appalti pubblici alla concorrenza.<\/p>\n<p>5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalit\u00e0 seguenti:<\/p>\n<blockquote><p>a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l\u2019oggetto dell\u2019appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l\u2019appalto;<\/p>\n<p>b) mediante riferimento a specifiche tecniche e, in ordine di preferenza, alle norme che recepiscono norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o in mancanza, alle norme, omologazioni tecniche o specifiche tecniche, nazionali, in materia di progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e uso delle forniture. Ciascun riferimento contiene l\u2019espressione \u00abo equivalente\u00bb;<\/p>\n<p>c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera a), con riferimento alle specifiche citate nella lettera b) quale mezzo per presumere la conformit\u00e0 con tali prestazioni o requisiti funzionali;<\/p>\n<p>d) mediante riferimento alle specifiche tecniche di cui alla lettera b) per talune caratteristiche e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera a) per le altre caratteristiche.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Salvo che siano giustificate dall\u2019oggetto dell\u2019appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, n\u00e9 far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un\u2019origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale menzione o riferimento sono tuttavia consentiti, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell\u2019oggetto dell\u2019appalto non sia possibile applicando il comma 5. In tal caso la menzione o il riferimento sono accompagnati dall\u2019espressione \u00abo equivalente\u00bb.<\/p>\n<p>7. Quando si avvalgono della possibilit\u00e0 di fare riferimento alle specifiche tecniche di cui al comma 5, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un\u2019offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l\u2019offerente dimostra, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#086\">articolo 86<\/a> , che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche.<\/p>\n<p>8. Quando si avvalgono della facolt\u00e0, prevista al comma 5, lettera a), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, le amministrazioni aggiudicatrici non possono dichiarare inammissibile o escludere un\u2019offerta di lavori, di forniture o di servizi conformi a una norma che recepisce una norma europea, a una omologazione tecnica europea, a una specifica tecnica comune, a una norma internazionale o a un sistema tecnico di riferimento adottato da un organismo europeo di normalizzazione se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da esse prescritti. Nella propria offerta, l\u2019offerente \u00e8 tenuto a dimostrare con qualunque mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#086\">articolo 86<\/a> , che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperino alle prestazioni e ai requisiti funzionali dell\u2019amministrazione aggiudicatrice.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"069\"><\/a> 69. (Etichettature)<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all\u2019esecuzione dell\u2019appalto, un\u2019etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) i requisiti per l\u2019etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell\u2019appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi;<\/p>\n<p>b) i requisiti per l\u2019etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;<\/p>\n<p>c) le etichettature sono stabilite nell\u2019ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;<\/p>\n<p>d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;<\/p>\n<p>e) i requisiti per l\u2019etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l\u2019operatore economico che richiede l\u2019etichettatura non pu\u00f2 esercitare un\u2019influenza determinante.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Se le amministrazioni aggiudicatrici non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l\u2019etichettatura, indicano a quali requisiti per l\u2019etichettatura fanno riferimento. Le amministrazioni aggiudicatrici che esigono un\u2019etichettatura specifica accettano tutte le etichettature che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.<\/p>\n<p>3. Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilit\u00e0 di ottenere l\u2019etichettatura specifica indicata dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o un\u2019etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l\u2019amministrazione aggiudicatrice accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l\u2019operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell\u2019etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice.<\/p>\n<p>4. Quando un\u2019etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel comma 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all\u2019oggetto dell\u2019appalto, le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere l\u2019etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all\u2019occorrenza, a parti di queste, connesse all\u2019oggetto dell\u2019appalto e idonee a definirne le caratteristiche.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"070\"><\/a> 70. (Avvisi di preinformazione)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti rendono nota entro il 31 dicembre di ogni anno, l\u2019intenzione di bandire per l\u2019anno successivo appalti, pubblicando un avviso di preinformazione. L\u2019avviso, recante le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1<\/a>, \u00e8 pubblicato dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , l\u2019avviso di preinformazione \u00e8 pubblicato dall\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea o dalla stazione appaltante sul proprio profilo di committente. In quest\u2019ultimo caso le stazioni appaltanti inviano al suddetto Ufficio un avviso della pubblicazione sul proprio profilo di committente, come indicato nel citato allegato. L\u2019avviso contiene le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera A<\/a>.<\/p>\n<p>2. Per le procedure ristrette e le procedure competitive con negoziazione, le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali di cui all\u2019articolo 3, comma 1, lettera c), possono utilizzare un avviso di preinformazione come indizione di gara a norma dell\u2019articolo 59, comma 5, purch\u00e9 l\u2019avviso soddisfi tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell\u2019appalto da aggiudicare;<\/p>\n<p>b) indica che l\u2019appalto sar\u00e0 aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;<\/p>\n<p>c) contiene, oltre alle informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.1<\/a> , le informazioni di cui al medesimo allegato, sezione B.2;<\/p>\n<p>d) \u00e8 stato inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di invio dell\u2019invito a confermare interesse di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#075\">articolo 75, comma 1<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>3. L\u2019avviso di cui al comma 2 pu\u00f2 essere pubblicato sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">articolo 73<\/a>. Il periodo coperto dall\u2019avviso di preinformazione pu\u00f2 durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell\u2019avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l\u2019avviso di preinformazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#142\">articolo 142, comma 1, lettera b)<\/a>, pu\u00f2 coprire un periodo pi\u00f9 lungo di dodici mesi.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"071\"><\/a>Art. 71. (Bandi di gara)<\/p>\n<p>Fatto salvo quanto previsto dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#059\">articoli 59, comma 5<\/a> , secondo periodo, e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">63<\/a> , tutte le procedure di scelta del contraente sono indette mediante bandi di gara. Al fine di agevolare l\u2019attivit\u00e0 delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell\u2019ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformit\u00e0 agli stessi. Essi contengono le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, Parte I, lettera C<\/a> , e sono pubblicati conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> . Contengono altres\u00ec i criteri ambientali minimi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#034\">articolo 34<\/a> . Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"072\"><\/a> 72. (Redazione e modalit\u00e0 di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)<\/p>\n<p>1. Gli avvisi e i bandi di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#071\">articoli 70, 71<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#098\">98<\/a> , contenenti le informazioni indicate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XII\">allegato XII<\/a> , nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_V\">allegato V<\/a> .<\/p>\n<p>2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o pi\u00f9 delle lingue ufficiali delle istituzioni dell\u2019Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue \u00e8 l\u2019unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, \u00e8 pubblicata nelle altre lingue ufficiali.<\/p>\n<p>4. L\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi di preinformazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#070\">articolo 70, commi 2 e 3<\/a> , e degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#055\">articolo 55, comma 6, lettera a)<\/a> continuino ad essere pubblicati:<\/p>\n<blockquote><p>a) nel caso di avvisi di preinformazione, per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#098\">articolo 98<\/a> che indichi che nei dodici mesi coperti dall\u2019avviso di indizione di gara non sar\u00e0 aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici, l\u2019avviso di preinformazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#142\">articolo 142, comma 1, lettera b)<\/a> , continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validit\u00e0 indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#098\">articolo 98<\/a> , indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall\u2019indizione di gara;<\/p>\n<p>b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione, per il periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. La conferma della ricezione dell\u2019avviso e della pubblicazione dell\u2019informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata alla stazione appaltante dall\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea vale come prova della pubblicazione.<\/p>\n<p>6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all\u2019obbligo di pubblicazione previsto dal presente codice, a condizione che essi siano trasmessi all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea per via elettronica secondo il modello e le modalit\u00e0 di trasmissione precisate al comma 1.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"073\"><\/a> 73. (Pubblicazione a livello nazionale)<\/p>\n<p>1. Gli avvisi e i bandi di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#070\">articoli 70, 71<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#098\">98<\/a> non sono pubblicati in ambito nazionale prima della pubblicazione a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> . Tuttavia la pubblicazione pu\u00f2 comunque avere luogo a livello nazionale qualora la stessa non sia stata notificata alle amministrazioni aggiudicatrici entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell\u2019avviso conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> .<\/p>\n<p>2. Gli avvisi e i bandi pubblicati a livello nazionale non contengono informazioni diverse da quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea o pubblicate sul profilo di committente, ma menzionano la data della trasmissione dell\u2019avviso o bando all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea o della pubblicazione sul profilo di committente.<\/p>\n<p>3. Gli avvisi di preinformazione non sono pubblicati sul profilo di committente prima della trasmissione all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea dell\u2019avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma. Gli avvisi indicano la data di tale trasmissione.<\/p>\n<p>4. Fermo restando quanto previsto all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a>, gli avvisi e i bandi sono, altres\u00ec, pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l\u2019ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d\u2019intesa con l\u2019ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilit\u00e0, anche con l\u2019utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell\u2019area interessata. Il predetto decreto individua la data fino alla quale gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell\u2019Ufficio inserzioni dell\u2019Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente codice, avviene esclusivamente in via telematica e non comporta oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. Fino alla data indicata nel decreto di cui al presente comma, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 11<\/a>.<\/p>\n<p>5. Gli effetti giuridici che l\u2019ordinamento connette alla pubblicit\u00e0 in ambito nazionale decorrono dalla data di pubblicazione sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l\u2019ANAC.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"074\"><\/a>74. (Disponibilit\u00e0 elettronica dei documenti di gara)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti offrono un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione di un avviso conformemente agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#070\">articoli 70<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">72<\/a> o dalla data di invio di un invito a confermare interesse. Il testo dell\u2019avviso o dell\u2019invito a confermare interesse indica l\u2019indirizzo Internet presso il quale i documenti di gara sono accessibili.<\/p>\n<p>2. Se non \u00e8 possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52, comma 1, terzo periodo<\/a> , le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell\u2019avviso o nell\u2019invito a confermare interesse che i medesimi documenti saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di impossibilit\u00e0, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte \u00e8 prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articoli 60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5<\/a> .<\/p>\n<p>3. Qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara perch\u00e9 le amministrazioni aggiudicatrici intendono applicare l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52, comma 2, del presente codice<\/a> , esse indicano nell\u2019avviso o nell\u2019invito a confermare interesse quali misure richiedono al fine di proteggere la natura riservata delle informazioni e in che modo \u00e8 possibile ottenere accesso ai documenti in questione. In tal caso, il termine per la presentazione delle offerte \u00e8 prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articoli 60, comma 3, 61, comma 6 e 62, comma 5<\/a> .<\/p>\n<p>4. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le ulteriori informazioni sul capitolato d\u2019oneri e sui documenti complementari sono comunicate dalle stazioni appaltanti a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura d\u2019appalto almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata, ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articoli 60, comma 3, 61, comma 6<\/a> il termine \u00e8 di quattro giorni.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"075\"><\/a> 75. (Inviti ai candidati)<\/p>\n<p>1. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l\u2019innovazione, nelle procedure competitive con negoziazione, le stazioni appaltanti invitano simultaneamente e per iscritto, di norma con procedure telematiche, i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare o, nel caso di dialogo competitivo, a partecipare al dialogo. Con le stesse modalit\u00e0 le stazioni appaltanti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso di preinformazione, gli operatori economici che gi\u00e0 hanno espresso interesse, a confermare nuovamente interesse.<\/p>\n<p>2. Gli inviti di cui al comma 1 menzionano l\u2019indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XV\">allegato XV<\/a> . Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#074\">articolo 74<\/a> e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ci\u00f2 non \u00e8 possibile, in formato cartaceo.<\/p>\n<p>3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati di norma a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ci\u00f2 non \u00e8 possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"076\"><\/a> 76. (Informazione dei candidati e degli offerenti)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti, nel rispetto delle specifiche modalit\u00e0 di pubblicazione stabilite dal presente codice, informano tempestivamente ciascun candidato e ciascun offerente delle decisioni adottate riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all\u2019aggiudicazione di un appalto o all\u2019ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi dell\u2019eventuale decisione di non concludere un accordo quadro o di non aggiudicare un appalto per il quale \u00e8 stata indetta una gara o di riavviare la procedura o di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.<\/p>\n<p>2. Su richiesta scritta dell\u2019offerente interessato, l\u2019amministrazione aggiudicatrice comunica immediatamente e comunque entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta:<\/p>\n<blockquote><p>a) ad ogni offerente escluso, i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#068\">articolo 68, commi 7 e 8<\/a>, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;<\/p>\n<p>b) ad ogni offerente che abbia presentato un\u2019offerta ammessa in gara e valutata, le caratteristiche e i vantaggi dell\u2019offerta selezionata e il nome dell\u2019offerente cui \u00e8 stato aggiudicato l\u2019appalto o delle parti dell\u2019accordo quadro;<\/p>\n<p>c) ad ogni offerente che abbia presentato un\u2019offerta ammessa in gara e valutata, lo svolgimento e l\u2019andamento delle negoziazioni e del dialogo con gli offerenti.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Fermo quanto previsto nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#029\">articolo 29, comma 1, secondo e terzo periodo<\/a> , contestualmente alla pubblicazione ivi prevista \u00e8 dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all\u2019esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l\u2019ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.<\/p>\n<p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici non divulgano le informazioni relative all\u2019aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all\u2019ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui ai commi 1 e 2, se la loro diffusione ostacola l\u2019applicazione della legge o \u00e8 contraria all\u2019interesse pubblico, o pregiudica i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell\u2019operatore economico selezionato, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.<\/p>\n<p>5. Le stazioni appaltanti comunicano d\u2019ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019aggiudicazione, all\u2019aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati <i> [rectius: a tutti gli offerenti]<\/i> che hanno presentato un\u2019offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l\u2019esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonch\u00e9 a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;<\/p>\n<p>b) l\u2019esclusione agli offerenti esclusi;<\/p>\n<p>c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati;<\/p>\n<p>d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l\u2019aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Le comunicazioni di cui al comma 4 sono fatte mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri. Le comunicazioni di cui al comma 5, lettere a) e b), indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE III \u2013 SELEZIONE DELLE OFFERTE<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"077\"><\/a>Art. 77. (Commissione di aggiudicazione)<\/p>\n<p>1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico \u00e8 affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l\u2019oggetto del contratto.<\/p>\n<p>2. La commissione \u00e8 costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e pu\u00f2 lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.<\/p>\n<p>3. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all\u2019Albo istituito presso l\u2019ANAC di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#078\">articolo 78<\/a> e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA \u2013 Agenzia nazionale per l\u2019attrazione degli investimenti e lo sviluppo d\u2019impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all\u2019articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , tra gli esperti iscritti nell\u2019apposita sezione speciale dell\u2019Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all\u2019Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista \u00e8 comunicata dall\u2019ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante pu\u00f2, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> o per quelli che non presentano particolare complessit\u00e0, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessit\u00e0 le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#058\">articolo 58<\/a> .<\/p>\n<p>4. I commissari non devono aver svolto n\u00e9 possono svolgere alcun\u2019altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.<\/p>\n<p>5. Coloro che, nel biennio antecedente all\u2019indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d\u2019istituto.<\/p>\n<p>6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l\u2019articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , l\u2019articolo 51 del codice di procedura civile , nonch\u00e9 l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#042\">articolo 42 del presente codice<\/a> . Sono altres\u00ec esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualit\u00e0 di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all\u2019approvazione di atti dichiarati illegittimi.<\/p>\n<p>7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.<\/p>\n<p>8. Il Presidente della commissione giudicatrice \u00e8 individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.<\/p>\n<p>9. Al momento dell\u2019accettazione dell\u2019incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell\u2019articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , l\u2019inesistenza delle cause di incompatibilit\u00e0 e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.<\/p>\n<p>10. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell\u2019intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sentita l\u2019ANAC, \u00e8 stabilita la tariffa di iscrizione all\u2019albo e il compenso massimo per i commissari. I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all\u2019Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.<\/p>\n<p>11. In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell\u2019aggiudicazione o di annullamento dell\u2019esclusione di taluno dei concorrenti, \u00e8 riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l\u2019annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.<\/p>\n<p>12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all\u2019Albo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#078\">articolo 78<\/a> , la commissione continua ad essere nominata dall\u2019organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.<\/p>\n<p>13. Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attivit\u00e0 previste dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"078\"><\/a> 78. (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)<\/p>\n<p>1. E\u2019 istituito presso l\u2019ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l\u2019Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Ai fini dell\u2019iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilit\u00e0 e moralit\u00e0, nonch\u00e9 di comprovata competenza e professionalit\u00e0 nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalit\u00e0 che l\u2019Autorit\u00e0 definisce in un apposito atto, valutando la possibilit\u00e0 di articolare l\u2019Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all\u2019adozione della disciplina in materia di iscrizione all\u2019Albo, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 12<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"079\"><\/a> 79. (Fissazione di termini)<\/p>\n<p>1. Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessit\u00e0 dell\u2019appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articoli 60, 61, 62, 64 e 65<\/a>.<\/p>\n<p>2. Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati, i termini per la ricezione delle offerte, comunque superiori ai termini minimi stabiliti negli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articoli 60, 61, 62, 64 e 65<\/a> , sono stabiliti in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte.<\/p>\n<p>3. Le stazioni appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi seguenti:<\/p>\n<blockquote><p>a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall\u2019operatore economico, non sono fornite al pi\u00f9 tardi sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. In caso di procedura accelerata ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articoli 60, comma 3<\/a>, e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#061\">61, comma 6,<\/a> il termine \u00e8 di quattro giorni;<\/p>\n<p>b) se sono effettuate modifiche significative ai documenti di gara.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. La durata della proroga di cui al comma 3 \u00e8 proporzionale all\u2019importanza delle informazioni o delle modifiche.<\/p>\n<p>5. Se le informazioni supplementari non sono state richieste in tempo utile o la loro importanza ai fini della preparazione di offerte adeguate \u00e8 insignificante, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a prorogare le scadenze.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"080\"><\/a>Art. 80. (Motivi di esclusione)<\/p>\n<p>1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d\u2019appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell\u2019articolo 444 del codice di procedura penale , anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">articolo 105, comma 6<\/a> , per uno dei seguenti reati:<\/p>\n<blockquote><p>a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/codicepenale.htm#416-bis\">articolo 416-bis<\/a> ovvero al fine di agevolare l\u2019attivit\u00e0 delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonch\u00e9 per i delitti, consumati o tentati, previsti dall\u2019articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, <a name=\"x_1973_0043\"><\/a>dall\u2019articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall\u2019articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , in quanto riconducibili alla partecipazione a un\u2019organizzazione criminale, quale definita all\u2019articolo 2 della decisione quadro 2008\/841\/GAI del Consiglio;<\/p>\n<p>b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonch\u00e9 all\u2019articolo 2635 del codice civile ;<\/p>\n<p>c) frode ai sensi dell\u2019articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunit\u00e0 europee;<\/p>\n<p>d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalit\u00e0 di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell\u2019ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivit\u00e0 terroristiche;<\/p>\n<p>e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale , riciclaggio di proventi di attivit\u00e0 criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all\u2019articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;<\/p>\n<p>f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;<\/p>\n<p>g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l\u2019incapacit\u00e0 di contrattare con la pubblica amministrazione;<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Costituisce altres\u00ec motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall\u2019articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all\u2019articolo 84, comma 4, del medesimo decreto . Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.<\/p>\n<p>3. L\u2019esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di societ\u00e0 in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societ\u00e0 in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di societ\u00e0 con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di societ\u00e0 o consorzio. In ogni caso l\u2019esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell\u2019anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l\u2019impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l\u2019esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato \u00e8 stato depenalizzato ovvero quando \u00e8 intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato \u00e8 stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.<\/p>\n<p>4. Un operatore economico \u00e8 escluso dalla partecipazione a una procedura d\u2019appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all\u2019importo di cui all\u2019articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non pi\u00f9 soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarit\u00e0 contributiva (DURC), di cui all\u2019articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1\u00b0 giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l\u2019operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purch\u00e9 il pagamento o l\u2019impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.<\/p>\n<p>5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d\u2019appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">articolo 105, comma 6<\/a> qualora:<\/p>\n<blockquote><p>a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonch\u00e9 agli obblighi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">articolo 30, comma 3<\/a> del presente codice;<\/p>\n<p>b) l\u2019operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuit\u00e0 aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#110\">articolo 110<\/a> ;<\/p>\n<p>c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l\u2019operatore economico si \u00e8 reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrit\u00e0 o affidabilit\u00e0. Tra questi rientrano: le significative carenze nell\u2019esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all\u2019esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull\u2019esclusione, la selezione o l\u2019aggiudicazione ovvero l\u2019omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;<\/p>\n<p>d) la partecipazione dell\u2019operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#042\">articolo 42, comma 2<\/a> , non diversamente risolvibile;<\/p>\n<p>e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d\u2019appalto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#067\">articolo 67<\/a> non possa essere risolta con misure meno intrusive;<\/p>\n<p>f) l\u2019operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all\u2019articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all\u2019articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ;<\/p>\n<p>g) l\u2019operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall\u2019Osservatorio dell\u2019ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell\u2019attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l\u2019iscrizione;<\/p>\n<p>h) l\u2019operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all\u2019articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 . L\u2019esclusione ha durata di un anno decorrente dall\u2019accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non \u00e8 stata rimossa;<\/p>\n<p>i) l\u2019operatore economico non presenti la certificazione di cui all\u2019articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 , ovvero [non] autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;<\/p>\n<p>l) l\u2019operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell\u2019articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall\u2019articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 . La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell\u2019imputato nell\u2019anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalit\u00e0 del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all\u2019ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell\u2019Osservatorio;<\/p>\n<p>m) l\u2019operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all\u2019articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l\u2019operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.<\/p>\n<p>7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l\u2019attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, \u00e8 ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall\u2019illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.<\/p>\n<p>8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l\u2019operatore economico non \u00e8 escluso della procedura d\u2019appalto; viceversa dell\u2019esclusione viene data motivata comunicazione all\u2019operatore economico.<\/p>\n<p>9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non pu\u00f2 avvalersi della possibilit\u00e0 prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.<\/p>\n<p>10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacit\u00e0 di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata \u00e8 pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso \u00e8 pari alla durata della pena principale.<\/p>\n<p>11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o societ\u00e0 sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell\u2019articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 , ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.<\/p>\n<p>12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne d\u00e0 segnalazione all\u2019Autorit\u00e0 che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravit\u00e0 dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l\u2019iscrizione nel casellario informatico ai fini dell\u2019esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l\u2019iscrizione \u00e8 cancellata e perde comunque efficacia.<\/p>\n<p>13. Con linee guida l\u2019ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, pu\u00f2 precisare, al fine di garantire omogeneit\u00e0 di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell\u2019esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).<\/p>\n<p>14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"081\"><\/a> 81. (Documentazione di gara)<\/p>\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articoli 85<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#088\">88<\/a> , la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice \u00e8 acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.<\/p>\n<p>2. Per le finalit\u00e0 di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l\u2019ANAC e l\u2019AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali \u00e8 obbligatoria l\u2019inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali \u00e8 prevista l\u2019inclusione e le modalit\u00e0 di presentazione, i termini e le regole tecniche per l\u2019acquisizione, l\u2019aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalit\u00e0 relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l\u2019assenza di cause di esclusione, nonch\u00e9 alla definizione dei criteri e delle modalit\u00e0 relative all\u2019accesso e al funzionamento nonch\u00e9 all\u2019interoperabilit\u00e0 tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in accordo con ANAC, definisce le modalit\u00e0 di subentro nelle convenzioni stipulate dall\u2019ANAC, tali da non rendere pregiudizio all\u2019attivit\u00e0 di gestione dati attribuite all\u2019ANAC dal presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 13<\/a>.<\/p>\n<p>3. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l\u2019omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l\u2019interoperabilit\u00e0 delle banche dati, secondo le modalit\u00e0 individuate con il decreto di cui al comma 2, da parte del soggetto responsabile delle stesse all\u2019interno dell\u2019amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. A tal fine, l\u2019ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua le dovute segnalazioni all\u2019organo di vertice dell\u2019amministrazione o organismo pubblico.<\/p>\n<p>4. Gli esiti dell\u2019accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"082\"><\/a> 82. (Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova)<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformit\u00e0 ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all\u2019esecuzione dell\u2019appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformit\u00e0. Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformit\u00e0 accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformit\u00e0 equivalenti. Ai fini del presente comma, per \u00aborganismo di valutazione della conformit\u00e0\u00bb si intende un organismo che effettua attivit\u00e0 di valutazione della conformit\u00e0, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (UE) n. 765\/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.<\/p>\n<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri mezzi di prova appropriati, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, se l\u2019operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purch\u00e9 il mancato accesso non sia imputabile all\u2019operatore economico interessato e purch\u00e9 questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all\u2019esecuzione dell\u2019appalto.<\/p>\n<p>3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#068\">articoli 68, comma 8, e 69<\/a> sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni \u00e8 finalizzato a un\u2019efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"083\"><\/a>Art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)<\/p>\n<p>1. I criteri di selezione riguardano esclusivamente:<\/p>\n<blockquote><p>a) i requisiti di idoneit\u00e0 professionale;<\/p>\n<p>b) la capacit\u00e0 economica e finanziaria;<\/p>\n<p>c) le capacit\u00e0 tecniche e professionali.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. I requisiti e le capacit\u00e0 di cui al comma 1 sono attinenti e proporzionati all\u2019oggetto dell\u2019appalto, tenendo presente l\u2019interesse pubblico ad avere il pi\u00f9 ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. Per i lavori, con linee guida dell\u2019ANAC adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l\u2019accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalit\u00e0 di avvalimento, i requisiti e le capacit\u00e0 che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45, lettere b) e c)<\/a> e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVII\">allegato XVII<\/a>. Fino all\u2019adozione di dette linee guida, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 14<\/a>.<\/p>\n<p>3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l\u2019artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, \u00e8 richiesta la prova dell\u2019iscrizione, secondo le modalit\u00e0 vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVI\">allegato XVI<\/a> , mediante dichiarazione giurata o secondo le modalit\u00e0 vigenti nello Stato membro nel quale \u00e8 stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilit\u00e0, che il certificato prodotto \u00e8 stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui \u00e8 residente. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d\u2019origine i servizi in questione, la stazione appaltante pu\u00f2 chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l\u2019appartenenza all\u2019organizzazione.<\/p>\n<p>4. Per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono richiedere:<\/p>\n<blockquote><p>a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attivit\u00e0 oggetto dell\u2019appalto;<\/p>\n<p>b) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attivit\u00e0 e passivit\u00e0;<\/p>\n<p>c) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del comma 4, lettera a) non pu\u00f2 comunque superare il doppio del valore stimato dell\u2019appalto, salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La stazione appaltante, ove richieda un fatturato minimo annuo, ne indica le ragioni nei documenti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente comma si applica per ogni singolo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltanti possono fissare il fatturato minimo annuo che gli operatori economici devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel caso in cui all\u2019aggiudicatario siano aggiudicati pi\u00f9 lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se gli appalti basati su un accordo quadro devono essere aggiudicati in seguito alla riapertura della gara, il requisito del fatturato annuo massimo di cui al primo periodo del presente comma \u00e8 calcolato sulla base del valore massimo atteso dei contratti specifici che saranno eseguiti contemporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla base del valore stimato dell\u2019accordo quadro. Nel caso di sistemi dinamici di acquisizione, il requisito del fatturato annuo massimo \u00e8 calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell\u2019ambito di tale sistema.<\/p>\n<p>6. Per gli appalti di servizi e forniture, per i criteri di selezione di cui al comma 1, lettera c), le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l\u2019esperienza necessarie per eseguire l\u2019appalto con un adeguato standard di qualit\u00e0. Nelle procedure d\u2019appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacit\u00e0 professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l\u2019installazione o i lavori \u00e8 valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilit\u00e0. Le informazioni richieste non possono eccedere l\u2019oggetto dell\u2019appalto; l\u2019amministrazione deve, comunque, tener conto dell\u2019esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.<\/p>\n<p>7. Fermo restando il sistema di qualificazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#084\">articolo 84<\/a> nonch\u00e9 quanto previsto in materia di prova documentale preliminare dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articolo 85<\/a> , la dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) \u00e8 fornita, a seconda della natura, della quantit\u00e0 o dell\u2019importanza e dell\u2019uso delle forniture o dei servizi, utilizzando i mezzi di prova di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#086\">articolo 86, commi 4 e 5<\/a> .<\/p>\n<p>8. Le stazioni appaltanti indicano le condizioni di partecipazione richieste, che possono essere espresse come livelli minimi di capacit\u00e0, congiuntamente agli idonei mezzi di prova, nel bando di gara o nell\u2019invito a confermare interesse ed effettuano la verifica formale e sostanziale delle capacit\u00e0 realizzative, delle competenze tecniche e professionali, ivi comprese le risorse umane, organiche all\u2019impresa, nonch\u00e9 delle attivit\u00e0 effettivamente eseguite. I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quelle previste dal presente codice e da altre disposizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono comunque nulle.<\/p>\n<p>9. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l\u2019incompletezza e ogni altra irregolarit\u00e0 essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articolo 85<\/a> , con esclusione di quelle afferenti all\u2019offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all\u2019uno per mille e non superiore all\u2019uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perch\u00e9 siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l\u2019avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione \u00e8 dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarit\u00e0 formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente \u00e8 escluso dalla gara. Costituiscono irregolarit\u00e0 essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l\u2019individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.<\/p>\n<p>10. E\u2019 istituito presso l\u2019ANAC, che ne cura la gestione, il sistema del rating di impresa e delle relative penalit\u00e0 e premialit\u00e0, da applicarsi ai soli fini della qualificazione delle imprese, per il quale l\u2019Autorit\u00e0 rilascia apposita certificazione. Il suddetto sistema \u00e8 connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonch\u00e9 sulla base di accertamenti definitivi che esprimono la capacit\u00e0 strutturale e di affidabilit\u00e0 dell\u2019impresa. L\u2019ANAC definisce i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di rilascio della relativa certificazione, mediante linee guida adottate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice. Rientra nell\u2019ambito dell\u2019attivit\u00e0 di gestione del suddetto sistema la determinazione da parte di ANAC di misure sanzionatorie amministrative nei casi di omessa o tardiva denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di contratti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti reputazionali alla base del rating di impresa di cui al presente comma tengono conto, in particolare, del rating di legalit\u00e0 rilevato dall\u2019ANAC in collaborazione con l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">articolo 213, comma 7<\/a> , nonch\u00e9 dei precedenti comportamentali dell\u2019impresa, con riferimento al rispetto dei tempi e dei costi nell\u2019esecuzione dei contratti, all\u2019incidenza del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto. Tengono conto altres\u00ec della regolarit\u00e0 contributiva, ivi compresi i versamenti alle Casse edili, valutata con riferimento ai tre anni precedenti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"084\"><\/a> 84. (Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici)<\/p>\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dal comma 12 e dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#090\">articolo 90, comma 8<\/a> , i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro, provano il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> , mediante attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato autorizzati dall\u2019ANAC.<\/p>\n<p>2. L\u2019ANAC, con le linee guida di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83, comma 2<\/a> , individua, altres\u00ec, livelli standard di qualit\u00e0 dei controlli che le societ\u00e0 organismi di attestazione (SOA) devono effettuare, con particolare riferimento a quelli di natura non meramente documentale. L\u2019attivit\u00e0 di monitoraggio e controllo di rispondenza ai suddetti livelli standard di qualit\u00e0 comporta l\u2019esercizio di poteri di diffida, ovvero, nei casi pi\u00f9 gravi, la sospensione o la decadenza dall\u2019autorizzazione all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 da parte dell\u2019ANAC.<\/p>\n<p>3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, l\u2019ANAC effettua una ricognizione straordinaria circa il possesso dei requisiti di esercizio dell\u2019attivit\u00e0 da parte dei soggetti attualmente operanti in materia di attestazione, e le modalit\u00e0 di svolgimento della stessa, provvedendo all\u2019esito mediante diffida, sospensione, ovvero decadenza dall\u2019autorizzazione nei casi di mancanza del possesso dei requisiti o di esercizio ritenuto non virtuoso. L\u2019ANAC relaziona sugli esiti di detta ricognizione straordinaria al Governo e alle Camere, allo scopo di fornire elementi di valutazione circa la rispondenza del sistema attuale di qualificazione unica a requisiti di concorrenza e trasparenza, anche in termini di quantit\u00e0 degli organismi esistenti ovvero di necessit\u00e0 di individuazione di forme di partecipazione pubblica agli stessi e alla relativa attivit\u00e0 di attestazione.<\/p>\n<p>4. Gli organismi di cui al comma 1 attestano:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019assenza dei motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> ;<\/p>\n<p>b) il possesso dei requisiti di capacit\u00e0 economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> ; tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall\u2019Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;<\/p>\n<p>c) il possesso di certificazioni di sistemi di qualit\u00e0 conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO\/IEC 17000;<\/p>\n<p>d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall\u2019ANAC ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83, comma 10<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Il sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici \u00e8 articolato in rapporto alle tipologie e all\u2019importo dei lavori.<\/p>\n<p>6. L\u2019ANAC vigila sul sistema di qualificazione e, a tal fine, effettua ispezioni, anche senza preavviso, o richiede qualsiasi documento ritenuto necessario. I poteri di vigilanza e di controllo sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. Le stazioni appaltanti hanno l\u2019obbligo di effettuare controlli, almeno a campione, secondo modalit\u00e0 predeterminate, sulla sussistenza dei requisiti oggetto dell\u2019attestazione, segnalando immediatamente le eventuali irregolarit\u00e0 riscontrate all\u2019ANAC, che dispone la sospensione cautelare dell\u2019efficacia dell\u2019attestazione dei requisiti entro dieci giorni dalla ricezione dell\u2019istanza medesima. Sull\u2019istanza di verifica l\u2019ANAC provvede entro sessanta giorni, secondo modalit\u00e0 stabilite nelle linee guida. I controlli effettuati dalle stazioni appaltanti costituiscono elemento positivo di valutazione ai fini dell\u2019attribuzione della premialit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a> .<\/p>\n<p>7. Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell\u2019attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> , la stazione appaltante pu\u00f2 richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati:<\/p>\n<blockquote><p>a) alla verifica della capacit\u00e0 economico-finanziaria. In tal caso il concorrente fornisce i parametri economico-finanziari significativi richiesti, certificati da societ\u00e0 di revisione ovvero altri soggetti preposti che si affianchino alle valutazioni tecniche proprie dell\u2019organismo di certificazione, da cui emerga in modo inequivoco la esposizione finanziaria dell\u2019impresa concorrente all\u2019epoca in cui partecipa ad una gara di appalto; in alternativa a tale requisito, la stazione appaltante pu\u00f2 richiedere una cifra d\u2019affari in lavori pari a 2 volte l\u2019importo a base di gara, che l\u2019impresa deve aver realizzato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;<\/p>\n<p>b) alla verifica della capacit\u00e0 professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entit\u00e0 e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.<\/p><\/blockquote>\n<p>8. Le linee guida di cui al presente articolo disciplinano i casi e le modalit\u00e0 di sospensione o di annullamento delle attestazioni, nonch\u00e9 di decadenza delle autorizzazioni degli organismi di certificazione. Le linee guida disciplinano, altres\u00ec, i criteri per la determinazione dei corrispettivi dell\u2019attivit\u00e0 di qualificazione, in rapporto all\u2019importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati, avendo riguardo anche alla necessaria riduzione degli stessi in caso di consorzi stabili nonch\u00e9 per le microimprese e le piccole e medie imprese.<\/p>\n<p>9. Al fine di garantire l\u2019effettivit\u00e0 e la trasparenza dei controlli sull\u2019attivit\u00e0 di attestazione posta in essere dalle SOA, l\u2019ANAC predetermina e rende pubblico sul proprio sito il criterio e il numero di controlli a campione da effettuare annualmente sulle attestazioni rilasciate dalle SOA.<\/p>\n<p>10. La violazione delle disposizioni delle linee guida \u00e8 punita con la sanzione previste dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">articolo 213, comma 13<\/a> . Per le violazioni di cui al periodo precedente, non \u00e8 ammesso il pagamento in misura ridotta. L\u2019importo della sanzione \u00e8 determinato dall\u2019ANAC con ordinanza-ingiunzione sulla base dei criteri generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , con particolare riferimento ai criteri di proporzionalit\u00e0 e adeguatezza alla gravit\u00e0 della fattispecie. Nei casi pi\u00f9 gravi, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione dell\u2019attivit\u00e0 di impresa per un periodo da un mese a due anni, ovvero della decadenza dell\u2019autorizzazione. La decadenza dell\u2019autorizzazione si applica sempre in caso di reiterazione della violazione che abbia comportato la sanzione accessoria della sospensione dell\u2019attivit\u00e0, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 .<\/p>\n<p>11. La qualificazione della SOA ha durata di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonch\u00e9 dei requisiti di capacit\u00e0 strutturale indicati nelle linee guida.<\/p>\n<p>12. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell\u2019ANAC, sentite le competenti Commissioni parlamentari, vengono individuate modalit\u00e0 di qualificazione, anche alternative o sperimentali da parte di stazioni appaltanti ritenute particolarmente qualificate ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a> , per migliorare l\u2019effettivit\u00e0 delle verifiche e conseguentemente la qualit\u00e0 e la moralit\u00e0 delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"085\"><\/a> 85. (Documento di gara unico europeo)<\/p>\n<p>1. Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformit\u00e0 al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea. Il DGUE \u00e8 fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, e consiste in un\u2019autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorit\u00e0 pubbliche o terzi in cui si conferma che l\u2019operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) non si trova in una delle situazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> ;<\/p>\n<p>b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> ;<\/p>\n<p>c) soddisfa gli eventuali criteri oggettivi fissati a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articolo 91<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Il DGUE fornisce, inoltre, le informazioni rilevanti richieste dalla stazione appaltante e le informazioni di cui al comma 1 relative agli eventuali soggetti di cui l\u2019operatore economico si avvale ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#089\">articolo 89<\/a> , indica l\u2019autorit\u00e0 pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l\u2019operatore economico \u00e8 in grado, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti.<\/p>\n<p>3. Se la stazione appaltante pu\u00f2 ottenere i documenti complementari direttamente accedendo alla banca dati di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 81<\/a> , il DGUE riporta altres\u00ec le informazioni richieste a tale scopo, i dati di individuazione e, se del caso, la necessaria dichiarazione di consenso.<\/p>\n<p>4. Gli operatori economici possono riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura d\u2019appalto precedente purch\u00e9 confermino che le informazioni ivi contenute sono ancore valide.<\/p>\n<p>5. La stazione appaltante pu\u00f2, altres\u00ec, chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. Prima dell\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto, la stazione appaltante richiede all\u2019offerente cui ha deciso di aggiudicare l\u2019appalto, nonch\u00e9 all\u2019impresa che la segue in graduatoria, tranne nel caso di appalti basati su accordi quadro se conclusi ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#054\">articolo 54, comma 3 o comma 4, lettera a)<\/a> , di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#086\">articolo 86<\/a> e, se del caso, all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#087\">articolo 87<\/a> . La stazione appaltante pu\u00f2 invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#086\">articoli 86 e 87<\/a> .<\/p>\n<p>6. In deroga al comma 5, agli operatori economici non \u00e8 richiesto di presentare documenti complementari o altre prove documentali qualora questi siano presenti nella banca dati di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 81<\/a> o qualora la stazione appaltante, avendo aggiudicato l\u2019appalto o concluso l\u2019accordo quadro, possieda gi\u00e0 tali documenti.<\/p>\n<p>7. Ai fini del comma 5, le banche dati contenente informazioni pertinenti sugli operatori economici, possono essere consultate, alle medesime condizioni, dalle amministrazioni aggiudicatrici di altri Stati membri, con le modalit\u00e0 individuate con il decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 81, comma 2<\/a>.<\/p>\n<p>8. Per il tramite della cabina di regia \u00e8 messo a disposizione e aggiornato su e-Certis un elenco completo di banche dati contenenti informazioni pertinenti sugli operatori economici che possono essere consultate dalle stazioni appaltanti di altri Stati membri e sono comunicate, su richiesta, agli altri Stati membri le informazioni relative alle banche dati di cui al presente articolo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"086\"><\/a> 86. (Mezzi di prova)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui al presente articolo e all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVII\">allegato XVII<\/a> , come prova dell\u2019assenza di motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> e del rispetto dei criteri di selezione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> . Le stazioni appaltanti non esigono mezzi di prova diversi da quelli di cui al presente articolo, all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVII\">allegato XVII<\/a> e all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#087\">articolo 87<\/a> . Gli operatori economici possono avvalersi di qualsiasi mezzo idoneo documentale per provare che essi disporranno delle risorse necessarie.<\/p>\n<p>2. Le stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilit\u00e0 all\u2019operatore economico dei motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> :<\/p>\n<blockquote><p>a) per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorit\u00e0 giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d\u2019origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;<\/p>\n<p>b) per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarit\u00e0 Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorit\u00e0 competenti di altri Stati.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Se del caso, uno Stato membro fornisce una dichiarazione ufficiale in cui si attesta che i documenti o i certificati di cui al comma 2 non sono rilasciati o che questi non menzionano tutti i casi previsti, tali dichiarazioni ufficiali sono messe a disposizione mediante il registro online dei certificati (e-Certis).<\/p>\n<p>4. Di norma, la prova della capacit\u00e0 economica e finanziaria dell\u2019operatore economico pu\u00f2 essere fornita mediante uno o pi\u00f9 mezzi di prova indicati nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVII\">allegato XVII, parte I<\/a> . L\u2019operatore economico, che per fondati motivi non \u00e8 in grado di presentare le referenze chieste dall\u2019amministrazione aggiudicatrice, pu\u00f2 provare la propria capacit\u00e0 economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.<\/p>\n<p>5. Le capacit\u00e0 tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o pi\u00f9 mezzi di prova di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVII\">allegato XVII, parte II<\/a>, in funzione della natura, della quantit\u00e0 o dell\u2019importanza e dell\u2019uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.<\/p>\n<p>6. Per il tramite della cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni riguardanti i motivi di esclusione elencati all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> , l\u2019idoneit\u00e0 all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale, la capacit\u00e0 finanziaria e tecnica degli offerenti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> , nonch\u00e9 eventuali informazioni relative ai mezzi di prova di cui al presente articolo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"087\"><\/a> 87. (Certificazione delle qualit\u00e0)<\/p>\n<p>1. Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l\u2019operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualit\u00e0, compresa l\u2019accessibilit\u00e0 per le persone con disabilit\u00e0, le stazioni appaltantisi riferiscono ai sistemi di garanzia della qualit\u00e0 basati sulle serie di norme europee in materia, certificati da organismi accreditati. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all\u2019impiego di misure equivalenti di garanzia della qualit\u00e0, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilit\u00e0 di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualit\u00e0 proposte soddisfano le norme di garanzia della qualit\u00e0 richieste.<\/p>\n<p>2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell\u2019operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell\u2019Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all\u2019articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221\/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765\/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilit\u00e0 di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purch\u00e9 gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile.<\/p>\n<p>3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformit\u00e0 ai criteri di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#034\">comma 2 dell\u2019articolo 34<\/a> , fanno riferimento a organismi di valutazione della conformit\u00e0 accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765\/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformit\u00e0 alle norme UNI CEI EN ISO\/IEC della serie 17000.<\/p>\n<p>4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di qualit\u00e0 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"088\"><\/a> 88. (Registro on line dei certificati (e-Certis))<\/p>\n<p>1. Al fine di facilitare la presentazione di offerte transfrontaliere, le informazioni concernenti i certificati e altre forme di prove documentali introdotte in e-Certis e stabilite dalla Commissione europea sono costantemente aggiornate per il tramite della cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a> .<\/p>\n<p>2. Le stazioni appaltanti utilizzano e-Certis e richiedono in primo luogo i tipi di certificati o le forme di prove documentali che sono contemplati da e-Certis.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"089\"><\/a>Art. 89. (Avvalimento)<\/p>\n<p>1. L\u2019operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45<\/a> , per un determinato appalto, pu\u00f2 soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83, comma 1, lettere b) e c)<\/a>, necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> , nonch\u00e9 il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#084\">articolo 84<\/a> , avvalendosi delle capacit\u00e0 di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi all\u2019indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVII\">allegato XVII, parte II, lettera f)<\/a> , o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacit\u00e0 di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacit\u00e0 sono richieste. L\u2019operatore economico che vuole avvalersi delle capacit\u00e0 di altri soggetti allega, oltre all\u2019eventuale attestazione SOA dell\u2019impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di quest\u2019ultima dei requisiti generali di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> nonch\u00e9 il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L\u2019operatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporr\u00e0 dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall\u2019impresa ausiliaria con cui quest\u2019ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell\u2019appalto le risorse necessarie di cui \u00e8 carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l\u2019applicazione dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80, comma 12<\/a> , nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altres\u00ec, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virt\u00f9 del quale l\u2019impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell\u2019appalto.<\/p>\n<p>2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per l\u2019esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacit\u00e0 economiche e finanziarie dell\u2019operatore economico o alle sue capacit\u00e0 tecniche e professionali, questi pu\u00f2 avvalersi, se necessario, della capacit\u00e0 di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi quest\u2019ultimo riferito all\u2019ambito temporale di validit\u00e0 del sistema di qualificazione.<\/p>\n<p>3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articoli 85, 86<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#088\">88<\/a> , se i soggetti della cui capacit\u00e0 l\u2019operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> . Essa impone all\u2019operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altres\u00ec indicati i casi in cui l\u2019operatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purch\u00e9 si tratti di requisiti tecnici.<\/p>\n<p>4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall\u2019offerente o, nel caso di un\u2019offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.<\/p>\n<p>5. Il concorrente e l\u2019impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell\u2019importo dell\u2019appalto posto a base di gara.<\/p>\n<p>6. E\u2019 ammesso l\u2019avvalimento di pi\u00f9 imprese ausiliarie. L\u2019ausiliario non pu\u00f2 avvalersi a sua volta di altro soggetto.<\/p>\n<p>7. In relazione a ciascuna gara non \u00e8 consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga pi\u00f9 di un concorrente, ovvero che partecipino sia l\u2019impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.<\/p>\n<p>8. Il contratto \u00e8 in ogni caso eseguito dall\u2019impresa che partecipa alla gara, alla quale \u00e8 rilasciato il certificato di esecuzione, e l\u2019impresa ausiliaria pu\u00f2 assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.<\/p>\n<p>9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso d\u2019esecuzione le verifiche sostanziali circa l\u2019effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell\u2019avvalimento da parte dell\u2019impresa ausiliaria, nonch\u00e9 l\u2019effettivo impiego delle risorse medesime nell\u2019esecuzione dell\u2019appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d\u2019opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell\u2019impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Ha inoltre l\u2019obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52<\/a> e quelle inerenti all\u2019esecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette all\u2019Autorit\u00e0 tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altres\u00ec l\u2019aggiudicatario, per l\u2019esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicit\u00e0.<\/p>\n<p>10. L\u2019avvalimento non \u00e8 ammesso per soddisfare il requisito dell\u2019iscrizione all\u2019Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all\u2019articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .<\/p>\n<p>11. Non \u00e8 ammesso l\u2019avvalimento qualora nell\u2019oggetto dell\u2019appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessit\u00e0 tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E\u2019 considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell\u2019opera superi il dieci per cento dell\u2019importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, \u00e8 definito l\u2019elenco delle opere di cui al presente comma, nonch\u00e9 i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 15<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"090\"><\/a> 90. (Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazioni)<\/p>\n<p>1. Gli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati per tali certificazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 765\/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIII\">allegato XIII<\/a> possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d\u2019iscrizione o il certificato rilasciato dall\u2019organismo di certificazione competente. Tali certificati indicano le referenze che consentono l\u2019iscrizione negli elenchi o di ottenere il rilascio della certificazione nonch\u00e9 la relativa classificazione.<\/p>\n<p>2. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono gli elenchi e gli organismi di certificazione di cui al comma 1, presso cui le domande vanno presentate, comunicano alla Cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a> i propri dati entro tre mesi dall\u2019entrata in vigore del presente codice ovvero dall\u2019istituzione di nuovi elenchi o albi o di nuovi organismi di certificazione e provvedono altres\u00ec all\u2019aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento la Cabina di regia cura la trasmissione di tali dati alla Commissione europea e agli altri Stati membri.<\/p>\n<p>3. Per gli operatori economici facenti parte di un raggruppamento che dispongono di mezzi forniti da altre societ\u00e0 del raggruppamento, l\u2019iscrizione negli elenchi o il certificato indicano specificamente i mezzi di cui si avvalgono, chi ne sia proprietario e le relative condizioni contrattuali.<\/p>\n<p>4. L\u2019iscrizione di un operatore economico in un elenco ufficiale o il possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione costituisce presunzione d\u2019idoneit\u00e0 ai fini dei requisiti di selezione qualitativa previsti dall\u2019elenco o dal certificato.<\/p>\n<p>5. I dati risultanti dall\u2019iscrizione negli elenchi ufficiali o dalla certificazione, per i quali opera la presunzione di idoneit\u00e0 di cui al comma 4, possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova in sede di verifica dei requisiti degli operatori economici da parte di chi vi abbia interesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi assistenziali e previdenziali e il pagamento delle imposte e tasse, per ogni appalto, pu\u00f2 essere richiesta un\u2019attestazione supplementare ad ogni operatore economico.<\/p>\n<p>6. Le stazioni appaltanti applicano i commi 1 e 5 del presente articolo solo agli operatori economici stabiliti sul territorio nazionale.<\/p>\n<p>7. I requisiti della prova per i criteri di selezione qualitativa previsti dall\u2019elenco ufficiale o dalla certificazione devono risultare all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#086\">articolo 86<\/a> e, ove applicabile, all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#087\">articolo 87<\/a> . Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento l\u2019iscrizione in un elenco ufficiale o il rilascio del certificato. Essi sono informati entro un termine ragionevole, fissato ai sensi dell\u2019articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell\u2019amministrazione o ente che redige l\u2019elenco o dell\u2019organismo di certificazione competente.<\/p>\n<p>8. L\u2019iscrizione in elenchi ufficiali o la certificazione non possono essere imposte agli operatori economici degli altri Stati membri in vista della partecipazione ad un pubblico appalto. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti di organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano altres\u00ec altri mezzi di prova equivalenti.<\/p>\n<p>9. Sono messe a disposizione degli altri Stati membri che ne facciano richiesta le informazioni relative ai documenti presentati dagli operatori economici per provare il possesso dei requisiti necessari per l\u2019iscrizione negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 ovvero, per gli operatori di altri Stati membri, il possesso di una certificazione equivalente.<\/p>\n<p>10. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell\u2019ANAC.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"091\"><\/a> 91. (Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare)<\/p>\n<p>1. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l\u2019innovazione, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficolt\u00e0 o la complessit\u00e0 dell\u2019opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un\u2019offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purch\u00e9 sia assicurato il numero minimo, di cui al comma 2, di candidati qualificati.<\/p>\n<p>2. Quando si avvalgono di tale facolt\u00e0, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell\u2019invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalit\u00e0 che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati non pu\u00f2 essere inferiore a cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l\u2019innovazione il numero minimo di candidati non pu\u00f2 essere inferiore a tre. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un\u2019effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> \u00e8 inferiore al numero minimo, la stazione appaltante pu\u00f2 proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacit\u00e0 richieste. La stazione appaltante non pu\u00f2 includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacit\u00e0 richieste.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"092\"><\/a> 92. (Riduzione del numero di offerte e soluzioni)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facolt\u00e0 di ridurre il numero di offerte da negoziare di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#062\">articolo 62, comma 11<\/a> , o di soluzioni da discutere di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#064\">articolo 64, comma 8<\/a> , effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purch\u00e9 vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"093\"><\/a> 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)<\/p>\n<p>1. L\u2019offerta \u00e8 corredata da una garanzia fideiussoria, denominata \u201cgaranzia provvisoria\u201d pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell\u2019invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell\u2019offerente. Al fine di rendere l\u2019importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante pu\u00f2 motivatamente ridurre l\u2019importo della cauzione sino all\u20191 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l\u2019importo della garanzia \u00e8 fissato nel bando o nell\u2019invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.<\/p>\n<p>2. La cauzione pu\u00f2 essere costituita, a scelta dell\u2019offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell\u2019amministrazione aggiudicatrice.<\/p>\n<p>3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell\u2019appaltatore pu\u00f2 essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilit\u00e0 previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attivit\u00e0 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell\u2019albo di cui all\u2019articolo 106 del decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385 , che svolgono in via esclusiva o prevalente attivit\u00e0 di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societ\u00e0 di revisione iscritta nell\u2019albo previsto dall\u2019articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilit\u00e0 richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.<\/p>\n<p>4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all\u2019eccezione di cui all\u2019articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonch\u00e9 l\u2019operativit\u00e0 della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.<\/p>\n<p>5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell\u2019offerta. Il bando o l\u2019invito possono richiedere una garanzia con termine di validit\u00e0 maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altres\u00ec prescrivere che l\u2019offerta sia corredata dall\u2019impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l\u2019aggiudicazione.<\/p>\n<p>6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l\u2019aggiudicazione, per fatto dell\u2019affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed \u00e8 svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.<\/p>\n<p>7. L\u2019importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, \u00e8 ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO\/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualit\u00e0 conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l\u2019importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo \u00e8 ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221\/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l\u2019importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo \u00e8 ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualit\u00e0 ecologica dell\u2019Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66\/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l\u2019importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo \u00e8 ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un\u2019impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO\/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l\u2019operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l\u2019importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo \u00e8 ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalit\u00e0 o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231\/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell\u2019energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operativit\u00e0 in qualit\u00e0 di ESC (Energy Service Company) per l\u2019offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.<\/p>\n<p>8. L\u2019offerta \u00e8 altres\u00ec corredata, a pena di esclusione, dall\u2019impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l\u2019esecuzione del contratto, di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articoli 103 e 104<\/a> , qualora l\u2019offerente risultasse affidatario.<\/p>\n<p>9. La stazione appaltante, nell\u2019atto con cui comunica l\u2019aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall\u2019aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.<\/p>\n<p>10. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attivit\u00e0 del responsabile unico del procedimento.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO IV \u2013 AGGIUDICAZIONE PER I SETTORI ORDINARI<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"094\"><\/a>Art. 94. (Principi generali in materia di selezione)<\/p>\n<p>1. Gli appalti sono aggiudicati sulla base di criteri stabiliti conformemente agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articoli da 95 a 97<\/a> previa verifica, in applicazione degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articoli 85, 86 e 88<\/a> , della sussistenza dei seguenti presupposti:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019offerta \u00e8 conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell\u2019invito a confermare interesse nonch\u00e9 nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95, comma 14<\/a> ;<\/p>\n<p>b) l\u2019offerta proviene da un offerente che non \u00e8 escluso ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articolo 91<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>2. La stazione appaltante pu\u00f2 decidere di non aggiudicare l\u2019appalto all\u2019offerente che ha presentato l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, se ha accertato che l\u2019offerta non soddisfa gli obblighi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">articolo 30, comma 3<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"095\"><\/a>Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto)<\/p>\n<p>1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell\u2019offerta. Essi garantiscono la possibilit\u00e0 di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l\u2019efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l\u2019accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.<\/p>\n<p>2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parit\u00e0 di trattamento, procedono all\u2019aggiudicazione degli appalti e all\u2019affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo o sulla base dell\u2019elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo\/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#096\">articolo 96<\/a> .<\/p>\n<p>3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo:<\/p>\n<blockquote><p>a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonch\u00e9 ai servizi ad alta intensit\u00e0 di manodopera, come definiti all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#050\">articolo 50, comma 1<\/a> ;<\/p>\n<p>b) i contratti relativi all\u2019affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000 euro;<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Pu\u00f2 essere utilizzato il criterio del minor prezzo:<\/p>\n<blockquote><p>a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualit\u00e0 \u00e8 garantita dall\u2019obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;<\/p>\n<p>b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;<\/p>\n<p>c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , caratterizzati da elevata ripetitivit\u00e0, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Le stazioni appaltanti che dispongono l\u2019aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.<\/p>\n<p>6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell\u2019offerta, pertinenti alla natura, all\u2019oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo, \u00e8 valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all\u2019oggetto dell\u2019appalto. Nell\u2019ambito di tali criteri possono rientrare:<\/p>\n<blockquote><p>a) la qualit\u00e0, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilit\u00e0 per le persone con disabilit\u00e0, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell\u2019opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; <i>(si presti attenzione alla possibile criticit\u00e0 di tale criterio in presenza della riduzione della cauzione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93, comma 7, settimo periodo <\/a>\u2013 n.d.r.)<\/i><\/p>\n<p>b) il possesso di un marchio di qualit\u00e0 ecologica dell\u2019Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso; <i>(si presti attenzione alla possibile criticit\u00e0 di tale criterio in presenza della riduzione della cauzione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93, comma 7, terzo periodo <\/a>\u2013 n.d.r.)<\/i><\/p>\n<p>c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all\u2019intero ciclo di vita dell\u2019opera, bene o servizio, con l\u2019obiettivo strategico di un uso pi\u00f9 efficiente delle risorse e di un\u2019economia circolare che promuova ambiente e occupazione<\/p>\n<p>d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attivit\u00e0 dell\u2019azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013\/179\/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all\u2019uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni<\/p>\n<p>e) l\u2019organizzazione, le qualifiche e l\u2019esperienza del personale effettivamente utilizzato nell\u2019appalto, qualora la qualit\u00e0 del personale incaricato possa avere un\u2019influenza significativa sul livello dell\u2019esecuzione dell\u2019appalto;<\/p>\n<p>f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;<\/p>\n<p>g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.<\/p><\/blockquote>\n<p>7. L\u2019elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, pu\u00f2 assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.<\/p>\n<p>8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub- pesi o sub-punteggi.<\/p>\n<p>9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d\u2019oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l\u2019ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell\u2019offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l\u2019offerta pi\u00f9 vantaggiosa.<\/p>\n<p>10. Nell\u2019offerta economica l\u2019operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l\u2019adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.<\/p>\n<p>11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all\u2019oggetto dell\u2019appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell\u2019ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.<\/p>\n<p>12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all\u2019aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all\u2019oggetto del contratto. Tale facolt\u00e0 \u00e8 indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.<\/p>\n<p>13. Compatibilmente con il diritto dell\u2019Unione europea e con i principi di parit\u00e0 di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalit\u00e0, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell\u2019avviso o nell\u2019invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell\u2019offerta in relazione al maggior rating di legalit\u00e0 dell\u2019offerente, nonch\u00e9 per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altres\u00ec il maggior punteggio relativo all\u2019offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull\u2019ambiente.<\/p>\n<p>14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualit\u00e0 prezzo, si applicano altres\u00ec le seguenti disposizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione \u00e8 utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell\u2019invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate e sono collegate all\u2019oggetto dell\u2019appalto;<\/p>\n<p>b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un\u2019offerta, che \u00e8 diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti<\/p>\n<p>c) solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici sono prese in considerazione;<\/p>\n<p>d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anzich\u00e9 un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anzich\u00e9 un appalto pubblico di servizi.<\/p><\/blockquote>\n<p>15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, n\u00e9 per l\u2019individuazione della soglia di anomalia delle offerte.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"096\"><\/a>Art. 96. (Costi del ciclo di vita)<\/p>\n<p>1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:<\/p>\n<blockquote><p>a) costi sostenuti dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:<\/p>\n<blockquote><p>1) costi relativi all\u2019acquisizione;<\/p>\n<p>2) costi connessi all\u2019utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse;<\/p>\n<p>3) costi di manutenzione;<\/p>\n<p>4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;<\/p><\/blockquote>\n<p>b) costi imputati a esternalit\u00e0 ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purch\u00e9 il loro valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonch\u00e9 altri costi legati all\u2019attenuazione dei cambiamenti climatici.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegher\u00e0 al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalit\u00e0 ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non \u00e8 stato previsto per un\u2019applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire n\u00e9 svantaggiare indebitamente taluni operatori economici;<\/p>\n<p>b) essere accessibile a tutte le parti interessate;<\/p>\n<p>c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell\u2019AAP o di altri accordi internazionali che l\u2019Unione \u00e8 tenuta a rispettare o ratificati dall\u2019Italia.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. L\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVIII\">allegato XVIII<\/a> al presente decreto contiene l\u2019elenco degli atti legislativi dell\u2019Unione e, ove necessario, degli atti delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"097\"><\/a> 97. (Offerte anormalmente basse)<\/p>\n<p>1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruit\u00e0, seriet\u00e0, sostenibilit\u00e0 e realizzabilit\u00e0 dell\u2019offerta.<\/p>\n<p>2. Quando il criterio di aggiudicazione \u00e8 quello del prezzo pi\u00f9 basso la congruit\u00e0 delle offerte \u00e8 valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati <i>(rectius: agli offerenti)<\/i> i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:<\/p>\n<blockquote><p>a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all\u2019unit\u00e0 superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;<\/p>\n<p>b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi \u00e8 pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi \u00e8 dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;<\/p>\n<p>c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;<\/p>\n<p>d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;<\/p>\n<p>e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all\u2019unit\u00e0 superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all\u2019atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Quando il criterio di aggiudicazione \u00e8 quello dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa la congruit\u00e0 delle offerte \u00e8 valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.<\/p>\n<p>4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;<\/p>\n<p>b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l\u2019offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;<\/p>\n<p>c) l\u2019originalit\u00e0 dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall\u2019offerente.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l\u2019offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalit\u00e0 di cui al primo periodo, che l\u2019offerta \u00e8 anormalmente bassa in quanto:<\/p>\n<blockquote><p>a) non rispetta gli obblighi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">articolo 30, comma 3<\/a>;<\/p>\n<p>b) non rispetta gli obblighi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">articolo 105<\/a> ;<\/p>\n<p>c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95, comma 9<\/a> , <i> (in realt\u00e0: articolo 95, comma 10)<\/i> rispetto all\u2019entit\u00e0 e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;<\/p>\n<p>d) il costo del personale \u00e8 inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#023\">articolo 23, comma 16<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altres\u00ec, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall\u2019articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 . La stazione appaltante in ogni caso pu\u00f2 valutare la congruit\u00e0 di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.<\/p>\n<p>7. La stazione appaltante qualora accerti che un\u2019offerta \u00e8 anormalmente bassa in quanto l\u2019offerente ha ottenuto un aiuto di Stato pu\u00f2 escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l\u2019offerente e se quest\u2019ultimo non \u00e8 in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l\u2019aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/comunitarie\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 107 TFUE<\/a> . La stazione appaltante esclude un\u2019offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.<\/p>\n<p>8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione \u00e8 quello del prezzo pi\u00f9 basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , la stazione appaltante pu\u00f2 prevedere nel bando l\u2019esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facolt\u00e0 di esclusione automatica non \u00e8 esercitabile quando il numero delle offerte ammesse \u00e8 inferiore a dieci.<\/p>\n<p>9. La Cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a> , su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"098\"><\/a> 98. (Avvisi relativi agli appalti aggiudicati)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalit\u00e0 di pubblicazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> , conforme all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, Parte I, lettera D<\/a> relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dall\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto o dalla conclusione dell\u2019accordo quadro.<\/p>\n<p>2. Se la gara \u00e8 stata indetta mediante un avviso di preinformazione e se l\u2019amministrazione aggiudicatrice ha deciso che non aggiudicher\u00e0 ulteriori appalti nel periodo coperto dall\u2019avviso di preinformazione, l\u2019avviso di aggiudicazione contiene un\u2019indicazione specifica al riguardo.<\/p>\n<p>3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#054\">articolo 54<\/a> , le stazioni appaltanti sono esentate dall\u2019obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d\u2019appalto per gli appalti fondati sull\u2019accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.<\/p>\n<p>4. Le stazioni appaltanti inviano all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea, conformemente a quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> , un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall\u2019aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al pi\u00f9 tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.<\/p>\n<p>5. Fermo restando quanto disposto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#053\">articolo 53<\/a> , talune informazioni relative all\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto o alla conclusione dell\u2019accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l\u2019applicazione della legge, sia contraria all\u2019interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.<\/p>\n<p align=\"left\">Art<a name=\"099\"><\/a>. 99. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)<\/p>\n<p>1. Per ogni appalto od ogni accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante redige una relazione contenente almeno le seguenti informazioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) il nome e l\u2019indirizzo della stazione appaltante, l\u2019oggetto e il valore dell\u2019appalto, dell\u2019accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione;<\/p>\n<p>b) se del caso, i risultati della selezione qualitativa e\/o della riduzione dei numeri a norma degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#091\">articoli 91 e 92<\/a> , ossia:<\/p>\n<blockquote><p>1) i nomi dei candidati o degli offerenti selezionati e i motivi della selezione;<\/p>\n<p>2) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell\u2019esclusione;<\/p><\/blockquote>\n<p>c) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;<\/p>\n<p>d) il nome dell\u2019aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta, nonch\u00e9, se \u00e8 nota, la parte dell\u2019appalto o dell\u2019accordo quadro che l\u2019aggiudicatario intende subappaltare a terzi; e, se noti al momento della redazione, i nomi degli eventuali subappaltatori del contraente principale;<\/p>\n<p>e) per le procedure competitive con negoziazione e i dialoghi competitivi, le circostanze di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#059\">articolo 59<\/a> che giustificano l\u2019utilizzazione di tali procedure;<\/p>\n<p>f) per quanto riguarda le procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, le circostanze di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63<\/a> che giustificano l\u2019utilizzazione di tali procedure;<\/p>\n<p>g) eventualmente, le ragioni per le quali l\u2019amministrazione aggiudicatrice ha deciso di non aggiudicare un appalto, concludere un accordo quadro o istituire un sistema dinamico di acquisizione;<\/p>\n<p>h) eventualmente, le ragioni per le quali per la presentazione delle offerte sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici;<\/p>\n<p>i) eventualmente, i conflitti di interesse individuati e le misure successivamente adottate.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. La relazione di cui al comma 1 non \u00e8 richiesta per gli appalti basati su accordi quadro conclusi con un solo operatore economico e aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell\u2019accordo quadro, o se l\u2019accordo quadro contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione nonch\u00e9 le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell\u2019accordo quadro effettuer\u00e0 tale prestazione.<\/p>\n<p>3. Qualora l\u2019avviso di aggiudicazione dell\u2019appalto stilato a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#098\">articolo 98<\/a> o dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#142\">articolo 142, comma 3<\/a> , contiene le informazioni richieste al comma 1, le stazioni appaltanti possono fare riferimento a tale avviso.<\/p>\n<p>4. Le stazioni appaltanti documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. Garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto. La documentazione \u00e8 conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell\u2019appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.<\/p>\n<p>5. La relazione o i suoi principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a> per la successiva comunicazione alla Commissione europea o, quando ne facciano richiesta, alle autorit\u00e0, agli organismi o alle strutture competenti.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO V \u2013 ESECUZIONE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"100\"><\/a>100. (Requisiti per l\u2019esecuzione dell\u2019appalto)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l\u2019esecuzione del contratto, purch\u00e9 siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parit\u00e0 di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalit\u00e0, innovazione e siano precisate nel bando di gara, o nell\u2019invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d\u2019oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali.<\/p>\n<p>2. In sede di offerta gli operatori economici dichiarano di accettare i requisiti particolari nell\u2019ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"101\"><\/a>101. (Soggetti delle stazioni appaltanti)<\/p>\n<p>1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, \u00e8 diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualit\u00e0 delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell\u2019esecuzione, si avvale del direttore dell\u2019esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l\u2019esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 , nonch\u00e9 del collaudatore ovvero della commissione di collaudo, del verificatore della conformit\u00e0 e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.<\/p>\n<p>2. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell\u2019esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, le stazioni appaltanti individuano, prima dell\u2019avvio delle procedure per l\u2019affidamento, su proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che pu\u00f2 essere coadiuvato, in relazione alla complessit\u00e0 dell\u2019intervento, da uno o pi\u00f9 direttori operativi e da ispettori di cantiere.<\/p>\n<p>3. Il direttore dei lavori, con l\u2019ufficio di direzione lavori, ove costituito, \u00e8 preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell\u2019esecuzione dell\u2019intervento affinch\u00e9 i lavori siano eseguiti a regola d\u2019arte ed in conformit\u00e0 al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori ha la responsabilit\u00e0 del coordinamento e della supervisione dell\u2019attivit\u00e0 di tutto l\u2019ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l\u2019esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilit\u00e0 dell\u2019accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attivit\u00e0 ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonch\u00e9:<\/p>\n<blockquote><p>a) verificare periodicamente il possesso e la regolarit\u00e0 da parte dell\u2019esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;<\/p>\n<p>b) curare la costante verifica di validit\u00e0 del programma di manutenzione, dei manuali d\u2019uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;<\/p>\n<p>c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell\u2019inosservanza, da parte dell\u2019esecutore, dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">articolo 105<\/a> ;<\/p>\n<p>d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare chele lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell\u2019osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attivit\u00e0 direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:<\/p>\n<blockquote><p>a) verificare che l\u2019esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;<\/p>\n<p>b) programmare e coordinare le attivit\u00e0 dell\u2019ispettore dei lavori;<\/p>\n<p>c) curare l\u2019aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformit\u00e0 rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;<\/p>\n<p>d) assistere il direttore dei lavori nell\u2019identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;<\/p>\n<p>e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualit\u00e0 dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;<\/p>\n<p>f) assistere i collaudatori nell\u2019espletamento delle operazioni di collaudo;<\/p>\n<p>g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;<\/p>\n<p>h) direzione di lavorazioni specialistiche.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformit\u00e0 delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore \u00e8 ricoperta da una sola persona che esercita la sua attivit\u00e0 in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonch\u00e9 durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attivit\u00e0 direttamente al direttore dei lavori. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:<\/p>\n<blockquote><p>a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualit\u00e0 del fornitore;<\/p>\n<p>b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualit\u00e0 o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;<\/p>\n<p>c) il controllo sulla attivit\u00e0 dei subappaltatori;<\/p>\n<p>d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;<\/p>\n<p>e) l\u2019assistenza alle prove di laboratorio;<\/p>\n<p>f) l\u2019assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;<\/p>\n<p>g) la predisposizione degli atti contabili e l\u2019esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori;<\/p>\n<p>h) l\u2019assistenza al coordinatore per l\u2019esecuzione.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Per le funzioni del coordinatore per l\u2019esecuzione dei lavori si applica l\u2019articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008 .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"102\"><\/a>102. (Collaudo)<\/p>\n<p>1. Il responsabile unico del procedimento controlla l\u2019esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell\u2019esecuzione del contratto.<\/p>\n<p>2. I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformit\u00e0 per i servizi e per le forniture, per certificare che l\u2019oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento. Per i contratti pubblici di importo inferiore alla soglia europea di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformit\u00e0, nei casi espressamente individuati dal decreto di cui al comma 8, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e dal responsabile unico del procedimento per i servizi e le forniture su richiesta del direttore dell\u2019esecuzione, se nominato.<\/p>\n<p>3. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall\u2019ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessit\u00e0 dell\u2019opera da collaudare, per i quali il termine pu\u00f2 essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorch\u00e9 l\u2019atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.<\/p>\n<p>4. All\u2019esito positivo del collaudo o della verifica di conformit\u00e0 il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell\u2019emissione della fattura da parte dell\u2019appaltatore. Il certificato di pagamento \u00e8 rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall\u2019emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell\u2019opera, ai sensi dell\u2019articolo 1666, secondo comma, del codice civile .<\/p>\n<p>5. Salvo quanto disposto dall\u2019articolo 1669 del codice civile , l\u2019appaltatore risponde per la difformit\u00e0 e i vizi dell\u2019opera, ancorch\u00e9 riconoscibili, purch\u00e9 denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.<\/p>\n<p>6. Per effettuare le attivit\u00e0 di controllo sull\u2019esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso \u00e8 contenuto nell\u2019ambito dell\u2019incentivo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#113\">articolo 113<\/a> . Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, \u00e8 individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell\u2019organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#031\">articolo 31, comma 8<\/a> .<\/p>\n<p>7. Non possono essere affidati incarichi di collaudo e di verifica di conformit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivit\u00e0 di servizio e, per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> a quelli in quiescenza nella regione\/regioni ove \u00e8 stata svolta l\u2019attivit\u00e0 di servizio;<\/p>\n<p>b) ai dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione in trattamento di quiescenza per appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> ubicati nella regione\/regioni ove \u00e8 stata svolta l\u2019attivit\u00e0 di servizio;<\/p>\n<p>c) a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con gli operatori economici a qualsiasi titolo coinvolti nell\u2019esecuzione del contratto;<\/p>\n<p>d) a coloro che hanno, comunque, svolto o svolgono attivit\u00e0 di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sul contratto da collaudare.<\/p><\/blockquote>\n<p>8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l\u2019ANAC, sono disciplinate e definite le modalit\u00e0 tecniche di svolgimento del collaudo, nonch\u00e9 i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori e il certificato di verifica di conformit\u00e0 possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi del comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 16<\/a>.<\/p>\n<p>9. Al termine del lavoro sono redatti:<\/p>\n<blockquote><p>a) per i beni del patrimonio culturale un consuntivo scientifico predisposto dal direttore dei lavori o, nel caso di interventi su beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e a materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, da restauratori di beni culturali, ai sensi dalla normativa vigente, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per il futuro programma di intervento sul bene; i costi per la elaborazione del consuntivo scientifico sono previsti nel quadro economico dell\u2019intervento;<\/p>\n<p>b) l\u2019aggiornamento del piano di manutenzione;<\/p>\n<p>c) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l\u2019esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"103\"><\/a>103. (Garanzie definitive)<\/p>\n<p>1. L\u2019appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata \u201cgaranzia definitiva\u201d a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93, commi 2 e 3<\/a> , pari al 10 per cento dell\u2019importo contrattuale e tale obbligazione \u00e8 indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l\u2019importo della garanzia \u00e8 indicato nella misura massima del 10 per cento dell\u2019importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l\u2019interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire \u00e8 aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l\u2019aumento \u00e8 di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione \u00e8 prestata a garanzia dell\u2019adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall\u2019eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonch\u00e9 a garanzia del rimborso delle somme pagate in pi\u00f9 all\u2019esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilit\u00e0 del maggior danno verso l\u2019appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante pu\u00f2 richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all\u2019esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93, comma 7<\/a> , per la garanzia provvisoria;<\/p>\n<p>2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell\u2019importo massimo garantito, per l\u2019eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell\u2019esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall\u2019esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all\u2019esecuzione dell\u2019appalto.<\/p>\n<p>3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell\u2019affidamento e l\u2019acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l\u2019appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.<\/p>\n<p>4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell\u2019appaltatore pu\u00f2 essere rilasciata dai soggetti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93, comma 3<\/a> . La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all\u2019eccezione di cui all\u2019articolo 1957, secondo comma, del codice civile , nonch\u00e9 l\u2019operativit\u00e0 della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.<\/p>\n<p>5. La garanzia di cui al comma 1 \u00e8 progressivamente svincolata a misura dell\u2019avanzamento dell\u2019esecuzione, nel limite massimo dell\u201980 per cento dell\u2019iniziale importo garantito. L\u2019ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo \u00e8 automatico, senza necessit\u00e0 di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all\u2019istituto garante, da parte dell\u2019appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l\u2019avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell\u2019impresa per la quale la garanzia \u00e8 prestata.<\/p>\n<p>6. Il pagamento della rata di saldo \u00e8 subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all\u2019importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformit\u00e0 nel caso di appalti di servizi o forniture e l\u2019assunzione del carattere di definitivit\u00e0 dei medesimi.<\/p>\n<p>7. L\u2019esecutore dei lavori \u00e8 obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell\u2019esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento \u00e8 stabilito l\u2019importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all\u2019importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilit\u00e0 civile per danni causati a terzi nel corso dell\u2019esecuzione dei lavori il cui massimale \u00e8 pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa \u00e8 sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all\u2019utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L\u2019omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell\u2019esecutore non comporta l\u2019inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.<\/p>\n<p>8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo \u00e8 obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell\u2019opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell\u2019accertamento della responsabilit\u00e0 e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell\u2019opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalit\u00e0 avuto riguardo alla natura dell\u2019opera. L\u2019esecutore dei lavori \u00e8 altres\u00ec obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilit\u00e0 civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell\u2019opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.<\/p>\n<p>9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.<\/p>\n<p>10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilit\u00e0 solidale tra le imprese.<\/p>\n<p>11. E\u2019 facolt\u00e0 dell\u2019amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidit\u00e0 nonch\u00e9 per le forniture di beni che per la loro natura, o per l\u2019uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d\u2019arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l\u2019esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L\u2019esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed \u00e8 subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"104\"><\/a>104. (Garanzie per l\u2019esecuzione di lavori di particolare valore)<\/p>\n<p>1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall\u2019avviso di gara, per gli appalti di sola esecuzione di ammontare a base d\u2019asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93 comma 3<\/a> , in luogo della garanzia definitiva di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103<\/a> , una garanzia dell\u2019adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall\u2019eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata \u201cgaranzia di buon adempimento\u201d e una garanzia di conclusione dell\u2019opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata \u201cgaranzia per la risoluzione\u201d.<\/p>\n<p>2. Nel caso di affidamento dei lavori ad un nuovo soggetto, anche quest\u2019ultimo presenta le garanzie previste al comma 1.<\/p>\n<p>3. La garanzia di buon adempimento \u00e8 costituita con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103 commi 1 e 2<\/a>, ed \u00e8 pari al cinque per cento fisso dell\u2019importo contrattuale come risultante dall\u2019aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103 comma 1<\/a> e permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.<\/p>\n<p>4. La garanzia fideiussoria \u201cper la risoluzione\u201d di natura accessoria, opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice ed \u00e8 di importo pari al 10 per cento dell\u2019importo contrattuale, fermo restando che, qualora l\u2019importo in valore assoluto fosse superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.<\/p>\n<p>5. La garanzia \u201cper la risoluzione\u201d copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l\u2019eventuale maggior costo tra l\u2019importo contrattuale risultante dall\u2019aggiudicazione originaria dei lavori e l\u2019importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti gi\u00e0 effettuati o da effettuare in base agli stati d\u2019avanzamento dei lavori<\/p>\n<p>6. La garanzia \u201cper la risoluzione\u201d \u00e8 efficace a partire dal perfezionamento del contratto e fino alla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorch\u00e9 cessa automaticamente. La garanzia \u201cper la risoluzione\u201d cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.<\/p>\n<p>7. La garanzia per la risoluzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all\u2019eccezione di cui all\u2019articolo 1957, secondo comma del codice civile .<\/p>\n<p>8. Nel caso di escussione il pagamento \u00e8 effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l\u2019indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l\u2019escussione.<\/p>\n<p>9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103, comma 9<\/a> .<\/p>\n<p>10. Le garanzie di cui al presente articolo e agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articoli 93<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">103<\/a> prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l\u2019eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da pi\u00f9 garanti senza determinare tra essi vincoli di solidariet\u00e0 nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore, i quali in caso di escussione dovranno procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"105\"><\/a>105. (Subappalto)<\/p>\n<p>1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice di norma eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non pu\u00f2 essere ceduto a pena di nullit\u00e0. E\u2019 ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.<\/p>\n<p>2. Il subappalto \u00e8 il contratto con il quale l\u2019appaltatore affida a terzi l\u2019esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivit\u00e0 del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l\u2019impiego di manodopera. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l\u2019eventuale subappalto non pu\u00f2 superare la quota del 30 per cento dell\u2019importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Per gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell\u2019importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora l\u2019incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell\u2019importo del [sub]contratto da affidare. L\u2019affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell\u2019inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l\u2019esecuzione dell\u2019appalto, il nome del sub-contraente, l\u2019importo del sub-contratto, l\u2019oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altres\u00ec, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E\u2019 altres\u00ec fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l\u2019oggetto del subappalto subisca variazioni e l\u2019importo dello stesso sia incrementato nonch\u00e9 siano variati i requisiti di cui al comma 7.<\/p>\n<p>3. Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificit\u00e0, non si configurano come attivit\u00e0 affidate in subappalto:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019affidamento di attivit\u00e0 specifiche a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;<\/p>\n<p>b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;<\/p>\n<p>c) l\u2019affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all\u2019elenco dei comuni italiani predisposto dall\u2019Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonch\u00e9 nei comuni delle isole minori di cui all\u2019allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purch\u00e9:<\/p>\n<blockquote><p>a) tale facolt\u00e0 sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali \u00e8 ammesso il subappalto. Tutte le prestazioni nonch\u00e9 le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili;<\/p>\n<p>b) all\u2019atto dell\u2019offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;<\/p>\n<p>c) il concorrente dimostri l\u2019assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Per le opere di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#089\">articolo 89, comma 11<\/a> , e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l\u2019eventuale subappalto non pu\u00f2 superare il trenta per cento dell\u2019importo delle opere e non pu\u00f2 essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.<\/p>\n<p>6. E\u2019 obbligatoria l\u2019indicazione della terna di subappaltatori, qualora gli appalti di lavori, servizi o forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> e per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione. In tal caso il bando o avviso con cui si indice la gara prevedono tale obbligo. Nel bando o nell\u2019avviso la stazione appaltante pu\u00f2 prevedere ulteriori casi in cui \u00e8 obbligatoria l\u2019indicazione della terna anche sotto le soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> .<\/p>\n<p>7. L\u2019affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell\u2019esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l\u2019affidatario trasmette altres\u00ec la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l\u2019assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> . Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l\u2019ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.<\/p>\n<p>8. Il contraente principale \u00e8 responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L\u2019aggiudicatario \u00e8 responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell\u2019articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 . Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l\u2019appaltatore \u00e8 liberato dalla responsabilit\u00e0 solidale di cui al primo periodo. <i>(rectius: di cui al secondo periodo) <\/i><\/p>\n<p>9. L\u2019affidatario \u00e8 tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E\u2019, altres\u00ec, responsabile in solido dell\u2019osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell\u2019ambito del subappalto. L\u2019affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell\u2019inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonch\u00e9 copia del piano di cui al comma 17. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell\u2019ambito dell\u2019appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d\u2019ufficio il documento unico di regolarit\u00e0 contributiva in corso di validit\u00e0 relativo all\u2019affidatario e a tutti i subappaltatori.<\/p>\n<p>10. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell\u2019esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonch\u00e9 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarit\u00e0 contributiva, si applicano le disposizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">articolo 30, commi 5 e 6<\/a> .<\/p>\n<p>11. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il responsabile del procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.<\/p>\n<p>12. L\u2019affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> .<\/p>\n<p>13. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l\u2019importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:<\/p>\n<blockquote><p>a) quando il subappaltatore o il cottimista \u00e8 una microimpresa o piccola impresa;<\/p>\n<p>b) in caso di inadempimento da parte dell\u2019appaltatore;<\/p>\n<p>c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.<\/p><\/blockquote>\n<p>14. L\u2019affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall\u2019aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L\u2019affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell\u2019esecuzione, provvede alla verifica dell\u2019effettiva applicazione della presente disposizione. L\u2019affidatario \u00e8 solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>15. Per i lavori, nei cartelli esposti all\u2019esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.<\/p>\n<p>16. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarit\u00e0 contributiva \u00e8 comprensivo della verifica della congruit\u00e0 della incidenza della mano d\u2019opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruit\u00e0, per i lavori edili \u00e8 verificata dalla Cassa edile in base all\u2019accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente pi\u00f9 rappresentative per l\u2019ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili \u00e8 verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.<\/p>\n<p>17. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorit\u00e0 competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L\u2019affidatario \u00e8 tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall\u2019affidatario. Nell\u2019ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere \u00e8 responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell\u2019esecuzione dei lavori.<\/p>\n<p>18. L\u2019affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell\u2019articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societ\u00e0 o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell\u2019autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pu\u00f2 essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l\u2019autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell\u2019importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell\u2019autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della met\u00e0.<\/p>\n<p>19. L\u2019esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pu\u00f2 formare oggetto di ulteriore subappalto.<\/p>\n<p>20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle societ\u00e0 anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonch\u00e9 alle associazioni in partecipazione quando l\u2019associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altres\u00ec agli affidamenti con procedura negoziata.<\/p>\n<p>21. E\u2019 fatta salva la facolt\u00e0 per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione e nel rispetto della normativa comunitaria vigente e dei principi dell\u2019ordinamento comunitario, di disciplinare ulteriori casi di pagamento diretto dei subappaltatori.<\/p>\n<p>22. Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83, comma 1<\/a> , e all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#084\">articolo 84, comma 4, lettera b)<\/a> , all\u2019appaltatore, scomputando dall\u2019intero valore dell\u2019appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto realmente eseguite.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"106\"><\/a>106. (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)<\/p>\n<p>1. Le modifiche, nonch\u00e9 le varianti, dei contratti di appalto in corso di validit\u00e0 devono essere autorizzate dal RUP con le modalit\u00e0 previste dall\u2019ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:<\/p>\n<blockquote><p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonch\u00e9 le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l\u2019effetto di alterare la natura generale del contratto o dell\u2019accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#023\">articolo 23, comma 7<\/a> , solo per l\u2019eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla met\u00e0. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all\u2019articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ;<\/p>\n<p>b) per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell\u2019appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:<\/p>\n<blockquote><p>1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilit\u00e0 o interoperabilit\u00e0 tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell\u2019ambito dell\u2019appalto iniziale;<\/p>\n<p>2) comporti per l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;<\/p><\/blockquote>\n<p>c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:<\/p>\n<blockquote><p>1) la necessit\u00e0 di modifica \u00e8 determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l\u2019amministrazione aggiudicatrice o per l\u2019ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all\u2019oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d\u2019opera. Tra le predette circostanze pu\u00f2 rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorit\u00e0 od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;<\/p>\n<p>2) la modifica non altera la natura generale del contratto;<\/p><\/blockquote>\n<p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l\u2019appalto a causa di una delle seguenti circostanze:<\/p>\n<blockquote><p>1) una clausola di revisione inequivocabile in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui alla lettera a);<\/p>\n<p>2) all\u2019aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purch\u00e9 ci\u00f2 non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l\u2019applicazione del presente codice;<\/p>\n<p>3) nel caso in cui l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori;<\/p><\/blockquote>\n<p>e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Ferma restando la responsabilit\u00e0 dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell\u2019opera o la sua utilizzazione, senza necessit\u00e0 di una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica \u00e8 al di sotto di entrambi i seguenti valori:<\/p>\n<blockquote><p>a) le soglie fissate all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> ;<\/p>\n<p>b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non pu\u00f2 alterare la natura complessiva del contratto o dell\u2019accordo quadro. In caso di pi\u00f9 modifiche successive, il valore \u00e8 accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Ai fini del calcolo del prezzo di cui ai commi 1, lettere b) e c), 2 e 7, il prezzo aggiornato \u00e8 il valore di riferimento quando il contratto prevede una clausola di indicizzazione.<\/p>\n<p>4. Una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia \u00e8 considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 2, una modifica \u00e8 considerata sostanziale se una o pi\u00f9 delle seguenti condizioni sono soddisfatte:<\/p>\n<blockquote><p>a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d\u2019appalto iniziale, avrebbero consentito l\u2019ammissione di candidati <i>(e gli offerenti? n.d.r.)<\/i> diversi da quelli inizialmente selezionati o l\u2019accettazione di un\u2019offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;<\/p>\n<p>b) la modifica cambia l\u2019equilibrio economico del contratto o dell\u2019accordo quadro a favore dell\u2019aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;<\/p>\n<p>c) la modifica estende notevolmente l\u2019ambito di applicazione del contratto;<\/p>\n<p>d) se un nuovo contraente sostituisce quello cui l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l\u2019appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori che hanno modificato un contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera E<\/a> , ed \u00e8 pubblicato conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> per i settori ordinari e all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#130\">articolo 130<\/a> per i settori speciali.<\/p>\n<p>6. Una nuova procedura d\u2019appalto in conformit\u00e0 al presente codice \u00e8 richiesta per modifiche delle disposizioni di un contratto pubblico di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 2.<\/p>\n<p>7. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto pu\u00f2 essere modificato se l\u2019eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di pi\u00f9 modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.<\/p>\n<p>8. La stazione appaltante comunica all\u2019ANAC le modificazioni al contratto di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, entro trenta giorni dal loro perfezionamento. In caso di mancata o tardiva comunicazione l\u2019Autorit\u00e0 irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. L\u2019Autorit\u00e0 pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l\u2019elenco delle modificazioni contrattuali comunicate, indicando l\u2019opera, l\u2019amministrazione o l\u2019ente aggiudicatore, l\u2019aggiudicatario, il progettista, il valore della modifica.<\/p>\n<p>9. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 2. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l\u2019esecuzione di lavori, l\u2019appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessit\u00e0 di introdurre varianti in corso d\u2019opera a causa di carenze del progetto esecutivo.<\/p>\n<p>10. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l\u2019inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.<\/p>\n<p>11. La durata del contratto pu\u00f2 essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se \u00e8 prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga \u00e8 limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l\u2019individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente \u00e8 tenuto all\u2019esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o pi\u00f9 favorevoli per la stazione appaltante.<\/p>\n<p>12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell\u2019importo del contratto, pu\u00f2 imporre all\u2019appaltatore l\u2019esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l\u2019appaltatore non pu\u00f2 far valere il diritto alla risoluzione del contratto.<\/p>\n<p>13. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell\u2019opponibilit\u00e0 alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilit\u00e0, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell\u2019esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l\u2019amministrazione cui \u00e8 stata notificata la cessione pu\u00f2 opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.<\/p>\n<p>14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d\u2019opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture sono comunicate dal RUP all\u2019Osservatorio di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">articolo 213<\/a> , tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall\u2019approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza. Per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d\u2019opera di importo eccedente il dieci per cento dell\u2019importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d\u2019opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all\u2019ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all\u2019atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall\u2019approvazione da parte della stazione appaltante. Nel caso in cui l\u2019ANAC accerti l\u2019illegittimit\u00e0 della variante in corso d\u2019opera approvata, essa esercita i poteri di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">articolo 213<\/a> . In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle varianti in corso d\u2019opera previsti, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">articolo 213, comma 13<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"107\"><\/a>107. (Sospensione)<\/p>\n<p>1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d\u2019arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori pu\u00f2 disporre la sospensione dell\u2019esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l\u2019intervento dell\u2019esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l\u2019indicazione delle ragioni che hanno determinato l\u2019interruzione dei lavori, nonch\u00e9 dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinch\u00e9 alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d\u2019opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale \u00e8 inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.<\/p>\n<p>2. La sospensione pu\u00f2, altres\u00ec, essere disposta dal RUP per ragioni di necessit\u00e0 o di pubblico interesse, tra cui l\u2019interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l\u2019esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l\u2019esecutore pu\u00f2 chiedere la risoluzione del contratto senza indennit\u00e0; se la stazione appaltante si oppone, l\u2019esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo \u00e8 dovuto all\u2019esecutore negli altri casi.<\/p>\n<p>3. La sospensione \u00e8 disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell\u2019esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale<\/p>\n<p>4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l\u2019esecutore \u00e8 tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell\u2019esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali \u00e8 sufficiente l\u2019iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l\u2019esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilit\u00e0. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento d\u00e0 avviso all\u2019ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l\u2019ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo.<\/p>\n<p>5. L\u2019esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato pu\u00f2 richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all\u2019esecutore per l\u2019eventuale imputabilit\u00e0 della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull\u2019istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L\u2019esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall\u2019ultimo dei verbali di consegna. L\u2019ultimazione dei lavori, appena avvenuta, \u00e8 comunicata dall\u2019esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L\u2019esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto n\u00e9 ad alcuna indennit\u00e0 qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.<\/p>\n<p>6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l\u2019esecutore pu\u00f2 chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall\u2019articolo 1382 del codice civile .<\/p>\n<p>7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"108\"><\/a>108. (Risoluzione)<\/p>\n<p>1. Fatto salvo quanto previsto ai <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#107\">commi 1, 2 e 4, dell\u2019articolo 107<\/a> , le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o pi\u00f9 delle seguenti condizioni sono soddisfatte:<\/p>\n<blockquote><p>a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#106\">articolo 106<\/a> ;<\/p>\n<p>b) con riferimento alle modificazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#106\">articolo 106, comma 1, lettere b) e c)<\/a> sono state superate le soglie di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#108\">comma 7 del predetto articolo<\/a> ; con riferimento alle modificazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#106\">articolo 106, comma 1, lettera e)<\/a> del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#106\">articolo 106, comma 2<\/a> , sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);<\/p>\n<p>c) l\u2019aggiudicatario si \u00e8 trovato, al momento dell\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto in una delle situazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80, comma 1<\/a> , sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#136\">articolo 136, comma 1<\/a> ;<\/p>\n<p>d) l\u2019appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell\u2019Unione europea in un procedimento ai sensi dell\u2019articolo 258 TFUE , o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:<\/p>\n<blockquote><p>a) nei confronti dell\u2019appaltatore sia intervenuta la decadenza dell\u2019attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;<\/p>\n<p>b) nei confronti dell\u2019appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l\u2019applicazione di una o pi\u00f9 misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell\u2019esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell\u2019appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo pu\u00f2 essere riconosciuto all\u2019appaltatore. Egli formula, altres\u00ec, la contestazione degli addebiti all\u2019appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l\u2019appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.<\/p>\n<p>4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l\u2019esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell\u2019appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell\u2019esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d\u2019urgenza, non pu\u00f2 essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l\u2019appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l\u2019appaltatore, qualora l\u2019inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.<\/p>\n<p>5. Nel caso di risoluzione del contratto l\u2019appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.<\/p>\n<p>6. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all\u2019appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gi\u00e0 eseguiti, l\u2019inventario di materiali, macchine e mezzi d\u2019opera e la relativa presa in consegna.<\/p>\n<p>7. Qualora sia stato nominato, l\u2019organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalit\u00e0 di cui al presente codice. Con il verbale \u00e8 accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilit\u00e0 e quanto previsto nel progetto approvato nonch\u00e9 nelle eventuali perizie di variante; \u00e8 altres\u00ec accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonch\u00e9 nelle eventuali perizie di variante.<\/p>\n<p>8. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all\u2019appalto risolto, l\u2019onere da porre a carico dell\u2019appaltatore \u00e8 determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolt\u00e0 prevista dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#110\">articolo 110, comma 1<\/a> .<\/p>\n<p>9. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l\u2019appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri gi\u00e0 allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d\u2019ufficio addebitando all\u2019appaltatore i relativi oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa all\u2019esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d\u2019urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, pu\u00f2 depositare cauzione in conto vincolato a favore dell\u2019appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93<\/a> , pari all\u2019uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell\u2019appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"109\"><\/a>109. (Recesso)<\/p>\n<p>1. Fermo restando quanto previsto dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2011_0159.htm#088\">articoli 88, comma 4-ter<\/a>, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante pu\u00f2 recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonch\u00e9 del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell\u2019importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.<\/p>\n<p>2. Il decimo dell\u2019importo delle opere non eseguite \u00e8 calcolato sulla differenza tra l\u2019importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d\u2019asta e l\u2019ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.<\/p>\n<p>3. L\u2019esercizio del diritto di recesso \u00e8 preceduto da una formale comunicazione all\u2019appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarit\u00e0 dei servizi e delle forniture.<\/p>\n<p>4. I materiali, il cui valore \u00e8 riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1, sono soltanto quelli gi\u00e0 accettati dal direttore dei lavori o del direttore dell\u2019esecuzione del contratto, se nominato, o del RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.<\/p>\n<p>5. La stazione appaltante pu\u00f2 trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all\u2019appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.<\/p>\n<p>6. L\u2019appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero \u00e8 effettuato d\u2019ufficio e a sue spese.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"110\"><\/a>110. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell\u2019esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione).<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell\u2019appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#108\">articolo 108<\/a> ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell\u2019articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all\u2019originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l\u2019affidamento del completamento dei lavori.<\/p>\n<p>2. L\u2019affidamento avviene alle medesime condizioni gi\u00e0 proposte dall\u2019originario aggiudicatario in sede in offerta.<\/p>\n<p>3. Il curatore del fallimento, autorizzato all\u2019esercizio provvisorio, ovvero l\u2019impresa ammessa al concordato con continuit\u00e0 aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l\u2019ANAC, possono:<\/p>\n<blockquote><p>a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;<\/p>\n<p>b) eseguire i contratti gi\u00e0 stipulati dall\u2019impresa fallita o ammessa al concordato con continuit\u00e0 aziendale.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. L\u2019impresa ammessa al concordato con continuit\u00e0 aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L\u2019impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell\u2019articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pu\u00f2 eseguire i contratti gi\u00e0 stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l\u2019ANAC.<\/p>\n<p>5. L\u2019ANAC, sentito il giudice delegato, pu\u00f2 subordinare la partecipazione, l\u2019affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessit\u00e0 che il curatore o l\u2019impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacit\u00e0 finanziaria, tecnica, economica, nonch\u00e9 di certificazione, richiesti per l\u2019affidamento dell\u2019appalto, che si impegni nei confronti dell\u2019impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all\u2019esecuzione dell\u2019appalto e a subentrare all\u2019impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione pi\u00f9 in grado di dare regolare esecuzione all\u2019appalto o alla concessione, nei seguenti casi:<\/p>\n<blockquote><p>a) se l\u2019impresa non \u00e8 in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;<\/p>\n<p>b) se l\u2019impresa non \u00e8 in possesso dei requisiti aggiuntivi che l\u2019ANAC individua con apposite linee guida.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Restano ferme le disposizioni previste dall\u2019articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 , in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell\u2019ambito della prevenzione della corruzione.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"111\"><\/a>111. (Controllo tecnico, contabile e amministrativo)<\/p>\n<p>1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, su proposta dell\u2019ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, sono approvate le linee guida che individuano le modalit\u00e0 e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l\u2019attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#101\">articolo 101, comma 3<\/a> , in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Il direttore dell\u2019esecuzione del contratto di servizi o di forniture \u00e8, di norma, il responsabile unico del procedimento e provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell\u2019esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell\u2019esecutore, in conformit\u00e0 ai documenti contrattuali. Con il medesimo decreto, di cui al comma 1, sono altres\u00ec approvate linee guida che individuano compiutamente le modalit\u00e0 di effettuazione dell\u2019attivit\u00e0 di controllo di cui al periodo precedente, secondo criteri di trasparenza e semplificazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 17<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"112\"><\/a>112. (Appalti e concessioni riservati)<\/p>\n<p>1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l\u2019esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l\u2019integrazione sociale e professionale delle persone con disabilit\u00e0 o svantaggiate o possono riservarne l\u2019esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilit\u00e0 o da lavoratori svantaggiati.<\/p>\n<p>2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilit\u00e0 quelli di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/1999_0068.htm\">articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68<\/a> , le persone svantaggiate, quelle previste dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/1991_0381.htm#04\">articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381<\/a> , gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in et\u00e0 lavorativa in situazioni di difficolt\u00e0 familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all\u2019esterno ai sensi dell\u2019articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni. <i> (per le definizioni di \u201clavoratore svantaggiato\u201d e di \u201clavoratore disabile\u201d, si veda anche l\u2019art. 2, lettere f) e g), del Regolamento (CE) n. 2204\/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002)<\/i><\/p>\n<p>3. Il bando di gara o l\u2019avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"113\"><\/a>113. (Incentivi per funzioni tecniche)<\/p>\n<p>1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell\u2019esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformit\u00e0, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 , alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.<\/p>\n<p>2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull\u2019importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attivit\u00e0 di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell\u2019esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformit\u00e0, di collaudatore statico ove necessario per consentire l\u2019esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.<\/p>\n<p>3. L\u2019ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 \u00e8 ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalit\u00e0 e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonch\u00e9 tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell\u2019amministrazione. L\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalit\u00e0 per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell\u2019incentivo \u00e8 disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attivit\u00e0 svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell\u2019anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l\u2019importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell\u2019incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all\u2019organico dell\u2019amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale<\/p>\n<p>4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata \u00e8 destinato all\u2019acquisto da parte dell\u2019ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l\u2019edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacit\u00e0 di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse pu\u00f2 essere utilizzato per l\u2019attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all\u2019articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Universit\u00e0 e gli istituti scolastici superiori.<\/p>\n<p>5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell\u2019espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, pu\u00f2 essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell\u2019incentivo previsto dal comma 2.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO VI \u2013 REGIMI PARTICOLARI DI APPALTO<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO I \u2013 APPALTI NEI SETTORI SPECIALI<\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE I \u2013 DISPOSIZIONI APPLICABILI E AMBITO<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"114\"><\/a>114. (Norme applicabili e ambito soggettivo)<\/p>\n<p>1. Ai contratti pubblici di cui al presente Capo si applicano le norme che seguono e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#001\">articoli da 1 a 58<\/a> , ad esclusione delle disposizioni relative alle concessioni. L\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#049\">articolo 49<\/a> si applica con riferimento agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2014_0115_AAP.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegati 3, 4 e 5 e alle note generali dell\u2019Appendice 1 dell\u2019Unione europea della AAP<\/a> e agli altri accordi internazionali a cui l\u2019Unione europea \u00e8 vincolata.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano agli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche che svolgono una delle attivit\u00e0 previste dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a> ; si applicano altres\u00ec ai tutti i soggetti che pur non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, annoverano tra le loro attivit\u00e0 una o pi\u00f9 attivit\u00e0 tra quelle previste dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a> ed operano in virt\u00f9 di diritti speciali o esclusivi.<\/p>\n<p>3. Ai fini del presente articolo, per diritti speciali o esclusivi si intendono i diritti concessi dallo Stato o dagli enti locali mediante disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa avente l\u2019effetto di riservare a uno o pi\u00f9 enti l\u2019esercizio delle attivit\u00e0 previste dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a> e di incidere sostanzialmente sulla capacit\u00e0 di altri enti di esercitare tale attivit\u00e0.<\/p>\n<p>4. Non costituiscono diritti speciali o esclusivi, ai sensi del comma 3, i diritti concessi in virt\u00f9 di una procedura ad evidenza pubblica basata su criteri oggettivi. A tali fini, oltre alle procedure di cui al presente codice, costituiscono procedure idonee ad escludere la sussistenza di diritti speciali o esclusivi tutte le procedure di cui all\u2019allegato II della direttiva 2014\/25\/UE del Parlamento e del Consiglio in grado di garantire un\u2019adeguata trasparenza.<\/p>\n<p>5. Qualora la Commissione europea ne faccia richiesta, gli enti aggiudicatori notificano le seguenti informazioni relative alle deroghe di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#006\">articolo 6<\/a> in materia di joint venture:<\/p>\n<blockquote><p>a) i nomi delle imprese o delle joint venture interessate;<\/p>\n<p>b) la natura e il valore degli appalti considerati;<\/p>\n<p>c) gli ulteriori elementi che la Commissione europea ritenga necessari per provare che le relazioni tra l\u2019ente aggiudicatore e l\u2019impresa o la jointventure, cui gli appalti sono aggiudicati, rispondono alle condizioni previste dal regime di deroga.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Per i servizi di ricerca e sviluppo trova applicazione quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#158\">articolo 158<\/a> ;<\/p>\n<p>7. Ai fini degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli 115, 116 e 117<\/a> il termine \u00abalimentazione\u00bb comprende la generazione, produzione nonch\u00e9 la vendita all\u2019ingrosso e al dettaglio. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#121\">articolo 121<\/a> .<\/p>\n<p>8. All\u2019esecuzione dei contratti di appalto nei settori speciali si applicano le norme di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#100\">articoli 100<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">105, 106<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#108\">108<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#112\">112<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"115\"><\/a>115. (Gas ed energia termica)<\/p>\n<p>1. Per quanto riguarda il gas e l\u2019energia termica, il presente capo si applica alle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;<\/p>\n<p>b) l\u2019alimentazione di tali reti con gas o energia termica.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. L\u2019alimentazione con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non \u00e8 un\u2019amministrazione aggiudicatrice non \u00e8 considerata un\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 1, se ricorrono tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore \u00e8 l\u2019inevitabile risultato dell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#100\">articoli 100<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">105, 106<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#108\">108<\/a> ;<\/p>\n<p>b) l\u2019alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20 per cento del fatturato dell\u2019ente aggiudicatore, considerando la media dell\u2019ultimo triennio, compreso l\u2019anno in corso.<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"116\"><\/a>116. (Elettricit\u00e0)<\/p>\n<p>1. Per quanto riguarda l\u2019elettricit\u00e0, il presente capo si applica alle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricit\u00e0;<\/p>\n<p>b) l\u2019alimentazione di tali reti con l\u2019elettricit\u00e0.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. L\u2019alimentazione con elettricit\u00e0 di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non \u00e8 un un\u2019amministrazione aggiudicatrice non \u00e8 considerata un\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 1, se ricorrono le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) la produzione di elettricit\u00e0 da parte di tale ente aggiudicatore avviene perch\u00e9 il suo consumo \u00e8 necessario all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 non prevista dal comma 1 del presente articolo o dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli 115, 117 e 118<\/a> ;<\/p>\n<p>b) l\u2019alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di energia di tale ente, considerando la media dell\u2019ultimo triennio, compreso l\u2019anno in corso.<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"117\"><\/a>117. (Acqua)<\/p>\n<p>1. Ferme restando le esclusioni specifiche relative alle concessioni previste all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#012\">articolo 12<\/a> , per quanto riguarda l\u2019acqua, il presente capo si applica alle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile;<\/p>\n<p>b) l\u2019alimentazione di tali reti con acqua potabile.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Il presente capo si applica anche agli appalti o ai concorsi di progettazione attribuiti od organizzati dagli enti aggiudicatori che esercitano un\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 1 e che riguardino una delle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) progetti di ingegneria idraulica, irrigazione o drenaggio, in cui il volume d\u2019acqua destinato all\u2019alimentazione con acqua potabile rappresenti pi\u00f9 del 20 per cento del volume totale d\u2019acqua reso disponibile da tali progetti o impianti di irrigazione o di drenaggio;<\/p>\n<p>b) smaltimento o trattamento delle acque reflue.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. L\u2019alimentazione con acqua potabile di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico da parte di un ente aggiudicatore che non \u00e8 un\u2019amministrazione aggiudicatrice non \u00e8 considerata un\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 1 se ricorrono tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) la produzione di acqua potabile da parte di tale ente aggiudicatore avviene perch\u00e9 il suo consumo \u00e8 necessario all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 non prevista dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 118<\/a> ;<\/p>\n<p>b) l\u2019alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30 per cento della produzione totale di acqua potabile di tale ente, considerando la media dell\u2019ultimo triennio, compreso l\u2019anno in corso.<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"118\"><\/a>118. (Servizi di trasporto)<\/p>\n<p>1. Ferme restando le esclusioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#017\">articolo 17, comma 1, lettera i)<\/a> , le disposizioni del presente capo si applicano alle attivit\u00e0 relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, ovvero mediante autobus, sistemi automatici o cavo.<\/p>\n<p>2. Nei servizi di trasporto, si considera che una rete esiste se il servizio viene fornito secondo le prescrizioni operative stabilite dalle competenti autorit\u00e0 pubbliche, quali quelle relative alle tratte da servire, alla capacit\u00e0 di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"119\"><\/a>119. (Porti e aeroporti)<\/p>\n<p>1. Le norme del presente capo si applicano alle attivit\u00e0 relative allo sfruttamento di un\u2019area geografica per la messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"120\"><\/a>120. (Servizi postali)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivit\u00e0 relative alla prestazione di:<\/p>\n<blockquote><p>a) servizi postali;<\/p>\n<p>b) altri servizi diversi da quelli postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo e che le condizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#008\">articolo 8<\/a> non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti dal comma 2, lettera b), del presente articolo.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Ai fini del presente codice e fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, si intende per:<\/p>\n<blockquote><p>a) \u00abinvio postale\u00bb: un invio indirizzato nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal suo peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta di libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;<\/p>\n<p>b) \u00abservizi postali\u00bb: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell\u2019ambito di applicazione del servizio universale istituito ai sensi della direttiva 97\/67\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sia quelli che ne sono esclusi;<\/p>\n<p>c) \u00abaltri servizi diversi dai servizi postali\u00bb: servizi forniti nei seguenti ambiti:<\/p>\n<blockquote><p>1) servizi di gestione di servizi postali, ossia servizi precedenti l\u2019invio e servizi successivi all\u2019invio, compresi i servizi di smistamento della posta;<\/p>\n<p>2) servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo.<\/p><\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"121\"><\/a>121. (Estrazione di gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle attivit\u00e0 relative allo sfruttamento di un\u2019area geografica, ai seguenti fini:<\/p>\n<blockquote><p>a) estrazione di gas o di petrolio;<\/p>\n<p>b) prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Rimangono escluse le attivit\u00e0 relative allo sfruttamento di un\u2019area geografica, ai fini di prospezione di petrolio e gas naturale, nonch\u00e9 di produzione di petrolio, in quanto attivit\u00e0 direttamente esposte alla concorrenza su mercati liberamente accessibili<\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE II \u2013 PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"122\"><\/a>122. (Norme applicabili)<\/p>\n<p>1. Con riferimento alle procedure di scelta del contraente, gli enti aggiudicatori nei settori speciali applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente Sezione, i seguenti articoli della Parte II, Titolo III, Capi II e III: <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">60<\/a> , salvo che la disposizione sull\u2019avviso di preinformazione si intende riferita all\u2019avviso periodico indicativo; <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#061\">61, commi 1 e 2<\/a> , con la precisazione che il termine di 30 giorni ivi previsto pu\u00f2 essere ridotto fino a quindici giorni, nonch\u00e9 commi 3 e 5; <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#064\">64<\/a> con la precisazione che il termine di trenta giorni per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, pu\u00f2 essere ridotto fino a quindici giorni, qualora sia stato pubblicato un avviso periodico indicativo e sia stato trasmesso un invito a confermare interesse; <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#065\">65; 66; 67; 68; 69<\/a>; <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">73 e 74<\/a> . Si applicano altres\u00ec le disposizioni di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#123\">articoli da 123 a 132<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"123\"><\/a>123. (Scelta delle procedure)<\/p>\n<p>1. Nell\u2019aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui alla presente sezione. Gli enti aggiudicatori possono altres\u00ec ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l\u2019innovazione in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui alla presente sezione.<\/p>\n<p>2. Fatto salvo quanto disposto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#122\">articolo 122<\/a> , le procedure di affidamento di cui al presente capo, sono precedute dalla pubblicazione di un avviso di indizione di gara con le modalit\u00e0 e nel rispetto dei termini stabiliti dal presente codice.<\/p>\n<p>3. La gara pu\u00f2 essere indetta con una delle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) un avviso periodico indicativo a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#127\">articolo 127<\/a> se il contratto \u00e8 aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata;<\/p>\n<p>b) un avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#128\">articolo 128<\/a> se il contratto \u00e8 aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l\u2019innovazione;<\/p>\n<p>c) mediante un bando di gara a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#129\">articolo 129<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Nel caso di cui al comma 3, lettera a), gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell\u2019avviso periodico indicativo sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto, conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#131\">articolo 131<\/a><\/p>\n<p>5. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara, di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63<\/a> , esclusivamente nei casi e nelle circostanze espressamente previsti all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#125\">articolo 125<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"124\"><\/a>124. (Procedura negoziata con previa indizione di gara)<\/p>\n<p>1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, qualsiasi operatore economico pu\u00f2 presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall\u2019ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.<\/p>\n<p>2. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione \u00e8 fissato, in linea di massima, in non meno di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara \u00e8 usato un avviso periodico indicativo, dalla data dell\u2019invito a confermare interesse e non \u00e8 in alcun caso inferiore a quindici giorni.<\/p>\n<p>3. Soltanto gli operatori economici invitati dall\u2019ente aggiudicatore in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni. Gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">articolo 135<\/a> .<\/p>\n<p>4. Il termine per la ricezione delle offerte pu\u00f2 essere fissato d\u2019accordo tra l\u2019ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purch\u00e9 questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte. In assenza di un accordo sul termine per la ricezione delle offerte, il termine non pu\u00f2 essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell\u2019invito a presentare offerte.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"125\"><\/a>125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)<\/p>\n<p>1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:<\/p>\n<blockquote><p>a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, n\u00e9 alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purch\u00e9 le condizioni iniziali dell\u2019appalto non siano sostanzialmente modificate. Un\u2019offerta non \u00e8 ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l\u2019appalto ed \u00e8 quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell\u2019ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. Una domanda di partecipazione non \u00e8 ritenuta appropriata se l\u2019operatore economico interessato deve o pu\u00f2 essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall\u2019ente aggiudicatore a norma degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articoli 80<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">135, 136<\/a> ;<\/p>\n<p>b) quando un appalto \u00e8 destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purch\u00e9 l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto non pregiudichi l\u2019indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;<\/p>\n<p>c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:<\/p>\n<blockquote><p>1) lo scopo dell\u2019appalto consiste nella creazione o nell\u2019acquisizione di un\u2019opera d\u2019arte odi una rappresentazione artistica unica;<\/p>\n<p>2) la concorrenza \u00e8 assente per motivi tecnici. L\u2019eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l\u2019assenza di concorrenza non \u00e8 il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell\u2019appalto;<\/p>\n<p>3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di propriet\u00e0 intellettuale. L\u2019eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l\u2019assenza di concorrenza non \u00e8 il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell\u2019appalto.<\/p><\/blockquote>\n<p>d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevisti e imprevedibili dall\u2019ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l\u2019estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all\u2019ente aggiudicatore;<\/p>\n<p>e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all\u2019ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l\u2019ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilit\u00e0 o difficolt\u00e0 tecniche sproporzionate;<\/p>\n<p>f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all\u2019imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#123\">articolo 123<\/a> . Il progetto a base di gara indica l\u2019entit\u00e0 di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilit\u00e0 di ricorrere a tale procedura \u00e8 indicata gi\u00e0 al momento dell\u2019indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;<\/p>\n<p>g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;<\/p>\n<p>h) per gli acquisti d\u2019opportunit\u00e0, quando \u00e8 possibile, in presenza di un\u2019occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo \u00e8 sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato:<\/p>\n<blockquote><p>1) per l\u2019acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l\u2019attivit\u00e0 commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;<\/p>\n<p>2) quando l\u2019appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed \u00e8 destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.<\/p><\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"126\"><\/a>126. (Comunicazione delle specifiche tecniche)<\/p>\n<p>1. Su richiesta degli operatori economici interessati alla concessione di un appalto, gli enti aggiudicatori mettono a disposizione le specifiche tecniche regolarmente previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili per via elettronica in maniera gratuita, illimitata e diretta.<\/p>\n<p>2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella elettronica qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52, commi 1, 2 e 3<\/a> , o qualora gli enti aggiudicatori abbiano imposto requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#052\">articolo 52, comma 7<\/a> .<\/p>\n<p>3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, si considera sufficiente l\u2019indicazione del riferimento a tali documenti.<\/p>\n<p>4. Per il tramite della Cabina di regia sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati conformemente agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#068\">articoli 68. comma 8, 69<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#089\">82, commi 1 e 2<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"127\"><\/a>127. (Pubblicit\u00e0 e avviso periodico indicativo)<\/p>\n<p>1. Alla pubblicit\u00e0 degli atti delle procedure di scelta del contraente dei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">articoli 73 e 74<\/a> e quelle degli articoli di cui alla presente sezione.<\/p>\n<p>2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l\u2019intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte II, sezione A<\/a> sono pubblicati dall\u2019ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , gli avvisi sono pubblicati anche dall\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea. A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell\u2019avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente, come indicato nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_V\">allegato V, punto 2, lettera b), e punto 3<\/a> . Tali avvisi contengono le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte II, sezione C<\/a> .<\/p>\n<p>3. Quando una gara \u00e8 indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l\u2019avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell\u2019appalto da aggiudicare;<\/p>\n<p>b) indica che l\u2019appalto sar\u00e0 aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;<\/p>\n<p>c) contiene, oltre alle informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte II, sezione A<\/a> , le informazioni di cui all\u2019allegato XIV, parte II, sezione B;<\/p>\n<p>d) \u00e8 stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell\u2019invito a confermare interesse.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall\u2019avviso pu\u00f2 durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell\u2019avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all\u2019allegato IX, l\u2019avviso di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#142\">articolo 142, comma 1, lettera b)<\/a> pu\u00f2 coprire un periodo di due anni.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"128\"><\/a>128. (Avvisi sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione)<\/p>\n<p>1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un proprio sistema di qualificazione degli operatori economici. Tale sistema va reso pubblico con un avviso di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte II, lettera H<\/a> , indicando le finalit\u00e0 del sistema di qualificazione e le modalit\u00e0 per conoscere le norme relative al suo funzionamento.<\/p>\n<p>2. Se viene indetta una gara con un avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.<\/p>\n<p>3. Gli enti aggiudicatori indicano nell\u2019avviso sull\u2019esistenza del sistema il periodo di validit\u00e0 del sistema di qualificazione. Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">articolo 35<\/a> , essi informano l\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea di qualsiasi cambiamento di tale periodo di efficacia utilizzando i seguenti modelli di formulari:<\/p>\n<blockquote><p>a) se il periodo di efficacia viene modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per gli avvisi sull\u2019esistenza dei sistemi di qualificazione;<\/p>\n<p>b) se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#129\">articolo 129<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"129\"><\/a>129. (Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati)<\/p>\n<p>1. I bandi di gara possono essere utilizzati come mezzo di indizione di gara per tutte le procedure. Essi contengono le informazioni di cui alla parte pertinente dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte II<\/a> e sono pubblicati conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#130\">articolo 130<\/a> .<\/p>\n<p>2. Entro trenta giorni dalla conclusione di un contratto o di un accordo quadro che faccia seguito alla relativa decisione di aggiudicazione o di conclusione, gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura di appalto. Tale avviso contiene le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte II, lettera G<\/a> ed \u00e8 pubblicato conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#130\">articolo 130<\/a>. Si applicano altres\u00ec le disposizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#098\">articolo 98, commi 2, 3, 4 e 5<\/a> .<\/p>\n<p>3. Nel caso di contratti per servizi di ricerca e sviluppo (\u00abservizi R&amp;S\u00bb), le informazioni riguardanti la natura e la quantit\u00e0 dei servizi possono limitarsi:<\/p>\n<blockquote><p>a) all\u2019indicazione \u00abservizi R&amp;S\u00bb se il contratto \u00e8 stato aggiudicato mediante procedura negoziata senza indizione di gara conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#125\">articolo 125<\/a> ;<\/p>\n<p>b) a informazioni che siano almeno tanto dettagliate quanto specificato nell\u2019avviso utilizzato come mezzo di indizione della gara.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Le informazioni fornite ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte II, lettera G<\/a> e non destinate alla pubblicazione sono pubblicate solo in forma semplificata e per motivi statistici.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"130\"><\/a>130. (Redazione e modalit\u00e0 di pubblicazione dei bandi e degli avvisi)<\/p>\n<p>1. I bandi e gli avvisi di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#127\">articoli da 127 a 129<\/a> contenenti le informazioni indicate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte II, lettere A, B, D, G e H<\/a> e nel formato di modelli di formulari, compresi modelli di formulari per le rettifiche sono redatti conformemente a quelli redatti dalla Commissione e trasmessi all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_V\">allegato V<\/a> .<\/p>\n<p>2. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi con le modalit\u00e0 di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salve le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>3. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunit\u00e0 scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale \u00e8 l\u2019unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, \u00e8 pubblicata nelle altre lingue ufficiali.<\/p>\n<p>4. L\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea garantisce che il testo integrale e la sintesi degli avvisi periodici indicativi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#127\">articolo 127<\/a> , degli avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#055\">articolo 55<\/a> , nonch\u00e9 degli avvisi sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione usati come mezzo di indizione di gara di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#123\">articolo 123, comma 3, lettera b)<\/a> , continuino a essere pubblicati:<\/p>\n<blockquote><p>a) nel caso di avvisi periodici indicativi: per dodici mesi o fino al ricevimento di un avviso di aggiudicazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#129\">articolo 129<\/a> , che indichi che nei dodici mesi coperti dall\u2019avviso di indizione di gara non sar\u00e0 aggiudicato nessun altro appalto. Tuttavia, nel caso di appalti per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_IX.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato IX<\/a> , l\u2019avviso periodico indicativo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#142\">articolo 142, comma 1, lettera b)<\/a>, continua a essere pubblicato fino alla scadenza del periodo di validit\u00e0 indicato inizialmente o fino alla ricezione di un avviso di aggiudicazione come previsto all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#129\">articolo 129<\/a> , indicante che non saranno aggiudicati ulteriori appalti nel periodo coperto dall\u2019indizione di gara;<\/p>\n<p>b) nel caso di avvisi di indizione di gara che istituiscono un sistema dinamico di acquisizione: per il periodo di validit\u00e0 del sistema dinamico di acquisizione;<\/p>\n<p>c) nel caso di avvisi sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione: per il periodo di validit\u00e0.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. La conferma della ricezione dell\u2019avviso e della pubblicazione dell\u2019informazione trasmessa, con menzione della data della pubblicazione rilasciata agli enti aggiudicatori dall\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea vale come prova della pubblicazione.<\/p>\n<p>6. Gli enti aggiudicatori possono pubblicare avvisi relativi ad appalti pubblici che non sono soggetti all\u2019obbligo di pubblicazione previsto dal presente decreto, a condizione che essi siano trasmessi all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea per via elettronica secondo il formato e le modalit\u00e0 di trasmissione precisate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_V\">allegato V<\/a>.<\/p>\n<p>7. Per la pubblicazione a livello nazionale si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">articolo 73<\/a><\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"131\"><\/a>131. (Inviti ai candidati)<\/p>\n<p>1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l\u2019innovazione, nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, e nella procedura negoziata senza previa indizione di gara gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalit\u00e0 gli enti aggiudicatori invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che gi\u00e0 hanno espresso interesse a confermare nuovamente interesse.<\/p>\n<p>2. Nelle procedure ristrette, nel dialogo competitivo, nei partenariati per l\u2019innovazione e nelle procedure competitive con negoziazione, gli inviti menzionano l\u2019indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XV, parte II<\/a> . Se tali documenti non sono stati oggetto di accesso gratuito, illimitato e diretto, di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#074\">articolo 74<\/a> e non sono stati resi disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati dei documenti di gara, in formato digitale ovvero, quando ci\u00f2 non sia possibile, in formato cartaceo.<\/p>\n<p>3. Nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, gli operatori economici selezionati vengono invitati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ovvero, quando ci\u00f2 non sia possibile, con lettera. Gli inviti contengono gli elementi essenziali della prestazione richiesta.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"132\"><\/a>132. (Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti)<\/p>\n<p>1. Per quanto riguarda le informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti, si applicano le disposizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#076\">articolo 76<\/a> e ai seguenti commi<\/p>\n<p>2. Gli enti aggiudicatori che istituiscono o gestiscono un sistema di qualificazione informano i richiedenti della loro decisione sulla qualificazione entro sei mesi dalla presentazione della domanda. Se la decisione sulla qualificazione richiede pi\u00f9 di quattro mesi, entro due mesi dalla presentazione della domanda, l\u2019ente aggiudicatore comunica al richiedente le ragioni della proroga del termine e indica la data entro cui interverr\u00e0 la decisione.<\/p>\n<p>3. I richiedenti la cui qualificazione \u00e8 respinta sono informati della decisione e delle relative motivazioni entro quindici giorni dalla data della decisione di diniego. Le motivazioni si fondano sui criteri di qualificazione di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#134\">articoli 134<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#136\">136<\/a> .<\/p>\n<p>4. Gli enti aggiudicatori che istituiscono e gestiscono un sistema di qualificazione possono porre fine alla qualificazione di un operatore economico solo per ragioni fondate sui criteri di qualificazione di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#134\">articoli 134<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#136\">136<\/a> . L\u2019intenzione di porre fine alla qualificazione \u00e8 preventivamente notificata per iscritto all\u2019operatore economico, almeno quindici giorni prima della data prevista per porre fine alla qualificazione, con indicazione della ragione o delle ragioni che giustificano l\u2019azione proposta.<\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE III \u2013 SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE E RELAZIONI UNICHE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"133\"><\/a>133. (Principi generali per la selezione dei partecipanti)<\/p>\n<p>1. Per la selezione dei partecipanti e delle offerte nelle procedure di scelta del contraente nei settori speciali si applicano, per quanto compatibili con le norme di cui alla presente sezione, le disposizioni di cui ai seguenti articoli: <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#077\">77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92,<\/a> <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">95, 96 e 97<\/a> .<\/p>\n<p>2. Ai fini della selezione dei partecipanti alle procedure di aggiudicazione, si applicano tutte le seguenti regole:<\/p>\n<blockquote><p>a) gli enti aggiudicatori che hanno stabilito norme e criteri di esclusione degli offerenti o dei candidati ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">articolo 135<\/a> o dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#136\">articolo 136<\/a> , escludono gli operatori economici individuati in base a dette norme e che soddisfano tali criteri;<\/p>\n<p>b) essi selezionano gli offerenti e i candidati secondo le norme e i criteri oggettivi stabiliti in base agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#134\">articoli 135 e 136<\/a> ;<\/p>\n<p>c) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con indizione di gara, nei dialoghi competitivi e nei partenariati per l\u2019innovazione, essi riducono, se del caso e applicando le disposizioni dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#135\">articolo 135<\/a> il numero dei candidati selezionati in conformit\u00e0 delle lettere a) e b).<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Quando viene indetta una gara con un avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione e al fine di selezionare i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti specifici oggetto della gara, gli enti aggiudicatori:<\/p>\n<blockquote><p>a) qualificano gli operatori economici conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#134\">articolo 134<\/a> ;<\/p>\n<p>b) applicano a tali operatori economici qualificati le disposizioni del comma 1 che sono pertinenti in caso di procedure ristrette o negoziate, di dialoghi competitivi oppure di partenariati per l\u2019innovazione.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Quando selezionano i partecipanti a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o per un partenariato per l\u2019innovazione, quando decidono sulla qualificazione o quando aggiornano i criteri e le norme, gli enti aggiudicatori:<\/p>\n<blockquote><p>a) non impongono condizioni amministrative, tecniche o finanziarie a taluni operatori economici senza imporle ad altri;<\/p>\n<p>b) non esigono prove o giustificativi gi\u00e0 presenti nella documentazione valida gi\u00e0 disponibile.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Al fine di acquisire informazioni e documentazioni dagli operatori economici candidati, gli enti aggiudicatori utilizzano la banca dati di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 81<\/a> , ovvero accettano autocertificazioni e richiedono le integrazioni con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articolo 85, comma 5<\/a> .<\/p>\n<p>6. Gli enti aggiudicatori verificano la conformit\u00e0 delle offerte presentate dagli offerenti cos\u00ec selezionati alle norme e ai requisiti applicabili alle stesse e aggiudicano l\u2019appalto secondo i criteri di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articoli 95<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#097\">97<\/a>.<\/p>\n<p>7. Gli enti aggiudicatori possono decidere di non aggiudicare un appalto all\u2019offerente che presenta l\u2019offerta migliore, se hanno accertato che l\u2019offerta non soddisfa gli obblighi applicabili di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">articolo 30<\/a> .<\/p>\n<p>8. Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell\u2019idoneit\u00e0 degli offerenti. Se si avvalgono di tale possibilit\u00e0, le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono che la verifica dell\u2019assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente, in modo che nessun appalto sia aggiudicato a un offerente che avrebbe dovuto essere escluso a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#136\">articolo 136<\/a> o che non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall\u2019amministrazione aggiudicatrice.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"134\"><\/a>134. (Sistemi di qualificazione)<\/p>\n<p>1. Gli enti aggiudicatori possono istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici. In tal caso gli enti provvedono affinch\u00e9 gli operatori economici possano chiedere in qualsiasi momento di essere qualificati.<\/p>\n<p>2. Il sistema di cui al comma 1 pu\u00f2 comprendere vari stadi di qualificazione. Gli enti aggiudicatori stabiliscono norme e criteri oggettivi per l\u2019esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati, nonch\u00e9 norme e criteri oggettivi per il funzionamento del sistema di qualificazione, disciplinando le modalit\u00e0 di iscrizione al sistema, l\u2019eventuale aggiornamento periodico delle qualifiche e la durata del sistema. Quando tali criteri e norme comportano specifiche tecniche, si applicano gli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#068\">articoli 68, 69<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#082\">82<\/a> . Tali criteri e norme possono all\u2019occorrenza essere aggiornati.<\/p>\n<p>3. I criteri e le norme di cui al comma 2 sono resi disponibili, a richiesta, e comunicati agli operatori economici interessati. Un ente aggiudicatore pu\u00f2 utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un altro ente aggiudicatore o di altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.<\/p>\n<p>4. Gli enti aggiudicatori istituiscono e aggiornano un elenco degli operatori economici, che pu\u00f2 essere diviso in categorie in base al tipo di appalti per i quali la qualificazione \u00e8 valida.<\/p>\n<p>5. I criteri e le norme di cui al comma 3 includono i criteri di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#136\">articolo 136<\/a> .<\/p>\n<p>6. In caso di istituzione e gestione di un sistema di qualificazione di cui al comma 1, gli enti aggiudicatori osservano:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#128\">articolo 128<\/a> , quanto all\u2019avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione;<\/p>\n<p>b) l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#132\">articolo 132<\/a> , quanto alle informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione.<\/p><\/blockquote>\n<p>7. L\u2019ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non pu\u00f2 chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi gi\u00e0 nella disponibilit\u00e0 dell\u2019ente aggiudicatore. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua diversa dall\u2019italiano, sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorit\u00e0 diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.<\/p>\n<p>8. Quando viene indetta una gara con un avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione, i contratti specifici per i lavori, le forniture o i servizi contemplati dal sistema di qualificazione sono aggiudicati con procedure ristrette o procedure negoziate, nelle quali tutti gli offerenti ed i partecipanti sono scelti tra i candidati gi\u00e0 qualificati con tale sistema.<\/p>\n<p>9. Tutte le spese fatturate in relazione alle domande di qualificazione o all\u2019aggiornamento o alla conservazione di una qualificazione gi\u00e0 ottenuta in base al sistema sono proporzionali ai costi generati.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"135\"><\/a>135. (Criteri di selezione qualitativa e avvalimento)<\/p>\n<p>1. Gli enti aggiudicatori possono stabilire norme e criteri oggettivi per l\u2019esclusione e la selezione degli offerenti o dei candidati. Tali norme e criteri sono accessibili agli operatori economici interessati.<\/p>\n<p>2. Qualora gli enti aggiudicatori si trovino nella necessit\u00e0 di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, possono, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l\u2019innovazione, definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessit\u00e0 e consentano all\u2019ente aggiudicatore di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un\u2019offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto tuttavia dell\u2019esigenza di garantire un\u2019adeguata concorrenza.<\/p>\n<p>3 Quando il concorrente intende avvalersi dei requisiti di capacit\u00e0 economico finanziaria o tecnico professionale di altri soggetti, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#089\">articolo 89<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"136\"><\/a>136. (Applicabilit\u00e0 dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione dei settori ordinari ai sistemi di qualificazione)<\/p>\n<p>1. Le norme e i criteri oggettivi per l\u2019esclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione e le norme e i criteri oggettivi per l\u2019esclusione e la selezione dei candidati e degli offerenti nelle procedure aperte, ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l\u2019innovazione possono includere i motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> alle condizioni stabilite in detto articolo. Se l\u2019ente aggiudicatore \u00e8 un\u2019amministrazione aggiudicatrice, tali criteri e norme comprendono i criteri di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> alle condizioni stabilite in detto articolo.<\/p>\n<p>2. I criteri e le norme di cui al comma 1 possono comprendere i criteri di selezione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a> alle condizioni stabilite in detto articolo, in particolare per quanto riguarda il massimale relativo ai requisiti sul fatturato annuale, come previsto dal comma 5 di detto articolo.<\/p>\n<p>3. Per le finalit\u00e0 dei commi 1 e 2, si applicano gli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#085\">articoli 85, 86<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#088\">88<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"137\"><\/a>137. (Offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi)<\/p>\n<p>1. Fatti salvi gli obblighi assunti nei confronti dei Paesi terzi, il presente articolo si applica a offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi con cui l\u2019Unione europea non ha concluso, in un contesto multilaterale o bilaterale, un accordo che garantisca un accesso comparabile ed effettivo delle imprese dell\u2019Unione ai mercati di tali paesi terzi.<\/p>\n<p>2. Qualsiasi offerta presentata per l\u2019aggiudicazione di un appalto di forniture pu\u00f2 essere respinta se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi, ai sensi del regolamento (UE) n. 952\/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, supera il 50 per cento del valore totale dei prodotti che compongono l\u2019offerta. Ai fini del presente articolo, i software impiegati negli impianti delle reti di telecomunicazione sono considerati prodotti.<\/p>\n<p>3. Salvo il disposto del presente comma, terzo periodo, se due o pi\u00f9 offerte si equivalgono in base ai criteri di aggiudicazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95<\/a> , viene preferita l\u2019offerta che non pu\u00f2 essere respinta a norma del comma 2 del presente articolo. Il valore delle offerte \u00e8 considerato equivalente, ai fini del presente articolo, se la differenza di prezzo non supera il 3 per cento. Tuttavia, un\u2019offerta non \u00e8 preferita ad un\u2019altra in virt\u00f9 del presente comma, se l\u2019ente aggiudicatore, accettandola, \u00e8 tenuto ad acquistare materiale con caratteristiche tecniche diverse da quelle del materiale gi\u00e0 esistente, con conseguente incompatibilit\u00e0 o difficolt\u00e0 tecniche di uso o di manutenzione o costi sproporzionati.<\/p>\n<p>4. Ai fini del presente articolo, per determinare la parte dei prodotti originari dei Paesi terzi di cui al comma 2, sono esclusi i Paesi terzi ai quali, con decisione del Consiglio dell\u2019Unione europea ai sensi del comma 1, \u00e8 stato esteso il beneficio del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"138\"><\/a>138. (Relazioni con Paesi terzi in materia di lavori, servizi e forniture)<\/p>\n<p>1. La Cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a> informa, su segnalazione da parte del Ministero dello sviluppo economico o del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la Commissione europea di ogni difficolt\u00e0 d\u2019ordine generale, di fatto o di diritto, incontrata dalle imprese italiane nell\u2019ottenere l\u2019aggiudicazione di appalti di servizi in Paesi terzi e da esse riferita con particolare riferimento all\u2019inosservanza delle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_X\">allegato X<\/a> .<\/p>\n<p>2. Sono fatti salvi gli impegni assunti nei confronti dei Paesi terzi derivanti da accordi internazionali in materia di appalti pubblici, in particolare nel quadro dell\u2019OMC.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"139\"><\/a>139. (Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti)<\/p>\n<p>1. Gli enti aggiudicatori conservano le informazioni appropriate relative a ogni appalto o accordo quadro disciplinato dal presente codice e ogniqualvolta sia istituito un sistema dinamico di acquisizione. Tali informazioni sono sufficienti a consentire loro, in una fase successiva, di giustificare le decisioni riguardanti:<\/p>\n<blockquote><p>a) la qualificazione e la selezione degli operatori economici e l\u2019aggiudicazione degli appalti;<\/p>\n<p>b) l\u2019utilizzazione di procedure negoziate non precedute da una gara a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#125\">articolo 125<\/a> ;<\/p>\n<p>c) la mancata applicazione delle disposizioni sulle tecniche e strumenti per gli appalti e strumenti elettronici e aggregati e delle disposizioni sullo svolgimento delle procedure di scelta del contraente del presente codice in virt\u00f9 delle deroghe ivi previste;<\/p>\n<p>d) se del caso, le ragioni per le quali per la trasmissione in via elettronica sono stati usati mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Nella misura in cui l\u2019avviso di aggiudicazione dell\u2019appalto stilato a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#129\">articolo 129<\/a> o dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#140\">articolo 140, comma 3<\/a> , contiene le informazioni richieste al presente comma, gli enti aggiudicatori possono fare riferimento a tale avviso.<\/p>\n<p>3. Gli enti aggiudicatori documentano lo svolgimento di tutte le procedure di aggiudicazione, indipendentemente dal fatto che esse siano condotte con mezzi elettronici o meno. A tale scopo, garantiscono la conservazione di una documentazione sufficiente a giustificare decisioni adottate in tutte le fasi della procedura di appalto, quali la documentazione relativa alle comunicazioni con gli operatori economici e le deliberazioni interne, la preparazione dei documenti di gara, il dialogo o la negoziazione se previsti, la selezione e l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto. La documentazione \u00e8 conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell\u2019appalto, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.<\/p>\n<p>4. Le informazioni o la documentazione o i principali elementi sono comunicati alla Cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a> , per l\u2019eventuale successiva comunicazione alla Commissione o alle autorit\u00e0, agli organismi o alle strutture competenti.<\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE IV \u2013 SERVIZI SOCIALI, CONCORSI DI PROGETTAZIONE E NORME SU ESECUZIONE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"140\"><\/a>140. (Norme applicabili ai servizi sociali dei settori speciali)<\/p>\n<p>1. Gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_IX\">allegato IX<\/a> sono aggiudicati in applicazione degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#142\">articoli 142, 143, 144<\/a> , salvo quanto disposto nel presente articolo. Per quanto riguarda la disciplina della pubblicazione degli avvisi e dei bandi, gli enti aggiudicatori che intendono procedere all\u2019aggiudicazione di un appalto per i servizi di cui al presente comma rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) mediante un avviso di gara;<\/p>\n<p>b) mediante un avviso periodico indicativo, che viene pubblicato in maniera continuativa. L\u2019avviso periodico indicativo si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto;<\/p>\n<p>c) mediante un avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione che viene pubblicato in maniera continuativa.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Il comma 1 non si applica allorch\u00e9 una procedura negoziata senza previo avviso di gara sia stata utilizzata, conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63<\/a> , per l\u2019aggiudicazione di appalti pubblici di servizi.<\/p>\n<p>3. Gli enti aggiudicatori che hanno aggiudicato un appalto per i servizi di cui al presente articolo ne rendono noto il risultato mediante un avviso di aggiudicazione. Essi possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso essi inviano gli avvisi raggruppati al pi\u00f9 tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.<\/p>\n<p>4. I bandi e gli avvisi di gara di cui al presente articolo contengono le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte III<\/a> , conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#130\">articolo 130<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"141\"><\/a>141. (Norme applicabili ai concorsi di progettazione nei settori speciali)<\/p>\n<p>1. Ai concorsi di progettazione nei settori speciali si applicano le disposizioni di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#152\">articoli 152, commi 1, 2, 5, secondo, terzo e quarto periodo<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#153\">153, comma 1, 154, commi 1, e 2, 155 e 156<\/a>.<\/p>\n<p>2. Gli enti aggiudicatori che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso.<\/p>\n<p>3. Il bando di concorso contiene le informazioni indicate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIX\">allegato XIX<\/a> e l\u2019avviso sui risultati di un concorso contiene le informazioni indicate nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XX\">allegato XX<\/a> nel formato stabilito per i modelli di formulari. Tali modelli di formulari sono stabiliti dalla Commissione mediante atti di esecuzione.<\/p>\n<p>4. L\u2019avviso sui risultati di un concorso di progettazione \u00e8 trasmesso all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea entro trenta giorni dalla chiusura del medesimo. Si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#153\">articolo 153, comma 2, secondo periodo<\/a> .<\/p>\n<p>5. L\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#130\">articolo 130, commi da 2 a 6<\/a> si applica anche agli avvisi relativi ai concorsi di progettazione<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO II \u2013 APPALTI NEI SERVIZI SOCIALI<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"142\"><\/a> 142. (Pubblicazione degli avvisi e dei bandi)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti che intendono procedere all\u2019aggiudicazione di un appalto pubblico per i servizi di cui al presente Capo rendono nota tale intenzione con una delle seguenti modalit\u00e0:<\/p>\n<blockquote><p>a) mediante un bando di gara, che comprende le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera F<\/a> , conformemente ai modelli di formulari di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> ;<\/p>\n<p>b) mediante un avviso di preinformazione, che viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I<\/a>. L\u2019avviso di preinformazione si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare. Esso indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Il comma 1 non si applica, allorch\u00e9 sia utilizzata per l\u2019aggiudicazione di appalti pubblici di servizi una procedura negoziata senza previa pubblicazione in presenza dei presupposti previsti dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63<\/a> .<\/p>\n<p>3. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un appalto pubblico per i servizi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#140\">articolo 140<\/a> rendono noto il risultato della procedura d\u2019appalto mediante un avviso di aggiudicazione, che contiene le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV, parte I, lettera H<\/a> , conformemente ai modelli di formulari di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> . Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al pi\u00f9 tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.<\/p>\n<p>4. Per gli appalti pari o superiori alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , i modelli di formulari di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono stabiliti dalla Commissione europea mediante atti di esecuzione.<\/p>\n<p>5. Gli avvisi di cui al presente articolo sono pubblicati conformemente all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"143\"><\/a>143. (Appalti riservati per determinati servizi)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti possono riservare alle organizzazioni di cui al comma 2 il diritto di partecipare alle procedure per l\u2019aggiudicazione di appalti pubblici esclusivamente per i servizi sanitari, sociali e culturali di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIV\">allegato XIV<\/a> , identificati con i codici CPV 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.<br \/>\n<i>(i CPV citati si riferiscono al regolamento (CE) n. 2195\/2002, abrogato; i CPV corretti sono: 75121000-0, 75122000-7, 79624000-4, 75123000-4, 79622000-0, 79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80500000-9, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, da 85000000-9 a 85323000-9, 92500000-6 e 92600000-7, in conformit\u00e0 al Regolamento (CE) n. 213\/2008 della Commissione del 28 nov. 2007)<\/i><\/p>\n<p>2. Gli affidamenti di cui al comma 1 devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1;<\/p>\n<p>b) i profitti dell\u2019organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l\u2019obiettivo dell\u2019organizzazione. Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ci\u00f2 dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative;<\/p>\n<p>c) le strutture di gestione o propriet\u00e0 dell\u2019organizzazione che esegue l\u2019appalto sono basate su principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati;<\/p>\n<p>d) l\u2019amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all\u2019organizzazione un appalto per i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. La durata massima del contratto non supera i tre anni.<\/p>\n<p>4. Il bando \u00e8 predisposto nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"144\"><\/a>144. (Servizi di ristorazione)<\/p>\n<p>1. I servizi di ristorazione indicati nell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_IX\">allegato IX<\/a> sono aggiudicati secondo quanto disposto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95, comma 3<\/a> . La valutazione dell\u2019offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualit\u00e0 dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonch\u00e9 di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell\u2019agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#034\">articolo 34 del presente codice<\/a> e della qualit\u00e0 della formazione degli operatori. Sono fatte salve le disposizioni di cui all\u2019articolo 4, comma 5-quater del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonch\u00e9 di cui all\u2019articolo 6, comma 1, della legge 18 agosto 2015, n. 141.<\/p>\n<p>2. Con decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell\u2019ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definite e aggiornate le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all\u2019adozione di dette linee di indirizzo, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 18<\/a>.<\/p>\n<p>3. L\u2019attivit\u00e0 di emissione di buoni pasto, consistente nell\u2019attivit\u00e0 finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, \u00e8 svolta esclusivamente da societ\u00e0 di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle societ\u00e0 di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione redatta da una societ\u00e0 di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell\u2019articolo 2409-bis del codice civile.<\/p>\n<p>4. Gli operatori economici attivi nel settore dell\u2019emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell\u2019Unione europea possono esercitare l\u2019attivit\u00e0 di cui al comma 3 se a ci\u00f2 autorizzati in base alle norme del Paese di appartenenza. Le societ\u00e0 di cui al comma 3 possono svolgere l\u2019attivit\u00e0 di emissione dei buoni pasto previa segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0 dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 3 e trasmessa ai sensi dell\u2019articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.<\/p>\n<p>5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l\u2019ANAC, sono individuati gli esercizi presso i quali pu\u00f2 essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le societ\u00e0 di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili.<\/p>\n<p>6. L\u2019affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avviene esclusivamente con il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualit\u00e0\/prezzo. Il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell\u2019offerta pertinenti, tra i quali:<\/p>\n<blockquote><p>a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto;<\/p>\n<p>b) la rete degli esercizi da convenzionare;<\/p>\n<p>c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti;<\/p>\n<p>d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati;<\/p>\n<p>e) il progetto tecnico.<\/p><\/blockquote>\n<p>7. Ai fini del possesso della rete di esercizi attraverso cui si espleta il servizio sostitutivo di mensa eventualmente richiesto come criterio di partecipazione o di aggiudicazione \u00e8 sufficiente l\u2019assunzione, da parte del concorrente, dell\u2019impegno all\u2019attivazione della rete stessa entro un congruo termine dal momento dell\u2019aggiudicazione fissato in sede di bando. La mancata attivazione della rete richiesta entro il termine indicato comporta la decadenza dell\u2019aggiudicazione.<\/p>\n<p>8. Le stazioni appaltanti che acquistano i buoni pasto, le societ\u00e0 di emissione e gli esercizi convenzionati consentono, ciascuno nell\u2019esercizio della rispettiva attivit\u00e0 contrattuale e delle obbligazioni di propria pertinenza, la utilizzabilit\u00e0 del buono pasto per l\u2019intero valore facciale.<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO III \u2013 APPALTI NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"145\"><\/a>145. (Disciplina comune applicabile ai contratti nel settore dei beni culturali)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente capo dettano la disciplina relativa a contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , recante Codice dei beni culturali e del paesaggio.<\/p>\n<p>2. Le disposizioni del presente capo si applicano, altres\u00ec, all\u2019esecuzione di scavi archeologici, anche subacquei.<\/p>\n<p>3. Per quanto non diversamente disposto nel presente capo, trovano applicazione le pertinenti disposizioni del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"146\"><\/a>146. (Qualificazione)<\/p>\n<p>1. In conformit\u00e0 a quanto disposto dagli articoli 9-bis e 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , per i lavori di cui al presente capo \u00e8 richiesto il possesso di requisiti di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene oggetto di intervento.<\/p>\n<p>2. I lavori di cui al presente capo sono utilizzati, per la qualificazione, unicamente dall\u2019operatore che li ha effettivamente eseguiti. Il loro utilizzo, quale requisito tecnico, non \u00e8 condizionato da criteri di validit\u00e0 temporale.<\/p>\n<p>3. Per i contratti di cui al presente capo, considerata la specificit\u00e0 del settore ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 36 del trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea<\/a> , non trova applicazione l\u2019istituto dell\u2019avvalimento, di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#089\">articolo 89 del presente codice<\/a> .<\/p>\n<p>4. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono stabiliti i requisiti di qualificazione dei direttori tecnici e degli esecutori dei lavori e le modalit\u00e0 di verifica ai fini dell\u2019attestazione. Il direttore tecnico dell\u2019operatore economico incaricato degli interventi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#147\">articolo 147, comma 2, secondo periodo<\/a>, deve comunque possedere la qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 19<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"147\"><\/a>147. (Livelli e contenuti della progettazione)<\/p>\n<p>1. Con il decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#146\">articolo 146, comma 4<\/a> , sono altres\u00ec stabiliti i livelli e i contenuti della progettazione di lavori concernenti i beni culturali di cui al presente capo, ivi inclusi gli scavi archeologici, nonch\u00e9 i ruoli e le competenze dei soggetti incaricati delle attivit\u00e0 di progettazione, direzione dei lavori e collaudo in relazione alle specifiche caratteristiche del bene su cui si interviene, nonch\u00e9 i principi di organizzazione degli uffici di direzione lavori.<\/p>\n<p>2. Per i lavori aventi ad oggetto beni culturali \u00e8 richiesta, in sede di progetto di fattibilit\u00e0, la redazione di una scheda tecnica finalizzata all\u2019individuazione delle caratteristiche del bene oggetto di intervento, redatta da professionisti in possesso di specifica competenza tecnica in relazione all\u2019oggetto dell\u2019intervento. Con il decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#146\">articolo 146, comma 4<\/a> , sono definiti gli interventi relativi a beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, per i quali la scheda deve essere redatta da restauratori di beni culturali, qualificati ai sensi dalla normativa vigente.<\/p>\n<p>3. Per i lavori di monitoraggio, manutenzione o restauro di beni culturali mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, il progetto di fattibilit\u00e0 comprende oltre alla scheda tecnica di cui al comma 2, le ricerche preliminari, le relazioni illustrative e il calcolo sommario di spesa. Il progetto definitivo approfondisce gli studi condotti con il progetto di fattibilit\u00e0, individuando, anche attraverso indagini diagnostiche e conoscitive multidisciplinari, i fattori di degrado e i metodi di intervento. Il progetto esecutivo indica, nel dettaglio, le esatte metodologie operative, i materiali da utilizzare e le modalit\u00e0 tecnico-esecutive degli interventi ed \u00e8 elaborato sulla base di indagini dirette ed adeguate campionature di intervento, giustificate dall\u2019unicit\u00e0 dell\u2019intervento conservativo. Il progetto esecutivo contiene anche un Piano di monitoraggio e manutenzione.<\/p>\n<p>4. I lavori di cui al comma 3 e quelli di scavo archeologico, anche subacqueo, nonch\u00e9 quelli relativi al verde storico di cui all\u2019articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio sono appaltati sulla base di un progetto esecutivo.<\/p>\n<p>5. Qualora il responsabile unico del procedimento accerti che la natura e le caratteristiche del bene, ovvero il suo stato di conservazione, sono tali da non consentire l\u2019esecuzione di analisi e rilievi esaustivi o comunque presentino soluzioni determinabili solo in corso d\u2019opera, pu\u00f2 prevedere l\u2019integrazione della progettazione in corso d\u2019opera, il cui eventuale costo deve trovare corrispondente copertura nel quadro economico.<\/p>\n<p>6. La direzione dei lavori, il supporto tecnico alle attivit\u00e0 del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, nonch\u00e9 l\u2019organo di collaudo, comprendono un restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa vigente, ovvero, secondo la tipologia dei lavori, altri professionisti di cui all\u2019articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio con esperienza almeno quinquennale e in possesso di specifiche competenze coerenti con l\u2019intervento.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"148\"><\/a>148. (Affidamento dei contratti)<\/p>\n<p>1. I lavori concernenti beni mobili, superfici decorate di beni architettonici e materiali storicizzati di beni immobili di interesse storico artistico o archeologico, gli scavi archeologici, anche subacquei, nonch\u00e9 quelli relativi a ville, parchi e giardini di cui all\u2019articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio , non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile del procedimento e comunque non attinenti la sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2008_0081.htm\">decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81<\/a> , non rendano necessario l\u2019affidamento congiunto. E\u2019 fatto salvo quanto previsto all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#146\">articolo 146<\/a> sul possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente capo.<\/p>\n<p>2. In nessun caso le lavorazioni specialistiche di cui al comma 1 possono essere assorbite in altra categoria o essere omesse nell\u2019indicazione delle lavorazioni di cui si compone l\u2019intervento, indipendentemente dall\u2019incidenza percentuale che il valore degli interventi di tipo specialistico assume rispetto all\u2019importo complessivo. A tal fine la stazione appaltante indica separatamente, nei documenti di gara, le attivit\u00e0 riguardanti il monitoraggio, la manutenzione, il restauro dei beni di cui al comma 1, rispetto a quelle di carattere strutturale, impiantistico, nonch\u00e9 di adeguamento funzionale inerenti i beni immobili tutelati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.<\/p>\n<p>3. Per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti di istituti e luoghi della cultura di cui all\u2019articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio , e per la manutenzione e il restauro di ville, parchi e giardini di cui all\u2019articolo 10, comma 4, lettera f) del codice dei beni culturali e del paesaggio la stazione appaltante, previo provvedimento motivato del responsabile del procedimento, pu\u00f2 applicare la disciplina relativa ai servizi o alle forniture, laddove i servizi o le forniture assumano rilevanza qualitativamente preponderante ai fini dell\u2019oggetto del contratto, indipendentemente dall\u2019importo dei lavori.<\/p>\n<p>4. I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono in ogni caso essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente capo.<\/p>\n<p>5. Per quanto non diversamente disciplinato dai commi 1, 2 e 3, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#028\">articolo 28<\/a> .<\/p>\n<p>6. I lavori di cui al comma 1 sono appaltati di norma a misura, indipendentemente dal relativo importo.<\/p>\n<p>7. L\u2019esecuzione dei lavori di cui al presente capo \u00e8 consentita nei casi di somma urgenza, nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumit\u00e0 o alla tutela del bene, fino all\u2019importo di trecentomila euro, secondo le modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 163 del presente codice. Entro i medesimi limiti di importo, l\u2019esecuzione dei lavori di somma urgenza \u00e8 altres\u00ec consentita in relazione a particolari tipi di intervento individuati con il decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#146\">articolo 146, comma 4<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"149\"><\/a>149. (Varianti)<\/p>\n<p>1. Non sono considerati varianti in corso d\u2019opera gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l\u2019opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell\u2019importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilit\u00e0 finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.<\/p>\n<p>2. Sono ammesse, nel limite del venti per cento in pi\u00f9 dell\u2019importo contrattuale, le varianti in corso d\u2019opera rese necessarie, posta la natura e la specificit\u00e0 dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d\u2019opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l\u2019impostazione progettuale qualora ci\u00f2 sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell\u2019intervento, nonch\u00e9 le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"150\"><\/a>150. (Collaudo)<\/p>\n<p>1. Per i lavori relativi ai beni di cui al presente capo \u00e8 obbligatorio il collaudo in corso d\u2019opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione.<\/p>\n<p>2. Con il decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#146\">articolo 146, comma 4<\/a> , sono stabilite specifiche disposizioni concernenti il collaudo di interventi sui beni culturali in relazione alle loro caratteristiche<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"151\"><\/a>151. (Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato)<\/p>\n<p>1. La disciplina di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#019\">articolo 19 del presente codice<\/a> si applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali di cui al presente capo, nonch\u00e9 ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all\u2019articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.<\/p>\n<p>2. L\u2019amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all\u2019esecuzione delle opere e\/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.<\/p>\n<p>3. Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altres\u00ec la ricerca scientifica applicata alla tutela, il Ministero dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo pu\u00f2 attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l\u2019apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1.<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO IV \u2013 CONCORSI DI PROGETTAZIONE E DI IDEE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"152\"><\/a>152. (Ambito di applicazione)<\/p>\n<p>1. Il presente capo si applica:<\/p>\n<blockquote><p>a) ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;<\/p>\n<p>b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> \u00e8 pari al valore stimato al netto dell\u2019IVA dell\u2019appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> \u00e8 pari al valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell\u2019IVA dell\u2019appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63, comma 4<\/a> , qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.<\/p>\n<p>3. Il presente capo non si applica:<\/p>\n<blockquote><p>a) ai concorsi di progettazione affidati ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#014\">articoli 14, 15, 16<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#161\">161<\/a> ;<\/p>\n<p>b) ai concorsi indetti per esercitare un\u2019attivit\u00e0 in merito alla quale l\u2019applicabilit\u00e0 dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#008\">articolo 8<\/a> sia stata stabilita da una decisione della Commissione, o il suddetto articolo sia considerato applicabile conformemente alle disposizioni di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica, salvo nei casi di concorsi in due fasi di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#154\">articoli 154, comma 5<\/a>, e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#156\">156, comma 7<\/a> . Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da affidare in concessione, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.<\/p>\n<p>5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la propriet\u00e0 del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere comunque affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilit\u00e0 e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Al fine di dimostrare i requisiti previsti per l\u2019affidamento della progettazione esecutiva, il vincitore del concorso pu\u00f2 costituire un raggruppamento temporaneo tra i soggetti di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">comma 1 dell\u2019articolo 24<\/a> , indicando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli soggetti riuniti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"153\"><\/a>153. (Bandi e avvisi)<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono indire un concorso di progettazione rendono nota tale intenzione mediante un bando di concorso. Se intendono aggiudicare un appalto relativo a servizi successivi ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63, comma 4<\/a> , lo indicano nell\u2019avviso o nel bando di concorso.<\/p>\n<p>2. Le amministrazioni aggiudicatrici che hanno indetto un concorso di progettazione inviano un avviso sui risultati del concorso conformemente alle disposizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> e devono essere in grado di comprovare la data di invio. Le informazioni relative all\u2019aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l\u2019applicazione della legge, sia contraria all\u2019interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di una particolare impresa, pubblica o privata, oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra i prestatori di servizi.<\/p>\n<p>3. I bandi e gli avvisi di cui al presente articolo contengono le informazioni indicate negli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XIX\">allegati XIX e XX<\/a> , conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione europea in atti di esecuzione, e sono pubblicati secondo quanto previsto dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#071\">articoli 71 e 72<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"154\"><\/a>154. (Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti)<\/p>\n<p>1. Per organizzare i concorsi di progettazione, le stazioni appaltanti applicano procedure conformi alle disposizioni dei <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">titoli I, II, III e IV della Parte II<\/a> e del presente capo.<\/p>\n<p>2. L\u2019ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non pu\u00f2 essere limitata:<\/p>\n<blockquote><p>a) al territorio della Repubblica o a una parte di esso;<\/p>\n<p>b) dal fatto che i partecipanti debbono essere persone fisiche o persone giuridiche.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Sono ammessi a partecipare ai concorsi di progettazione, per i lavori, i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti con il decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">articolo 24, comma 5<\/a> . I requisiti di qualificazione devono comunque consentire condizioni di accesso e partecipazione per i piccoli e medi operatori economici dell\u2019area tecnica e per i giovani professionisti.<\/p>\n<p>4. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessit\u00e0, la stazione appaltante pu\u00f2 procedere all\u2019esperimento di un concorso di progettazione articolato in due gradi. Il secondo grado, avente ad oggetto la presentazione del progetto di fattibilit\u00e0, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nel primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, pu\u00f2 essere affidato l\u2019incarico della progettazione definitiva ed esecutiva a condizione che detta possibilit\u00e0 e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.<\/p>\n<p>5. Le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione, possono procedere all\u2019esperimento di un concorso in due fasi, la prima avente ad oggetto la presentazione di un progetto di fattibilit\u00e0 e la seconda avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilit\u00e0 per la parte strutturale ed impiantistica.<br \/>\nIl bando pu\u00f2 altres\u00ec prevedere l\u2019affidamento diretto dell\u2019incarico relativo alla progettazione esecutiva al soggetto che abbia presentato il migliore progetto definitivo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"155\"><\/a>155. (Commissione giudicatrice per i concorsi di progettazione)<\/p>\n<p>1. La commissione giudicatrice \u00e8 composta unicamente di persone fisiche, alle quali si applicano le disposizioni in materia di incompatibilit\u00e0 e astensione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#077\">articolo 77, comma 6<\/a> , nonch\u00e9 l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#078\">articolo 78<\/a> .<\/p>\n<p>2. Qualora ai partecipanti a un concorso di progettazione \u00e8 richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente.<\/p>\n<p>3. La commissione giudicatrice \u00e8 autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri.<\/p>\n<p>4. I membri della commissione giudicatrice esaminano i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L\u2019anonimato deve essere rispettato sino al parere o alla decisione della commissione giudicatrice. In particolare, la commissione:<\/p>\n<blockquote><p>a) verifica la conformit\u00e0 dei progetti alle prescrizioni del bando;<\/p>\n<p>b) esamina i progetti e valuta, collegialmente ciascuno di essi;<\/p>\n<p>c) esprime i giudizi su ciascun progetto sulla base dei criteri indicati nel bando, con specifica motivazione;<\/p>\n<p>d) assume le decisioni anche a maggioranza;<\/p>\n<p>e) redige i verbali delle singole riunioni;<\/p>\n<p>f) redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;<\/p>\n<p>g) consegna gli atti dei propri lavori alla stazione appaltante.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha iscritto nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E\u2019 redatto un processo verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"156\"><\/a>156. (Concorso di idee)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai concorsi di idee finalizzati all\u2019acquisizione di una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.<\/p>\n<p>2. Sono ammessi al concorso di idee, oltre che i soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all\u2019esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l\u2019ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante che bandisce il concorso.<\/p>\n<p>3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma pi\u00f9 idonea alla sua corretta rappresentazione. Per i lavori, nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto di fattibilit\u00e0 tecnica ed economica. Il termine di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all\u2019importanza e complessit\u00e0 del tema e non pu\u00f2 essere inferiore a sessanta giorni dalla pubblicazione del bando. La partecipazione deve avvenire in forma anonima.<\/p>\n<p>4. Il bando prevede un congruo premio al soggetto o ai soggetti che hanno elaborato le idee ritenute migliori.<\/p>\n<p>5. L\u2019idea o le idee premiate sono acquisite in propriet\u00e0 dalla stazione appaltante, previa eventuale definizione degli assetti tecnici, le quali possono essere poste a base di un concorso di progettazione o di un appalto di servizi di progettazione. Alla procedura sono ammessi a partecipare i premiati qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.<\/p>\n<p>6. La stazione appaltante pu\u00f2 affidare al vincitore del concorso di idee la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, con procedura negoziata senza bando, a condizione che detta facolt\u00e0 sia stata esplicitata nel bando, e che il soggetto sia in possesso dei requisiti di capacit\u00e0 tecnico professionale ed economica previsti nel bando in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare.<\/p>\n<p>7. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessit\u00e0, la stazione appaltante pu\u00f2 procedere all\u2019esperimento di un concorso di progettazione articolato in due fasi. La seconda fase, avente ad oggetto la presentazione del progetto definitivo del progetto di fattibilit\u00e0, ovvero di un progetto definitivo a livello architettonico e a livello di progetto di fattibilit\u00e0 per la parte strutturale ed impiantistica, si svolge tra i soggetti individuati sino ad un massimo di dieci, attraverso la valutazione di proposte di idee presentate nella prima fase e selezionate senza formazione di graduatorie di merito e assegnazione di premi. Tra i soggetti selezionati a partecipare alla seconda fase devono essere presenti almeno il 30 per cento di soggetti incaricati, singoli o in forma associata, con meno di cinque anni di iscrizione ai relativi albi professionali. Nel caso di raggruppamento, il suddetto requisito deve essere posseduto dal capogruppo. Ai soggetti selezionati aventi meno di cinque anni di iscrizione \u00e8 corrisposto un rimborso spese pari al 50 per cento degli importi previsti per le spese come determinati dal decreto per i corrispettivi professionali di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">comma 8 dell\u2019articolo 24<\/a> . Per gli altri soggetti selezionati, in forma singola o associata, il predetto rimborso \u00e8 pari al 25 per cento. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti, pu\u00f2 essere affidato l\u2019incarico della progettazione esecutiva a condizione che detta possibilit\u00e0 e il relativo corrispettivo siano previsti nel bando.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"157\"><\/a>157. (Altri incarichi di progettazione e connessi)<\/p>\n<p>1. Gli incarichi di progettazione relativi ai lavori che non rientrano tra quelli di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#023\">comma 2, primo periodo, dell\u2019articolo 23<\/a> nonch\u00e9 di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore alle soglie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , sono affidati secondo le modalit\u00e0 di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">Parte II, Titolo I, II, III e IV del presente codice<\/a> . Nel caso in cui il valore delle attivit\u00e0 di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , l\u2019affidamento diretto della direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione al progettista \u00e8 consentito soltanto per particolari e motivate ragioni e ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.<\/p>\n<p>2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parit\u00e0 di trattamento, proporzionalit\u00e0 e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">articolo 36, comma 2, lettera b)<\/a> ; l\u2019invito \u00e8 rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. Gli incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro, sono affidati con procedura aperta o ristretta ai sensi degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#060\">articoli 60 e 61<\/a> ;<\/p>\n<p>3. E\u2019 vietato l\u2019affidamento di attivit\u00e0 di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivit\u00e0 di supporto per mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO V \u2013 SERVIZI RICERCA E SVILUPPO<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"158\"><\/a>158. (Servizi di ricerca e sviluppo)<\/p>\n<p>1. Relativamente ai servizi di ricerca e sviluppo le disposizioni di cui al presente codice si applicano esclusivamente ai contratti per servizi di ricerca e sviluppo identificati con i codici CPV da 73000000-2 a 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 o 73430000-5, purch\u00e9 siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) i risultati appartengono esclusivamente all\u2019amministrazione aggiudicatrice e all\u2019ente aggiudicatore, affinch\u00e9 li usi nell\u2019esercizio della sua attivit\u00e0;<\/p>\n<p>b) la prestazione del servizio \u00e8 interamente retribuita dall\u2019amministrazione aggiudicatrice e dall\u2019ente aggiudicatore.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Le stazioni appaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#004\">articolo 4 del presente codice<\/a> , agli appalti pubblici pre-commerciali, destinati al conseguimento di risultati non appartenenti in via esclusiva all\u2019amministrazione aggiudicatrice e all\u2019ente aggiudicatore perch\u00e9 li usi nell\u2019esercizio della sua attivit\u00e0 e per i quali la prestazione del servizio non \u00e8 interamente retribuita dall\u2019amministrazione aggiudicatrice e dall\u2019ente aggiudicatore, cos\u00ec come definiti nella comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007, nelle ipotesi in cui l\u2019esigenza non possa essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gi\u00e0 disponibili sul mercato.<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO VI \u2013 APPALTI E PROCEDURE IN SPECIFICI SETTORI<\/p>\n<p align=\"left\">SEZIONE PRIMA \u2013 DIFESA E SICUREZZA<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"159\"><\/a>159. (Difesa e sicurezza)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione non altrimenti esclusi dal suo ambito di applicazione ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 4, nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, volte anche a proteggere la riservatezza delle informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici rendono disponibili in una procedura di aggiudicazione dell\u2019appalto.<\/p>\n<p>2. All\u2019aggiudicazione di concessioni nei settori della difesa e della sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica la <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#164\">parte III del presente codice<\/a> fatta eccezione per le concessioni relative alle ipotesi alle quali il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, non si applica in virt\u00f9 dell\u2019articolo 6 del citato decreto legislativo.<\/p>\n<p>3. In deroga all\u2019articolo 31, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l\u2019amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento, pu\u00f2 nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell\u2019ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento pu\u00f2 essere un dipendente specializzato in materie giuridico amministrative.<\/p>\n<p>4. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l\u2019ANAC, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono definite le direttive generali per la disciplina delle attivit\u00e0 del Ministero della difesa, in relazione agli appalti e alle concessioni diversi da quelli che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. Le direttive generali disciplinano, altres\u00ec, gli interventi da eseguire in Italia e all\u2019Estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali, nonch\u00e9 i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare per i quali non si applicano i limiti di importo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">articolo 36<\/a> . Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 20<\/a>.<\/p>\n<p>5. Per gli acquisti eseguiti all\u2019estero dall\u2019amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell\u2019importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"160\"><\/a>160. (Contratti misti concernenti aspetti di difesa e sicurezza)<\/p>\n<p>1. Ai contratti misti aventi per oggetto appalti o concessioni rientranti nell\u2019ambito di applicazione del presente codice nonch\u00e9 appalti disciplinati dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 346 TFUE<\/a> o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applicano le seguenti disposizioni.<\/p>\n<p>2. Se le diverse parti di un determinato appalto o di una concessione sono oggettivamente separabili, si applicano i commi da 3 a 5. Se non sono separabili, si applica il comma 6.<\/p>\n<p>3. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto o una concessione distinti per le parti separate, il regime giuridico applicabile a ciascuno di tali contratti distinti \u00e8 determinato in base alle caratteristiche della parte separata.<\/p>\n<p>4. Se le amministrazioni aggiudicatrici scelgono di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica, il relativo regime giuridico si determina sulla base dei seguenti criteri:<\/p>\n<blockquote><p>a) se una parte dell\u2019appalto o della concessione \u00e8 disciplinata dall\u2019articolo 346 TFUE, l\u2019appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto n\u00e9 il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, purch\u00e9 le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive;<\/p>\n<p>b) se una parte di un appalto o una concessione \u00e8 disciplinata dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, l\u2019appalto unico o la concessione unica possono essere aggiudicati conformemente a tale decreto, purch\u00e9 le rispettive aggiudicazioni siano giustificate da ragioni oggettive. Sono fatte salve le soglie e le esclusioni previste dallo stesso decreto legislativo.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. La decisione di aggiudicare un appalto unico o una concessione unica non pu\u00f2 essere adottata allo scopo di escludere l\u2019applicazione del presente codice o del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.<\/p>\n<p>6. Se le diverse parti di un appalto o di una concessione sono oggettivamente non separabili, l\u2019appalto o la concessione possono essere aggiudicati senza applicare il presente decreto ove includa elementi cui si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 346 TFUE<\/a> ; altrimenti pu\u00f2 essere aggiudicato conformemente al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"161\"><\/a>161. (Contratti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali)<\/p>\n<p>1. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione e alle concessioni in materia di difesa o di sicurezza di cui al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora essi siano disciplinati da:<\/p>\n<blockquote><p>a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un\u2019intesa internazionale conclusi in conformit\u00e0 dei trattati dell\u2019Unione europea, tra lo Stato e uno o pi\u00f9 Paesi terzi o relative articolazioni e riguardante lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto;<\/p>\n<p>b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o un\u2019intesa internazionale in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un Paese terzo;<\/p>\n<p>c) norme procedurali specifiche di un\u2019organizzazione internazionale nel caso di appalti;<\/p>\n<p>d) norme procedurali specifiche di un\u2019organizzazione internazionale che si approvvigiona per le proprie finalit\u00e0 o a concessioni che devono essere aggiudicate da uno Stato membro in conformit\u00e0 di tali norme.<\/p><\/blockquote>\n<p>Gli accordi o le intese di cui alla lettera a) relativi ad appalti, sono comunicati alla Commissione.<\/p>\n<p>2. Il presente codice non si applica agli appalti pubblici e ai concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che l\u2019amministrazione aggiudicatrice aggiudica in base a norme sugli appalti previste da un\u2019organizzazione internazionale o da un\u2019istituzione internazionale di finanziamento, quando gli appalti pubblici e i concorsi di progettazione in questione sono interamente finanziati da tale organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici e concorsi di progettazione cofinanziati prevalentemente da un\u2019organizzazione internazionale o da un\u2019istituzione internazionale di finanziamento, le parti si accordano sulle procedure d\u2019appalto applicabili.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"162\"><\/a>162. (Contratti secretati)<\/p>\n<p>1. Le disposizioni del presente codice relative alle procedure di affidamento possono essere derogate:<\/p>\n<blockquote><p>a) per i contratti al cui oggetto, atti o modalit\u00e0 di esecuzione \u00e8 attribuita una classifica di segretezza;<\/p>\n<p>b) per i contratti la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformit\u00e0 a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera a), le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell\u2019articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero di altre norme vigenti. Ai fini della deroga di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture eseguibili con speciali misure di sicurezza individuate nel predetto provvedimento.<\/p>\n<p>3. I contratti di cui al comma 1 sono eseguiti da operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto e del nulla osta di sicurezza, ai sensi e nei limiti di cui all\u2019articolo 42, comma 1-bis, della legge n. 124 del 2007.<\/p>\n<p>4. L\u2019affidamento dei contratti di cui al presente articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all\u2019oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con pi\u00f9 di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.<\/p>\n<p>5. La Corte dei conti, tramite un proprio ufficio organizzato in modo da salvaguardare le esigenze di riservatezza, esercita il controllo preventivo sulla legittimit\u00e0 e sulla regolarit\u00e0 dei contratti di cui al presente articolo, nonch\u00e9 sulla regolarit\u00e0, correttezza ed efficacia della gestione. Dell\u2019attivit\u00e0 di cui al presente comma \u00e8 dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.<br \/>\n<i>(l\u2019ufficio \u00e8 stato istituito con delibera della Corte dei conti 8 giugno 2016, in G.U. n. 151 del 30 giugno 2016)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"163\"><\/a>163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile)<\/p>\n<p>1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell\u2019amministrazione competente che si reca prima sul luogo, pu\u00f2 disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumit\u00e0.<\/p>\n<p>2. L\u2019esecuzione dei lavori di somma urgenza pu\u00f2 essere affidata in forma diretta ad uno o pi\u00f9 operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell\u2019amministrazione competente.<\/p>\n<p>3. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate \u00e8 definito consensualmente con l\u2019affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante pu\u00f2 ingiungere all\u2019affidatario l\u2019esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante l\u2019utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilit\u00e0; ove l\u2019esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.<\/p>\n<p>4. Il responsabile del procedimento o il tecnico dell\u2019amministrazione competente compila entro dieci giorni dall\u2019ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora l\u2019amministrazione competente sia un ente locale, la copertura della spesa viene assicurata con le modalit\u00e0 previste dall\u2019articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.<\/p>\n<p>5. Qualora un\u2019opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l\u2019approvazione del competente organo dell\u2019amministrazione, la relativa realizzazione \u00e8 sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.<\/p>\n<p>6. Costituisce circostanza di somma urgenza, ai fini del presente articolo, anche il verificarsi degli eventi di cui all\u2019articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell\u2019articolo 3 della medesima legge, dell\u2019imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l\u2019adozione di misure indilazionabili, e nei limiti dello stretto necessario imposto da tali misure. La circostanza di somma urgenza, in tali casi, \u00e8 ritenuta persistente finch\u00e9 non risultino eliminate le situazioni dannose o pericolose per la pubblica o privata incolumit\u00e0 derivanti dall\u2019evento calamitoso che ha comportato la declaratoria dello stato di emergenza di cui all\u2019articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 e in tali circostanze le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all\u2019affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture con le procedure previste nel presente articolo.<\/p>\n<p>7. Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 , il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l\u2019amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall\u2019affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l\u2019affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, le amministrazioni aggiudicatrici recedono dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gi\u00e0 eseguite e il rimborso delle spese eventualmente gi\u00e0 sostenute per l\u2019esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilit\u00e0 conseguite, e procedono alle segnalazioni alle competenti autorit\u00e0.<\/p>\n<p>8. In via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l\u2019affidamento diretto pu\u00f2 essere autorizzato anche al di sopra dei limiti di cui al comma 1, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nei provvedimenti di cui al comma 2, dell\u2019articolo 5, della legge n. 225 del 1992. L\u2019affidamento diretto per i motivi di cui al presente articolo non \u00e8 comunque ammesso per appalti di valore pari o superiore alla soglia europea.<\/p>\n<p>9. Limitatamente agli appalti pubblici di forniture e servizi di cui al comma 6, per i quali non siano disponibili elenchi di prezzi definiti mediante l\u2019utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, gli affidatari si impegnano a fornire i servizi e le forniture richiesti ad un prezzo provvisorio stabilito consensualmente tra le parti e ad accettare la determinazione definitiva del prezzo a seguito di apposita valutazione di congruit\u00e0. A tal fine il responsabile del procedimento comunica il prezzo provvisorio, unitamente ai documenti esplicativi dell\u2019affidamento, all\u2019ANAC che, entro sessanta giorni rende il proprio parere sulla congruit\u00e0 del prezzo. Avverso la decisione dell\u2019ANAC sono esperibili i normali rimedi di legge mediante ricorso ai competenti organi di giustizia amministrativa. Nelle more dell\u2019acquisizione del parere di congruit\u00e0 si procede al pagamento del 50% del prezzo provvisorio.<\/p>\n<p>10. Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell\u2019affidatario, delle modalit\u00e0 della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all\u2019ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimit\u00e0 sugli atti previsti dalle vigenti normative.<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE III \u2013 CONTRATTI DI CONCESSIONE<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 PRINCIPI GENERALI E SITUAZIONI SPECIFICHE<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO I \u2013 PRINCIPI GENERALI<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"164\"><\/a>164. (Oggetto e ambito di applicazione)<\/p>\n<p>1. Ferme restando le disposizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 346 del TFUE<\/a> , le disposizioni di cui alla presente Parte definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonch\u00e9 dagli enti aggiudicatori qualora i lavori o i servizi siano destinati ad una delle attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_II\">allegato II<\/a> . In ogni caso, le disposizioni della presente Parte non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalit\u00e0 e le condizioni, l\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica che pu\u00f2 svolgersi anche mediante l\u2019utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.<\/p>\n<p>2. Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#004\">parte I e nella parte II, del presente codice<\/a> , relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalit\u00e0 e alle procedure di affidamento, alle modalit\u00e0 di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalit\u00e0 di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalit\u00e0 di esecuzione.<\/p>\n<p>3. I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell\u2019ambito di applicazione della presente Parte.<\/p>\n<p>4. Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici, si applicano, salvo che non siano derogate nella presente parte, le disposizioni del presente codice.<\/p>\n<p>5. I concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, per gli appalti di lavori affidati a terzi sono tenuti all\u2019osservanza della presente Parte.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"165\"><\/a>165. (Rischio ed equilibrio economico-finanziario nelle concessioni)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nei contratti di concessione come definiti all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.eee\">articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv)<\/a> , la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo definito dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.eee\">articolo 3, comma 1, lettera zz)<\/a> riferito alla possibilit\u00e0 che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull\u2019equilibrio del piano economico finanziario. Le variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell\u2019insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario.<\/p>\n<p>2. L\u2019equilibrio economico finanziario definito all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.eee\">articolo 3, comma 1, lettera fff)<\/a> , rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al precedente comma 1. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l\u2019amministrazione aggiudicatrice pu\u00f2 stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell\u2019equilibrio economico-finanziario, pu\u00f2 essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all\u2019opera affidata in concessione. In ogni caso, l\u2019eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non pu\u00f2 essere superiore al trenta per cento del costo dell\u2019investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.<\/p>\n<p>3. La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell\u2019opera. Il contratto di concessione \u00e8 risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Al fine di agevolare l\u2019ottenimento del finanziamento dell\u2019opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilit\u00e0, intendendosi per tali la reperibilit\u00e0 sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilit\u00e0 di tali fonti e la congrua redditivit\u00e0 del capitale investito per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando pu\u00f2 essere previsto che l\u2019amministrazione aggiudicatrice possa indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare le offerte, al fine di verificare l\u2019insussistenza di criticit\u00e0 del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilit\u00e0, e possa provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non pu\u00f2 essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati. Non pu\u00f2 essere oggetto di consultazione l\u2019importo delle misure di defiscalizzazione di cui all\u2019articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , e all\u2019articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , nonch\u00e9 l\u2019importo dei contributi pubblici, ove previsti.<\/p>\n<p>4. Il bando pu\u00f2 prevedere che l\u2019offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o pi\u00f9 istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l\u2019operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.<\/p>\n<p>5. L\u2019amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancato collocamento delle obbligazioni di progetto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#185\">articolo 185<\/a> , entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo. Resta salva la facolt\u00e0 del concessionario di reperire la liquidit\u00e0 necessaria alla realizzazione dell\u2019investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purch\u00e9 sottoscritte entro lo stesso termine. Nel caso di risoluzione del rapporto ai sensi del primo periodo, il concessionario non avr\u00e0 diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute, ivi incluse quelle relative alla progettazione definitiva. Il bando di gara pu\u00f2 altres\u00ec prevedere che in caso di parziale finanziamento del progetto e comunque per uno stralcio tecnicamente ed economicamente funzionale, il contratto di concessione rimanga efficace limitatamente alla parte che regola la realizzazione e la gestione del medesimo stralcio funzionale.<\/p>\n<p>6. Il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario che incidono sull\u2019equilibrio del piano economico finanziario pu\u00f2 comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all\u2019operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione \u00e8 subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l\u2019attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilit\u00e0 (NARS). Negli altri casi, \u00e8 facolt\u00e0 dell\u2019amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. Al concessionario spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"166\"><\/a>166. (Principio di libera amministrazione delle autorit\u00e0 pubbliche)<\/p>\n<p>1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme di cui alla presente Parte. Essi sono liberi di decidere il modo migliore per gestire l\u2019esecuzione dei lavori e la prestazione dei servizi per garantire in particolare un elevato livello di qualit\u00e0, sicurezza ed accessibilit\u00e0, la parit\u00e0 di trattamento e la promozione dell\u2019accesso universale e dei diritti dell\u2019utenza nei servizi pubblici.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"167\"><\/a>167. (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni)<\/p>\n<p>1. Il valore di una concessione, ai fini di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , \u00e8 costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell\u2019IVA, stimato dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonch\u00e9 per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.<\/p>\n<p>2. Il valore stimato \u00e8 calcolato al momento dell\u2019invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto un bando, al momento in cui l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore avvia la procedura di aggiudicazione della concessione.<\/p>\n<p>3. Se il valore della concessione al momento dell\u2019aggiudicazione \u00e8 superiore di pi\u00f9 del 20 per cento rispetto al valore stimato, la stima rilevante \u00e8 costituita dal valore della concessione al momento dell\u2019aggiudicazione.<\/p>\n<p>4. Il valore stimato della concessione \u00e8 calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:<\/p>\n<blockquote><p>a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti;<\/p>\n<p>b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore;<\/p>\n<p>c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l\u2019assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;<\/p>\n<p>d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l\u2019esecuzione della concessione;<\/p>\n<p>e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell\u2019attivo facenti parte della concessione;<\/p>\n<p>f) il valore dell\u2019insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purch\u00e9 siano necessari per l\u2019esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;<\/p>\n<p>g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Nel calcolo del valore stimato della concessione le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori tengono conto degli atti di regolazione delle Autorit\u00e0 indipendenti.<\/p>\n<p>6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non pu\u00f2 essere fatta con l\u2019intenzione di escludere tale concessione dall\u2019ambito di applicazione del presente codice. Una concessione non pu\u00f2 essere frazionata al fine di escluderla dall\u2019osservanza delle norme del presente codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino, valutate al momento della predisposizione del bando dalla amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore.<\/p>\n<p>7. Quando un\u2019opera o un servizio proposti possono dar luogo all\u2019aggiudicazione di una concessione per lotti distinti, \u00e8 computato il valore complessivo stimato della totalit\u00e0 di tali lotti.<\/p>\n<p>8. Quando il valore complessivo dei lotti \u00e8 pari o superiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> il presente codice si applica all\u2019aggiudicazione di ciascun lotto.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"168\"><\/a>168. (Durata delle concessioni)<\/p>\n<p>1. La durata delle concessioni \u00e8 limitata ed \u00e8 determinata nel bando di gara dall\u2019amministrazione aggiudicatrice o dall\u2019ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa \u00e8 commisurata al valore della concessione, nonch\u00e9 alla complessit\u00e0 organizzativa dell\u2019oggetto della stessa.<\/p>\n<p>2. La durata massima della concessione non pu\u00f2 essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario individuato sulla base di criteri di ragionevolezza, insieme ad una remunerazione del capitale investito, tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano economico-finanziario. Gli investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"169\"><\/a>169. (Contratti misti di concessioni)<\/p>\n<p>1. Le concessioni aventi per oggetto sia lavori che servizi sono aggiudicate secondo le disposizioni applicabili al tipo di concessione che caratterizza l\u2019oggetto principale del contratto. Nel caso di concessioni miste che consistono in parte in servizi sociali e altri servizi specifici elencati nell\u2019allegato IX l\u2019oggetto principale \u00e8 determinato in base al valore stimato pi\u00f9 elevato tra quelli dei rispettivi servizi.<\/p>\n<p>2. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente separabili, si applicano i commi 5, 6 e 9. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, si applicano i commi 8 e 10.<\/p>\n<p>3. Se parte di un determinato contratto, ovvero una delle attivit\u00e0 interessate, sono disciplinate dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 346 TFUE<\/a> o dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#160\">articolo 160<\/a> .<\/p>\n<p>4. Nel caso di contratti aventi ad oggetto diverse attivit\u00e0, una delle quali \u00e8 disciplinata dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XVIII\">allegato XVIII<\/a> , gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare un\u2019unica concessione. Se gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuna di tali concessioni \u00e8 adottata in base alle caratteristiche della attivit\u00e0 distinta. Qualora oggetto del contratto sia anche un\u2019attivit\u00e0 disciplinata dalle disposizioni sui settori speciali si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#028\">articolo 28<\/a> .<\/p>\n<p>5. Nel caso di contratti aventi ad oggetto sia elementi disciplinati dal presente codice che altri elementi, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono scegliere di aggiudicare concessioni distinte per le parti distinte o di aggiudicare una concessione unica. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare concessioni separate, la decisione che determina quale regime giuridico si applica a ciascuno di tali concessioni distinti \u00e8 adottata in base alle caratteristiche della parte distinta.<\/p>\n<p>6. Se le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori scelgono di aggiudicare una concessione unica, il presente codice si applica, salvo se altrimenti previsto all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#160\">articolo 160<\/a> o dal comma 9, alla concessione mista che ne deriva, a prescindere dal valore delle parti cui si applicherebbe un diverso regime giuridico e dal regime giuridico cui tali parti sarebbero state altrimenti soggette.<\/p>\n<p>7. La scelta tra l\u2019aggiudicazione di un\u2019unica concessione o di pi\u00f9 concessioni distinte non pu\u00f2 essere effettuata al fine di eludere l\u2019applicazione del presente codice.<\/p>\n<p>8. Se le diverse parti di un determinato contratto sono oggettivamente non separabili, il regime giuridico applicabile \u00e8 determinato in base all\u2019oggetto principale del contratto in questione.<\/p>\n<p>9. Nel caso di contratti misti che contengono elementi di concessioni nonch\u00e9 appalti nei settori ordinari o speciali il contratto misto \u00e8 aggiudicato in conformit\u00e0 con le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari o nei settori speciali.<\/p>\n<p>10. Nel caso in cui il contratto misto concerna elementi sia di una concessione di servizi che di un contratto di forniture, l\u2019oggetto principale \u00e8 determinato in base al valore stimato pi\u00f9 elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture.<\/p>\n<p>11. Ad una concessione destinata all\u2019esercizio di pi\u00f9 attivit\u00e0 si applicano le norme relative alla principale attivit\u00e0 cui \u00e8 destinata.<\/p>\n<p>12. Nel caso di concessioni per cui \u00e8 oggettivamente impossibile stabilire a quale attivit\u00e0 siano principalmente destinate, le norme applicabili sono determinate conformemente alle lettere a), b) e c):<\/p>\n<blockquote><p>a) la concessione \u00e8 aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici se una delle attivit\u00e0 cui \u00e8 destinata la concessione \u00e8 soggetta alle disposizioni applicabili alle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici e l\u2019altra attivit\u00e0 \u00e8 soggetta alle disposizioni relative alle concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori;<\/p>\n<p>b) la concessione \u00e8 aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano gli appalti nei settori ordinari se una delle attivit\u00e0 \u00e8 disciplinata dalle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione delle concessioni e l\u2019altra dalle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari;<\/p>\n<p>c) la concessione \u00e8 aggiudicata secondo le disposizioni che disciplinano le concessioni se una delle attivit\u00e0 cui \u00e8 destinata la concessione \u00e8 disciplinata dalle disposizioni relative all\u2019aggiudicazione delle concessioni e l\u2019altra non \u00e8 soggetta n\u00e9 alla disciplina delle concessioni n\u00e9 a quella relativa all\u2019aggiudicazione degli appalti nei settori ordinari o speciali.<\/p><\/blockquote>\n<p align=\"left\">CAPO II \u2013 GARANZIE PROCEDURALI<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"170\"><\/a>170. (Requisiti tecnici e funzionali)<\/p>\n<p>1. I requisiti tecnici e funzionali dei lavori da eseguire o dei servizi da fornire oggetto della concessione sono definiti nei documenti di gara. Tali requisiti possono riferirsi anche allo specifico processo di produzione o di esecuzione dei lavori o di fornitura dei servizi richiesti, a condizione che siano collegati all\u2019oggetto del contratto e commisurati al valore e agli obiettivi dello stesso. I requisiti tecnici e funzionali possono includere, sulla base delle richieste formulate dalle stazioni appaltanti, livelli di qualit\u00e0, livelli di prestazione ambientale ed effetti sul clima, progettazione per tutti i requisiti (compresa l\u2019accessibilit\u00e0 per le persone con disabilit\u00e0) e la valutazione di conformit\u00e0, l\u2019esecuzione, la sicurezza o le dimensioni, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, la marcatura e l\u2019etichettatura o le istruzioni per l\u2019uso.<\/p>\n<p>2. A meno che non siano giustificati dall\u2019oggetto del contratto, i requisiti tecnici e funzionali non fanno riferimento a una fabbricazione o provenienza determinata o a un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un determinato operatore economico, n\u00e9 a marchi, brevetti, tipi o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti. Tale riferimento \u00e8 autorizzato, in via eccezionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell\u2019oggetto del contratto non sia possibile; un siffatto riferimento \u00e8 accompagnato dall\u2019espressione \u00abo equivalente\u00bb.<\/p>\n<p>3. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non possono escludere un\u2019offerta sulla base della giustificazione secondo cui i lavori e i servizi offerti non sono conformi ai requisiti tecnici e funzionali richiesti nei documenti di gara, se l\u2019offerente prova, con qualsiasi mezzo idoneo, che le soluzioni da lui proposte con la propria offerta soddisfano in maniera equivalente i requisiti tecnici e funzionali.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"171\"><\/a>171. (Garanzie procedurali nei criteri di aggiudicazione)<\/p>\n<p>1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla stazione appaltante ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#173\">articolo 173<\/a> , purch\u00e9 siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>a) l\u2019offerta risponde ai requisiti minimi prescritti dalla stazione appaltante;<\/p>\n<p>b) l\u2019offerente ottempera alle condizioni di partecipazione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#172\">articolo 172<\/a> ;<\/p>\n<p>c) l\u2019offerente non \u00e8 escluso dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#172\">articolo 172<\/a> .<\/p><\/blockquote>\n<p>2. I requisiti minimi di cui al comma 1, lettera a) prevedono le condizioni e le caratteristiche tecniche, fisiche, funzionali e giuridiche che ogni offerta deve soddisfare o possedere.<\/p>\n<p>3. Le stazioni appaltanti forniscono, inoltre:<\/p>\n<blockquote><p>a) nel bando di concessione, una descrizione della concessione e delle condizioni di partecipazione;<\/p>\n<p>b) nel bando di concessione o nell\u2019invito a presentare offerte, l\u2019espressa indicazione che la concessione \u00e8 vincolata alla piena attuazione del piano finanziario e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche e che l\u2019offerta deve espressamente contenere, a pena di esclusione, l\u2019impegno espresso da parte del concessionario al rispetto di tali condizioni;<\/p>\n<p>c) nel bando di concessione, nell\u2019invito a presentare offerte o negli altri documenti di gara, una descrizione dei criteri di aggiudicazione e, se del caso, i requisiti minimi da soddisfare.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. La stazione appaltante pu\u00f2 limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato, purch\u00e9 ci\u00f2 avvenga in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi. Il numero di candidati o di offerenti invitati a partecipare deve essere sufficiente a garantire un\u2019effettiva concorrenza.<\/p>\n<p>5. La stazione appaltante rende noti a tutti i partecipanti le modalit\u00e0 della procedura e un termine indicativo per il suo completamento. Le eventuali modifiche sono comunicate a tutti i partecipanti e, nella misura in cui riguardino elementi indicati nel bando di concessione, rese pubbliche per tutti gli operatori economici.<\/p>\n<p>6. La stazione appaltante assicura la tracciabilit\u00e0 degli atti inerenti alle singole fasi del procedimento, con idonee modalit\u00e0, fatto salvo il rispetto delle disposizioni dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#053\">articolo 53<\/a> .<\/p>\n<p>7. La stazione appaltante pu\u00f2 condurre liberamente negoziazioni con i candidati e gli offerenti. L\u2019oggetto della concessione, i criteri di aggiudicazione e i requisiti minimi non possono essere modificati nel corso delle negoziazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"172\"><\/a>172. (Selezione e valutazione qualitativa dei candidati)<\/p>\n<p>1. Le stazioni appaltanti verificano le condizioni di partecipazione relative alle capacit\u00e0 tecniche e professionali e alla capacit\u00e0 finanziaria ed economica dei candidati o degli offerenti, sulla base di certificazioni, autocertificazioni o attestati che devono essere presentati come prova. Le condizioni di partecipazione sono correlate e proporzionali alla necessit\u00e0 di garantire la capacit\u00e0 del concessionario di eseguire la concessione, tenendo conto dell\u2019oggetto della concessione e dell\u2019obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva.<\/p>\n<p>2. Per soddisfare le condizioni di partecipazione di cui al comma 1, ove opportuno e nel caso di una particolare concessione, l\u2019operatore economico pu\u00f2 affidarsi alle capacit\u00e0 di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei suoi rapporti con loro. Se un operatore economico intende fare affidamento sulle capacit\u00e0 di altri soggetti, deve dimostrare all\u2019amministrazione aggiudicatrice o all\u2019ente aggiudicatore che disporr\u00e0 delle risorse necessarie per l\u2019intera durata della concessione. Per quanto riguarda la capacit\u00e0 finanziaria, la stazione appaltante pu\u00f2 richiedere che l\u2019operatore economico e i soggetti in questione siano responsabili in solido dell\u2019esecuzione del contratto. Alle stesse condizioni, un raggruppamento di operatori economici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45<\/a> pu\u00f2 fare valere le capacit\u00e0 dei partecipanti al raggruppamento o di altri soggetti. In entrambi i casi si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#089\">articolo 89<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"173\"><\/a>173. (Termini, principi e criteri di aggiudicazione)<\/p>\n<p>1. Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">articolo 30<\/a> .<\/p>\n<p>2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e comunque in deroga all\u2019articolo 95, la stazione appaltante elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione, comprese eventualmente le offerte, \u00e8 di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando. Se la procedura si svolge in fasi successive, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali \u00e8 di ventidue giorni. Si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#079\">articolo 79, commi 1 e 2<\/a> .<\/p>\n<p>3. Se la stazione appaltante riceve un\u2019offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista utilizzando l\u2019ordinaria diligenza, pu\u00f2, in via eccezionale, modificare l\u2019ordine dei criteri di aggiudicazione di cui al comma 2, per tenere conto di tale soluzione innovativa. In tal caso, la stazione appaltante informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell\u2019ordine di importanza dei criteri ed emette un nuovo invito a presentare offerte nel termine minimo di ventidue giorni di cui al suddetto comma 2, terzo periodo. Se i criteri di aggiudicazione sono stati pubblicati al momento della pubblicazione del bando di concessione, la stazione appaltante pubblica un nuovo bando di concessione, nel rispetto del termine minimo di trenta giorni di cui al comma 2, secondo periodo. La modifica dell\u2019ordine non deve dar luogo a discriminazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO III \u2013 ESECUZIONE DELLE CONCESSIONI<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"174\"><\/a>174. (Subappalto)<\/p>\n<p>1. Ferma restando la disciplina di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#030\">articolo 30<\/a> , alle concessioni in materia di subappalto si applica il presente articolo.<\/p>\n<p>2. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, n\u00e9 le imprese ad esse collegate; se il concessionario ha costituito una societ\u00e0 di progetto, in conformit\u00e0 all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#184\">articolo 184<\/a> , non si considerano terzi i soci, alle condizioni di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#184\">comma 2 del citato articolo 184<\/a> . In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35, comma 1, lettera a)<\/a> , indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi:<\/p>\n<blockquote><p>a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;<\/p>\n<p>b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l\u2019elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. L\u2019offerente ha l\u2019obbligo di dimostrare, nei casi di cui al comma 2, l\u2019assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l\u2019esistenza di motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> .<\/p>\n<p>4. Nel caso di concessioni di lavori e di servizi da fornire presso l\u2019impianto sotto la supervisione della stazione appaltante successivamente all\u2019aggiudicazione della concessione e al pi\u00f9 tardi all\u2019inizio dell\u2019esecuzione della stessa, il concessionario indica alla stazione appaltante dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il concessionario in ogni caso comunica alla stazione appaltante ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonch\u00e9 le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nei lavori o servizi. Tale disposizione non si applica ai fornitori.<\/p>\n<p>5. Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario \u00e8 obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell\u2019impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente.<\/p>\n<p>6. L\u2019esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pu\u00f2 formare oggetto di ulteriore subappalto.<\/p>\n<p>7. Qualora la natura del contratto lo consenta, \u00e8 fatto obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di inadempimento da parte dell\u2019appaltatore o in caso di richiesta del subappaltatore. Il pagamento diretto \u00e8 comunque subordinato alla verifica della regolarit\u00e0 contributiva e retributiva dei dipendenti del subappaltatore. In caso di pagamento diretto il concessionario \u00e8 liberato dall\u2019obbligazione solidale di cui al comma 5.<\/p>\n<p>8. Si applicano, altres\u00ec, le disposizioni previste dai <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">commi 10, 11 e 17 dell\u2019articolo 105<\/a><\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"175\"><\/a>175. (Modifica dei contratti durante il periodo di efficacia)<\/p>\n<p>1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei seguenti casi:<\/p>\n<blockquote><p>a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state espressamente previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili che fissino la portata, la natura delle eventuali modifiche, nonch\u00e9 le condizioni alle quali possono essere impiegate. Tali clausole non possono apportare modifiche che alterino la natura generale della concessione. In ogni caso le medesime clausole non possono prevedere la proroga della durata della concessione;<\/p>\n<p>b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilit\u00e0 o interoperativit\u00e0 tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell\u2019ambito della concessione iniziale e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi;<\/p>\n<p>c) ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni:<\/p>\n<blockquote><p>1) la necessit\u00e0 di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l\u2019ordinaria diligenza;<\/p>\n<p>2) la modifica non alteri la natura generale della concessione;<\/p><\/blockquote>\n<p>d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:<\/p>\n<blockquote><p>1) una clausola di revisione in conformit\u00e0 della lettera a);<\/p>\n<p>2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purch\u00e9 ci\u00f2 non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l\u2019applicazione del presente codice, fatta salva l\u2019autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;<\/p>\n<p>3) nel caso in cui la stazione appaltante si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori;<\/p>\n<p>e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del comma 7.<\/p><\/blockquote>\n<\/blockquote>\n<p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), perle concessioni aggiudicate dalle amministrazioni aggiudicatrici allo scopo di svolgere un\u2019attivit\u00e0 diversa da quelle di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_II\">allegato II<\/a> l\u2019eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non pu\u00f2 eccedere complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell\u2019aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione. Le modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.<\/p>\n<p>3. Le stazioni appaltanti che hanno modificato una concessione nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), pubblicano, conformemente a quanto disposto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> , un avviso nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione europea, contenente le informazioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XXV\">allegato XXV<\/a> .<\/p>\n<p>4. Le concessioni possono essere modificate senza necessit\u00e0 di una nuova procedura di aggiudicazione, n\u00e9 di verificare se le condizioni di cui al comma 7, lettere da a) a d), sono rispettate se la modifica \u00e8 al di sotto di entrambi i valori seguenti:<\/p>\n<blockquote><p>a) la soglia fissata all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35, comma 1, lettera a)<\/a> ;<\/p>\n<p>b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. La modifica di cui al comma 4 non pu\u00f2 alterare la natura generale della concessione. In caso di pi\u00f9 modifiche successive, il valore \u00e8 accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.<\/p>\n<p>6. Ai fini del calcolo del valore di cui ai commi 1, lettere a), b) e c), 2 e4 il valore aggiornato \u00e8 il valore di riferimento quando la concessione prevede una clausola di indicizzazione. Se la concessione non prevede una clausola di indicizzazione, il valore aggiornato \u00e8 calcolato tenendo conto dell\u2019inflazione calcolata dall\u2019ISTAT.<\/p>\n<p>7. La modifica di una concessione durante il periodo della sua efficacia \u00e8 considerata sostanziale, quando altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 4, una modifica \u00e8 considerata sostanziale se almeno una delle seguenti condizioni \u00e8 soddisfatta:<\/p>\n<blockquote><p>a) la modifica introduce condizioni che, ove originariamente previste, avrebbero consentito l\u2019ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l\u2019accettazione di un\u2019offerta diversa da quella accettata, oppure avrebbero consentito una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione;<\/p>\n<p>b) la modifica altera l\u2019equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;<\/p>\n<p>c) la modifica estende notevolmente l\u2019ambito di applicazione della concessione;<\/p>\n<p>d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).<\/p><\/blockquote>\n<p>8. Una nuova procedura di aggiudicazione di una concessione \u00e8 richiesta per modifiche delle condizioni di una concessione durante il periodo della sua efficacia diverse da quelle previste ai commi 1 e 4.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"176\"><\/a>176. (Cessazione, revoca d\u2019ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro)<\/p>\n<p>1. La concessione cessa quando:<\/p>\n<blockquote><p>a) il concessionario avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> ;<\/p>\n<p>b) la stazione appaltante ha violato con riferimento al procedimento di aggiudicazione, il diritto dell\u2019Unione europea come accertato dalla Corte di Giustizia dell\u2019Unione europea ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2012_TFUE.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell\u2019Unione europea<\/a> ;<\/p>\n<p>c) la concessione ha subito una modifica che avrebbe richiesto una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi dell\u2019articolo 175, comma 8.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, non si applicano i termini previsti dall\u2019articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 .<\/p>\n<p>3. Nel caso in cui l\u2019annullamento d\u2019ufficio dipenda da vizio non imputabile al concessionario si applica il comma 4.<\/p>\n<p>4. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento della amministrazione aggiudicatrice ovvero quest\u2019ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse spettano al concessionario:<\/p>\n<blockquote><p>a) il valore delle opere realizzate pi\u00f9 gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l\u2019opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;<\/p>\n<p>b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;<\/p>\n<p>c) un indennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione,<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Le somme di cui al comma 4 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del concessionario e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#185\">articolo 185<\/a> , limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono indisponibili da parte di quest\u2019ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.<\/p>\n<p>6. L\u2019efficacia della revoca della concessione \u00e8 sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore delle somme previste al comma 4.<\/p>\n<p>7. Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del concessionario trova applicazione l\u2019articolo 1453 del codice civile .<\/p>\n<p>8. Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l\u2019intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione \u00e8 stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell\u2019oggetto della concessione alla data del subentro.<\/p>\n<p>9. L\u2019operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell\u2019esecuzione della concessione e l\u2019esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell\u2019operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.<\/p>\n<p>10. Fuori dalle ipotesi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#175\">articolo 175, comma 1, lettera d)<\/a> , la sostituzione del concessionario \u00e8 limitata al tempo necessario per l\u2019espletamento di una nuova procedura di gara.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"177\"><\/a>177. (Affidamenti dei concessionari)<\/p>\n<p>1. Fatto salvo quanto previsto dall\u2019articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture gi\u00e0 in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell\u2019Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all\u2019ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilit\u00e0 del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalit\u00e0. La restante parte pu\u00f2 essere realizzata da societ\u00e0 in house di cui all\u2019articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da societ\u00e0 direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.<\/p>\n<p>2. Le concessioni di cui al comma 1 gi\u00e0 in essere si adeguano alle predette disposizioni entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice.<\/p>\n<p>3. La verifica del rispetto del limite di cui al comma 1, pari all\u2019ottanta per cento, da parte dei soggetti preposti e dell\u2019ANAC, viene effettuata, annualmente, secondo le modalit\u00e0 indicate dall\u2019ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto al limite indicato devono essere riequilibrate entro l\u2019anno successivo. Nel caso di reiterate situazioni di squilibrio per due anni consecutivi il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell\u2019importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"178\"><\/a>178. (Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio)<\/p>\n<p>1. Per le concessioni autostradali che, alla data di entrata in vigore del presente codice, siano scadute, il concedente, che non abbia ancora provveduto, procede alla predisposizione del bando di gara per l\u2019affidamento della concessione, secondo le regole di evidenza pubblica previste dal presente codice, nel termine perentorio di sei mesi dalla predetta data, ferma restando la possibilit\u00e0 di affidamento in house ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">articolo 5<\/a> . Fatto salvo quanto previsto per l\u2019affidamento delle concessioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">articolo 5<\/a> del presente codice, \u00e8 vietata la proroga delle concessioni autostradali.<\/p>\n<p>2. I reciproci obblighi, per il periodo necessario al perfezionamento della procedura di cui al comma 1, sono regolati, sulla base delle condizioni contrattuali vigenti.<\/p>\n<p>3. Per le concessioni autostradali per le quali la scadenza avviene nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente codice, il concedente avvia la procedura per l\u2019individuazione del concessionario subentrante, mediante gara ad evidenza pubblica, in conformit\u00e0 alle disposizioni del presente codice, ferma restando la possibilit\u00e0 di affidamento in house ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">articolo 5<\/a> . Ove il suddetto termine sia inferiore a ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore del presente codice, la procedura di gara viene indetta nel pi\u00f9 breve tempo possibile, in modo da evitare soluzioni di continuit\u00e0 tra i due regimi concessori.<\/p>\n<p>4. Il concedente avvia le procedure ad evidenza pubblica per l\u2019affidamento della nuova concessione autostradale entro il termine di ventiquattro mesi antecedente alla scadenza della concessione in essere, ferma restando la possibilit\u00e0 di affidamento in house ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">articolo 5<\/a> .<\/p>\n<p>5. Qualora la procedura di gara non si concluda entro il termine di scadenza della concessione, il concessionario uscente resta obbligato a proseguire nell\u2019ordinaria amministrazione fino al trasferimento della gestione. Per detto periodo si applica quanto previsto al comma 2.<\/p>\n<p>6. Il concedente, almeno un anno prima della data di scadenza della concessione, effettua, in contraddittorio con il concessionario, tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato tecnico complessivo dell\u2019infrastruttura ed ordina, se del caso, i necessari ripristini e le occorrenti modificazioni dello stato dei luoghi in conformit\u00e0 degli impegni assunti convenzionalmente.<\/p>\n<p>7. Per le opere assentite che il concessionario ha gi\u00e0 eseguito e non ancora ammortizzate alla scadenza della concessione, il concessionario uscente ha diritto ad un indennizzo di tali poste dell\u2019investimento, da parte del subentrante, pari al costo effettivamente sostenuto, al netto degli ammortamenti, dei beni reversibili non ancora ammortizzati come risultante dal bilancio di esercizio alla data dell\u2019anno in cui termina la concessione, e delle variazioni eseguite ai fini regolatori. L\u2019importo del valore di subentro \u00e8 a carico del concessionario subentrante.<\/p>\n<p>8. Per le concessioni autostradali il rischio di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.qq\">articolo 3, comma 1, lettera zz)<\/a> , si intende comprensivo del rischio traffico. L\u2019amministrazione pu\u00f2 richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all\u2019Autorit\u00e0 di regolazione dei trasporti.<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE IV \u2013 PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E CONTRAENTE GENERALE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"179\"><\/a>179. (Disciplina comune applicabile)<\/p>\n<p>1. Alle procedure di affidamento di cui alla presente parte si applicano le disposizioni di cui alla parte I, III, V e VI, in quanto compatibili.<\/p>\n<p>2. Si applicano inoltre, in quanto compatibili con le previsioni della presente parte, le disposizioni della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II, titolo I<\/a> a seconda che l\u2019importo dei lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">articolo 35<\/a> , ovvero inferiore, nonch\u00e9 le ulteriori disposizioni della parte II indicate all\u2019articolo 164, comma 2.<\/p>\n<p>3. Le disposizioni della presente parte si applicano, in quanto compatibili, anche ai servizi.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"180\"><\/a>180. (Partenariato pubblico privato)<\/p>\n<p>1. Il contratto di partenariato \u00e8 il contratto a titolo oneroso di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.eee\">articolo 3, comma 1, lettera eee)<\/a> . Il contratto pu\u00f2 avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilit\u00e0 tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.<\/p>\n<p>2. Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell\u2019operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall\u2019ente concedente e\/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna.<\/p>\n<p>3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all\u2019operatore economico comporta l\u2019allocazione a quest\u2019ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilit\u00e0 o, nei casi di attivit\u00e0 redditizia verso l\u2019esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell\u2019opera come definiti, rispettivamente, dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.eee\">articolo 3 comma 1 lettere aaa), bbb) e ccc)<\/a> . Il contenuto del contratto \u00e8 definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall\u2019operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall\u2019effettiva fornitura del servizio o utilizzabilit\u00e0 dell\u2019opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualit\u00e0 contrattualizzati, purch\u00e9 la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altres\u00ec disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all\u2019operatore economico.<\/p>\n<p>4. A fronte della disponibilit\u00e0 dell\u2019opera o della domanda di servizi, l\u2019amministrazione aggiudicatrice pu\u00f2 scegliere di versare un canone all\u2019operatore economico che \u00e8 proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilit\u00e0 dell\u2019opera, nonch\u00e9 ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell\u2019insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell\u2019operatore economico.<\/p>\n<p>5. L\u2019amministrazione aggiudicatrice sceglie altres\u00ec che a fronte della disponibilit\u00e0 dell\u2019opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilit\u00e0 economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell\u2019operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo.<\/p>\n<p>6. L\u2019equilibrio economico finanziario, come definito all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.eee\">articolo 3, comma 1, lettera fff)<\/a> , rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l\u2019amministrazione aggiudicatrice pu\u00f2 stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono pi\u00f9 a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo pu\u00f2 essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all\u2019opera da affidare in concessione. Le modalit\u00e0 di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall\u2019amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l\u2019equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l\u2019eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non pu\u00f2 essere superiore al trenta per cento del costo dell\u2019investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari.<\/p>\n<p>7. La documentata disponibilit\u00e0 di un finanziamento \u00e8 condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell\u2019opera. Il contratto \u00e8 risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto.<\/p>\n<p>8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilit\u00e0 e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"181\"><\/a>181. (Procedure di affidamento)<\/p>\n<p>1. La scelta dell\u2019operatore economico avviene con procedure ad evidenza pubblica anche mediante dialogo competitivo.<\/p>\n<p>2. Salva l\u2019ipotesi in cui l\u2019affidamento abbia ad oggetto anche l\u2019attivit\u00e0 di progettazione come prevista dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#180\">articolo 180, comma 1<\/a> , le amministrazioni aggiudicatrici provvedono all\u2019affidamento dei contratti ponendo a base di gara il progetto definitivo e uno schema di contratto e di piano economico finanziario, che disciplinino l\u2019allocazione dei rischi tra amministrazione aggiudicatrice e operatore economico.<\/p>\n<p>3. La scelta \u00e8 preceduta da adeguata istruttoria con riferimento all\u2019analisi della domanda e dell\u2019offerta, della sostenibilit\u00e0 economico-finanziaria e economico- sociale dell\u2019operazione, alla natura e alla intensit\u00e0 dei diversi rischi presenti nell\u2019operazione di partenariato, anche utilizzando tecniche di valutazione mediante strumenti di comparazione per verificare la convenienza del ricorso a forme di partenariato pubblico privato in alternativa alla realizzazione diretta tramite normali procedure di appalto.<\/p>\n<p>4. L\u2019amministrazione aggiudicatrice esercita il controllo sull\u2019attivit\u00e0 dell\u2019operatore economico attraverso la predisposizione ed applicazione di sistemi di monitoraggio, secondo modalit\u00e0 definite da linee guida adottate dall\u2019ANAC, sentito il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, entro novanta giorni dall\u2019entrata in vigore del presente codice, verificando in particolare la permanenza in capo all\u2019operatore economico dei rischi trasferiti. L\u2019operatore economico \u00e8 tenuto a collaborare ed alimentare attivamente tali sistemi.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"182\"><\/a>182. (Finanziamento del progetto)<\/p>\n<p>1. Il finanziamento dei contratti pu\u00f2 avvenire utilizzando idonei strumenti quali, tra gli altri, la finanza di progetto. Il finanziamento pu\u00f2 anche riguardare il conferimento di asset patrimoniali pubblici e privati. La remunerazione del capitale investito \u00e8 definita nel contratto.<\/p>\n<p>2. Il contratto definisce i rischi trasferiti, le modalit\u00e0 di monitoraggio della loro permanenza entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale e le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto, tali da comportare la permanenza dei rischi trasferiti in capo all\u2019operatore economico.<\/p>\n<p>3. Il verificarsi di fatti non riconducibili all\u2019operatore economico che incidono sull\u2019equilibrio del piano economico finanziario pu\u00f2 comportare la sua revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all\u2019operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto. Ai fini della tutela della finanza pubblica strettamente connessa al mantenimento della predetta allocazione dei rischi, nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, la revisione \u00e8 subordinata alla previa valutazione da parte del Nucleo di consulenza per l\u2019attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilit\u00e0 (NARS). Negli altri casi, \u00e8 facolt\u00e0 dell\u2019amministrazione aggiudicatrice sottoporre la revisione alla previa valutazione del NARS. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico finanziario, le parti possono recedere dal contratto. All\u2019operatore economico spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"183\"><\/a>183. (Finanza di progetto)<\/p>\n<p>1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit\u00e0, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all\u2019affidamento mediante concessione ai sensi della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#164\">parte III<\/a> , affidare una concessione ponendo a base di gara il progetto di fattibilit\u00e0, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l\u2019utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti. In ogni caso per le infrastrutture afferenti le opere in linea, \u00e8 necessario che le relative proposte siano ricomprese negli strumenti di programmazione approvati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p>2. Il bando di gara \u00e8 pubblicato con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> ovvero di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">articolo 36, comma 9<\/a> , secondo l\u2019importo dei lavori, ponendo a base di gara il progetto di fattibilit\u00e0 predisposto dall\u2019amministrazione aggiudicatrice. Il progetto di fattibilit\u00e0 da porre a base di gara \u00e8 redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la sua predisposizione in funzione delle diverse professionalit\u00e0 coinvolte nell\u2019approccio multidisciplinare proprio del progetto di fattibilit\u00e0. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto di fattibilit\u00e0 a soggetti esterni, individuati con le procedure previste dal presente codice. Gli oneri connessi all\u2019affidamento di attivit\u00e0 a soggetti esterni possono essere ricompresi nel quadro economico dell\u2019opera.<\/p>\n<p>3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#Allegato_XXI\">allegato XXI<\/a> specifica:<\/p>\n<blockquote><p>a) che l\u2019amministrazione aggiudicatrice ha la possibilit\u00e0 di richiedere al promotore prescelto, di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#183.15\">comma 10, lettera b)<\/a> , di apportare al progetto definitivo, da questi presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che, in tal caso, la concessione \u00e8 aggiudicata al promotore solo successivamente all\u2019accettazione, da parte di quest\u2019ultimo, delle modifiche progettuali nonch\u00e9 del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;<\/p>\n<p>b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l\u2019amministrazione ha facolt\u00e0 di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l\u2019accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95<\/a> .<\/p>\n<p>5. Oltre a quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95<\/a> , l\u2019esame delle proposte \u00e8 esteso agli aspetti relativi alla qualit\u00e0 del progetto definitivo presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l\u2019esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla maggiore idoneit\u00e0 dell\u2019iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell\u2019area interessata, alla tutela del paesaggio e dell\u2019ambiente e alla sicurezza della navigazione.<\/p>\n<p>6. Il bando indica i criteri, secondo l\u2019ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicit\u00e0 previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.<\/p>\n<p>7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l\u2019ubicazione e la descrizione dell\u2019intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.<\/p>\n<p>8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti per i concessionari, anche associando o consorziando altri soggetti, ferma restando l\u2019assenza dei motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> .<\/p>\n<p>9. Le offerte devono contenere un progetto definitivo, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societ\u00e0 di servizi costituite dall\u2019istituto di credito stesso ed iscritte nell\u2019elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell\u2019articolo 106 del decreto legislativo 1\u00ba settembre 1993, n. 385 , o da una societ\u00e0 di revisione ai sensi dell\u2019articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonch\u00e9 la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o pi\u00f9 istituti finanziatori nel progetto. Il piano economico-finanziario, oltre a prevedere il rimborso delle spese sostenute per la predisposizione del progetto di fattibilit\u00e0 posto a base di gara, comprende l\u2019importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell\u2019ingegno di cui all\u2019articolo 2578 del codice civile . L\u2019importo complessivo delle spese di cui al periodo precedente non pu\u00f2 superare il 2,5 per cento del valore dell\u2019investimento, come desumibile dal progetto di fattibilit\u00e0 posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto definitivo deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto pu\u00f2 avere sull\u2019ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti.<\/p>\n<p>10. L\u2019amministrazione aggiudicatrice:<\/p>\n<blockquote><p>a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;<\/p>\n<p>b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore pu\u00f2 aver luogo anche in presenza di una sola offerta;<\/p>\n<p>c) pone in approvazione il progetto definitivo presentato dal promotore, con le modalit\u00e0 indicate all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#027\">articolo 27<\/a> , anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase \u00e8 onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell\u2019approvazione del progetto, nonch\u00e9 a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ci\u00f2 comporti alcun compenso aggiuntivo, n\u00e9 incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;<\/p>\n<p>d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;<\/p>\n<p>e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facolt\u00e0 di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l\u2019accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.<\/p><\/blockquote>\n<p>11. La stipulazione del contratto di concessione pu\u00f2 avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto definitivo e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformit\u00e0 al progetto di fattibilit\u00e0 approvato.<\/p>\n<p>12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest\u2019ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell\u2019aggiudicatario, dell\u2019importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.<\/p>\n<p>13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93<\/a> e da un\u2019ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell\u2019investimento, come desumibile dal progetto di fattibilit\u00e0 posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario \u00e8 tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103<\/a> . Dalla data di inizio dell\u2019esercizio del servizio, da parte del concessionario \u00e8 dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell\u2019opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103<\/a> ; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.<\/p>\n<p>14. Si applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , e successive modificazioni.<\/p>\n<p>15. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit\u00e0, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilit\u00e0, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto di fattibilit\u00e0 deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori e del quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la descrizione del progetto e i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto pu\u00f2 avere sull\u2019ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con propri decreti. Il piano economico-finanziario comprende l\u2019importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell\u2019ingegno di cui all\u2019articolo 2578 del codice civile . La proposta \u00e8 corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103<\/a> , <i>(rectius: dalla garanzia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93<\/a>)<\/i> e dall\u2019impegno a prestare una cauzione nella misura dell\u2019importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L\u2019amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilit\u00e0 della proposta. A tal fine l\u2019amministrazione aggiudicatrice pu\u00f2 invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilit\u00e0 le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non pu\u00f2 essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilit\u00e0 eventualmente modificato, \u00e8 inserito negli strumenti di programmazione approvati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed \u00e8 posto in approvazione con le modalit\u00e0 previste per l\u2019approvazione di progetti; il proponente \u00e8 tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilit\u00e0 approvato \u00e8 posto a base di gara, alla quale \u00e8 invitato il proponente. Nel bando l\u2019amministrazione aggiudicatrice pu\u00f2 chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando \u00e8 specificato che il promotore pu\u00f2 esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un\u2019offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonch\u00e9 le eventuali varianti al progetto di fattibilit\u00e0; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, pu\u00f2 esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell\u2019aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall\u2019aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell\u2019aggiudicatario, dell\u2019importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l\u2019originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell\u2019importo delle spese per la predisposizione dell\u2019offerta nei limiti di cui al comma 9.<\/p>\n<p>16. La proposta di cui al comma 15, primo periodo, pu\u00f2 riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#187\">articolo 187<\/a> .<\/p>\n<p>17. Possono presentare le proposte di cui al comma 15, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonch\u00e9 i soggetti con i requisiti per partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici anche per servizi di progettazione eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilit\u00e0 rientra tra i settori ammessi di cui all\u2019articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell\u2019ambito degli scopi di utilit\u00e0 sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.<\/p>\n<p>18. Al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilit\u00e0 e il coinvolgimento del sistema bancario nell\u2019operazione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni contenute all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#185\">articolo 185<\/a> .<\/p>\n<p>19. Limitatamente alle ipotesi di cui i <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#183.15\">commi 15 e 17<\/a> , i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purch\u00e9 tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l\u2019esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validit\u00e0 della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.<\/p>\n<p>20. Ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#002\">articolo 2 del presente codice<\/a> , per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente articolo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"184\"><\/a>184. (Societ\u00e0 di progetto)<\/p>\n<p>1. Il bando di gara per l\u2019affidamento di una concessione per la realizzazione e\/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilit\u00e0 deve prevedere che l\u2019aggiudicatario ha la facolt\u00e0, dopo l\u2019aggiudicazione, di costituire una societ\u00e0 di progetto informa di societ\u00e0 per azioni o a responsabilit\u00e0 limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l\u2019ammontare minimo del capitale sociale della societ\u00e0. In caso di concorrente costituito da pi\u00f9 soggetti, nell\u2019offerta \u00e8 indicatala quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si applicano anche alla gara di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#183\">articolo 183<\/a> . La societ\u00e0 cos\u00ec costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all\u2019aggiudicatario senza necessit\u00e0 di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara pu\u00f2, altres\u00ec, prevedere che la costituzione della societ\u00e0 sia un obbligo dell\u2019aggiudicatario.<\/p>\n<p>2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societ\u00e0 disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societ\u00e0 ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.<\/p>\n<p>3. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del contratto, la societ\u00e0 di progetto diventa la concessionaria a titolo originario e sostituisce l\u2019aggiudicatario in tutti i rapporti con l\u2019amministrazione concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d\u2019opera da parte della pubblica amministrazione, i soci della societ\u00e0 restano solidalmente responsabili con la societ\u00e0 di progetto nei confronti dell\u2019amministrazione per l\u2019eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societ\u00e0 di progetto pu\u00f2 fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d\u2019opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell\u2019opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalit\u00e0 per l\u2019eventuale cessione delle quote della societ\u00e0 di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societ\u00e0 e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell\u2019opera. L\u2019ingresso nel capitale sociale della societ\u00e0 di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"185\"><\/a>185. (Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle societ\u00e0 di progetto)<\/p>\n<p>1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilit\u00e0, le societ\u00e0 di progetto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#184\">articolo 184<\/a> nonch\u00e9 le societ\u00e0 titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.ii\">articolo 3, comma 1, lettere eee)<\/a> , possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile , purch\u00e9 destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi dell\u2019articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fermo restando che sono da intendersi inclusi in ogni caso tra i suddetti investitori qualificati altres\u00ec le societ\u00e0 ed altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati ai sensi dell\u2019articolo 2359 del codice civile ; detti obbligazioni e titoli di debito possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del codice civile .<\/p>\n<p>2. La documentazione di offerta deve riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l\u2019elevato profilo di rischio associato all\u2019operazione.<\/p>\n<p>3. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all\u2019avvio della gestione dell\u2019infrastruttura da parte del concessionario ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalit\u00e0 definite con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p>4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle societ\u00e0 operanti nella gestione dei servizi di cui all\u2019articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 , alle societ\u00e0 titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 , alle societ\u00e0 titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell\u2019energia elettrica, alle societ\u00e0 titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1\u00b0 agosto 2003, n. 259 , e alle societ\u00e0 titolari delle licenze individuali per l\u2019installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto decreto n. 259 del 2003, nonch\u00e9 a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all\u2019articolo 46 del decreto-legge 1\u00ba ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 . Per le finalit\u00e0 relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 \u00e8 adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.<\/p>\n<p>5. Le garanzie, reali e personali e di qualunque altra natura incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sar\u00e0 legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.<\/p>\n<p>6. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano quanto previsto all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#194\">articolo 194, comma 12<\/a> , del presente codice, in relazione alla facolt\u00e0 del contraente generale di emettere obbligazioni secondo quanto ivi stabilito.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"186\"><\/a>186. (Privilegio sui crediti)<\/p>\n<p>1. I crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo, anche tramite la sottoscrizione di obbligazioni e titoli similari, la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili, ivi inclusi i crediti, del concessionario e delle societ\u00e0 di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#194\">articolo 194<\/a> .<\/p>\n<p>2. Il privilegio, a pena di nullit\u00e0, deve risultare da atto scritto. Nell\u2019atto devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il debitore, l\u2019ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito, nonch\u00e9 gli elementi che costituiscono il finanziamento.<\/p>\n<p>3. L\u2019opponibilit\u00e0 ai terzi del privilegio sui beni \u00e8 subordinata alla trascrizione, nel registro indicato dall\u2019articolo 1524, comma 2, del codice civile , dell\u2019atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione del privilegio \u00e8 dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana; dall\u2019avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l\u2019impresa finanziata.<\/p>\n<p>4. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 1153 del codice civile , il privilegio pu\u00f2 essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell\u2019ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"187\"><\/a>187. (Locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilit\u00e0)<\/p>\n<p>1. Per la realizzazione, l\u2019acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilit\u00e0 i committenti tenuti all\u2019applicazione del presente codice possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria, che costituisce appalto pubblico di lavori, salvo che questi ultimi abbiano un carattere meramente accessorio rispetto all\u2019oggetto principale del contratto medesimo.<\/p>\n<p>2. Nei casi di cui al comma 1, il bando, ferme le altre indicazioni previste dal presente codice, determina i requisiti soggettivi, funzionali, economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi di partecipazione, le caratteristiche tecniche ed estetiche dell\u2019opera, i costi, i tempi e le garanzie dell\u2019operazione, nonch\u00e9 i parametri di valutazione tecnica ed economico-finanziaria dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa.<\/p>\n<p>3. L\u2019offerente di cui al comma 2 pu\u00f2 essere anche una associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal soggetto realizzatore, responsabili, ciascuno, in relazione alla specifica obbligazione assunta, ovvero un contraente generale. In caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa impeditiva all\u2019adempimento dell\u2019obbligazione da parte di uno dei due soggetti costituenti l\u2019associazione temporanea di imprese, l\u2019altro pu\u00f2 sostituirlo, con l\u2019assenso del committente, con altro soggetto avente medesimi requisiti e caratteristiche.<\/p>\n<p>4. L\u2019adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione e dalla eventuale gestione funzionale dell\u2019opera secondo le modalit\u00e0 previste.<\/p>\n<p>5. Il soggetto finanziatore, autorizzato ai sensi del <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/1993_0385.htm\">decreto legislativo 1\u00b0 settembre 1993, n. 385<\/a> , e successive modificazioni, deve dimostrare alla stazione appaltante che dispone, se del caso avvalendosi delle capacit\u00e0 di altri soggetti, anche in associazione temporanea con un soggetto realizzatore, dei mezzi necessari ad eseguire l\u2019appalto. L\u2019offerente pu\u00f2 anche essere un contraente generale.<\/p>\n<p>6. La stazione appaltante pone a base di gara almeno un progetto di fattibilit\u00e0. L\u2019aggiudicatario provvede alla predisposizione dei successivi livelli progettuali e all\u2019esecuzione dell\u2019opera.<\/p>\n<p>7. L\u2019opera oggetto del contratto di locazione finanziaria pu\u00f2 seguire il regime di opera pubblica ai fini urbanistici, edilizi ed espropriativi; l\u2019opera pu\u00f2 essere realizzata su area nella disponibilit\u00e0 dell\u2019aggiudicatario.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"188\"><\/a>188. (Contratto di disponibilit\u00e0)<\/p>\n<p>1. L\u2019affidatario del contratto di disponibilit\u00e0 \u00e8 retribuito con i seguenti corrispettivi, soggetti ad adeguamento monetario secondo le previsioni del contratto:<\/p>\n<blockquote><p>a) un canone di disponibilit\u00e0, da versare soltanto in corrispondenza alla effettiva disponibilit\u00e0 dell\u2019opera; il canone \u00e8 proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o nulla disponibilit\u00e0 della stessa per manutenzione, vizi o qualsiasi motivo non rientrante tra i rischi a carico dell\u2019amministrazione aggiudicatrice ai sensi del comma 3;<\/p>\n<p>b) l\u2019eventuale riconoscimento di un contributo in corso d\u2019opera, comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di costruzione dell\u2019opera, in caso di trasferimento della propriet\u00e0 dell\u2019opera all\u2019amministrazione aggiudicatrice;<\/p>\n<p>c) un eventuale prezzo di trasferimento, parametrato, in relazione ai canoni gi\u00e0 versati e all\u2019eventuale contributo incorso d\u2019opera di cui alla precedente lettera b), al valore di mercato residuo dell\u2019opera, da corrispondere, al termine del contratto, in caso di trasferimento della propriet\u00e0 dell\u2019opera all\u2019amministrazione aggiudicatrice.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. L\u2019affidatario assume il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell\u2019opera per il periodo di messa a disposizione dell\u2019amministrazione aggiudicatrice. Il contratto determina le modalit\u00e0 di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell\u2019opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorit\u00e0. Salvo diversa determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell\u2019opera derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri, nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.<\/p>\n<p>3. Il bando di gara \u00e8 pubblicato con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#072\">articolo 72<\/a> ovvero di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">articolo 36, comma 9<\/a> , secondo l\u2019importo del contratto, ponendo a base di gara il progetto di fattibilit\u00e0 tecnico ed economica predisposto dall\u2019amministrazione aggiudicatrice, che indica, in dettaglio, le caratteristiche tecniche e funzionali che deve assicurare l\u2019opera costruita e le modalit\u00e0 per determinare la riduzione del canone di disponibilit\u00e0, nei limiti di cui al comma 6. Le offerte devono contenere un progetto di fattibilit\u00e0 rispondente alle caratteristiche indicate in sede di gara e sono corredate dalla garanzia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#093\">articolo 93<\/a> ; il soggetto aggiudicatario \u00e8 tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103<\/a> . Dalla data di inizio della messa a disposizione da parte dell\u2019affidatario \u00e8 dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla messa a disposizione dell\u2019opera, da prestarsi nella misura del dieci per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#103\">articolo 103<\/a> ; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. L\u2019amministrazione aggiudicatrice valuta le offerte presentate con il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#095\">articolo 95<\/a> . Il bando indica i criteri, secondo l\u2019ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse offerte. Gli oneri connessi agli eventuali espropri sono considerati nel quadro economico degli investimenti e finanziati nell\u2019ambito del contratto di disponibilit\u00e0.<\/p>\n<p>4. Al contratto di disponibilit\u00e0 si applicano le disposizioni previste dal presente codice in materia di requisiti generali di partecipazione alle procedure di affidamento e di qualificazione degli operatori economici.<\/p>\n<p>5. Il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le eventuali varianti in corso d\u2019opera sono redatti a cura dell\u2019affidatario; l\u2019affidatario ha la facolt\u00e0 di introdurre le eventuali varianti finalizzate ad una maggiore economicit\u00e0 di costruzione o gestione, nel rispetto del progetto di fattibilit\u00e0 tecnica -economica e delle norme e provvedimenti di pubbliche autorit\u00e0 vigenti e sopravvenuti; il progetto definitivo, il progetto esecutivo e le varianti in corso d\u2019opera sono ad ogni effetto approvati dall\u2019affidatario, previa comunicazione all\u2019amministrazione aggiudicatrice la quale pu\u00f2, entro trenta giorni, motivatamente opporsi ove non rispettino il capitolato prestazionale e, ove prescritto, alle terze autorit\u00e0 competenti. Il rischio della mancata o ritardata approvazione da parte di terze autorit\u00e0 competenti della progettazione e delle eventuali varianti \u00e8 a carico dell\u2019affidatario. L\u2019amministrazione aggiudicatrice pu\u00f2 attribuire all\u2019affidatario il ruolo di autorit\u00e0 espropriante ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 .<\/p>\n<p>6. L\u2019attivit\u00e0 di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell\u2019opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e pu\u00f2 proporre all\u2019amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilit\u00e0. Il contratto individua, anche a salvaguardia degli enti finanziatori e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#186\">articolo 186 del presente codice<\/a> , il limite di riduzione del canone di disponibilit\u00e0 superato il quale il contratto \u00e8 risolto. L\u2019adempimento degli impegni dell\u2019amministrazione aggiudicatrice resta in ogni caso condizionato al positivo controllo della realizzazione dell\u2019opera e dalla messa a disposizione della stessa secondo le modalit\u00e0 previste dal contratto di disponibilit\u00e0<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"189\"><\/a>189. (Interventi di sussidiariet\u00e0 orizzontale)<\/p>\n<p>1. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attivit\u00e0 collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell\u2019ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere affidati in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza e parit\u00e0 di trattamento. A tal fine i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della propriet\u00e0 della lottizzazione. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al presente comma da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.<\/p>\n<p>2. Per la realizzazione di opere di interesse locale, gruppi di cittadini organizzati possono formulare all\u2019ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilit\u00e0, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati, indicandone i costi ed i mezzi di finanziamento, senza oneri per l\u2019ente medesimo. L\u2019ente locale provvede sulla proposta, con il coinvolgimento, se necessario, di eventuali soggetti, enti ed uffici interessati fornendo prescrizioni ed assistenza. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attivit\u00e0 ed i processi di cui al presente comma.<\/p>\n<p>3. Decorsi due mesi dalla presentazione della proposta, la proposta stessa si intende respinta. Entro il medesimo termine l\u2019ente locale pu\u00f2, con motivata delibera, disporre l\u2019approvazione delle proposte formulate ai sensi del comma 2, regolando altres\u00ec le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. La realizzazione degli interventi di cui ai commi da 2 a 5 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale \u00e8 subordinata al preventivo rilascio del parere o dell\u2019autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano in particolare le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 .<\/p>\n<p>4. Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell\u2019ente competente.<\/p>\n<p>5. La realizzazione delle opere di cui al comma 2 non pu\u00f2 in ogni caso dare luogo ad oneri fiscali ed amministrativi a carico del gruppo attuatore, fatta eccezione per l\u2019imposta sul valore aggiunto. Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono, fino alla attuazione del federalismo fiscale, ammesse in detrazione dall\u2019imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute, nella misura del 36 per cento, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e relativi provvedimenti di attuazione, e per il periodo di applicazione delle agevolazioni previste dal medesimo articolo 1. Successivamente, ne sar\u00e0 prevista la detrazione dai tributi propri dell\u2019ente competente.<\/p>\n<p>6. Restano ferme le disposizioni recate dall\u2019articolo 43, commi 1, 2, e 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , in materia di valorizzazione e incremento del patrimonio delle aree verdi urbane.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"190\"><\/a>190. (Baratto amministrativo)<\/p>\n<p>1. Gli enti territoriali definiscono con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di contratti di partenariato sociale, sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati, purch\u00e9 individuati in relazione ad un preciso ambito territoriale. I contratti possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l\u2019abbellimento di aree verdi, piazze o strade, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere, interventi di decoro urbano, di recupero e riuso con finalit\u00e0 di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati. In relazione alla tipologia degli interventi, gli enti territoriali individuano riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attivit\u00e0 svolta dal privato o dalla associazione ovvero comunque utili alla comunit\u00e0 di riferimento in un\u2019ottica di recupero del valore sociale della partecipazione dei cittadini alla stessa.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"191\"><\/a>191. (Cessione di immobili in cambio di opere)<\/p>\n<p>1. Il bando di gara pu\u00f2 prevedere a titolo di corrispettivo, totale o parziale, il trasferimento all\u2019affidatario della propriet\u00e0 di beni immobili appartenenti all\u2019amministrazione aggiudicatrice, gi\u00e0 indicati nel programma triennale per i lavori o nell\u2019avviso di preinformazione per i servizi e le forniture e che non assolvono pi\u00f9, secondo motivata valutazione della amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore, funzioni di pubblico interesse.<\/p>\n<p>2. Possono formare oggetto di trasferimento anche i beni immobili gi\u00e0 inclusi in programmi di dismissione, purch\u00e9 prima della pubblicazione del bando o avviso per l\u2019alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.<\/p>\n<p>3. Il bando di gara pu\u00f2 prevedere che il trasferimento della propriet\u00e0 dell\u2019immobile e la conseguente immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell\u2019ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea polizza fideiussoria per un valore pari al valore dell\u2019immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalit\u00e0 previste per il rilascio della cauzione provvisoria, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all\u2019eccezione di cui all\u2019articolo 1957, comma 2 del codice civile , nonch\u00e9 l\u2019operativit\u00e0 della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione \u00e8 progressivamente svincolata con le modalit\u00e0 previste con riferimento alla cauzione definitiva.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO II \u2013 IN HOUSE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"192\"><\/a>192. (Regime speciale degli affidamenti in house)<\/p>\n<p>1. E\u2019 istituito presso l\u2019ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicit\u00e0 e trasparenza nei contratti pubblici, l\u2019elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societ\u00e0 in house di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#005\">articolo 5<\/a> . L\u2019iscrizione nell\u2019elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l\u2019esistenza dei requisiti, secondo le modalit\u00e0 e i criteri che l\u2019Autorit\u00e0 definisce con proprio atto. La domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilit\u00e0, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all\u2019ente strumentale. Resta fermo l\u2019obbligo di pubblicazione degli atti connessi all\u2019affidamento diretto medesimo secondo quanto previsto al comma 3.<\/p>\n<p>2. Ai fini dell\u2019affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruit\u00e0 economica dell\u2019offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all\u2019oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonch\u00e9 dei benefici per la collettivit\u00e0 della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalit\u00e0 e socialit\u00e0, di efficienza, di economicit\u00e0 e di qualit\u00e0 del servizio, nonch\u00e9 di ottimale impiego delle risorse pubbliche.<\/p>\n<p>3. Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , in formato open-data, tutti gli atti connessi all\u2019affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell\u2019ambito del settore pubblico, ove non secretati ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#162\">articolo 162<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"193\"><\/a>193. (Societ\u00e0 pubblica di progetto)<\/p>\n<p>1. Ove il progetto di fattibilit\u00e0 dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore, preveda, ai fini della migliore utilizzazione dell\u2019infrastruttura e dei beni connessi, l\u2019attivit\u00e0 coordinata di pi\u00f9 soggetti pubblici, si procede attraverso la stipula di un accordo di programma tra i soggetti pubblici stessi e, ove opportuno attraverso la costituzione di una societ\u00e0 pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati. Alla societ\u00e0 pubblica di progetto sono attribuite le competenze necessarie alla realizzazione dell\u2019opera e delle opere strumentali o connesse, nonch\u00e9 alla espropriazione delle aree interessate, e all\u2019utilizzazione delle stesse e delle altre fonti di autofinanziamento indotte dall\u2019infrastruttura. La societ\u00e0 pubblica di progetto \u00e8 autorit\u00e0 espropriante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilit\u00e0 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 . La societ\u00e0 pubblica di progetto realizza l\u2019intervento in nome proprio e per conto dei propri soci e mandanti, avvalendosi dei finanziamenti per esso deliberati, operando anche al fine di ridurre il costo per la pubblica finanza.<\/p>\n<p>2. Per lo svolgimento delle competenze di cui al secondo periodo del comma 1, le societ\u00e0 pubbliche di progetto applicano le disposizioni del presente codice.<\/p>\n<p>3. Alla societ\u00e0 pubblica di progetto possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie.<\/p>\n<p>4. La societ\u00e0 pubblica di progetto \u00e8 istituita allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell\u2019infrastruttura, e a promuovere altres\u00ec la partecipazione al finanziamento; la societ\u00e0 \u00e8 organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore ai sensi del presente codice.<\/p>\n<p>5. Gli enti pubblici interessati alla realizzazione di un\u2019infrastruttura possono partecipare, tramite accordo di programma, al finanziamento della stessa, anche attraverso la cessione al soggetto aggiudicatore ovvero alla societ\u00e0 pubblica di progetto di beni immobili di propriet\u00e0 o allo scopo espropriati con risorse finanziarie proprie.<\/p>\n<p>6. Ai fini del finanziamento di cui al comma 5, gli enti pubblici possono contribuire per l\u2019intera durata del piano economico-finanziario al soggetto aggiudicatore o alla societ\u00e0 pubblica di progetto, devolvendo alla stessa i proventi di propri tributi o diverse fonti di reddito, fra cui:<\/p>\n<blockquote><p>a) da parte dei comuni, i ricavi derivanti dai flussi aggiuntivi di oneri di urbanizzazione o infrastrutturazione e IMU, indotti dalla infrastruttura;<\/p>\n<p>b) da parte della camera di commercio, industria e artigianato, una quota della tassa di iscrizione, allo scopo aumentata, ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580.<\/p><\/blockquote>\n<p>7. La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazioni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme in vigore.<\/p>\n<p>8. I soggetti privati interessati alla realizzazione di un\u2019infrastruttura possono contribuire alla stessa attraverso la cessione di immobili di loro propriet\u00e0 o impegnandosi a contribuire alla spesa, a mezzo di apposito accordo procedimentale.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO III \u2013 CONTRAENTE GENERALE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"194\"><\/a>194. (Affidamento a contraente generale)<\/p>\n<p>1. Con il contratto di affidamento unitario a contraente generale, il soggetto aggiudicatore affida ad un soggetto dotato di adeguata capacit\u00e0 organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria la realizzazione con qualsiasi mezzo dell\u2019opera, nel rispetto delle esigenze specificate nel progetto definitivo redatto dal soggetto aggiudicatore e posto a base di gara, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#195\">articolo 195, comma 2<\/a> , a fronte di un corrispettivo pagato in tutto o in parte dopo l\u2019ultimazione dei lavori.<\/p>\n<p>2. Il contraente generale provvede:<\/p>\n<blockquote><p>a) alla predisposizione del progetto esecutivo e alle attivit\u00e0 tecnico amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all\u2019approvazione dello stesso;<\/p>\n<p>b) all\u2019acquisizione delle aree di sedime; la delega di cui all\u2019articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 , in assenza di un concessionario, pu\u00f2 essere accordata al contraente generale;<\/p>\n<p>c) all\u2019esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;<\/p>\n<p>d) al prefinanziamento, in tutto o in parte, dell\u2019opera da realizzare;<\/p>\n<p>e) ove richiesto, all\u2019individuazione delle modalit\u00e0 gestionali dell\u2019opera e di selezione dei soggetti gestori;<\/p>\n<p>f) all\u2019indicazione, al soggetto aggiudicatore, del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale e di tutti gli altri elementi utili a prevenire le infiltrazioni della criminalit\u00e0, secondo le forme stabilite tra quest\u2019ultimo egli organi competenti in materia.<\/p><\/blockquote>\n<p>3. Il soggetto aggiudicatore provvede:<\/p>\n<blockquote><p>a) all\u2019approvazione del progetto esecutivo e delle varianti;<\/p>\n<p>b) alla nomina, con le procedure di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#031\">articolo 31, comma 1<\/a> , del direttore dei lavori e dei collaudatori, nonch\u00e9 provvede all\u2019alta sorveglianza sulla realizzazione delle opere, assicurando un costante monitoraggio dei lavori anche tramite un comitato permanente costituito da suoi rappresentanti e rappresentanti del contraente;<\/p>\n<p>c) al collaudo delle stesse;<\/p>\n<p>d) alla stipulazione di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonch\u00e9 di prevenzione e repressione della criminalit\u00e0, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano, in ogni caso prevedendo l\u2019adozione di protocolli di legalit\u00e0 che comportino clausole specifiche di impegno, da parte dell\u2019impresa aggiudicataria, a denunciare eventuali tentativi di estorsione, con la possibilit\u00e0 di valutare il comportamento dell\u2019aggiudicatario ai fini della successiva ammissione a procedure ristrette della medesima stazione appaltante in caso di mancata osservanza di tali prescrizioni. Le prescrizioni a cui si uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per i soggetti aggiudicatori e per l\u2019impresa aggiudicataria, che \u00e8 tenuta a trasferire i relativi obblighi a carico delle imprese interessate a qualunque titolo alla realizzazione dei lavori. Le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell\u2019opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#183\">articolo 183<\/a> e quelli derivanti dalla attuazione di ogni altra modalit\u00e0 di finanza di progetto. Gli oneri connessi al monitoraggio finanziario sono ricompresi nell\u2019aliquota forfettaria di cui al comma 20.<\/p><\/blockquote>\n<p>4. Il contraente generale risponde nei confronti del soggetto aggiudicatore della corretta e tempestiva esecuzione dell\u2019opera, secondo le successive previsioni del presente capo. I rapporti tra soggetto aggiudicatore e contraente generale sono regolati dalle norme della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#001\">arte I <\/a>e della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II<\/a> che costituiscono attuazione della direttiva 2014\/24\/UE o dalle norme della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#164\">parte III<\/a>, dagli atti di gara e dalle norme del codice civile regolanti l\u2019appalto.<\/p>\n<p>5. Alle varianti del progetto affidato al contraente generale non si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#063\">articolo 63<\/a> ; esse sono regolate dalle norme della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II<\/a>, che costituiscono attuazione della direttiva 2014\/24\/UE o dalle norme della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#164\">parte III<\/a> e dalle disposizioni seguenti:<\/p>\n<blockquote><p>a) restano a carico del contraente generale le eventuali varianti necessarie ad emendare i vizi o integrare le omissioni del progetto esecutivo redatto dallo stesso e approvato dal soggetto aggiudicatore, mentre restano a carico del soggetto aggiudicatore le eventuali varianti indotte da forza maggiore o sopravvenute prescrizioni di legge o di enti terzi o comunque richieste dal soggetto aggiudicatore;<\/p>\n<p>b) al di fuori dei casi di cui alla lettera a), il contraente generale pu\u00f2 proporre al soggetto aggiudicatore le varianti progettuali o le modifiche tecniche ritenute dallo stesso utili a ridurre il tempo o il costo di realizzazione delle opere; il soggetto aggiudicatore pu\u00f2 rifiutare la approvazione delle varianti o modifiche tecniche ove queste non rispettino le specifiche tecniche e le esigenze del soggetto aggiudicatore, specificate nel progetto posto a base di gara, o comunque determinino peggioramento della funzionalit\u00e0, durabilit\u00e0, manutenibilit\u00e0 e sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore spesa a carico del soggetto aggiudicatore o ritardo del termine di ultimazione.<\/p><\/blockquote>\n<p>6. Il contraente generale provvede alla esecuzione unitaria delle attivit\u00e0 di cui al comma 2 direttamente ovvero, se costituito da pi\u00f9 soggetti, a mezzo della societ\u00e0 di progetto di cui al comma 10; i rapporti del contraente generale con i terzi sono rapporti di diritto privato, a cui non si applica il presente codice, salvo quanto previsto nel presente capo. Al contraente generale che sia esso stesso amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si applicano le sole disposizioni di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#001\">parte I <\/a>e alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II, titolo I <\/a>che costituiscono attuazione della direttiva 2014\/24, ovvero di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#164\">parte III<\/a>.<\/p>\n<p>7. Il contraente generale pu\u00f2 eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi. I terzi affidatari di lavori del contraente generale devono a loro volta possedere i requisiti di qualificazione previsti dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#084\">articolo 84<\/a> , e possono sub affidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici; ai predetti sub-affidamenti si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#105\">articolo 105<\/a> .<\/p>\n<p>8. L\u2019affidamento al contraente generale, nonch\u00e9 gli affidamenti e sub affidamenti di lavori del contraente generale, sono soggetti alle verifiche antimafia, con le modalit\u00e0 previste per i lavori pubblici.<\/p>\n<p>9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa l\u2019emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l\u2019inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all\u2019affidatario, nonch\u00e9 applica le eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.<\/p>\n<p>10. Per il compimento delle proprie prestazioni il contraente generale, ove composto da pi\u00f9 soggetti, costituisce una societ\u00e0 di progetto in forma di societ\u00e0, anche consortile, per azioni o a responsabilit\u00e0 limitata. La societ\u00e0 \u00e8 regolata dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#184\">articolo 184<\/a> e dalle successive disposizioni del presente articolo. Alla societ\u00e0 possono partecipare, oltre ai soggetti componenti il contraente generale, istituzioni finanziarie, assicurative e tecnico operative preventivamente indicate in sede di gara. La societ\u00e0 cos\u00ec costituita subentra nel rapporto al contraente generale senza alcuna autorizzazione, salvo le verifiche antimafia e senza che il subentro costituisca cessione di contratto; salvo diversa previsione del contratto, i soggetti componenti il contraente generale restano solidalmente responsabili con la societ\u00e0 di progetto nei confronti del soggetto aggiudicatore per la buona esecuzione del contratto. In alternativa, la societ\u00e0 di progetto pu\u00f2 fornire al soggetto aggiudicatore garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme percepite in corso d\u2019opera, liberando in tal modo i soci. Tali garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell\u2019opera. Il capitale minimo della societ\u00e0 di progetto \u00e8 indicato nel bando di gara.<\/p>\n<p>11. Il contratto stabilisce le modalit\u00e0 per la eventuale cessione delle quote della societ\u00e0 di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societ\u00e0 e a garantire, nei limiti del contratto, il buon adempimento degli obblighi del contraente generale, sino a che l\u2019opera sia realizzata e collaudata. L\u2019ingresso nella societ\u00e0 di progetto e lo smobilizzo di partecipazioni da parte di istituti bancari e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione pu\u00f2 tuttavia avvenire in qualsiasi momento. Il soggetto aggiudicatore non pu\u00f2 opporsi alla cessione di crediti effettuata dal contraente generale nell\u2019ipotesi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#106\">articolo 106, comma 13<\/a> .<\/p>\n<p>12. Il bando determina la quota di valore dell\u2019opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie e i tempi e i modi di pagamento del prezzo. Il saldo della quota di corrispettivo ritenuta a tal fine deve essere pagato alla ultimazione dei lavori. Per il finanziamento della predetta quota, il contraente generale o la societ\u00e0 di progetto possono emettere obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/codicecivile.htm#2412\">articolo 2412 del codice civile<\/a> . Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell\u2019opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente. Le modalit\u00e0 di operativit\u00e0 della garanzia di cui al terzo periodo del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Le garanzie prestate dallo Stato ai sensi del presente comma sono inserite nell\u2019elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze.<\/p>\n<p>13. I crediti delle societ\u00e0 di progetto, ivi incluse quelle costituite dai concessionari a norma dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#184\">articolo 184<\/a> nei confronti del soggetto aggiudicatore, sono cedibili ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#106\">articolo 106, comma 13<\/a> ; la cessione pu\u00f2 avere ad oggetto crediti non ancora liquidi ed esigibili.<\/p>\n<p>14. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al debitore ceduto. L\u2019atto notificato deve espressamente indicare se la cessione \u00e8 effettuata a fronte di un finanziamento senza rivalsa o con rivalsa limitata.<\/p>\n<p>15. Il soggetto aggiudicatore liquida l\u2019importo delle prestazioni rese e prefinanziate dal contraente generale con la emissione di un certificato di pagamento esigibile alla scadenza del prefinanziamento secondo le previsioni contrattuali. Per i soli crediti di cui al presente comma ceduti a fronte di finanziamenti senza rivalsa o con rivalsa limitata, la emissione del certificato di pagamento costituisce definitivo riconoscimento del credito del finanziatore cessionario; al cessionario non \u00e8 applicabile nessuna eccezione di pagamento delle quote di prefinanziamento riconosciute, derivante dai rapporti tra debitore e creditore cedente, ivi inclusa la compensazione con crediti derivanti dall\u2019adempimento dello stesso contratto o con qualsiasi diverso credito nei confronti del contraente generale cedente.<\/p>\n<p>16. Il bando di gara indica la data ultima di pagamento dei crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15, in tutti i casi di mancato o ritardato completamento dell\u2019opera,<\/p>\n<p>17. Per gli affidamenti per i quali vi siano crediti riconosciuti definitivi ai sensi del comma 15:<\/p>\n<blockquote><p>a) ove le garanzie di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#104\">articolo 104<\/a> si siano gi\u00e0 ridotte ovvero la riduzione sia espressamente prevista nella garanzia prestata, il riconoscimento definitivo del credito non opera se la garanzia non \u00e8 ripristinata e la previsione di riduzione espunta dalla garanzia;<\/p>\n<p>b) in tutti i casi di risoluzione del rapporto per motivi attribuibili al contraente generale si applicano le disposizioni previste dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#176\">articolo 176, commi 8 e 9<\/a>.<\/p><\/blockquote>\n<p>18. Il contraente generale presta, una volta istituita, la garanzia per la risoluzione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#104\">articolo 104<\/a> , che deve comprendere la possibilit\u00e0 per il garante, in caso di fallimento o inadempienza del contraente generale, di far subentrare nel rapporto altro soggetto idoneo in possesso dei requisiti di contraente generale, scelto direttamente dal garante stesso.<\/p>\n<p>19. I capitolati prevedono, tra l\u2019altro:<\/p>\n<blockquote><p>a) le modalit\u00e0 e i tempi, nella fase di sviluppo e approvazione del progetto esecutivo, delle prestazioni propedeutiche ai lavori e i lavori di cantierizzazione, ove autorizzati;<\/p>\n<p>b) le modalit\u00e0 e i tempi per il pagamento dei ratei di corrispettivo dovuti al contraente generale per le prestazioni compiute prima dell\u2019inizio dei lavori, pertinenti in particolare le attivit\u00e0 progettuali e le prestazioni di cui alla lettera a).<\/p><\/blockquote>\n<p>20. Il soggetto aggiudicatore indica nel bando di gara un\u2019aliquota forfettaria, non sottoposta al ribasso d\u2019asta, ragguagliata all\u2019importo complessivo dell\u2019intervento, secondo valutazioni preliminari che il contraente generale \u00e8 tenuto a recepire nell\u2019offerta formulata in sede di gara, da destinare all\u2019attuazione di misure idonee volte al perseguimento delle finalit\u00e0 di prevenzione e repressione della criminalit\u00e0 e dei tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi del comma 3, lettera d) e dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#203\">articolo 203, comma 1<\/a> . Nel progetto che si pone a base di gara, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#195\">articolo 195, comma 2<\/a>, elaborato dal soggetto aggiudicatore, la somma corrispondente a detta aliquota \u00e8 inclusa nelle somme a disposizione del quadro economico, ed \u00e8 unita una relazione di massima che correda il progetto, indicante l\u2019articolazione delle suddette misure, nonch\u00e9 la stima dei costi. Tale stima \u00e8 riportata nelle successive fasi della progettazione. Le variazioni tecniche per l\u2019attuazione delle misure in questione, eventualmente proposte dal contraente generale, in qualunque fase dell\u2019opera, non possono essere motivo di maggiori oneri a carico del soggetto aggiudicatore. Ove il progetto definitivo sia prodotto per iniziativa del promotore, quest\u2019ultimo predispone analoga articolazione delle misure in questione, con relativa indicazione dei costi, non sottoposti a ribasso d\u2019asta e inseriti nelle somme a disposizione dell\u2019amministrazione. Le disposizioni del presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche nei casi di affidamento mediante concessione.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"195\"><\/a>195. (Procedure di aggiudicazione del contraente generale)<\/p>\n<p>1. Il ricorso alla scelta di aggiudicare mediante affidamento al contraente generale deve essere motivata dalla stazione appaltante in ragione della complessit\u00e0 e di altre esigenze al fine di garantire un elevato livello di qualit\u00e0, sicurezza ed economicit\u00e0.<\/p>\n<p>2. Per l\u2019affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto definitivo.<\/p>\n<p>3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all\u2019importanza e alla complessit\u00e0 delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all\u2019oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non pu\u00f2 essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.<\/p>\n<p>4. L\u2019aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene secondo il criterio dell\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa, individuata, oltre che sulla base dei criteri di cui all\u2019articolo 95, tenendo conto altres\u00ec:<\/p>\n<blockquote><p>a) del valore tecnico ed estetico delle varianti;<\/p>\n<p>b) del tempo di esecuzione;<\/p>\n<p>c) del costo di utilizzazione e di manutenzione;<\/p>\n<p>d) della maggiore entit\u00e0, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato \u00e8 in grado di offrire;<\/p>\n<p>e) di ogni ulteriore elemento individuato in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#115\">articoli da 115 a 121<\/a> , si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#114\">parte II, titolo VI<\/a> .<\/p>\n<p>6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II, titoli I, II e III<\/a> .<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"196\"><\/a>196. (Controlli sull\u2019esecuzione e collaudo)<\/p>\n<p>1. Al collaudo delle infrastrutture si provvede con le modalit\u00e0 e nei termini previsti dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#102\">articolo 102<\/a> .<\/p>\n<p>2. Per le infrastrutture di grande rilevanza o complessit\u00e0, il soggetto aggiudicatore pu\u00f2 autorizzare le commissioni di collaudo ad avvalersi dei servizi di supporto e di indagine di soggetti specializzati nel settore. Gli oneri relativi sono a carico dei fondi a disposizione del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle predette infrastrutture con le modalit\u00e0 e i limiti stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze. L\u2019affidatario del supporto al collaudo non pu\u00f2 avere rapporti di collegamento con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o eseguito in tutto o in parte l\u2019infrastruttura.<\/p>\n<p>3. Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, \u00e8 istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. La loro nomina nelle procedure di appalto avviene mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati indicati alle stazioni appaltanti in numero almeno triplo per ciascun ruolo da ricoprire e prevedendo altres\u00ec che le spese di tenuta dell\u2019albo siano poste a carico dei soggetti interessati.<\/p>\n<p>4. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono disciplinate le modalit\u00e0 di iscrizione all\u2019albo e di nomina, nonch\u00e9 i compensi da corrispondere che non devono superare i limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , e successive modificazioni, e all\u2019articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 . Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, si applica l\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216, comma 21<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"197\"><\/a>197. (Sistema di qualificazione del contraente generale)<\/p>\n<p>1. L\u2019attestazione del possesso dei requisiti del contraente generale avviene con le modalit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#084\">articolo 84<\/a> . La qualificazione pu\u00f2 essere richiesta da imprese singole in forma di societ\u00e0 commerciali o cooperative, da consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45, comma 2, lettera c)<\/a> .<\/p>\n<p>2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite all\u2019importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I contraenti generali non possono concorrere ad affidamenti di importo lordo superiore a quello della classifica di iscrizione, attestata con il sistema di cui al presente articolo ovvero documentata ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#045\">articolo 45<\/a> , salva la facolt\u00e0 di associarsi ad altro contraente generale.<\/p>\n<p>3. Le classifiche di qualificazione sono determinate dall\u2019ANAC.<\/p>\n<p>4. Costituiscono requisiti per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione da parte dei contraenti generali oltre l\u2019assenza dei motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> , ulteriori requisiti di un\u2019adeguata capacit\u00e0 economica e finanziaria, di un\u2019adeguata idoneit\u00e0 tecnica e organizzativa, nonch\u00e9 di un adeguato organico tecnico e dirigenziale. Tali ulteriori requisiti sono determinati con linee guida adottate dall\u2019ANAC.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"198\"><\/a>198. (Norme di partecipazione alla gara del contraente generale)<\/p>\n<p>1. I soggetti aggiudicatori hanno facolt\u00e0 di richiedere, per le singole gare:<\/p>\n<blockquote><p>a) che l\u2019offerente dimostri l\u2019assenza dei motivi di esclusione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#080\">articolo 80<\/a> ; nei confronti dell\u2019aggiudicatario la verifica di sussistenza dei requisiti generali \u00e8 sempre espletata;<\/p>\n<p>b) che l\u2019offerente dimostri, tramite i bilanci consolidati e idonee dichiarazioni bancarie, la disponibilit\u00e0 di risorse finanziarie, rivolte al prefinanziamento, proporzionate all\u2019opera da realizzare;<\/p>\n<p>c) che sia dimostrato il possesso, da parte delle imprese affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della capacit\u00e0 tecnica specifica per l\u2019opera da realizzare e dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da redigere.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Non possono concorrere alla medesima gara imprese collegate ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#007\">articolo 7<\/a> . E\u2019 fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla gara in pi\u00f9 di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di concorrere alla gara anche in forma individuale, qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio, anche stabile.<\/p>\n<p>3. I contraenti generali dotati della adeguata e competente classifica di qualificazione per la partecipazione allegare, possono partecipare alla gara in associazione o consorzio con altre imprese purch\u00e9 queste ultime siano ammesse, per qualunque classifica, al sistema di qualificazione ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica. Le imprese associate o consorziate concorrono alla dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"199\"><\/a>199. (Gestione del sistema di qualificazione del contraente generale)<\/p>\n<p>1. La attestazione del possesso dei requisiti dei contraenti generali \u00e8 rilasciata secondo quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#197\">articolo 197<\/a> ed \u00e8 definita nell\u2019ambito del sistema di qualificazione previsto dal medesimo articolo.<\/p>\n<p>2. In caso di ritardo nel rilascio, imputabile alla SOA, l\u2019attestazione scaduta resta valida, ai fini della partecipazione alle gare e perla sottoscrizione dei contratti, fino al momento del rilascio di quella rinnovata.<\/p>\n<p>3. Le attestazioni del possesso dei requisiti rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono valide sino alla scadenza naturale.<\/p>\n<p>4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, altres\u00ec, a rilasciare l\u2019attestazione di cui al comma 1, sulle richieste pervenute alla data di entrata in vigore del presente codice, nonch\u00e9 quelle che perverranno fino all\u2019entrata in vigore delle linee guida di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#197\">articolo 197<\/a> .<\/p>\n<p>PARTE V \u2013 INFRASTRUTTURE E INSEDIAMENTI PRIORITARI<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"200\"><\/a>200. (Disposizioni generali)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, sono valutati e conseguentemente inseriti negli appositi strumenti di pianificazione e programmazione di cui agli articoli successivi, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p align=\"left\">2. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture di cui al presente articolo \u00e8 oggetto di:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) concessione di costruzione e gestione;<br \/>\nb) affidamento unitario a contraente generale;<br \/>\nc) finanza di progetto;<br \/>\nd) qualunque altra forma di affidamento prevista dal presente codice compatibile con la tipologia dell\u2019opera da realizzare.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. In sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gi\u00e0 compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice. All\u2019esito di tale ricognizione, il Ministro propone l\u2019elenco degli interventi da inserire nel primo documento pluriennale di pianificazione, il cui contenuto tiene conto di quanto indicato all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_vecchio.htm#201\">articolo 201, comma 3<\/a>, che sostituisce tutti i predetti strumenti. La ricognizione deve, in ogni caso, comprendere gli interventi per i quali vi sono obbligazioni giuridiche vincolanti, ovvero gli interventi in relazione ai quali sia gi\u00e0 intervenuta l\u2019approvazione del contratto all\u2019esito della procedura di affidamento della realizzazione dell\u2019opera, nonch\u00e9 quelli che costituiscono oggetto di accordi internazionali sottoscritti dall\u2019Italia.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"201\"><\/a>201. (Strumenti di pianificazione e programmazione)<\/p>\n<p>1. Al fine della individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, si utilizzano i seguenti strumenti di pianificazione e programmazione generale:<\/p>\n<blockquote><p>a) piano generale dei trasporti e della logistica;<\/p>\n<p>b) documenti pluriennali di pianificazione, di cui all\u2019articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Il piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) contiene le linee strategiche delle politiche della mobilit\u00e0 delle persone e delle merci nonch\u00e9 dello sviluppo infrastrutturale del Paese. Il Piano \u00e8 adottato ogni tre anni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata e sentite le Commissioni parlamentari competenti.<\/p>\n<p>3. Il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 228, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre a quanto stabilito dal comma 2 dell\u2019articolo 2 del decreto legislativo n. 228 del 2011, contiene l\u2019elenco degli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilit\u00e0 \u00e8 valutata meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL. Il DPP tiene conto dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale definiti dalla Cabina di regia di cui all\u2019articolo 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .<\/p>\n<p>4. Il DPP \u00e8 redatto ai sensi dell\u2019articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed \u00e8 approvato secondo le procedure e nel rispetto della tempistica di cui all\u2019articolo 2, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 228 del 2011, sentita la Conferenza unificata di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.<\/p>\n<p>5. Le Regioni, le Province autonome, le Citt\u00e0 Metropolitane e gli altri enti competenti trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti proposte di interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica prioritari per lo sviluppo del Paese ai fini dell\u2019inserimento nel DPP, dando priorit\u00e0 al completamento delle opere incompiute, comprendenti il progetto di fattibilit\u00e0, redatto secondo quanto previsto dal decreto di cui all\u2019articolo 23, comma 3, e corredate dalla documentazione indicata dalle linee guida di cui all\u2019articolo 8 del decreto legislativo n. 228 del 2011. Il Ministero, verificala fondatezza della valutazione ex ante dell\u2019intervento effettuata dal soggetto proponente, la coerenza complessiva dell\u2019intervento proposto e la sua funzionalit\u00e0 rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati nel PGTL e, qualora lo ritenga prioritario, pu\u00f2 procedere al suo inserimento nel DPP.<\/p>\n<p>6. Annualmente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento degli interventi inclusi nel DPP; la relazione \u00e8 allegata al Documento di economia e finanza. A tal fine, l\u2019ente aggiudicatore, nei trenta giorni successivi all\u2019approvazione del progetto definitivo, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una scheda di sintesi conforme al modello approvato dallo stesso Ministero con apposito decreto contenente i dati salienti del progetto e, in particolare, costi, tempi, caratteristiche tecnico-prestazionali dell\u2019opera, nonch\u00e9 tutte le eventuali variazioni intervenute rispetto al progetto di fattibilit\u00e0.<\/p>\n<p>7. Il primo DPP da approvarsi, entro un anno dall\u2019entrata in vigore del presente codice, contiene anche le indicazioni circa lo stato procedurale, fisico e finanziario di ciascuna opera inserita con conseguente salvaguardia dei termini, e degli adempimenti gi\u00e0 effettuati. Si applica il comma 10.<\/p>\n<p>8. Resta ferma la possibilit\u00e0 di inserire nuove opere anche nel primo DPP, ove sia gi\u00e0 stato approvato anche il PGTL.<\/p>\n<p>9. Fino all\u2019approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gi\u00e0 approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del presente codice o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto coni competenti organi dell\u2019Unione europea.<\/p>\n<p>10. In sede di redazione di ogni nuovo DPP, si procede anche alla revisione degli interventi inseriti nel DPP precedente, in modo da evitare qualunque sovrapposizione tra gli strumenti di programmazione. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti valuta il reinserimento di ogni singolo intervento in ciascun DPP, anche in relazione alla permanenza dell\u2019interesse pubblico alla sua realizzazione, nonch\u00e9 attraverso una valutazione di fattibilit\u00e0 economico finanziaria. In particolare, tiene conto, allo scopo, delle opere per le quali non sia stata avviata la realizzazione, con riferimento ad una parte significativa, ovvero per le quali il costo dell\u2019intervento evidenziato dal progetto esecutivo risulti superiore di oltre il venti per cento al costo dello stesso evidenziato in sede di progetto di fattibilit\u00e0. Anche al di fuori della tempistica di approvazione periodica del DPP di cui al comma 3, con la procedura prevista per ogni approvazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu\u00f2 proporre inserimenti ovvero espunzioni di opere dal medesimo Documento di programmazione, ove fattori eccezionali o comunque imprevedibili o non preventivati al momento della redazione del DPP lo rendano necessario.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"202\"><\/a>202. (Finanziamento e riprogrammazione delle risorse per le infrastrutture prioritarie)<\/p>\n<p>1. Al fine di migliorare la capacit\u00e0 di programmazione e riprogrammazione della spesa per la realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale e in coerenza con l\u2019articolo 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 , sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:<\/p>\n<blockquote><p>a) il Fondo per la progettazione di fattibilit\u00e0 delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonch\u00e9 per la project review delle infrastrutture gi\u00e0 finanziate;<\/p>\n<p>b) il Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese.<\/p><\/blockquote>\n<p>2. Tra i fondi di cui al comma 1 possono essere disposte variazioni compensative con decreti del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p>3. In sede di prima applicazione, ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), confluiscono le risorse disponibili di cui all\u2019articolo 32, commi 1 e 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111, di cui all\u2019articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98 , nonch\u00e9 le risorse disponibili iscritte nel capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato \u201cFondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonch\u00e9 per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche\u201d. L\u2019individuazione delle risorse assegnate ai fondi di cui al comma 1 \u00e8 definita con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, previo parere del CIPE.<\/p>\n<p>4. Con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite:<\/p>\n<blockquote><p>a) le modalit\u00e0 di ammissione al finanziamento della progettazione di fattibilit\u00e0;<\/p>\n<p>b) l\u2019assegnazione delle risorse del Fondo per la progettazione di cui al comma 1, lettera a) ai diversi progetti, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di revoca.<\/p><\/blockquote>\n<p>5. Con uno o pi\u00f9 decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, si provvede al trasferimento delle risorse del Fondo per la realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, lettera b), assegnate dal CIPE ai diversi interventi su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti d\u2019intesa con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze.<\/p>\n<p>6. Al fine della riprogrammazione della allocazione delle risorse, con una o pi\u00f9 delibere del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sulla base dei criteri individuati nel Documento pluriennale di pianificazione, previsto dall\u2019articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228 e successive modificazioni, nonch\u00e9 per effetto delle attivit\u00e0 di project review, sono individuati i finanziamenti da revocare i cui stanziamenti sono iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinati alle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443 , ivi incluso il \u201cFondo da ripartire per la progettazione e la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale nonch\u00e9 per opere di captazione ed adduzione di risorse idriche\u201d. Le quote annuali dei limiti di impegno e dei contributi revocati affluiscono al Fondo di cui al comma 1, lettera b) per la successiva riallocazione da parte del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.<\/p>\n<p>7. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del presente articolo iscritte in conto residui sono versate all\u2019entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 1, lettera b).<\/p>\n<p>8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai residui perenti.<\/p>\n<p>9. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa per l\u2019attuazione del presente articolo.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"203\"><\/a>203. (Monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari)<\/p>\n<p>1. Con decreto del Ministro dell\u2019interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti prioritari per la prevenzione e repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa per le quali \u00e8 istituito presso il Ministero dell\u2019interno un apposito Comitato di coordinamento. Nelle more dell\u2019adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell\u2019interno 14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2004, n. 54 e successive modifiche, anche alle opere soggette a tale monitoraggio alla data di entrata in vigore del presente codice.<\/p>\n<p>2. Si applicano, altres\u00ec, le modalit\u00e0 e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all\u2019articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 .<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE VI \u2013 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO I \u2013 CONTENZIOSO<\/p>\n<p align=\"left\">CAPO I \u2013 RICORSI GIURISDIZIONALI<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"204\"><\/a>204. (Ricorsi giurisdizionali)<\/p>\n<p align=\"left\">1. All\u2019articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all\u2019Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) al comma 1 le parole <i>\u00abnonch\u00e9 i connessi provvedimenti dell\u2019Autorit\u00e0 per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture\u00bb<\/i> sono sostituite dalle parole <i>\u00abnonch\u00e9 i provvedimenti dell\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione ad essi riferiti\u00bb<\/i>;<br \/>\nb) dopo il comma 2 \u00e8 aggiunto il seguente:<br \/>\n<i>\u00ab2-bis. Il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all\u2019esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#029\">articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici<\/a> adottato in attuazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11. L\u2019omessa impugnazione preclude la facolt\u00e0 di far valere l\u2019illegittimit\u00e0 derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. E\u2019 altres\u00ec inammissibile l\u2019impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endoprocedimentali privi di immediata lesivit\u00e0.\u00bb<\/i>;<br \/>\nc) al comma 5, le parole: <i>\u00abPer l\u2019impugnazione\u00bb<\/i> sono sostituite dalle seguenti: \u00ab<i>Salvo quanto previsto al comma 6-bis, per l\u2019impugnazione\u00bb<\/i>;<br \/>\nd) dopo il comma 6 \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n<i>\u00ab6-bis. Nei casi previsti al comma 2-bis, il giudizio \u00e8 definito in una camera di consiglio da tenersi entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Su richiesta delle parti il ricorso \u00e8 definito, negli stessi termini, in udienza pubblica. Il decreto di fissazione dell\u2019udienza \u00e8 comunicato alle parti quindici giorni prima dell\u2019udienza. Le parti possono produrre documenti fino a dieci giorni liberi prima dell\u2019udienza, memorie fino a sei giorni liberi e presentare repliche ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista della camera di consiglio, fino a tre giorni liberi prima. La camera di consiglio o l\u2019udienza possono essere rinviate solo in caso di esigenze istruttorie, per integrare il contraddittorio, per proporre motivi aggiunti o ricorso incidentale. L\u2019ordinanza istruttoria fissa per il deposito dl documenti un termine non superiore a tre giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della stessa. La nuova camera di consiglio deve essere fissata non oltre quindici giorni. Non pu\u00f2 essere disposta la cancellazione della causa dal ruolo. L\u2019appello deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della sentenza e non trova applicazione il termine lungo decorrente dalla sua pubblicazione\u00bb<\/i>;<br \/>\ne) al comma 7, le parole: <i>\u00abI nuovi\u00bb<\/i> sono sostituite dalle seguenti: <i>\u00abAd eccezione dei casi previsti al comma 2-bis, i nuovi\u00bb<\/i>;<br \/>\nf) dopo il comma 8-bis, \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n<i>\u00ab8-ter. Nella decisione cautelare, il giudice tiene conto di quanto previsto dagli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0104.htm#121\">articoli 121, comma 1, e 122<\/a>, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all\u2019esecuzione contrattuali del contratto, dandone conto nella motivazione\u00bb<\/i>;<br \/>\ng) al comma 9 le parole <i>\u00ab, ferma restando la possibilit\u00e0 di chiedere l\u2019immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni.\u00bb<\/i> sono sostituite dalle parole <i>\u00ab; le parti possono chiedere l\u2019anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall\u2019udienza.\u00bb<\/i>; \u00e8 inserito, dopo il primo periodo del comma 9, il seguente: <i>\u00abNei casi previsti al comma 6-bis, il tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza entro sette giorni dall\u2019udienza, pubblica o in camera di consiglio, di discussione; le parti possono chiedere l\u2019anticipata pubblicazione del dispositivo, che avviene entro due giorni dall\u2019udienza.\u00bb<\/i>;<br \/>\nh) al comma 11, le parole: <i>\u00abLe disposizioni dei commi 3, 6, 8 e 10\u00bb<\/i> sono sostituite dalle seguenti: <i>\u00abLe disposizioni dei commi 2-bis, 3, 6, 6-bis, 8, 8-bis, 8-ter, 9, secondo periodo e 10\u00bb<\/i>;<br \/>\ni) dopo il comma 11 \u00e8 inserito il seguente:<br \/>\n<i>\u00ab11-bis. Nel caso di presentazione di offerte per pi\u00f9 lotti l\u2019impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.\u00bb<\/i>.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">CAPO II \u2013 RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"205\"><\/a>205. (Accordo bonario per i lavori)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Per i lavori pubblici di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#035\">parte II<\/a>, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all\u2019iscrizione di riserve sui documenti contabili, l\u2019importo economico dell\u2019opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell\u2019importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 7.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Il procedimento dell\u2019accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell\u2019avvio del procedimento stesso e pu\u00f2 essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gi\u00e0 esaminate, raggiungano nuovamente l\u2019importo di cui al comma 1, nell\u2019ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell\u2019importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese gi\u00e0 oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#026\">articolo 26<\/a>. Prima dell\u2019approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformit\u00e0 o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l\u2019importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l\u2019accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il direttore dei lavori o il direttore dell\u2019esecuzione del contratto d\u00e0 immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel pi\u00f9 breve tempo possibile una propria relazione riservata.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Il responsabile unico del procedimento valuta l\u2019ammissibilit\u00e0 e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell\u2019effettivo raggiungimento del limite di valore di cui al comma 1.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell\u2019organo di collaudo, pu\u00f2 richiedere alla Camera arbitrale l\u2019indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all\u2019oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d\u2019intesa, nell\u2019ambito della lista, l\u2019esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l\u2019esperto \u00e8 nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti con il decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#209\">articolo 209, comma 16<\/a>. La proposta \u00e8 formulata dall\u2019esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell\u2019esperto, la proposta \u00e8 formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.<\/p>\n<p align=\"left\">6. L\u2019esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l\u2019acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilit\u00e0 di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta \u00e8 accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l\u2019accordo bonario \u00e8 concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L\u2019accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell\u2019accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. 206. (Accordo bonario per i servizi e le forniture)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le disposizioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#205\">articolo 205<\/a> si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti di fornitura di beni di natura continuativa o periodica, e di servizi, quando insorgano controversie in fase esecutiva degli stessi, circa l\u2019esatta esecuzione delle prestazioni dovute.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. 207. (Collegio consultivo tecnico)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Al fine di prevenire controversie relative all\u2019esecuzione del contratto le parti possono convenire che prima dell\u2019avvio dell\u2019esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell\u2019esecuzione del contratto stesso.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Il collegio consultivo tecnico \u00e8 formato da tre membri dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell\u2019opera. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini un componente e che il terzo componente sia scelto dai due componenti di nomina di parte; in ogni caso, tutti i componenti devono essere approvati dalle parti. Il componente nominato dalla stazione appaltante \u00e8 preferibilmente scelto all\u2019interno della struttura di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#031\">articolo 31, comma 9<\/a>, ove istituita. Le parti concordano il compenso del terzo componente nei limiti stabiliti con il decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#209\">articolo 209, comma 16<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento di sottoscrizione dell\u2019accordo da parte dei componenti designati e delle parti contrattuali. All\u2019atto della costituzione \u00e8 fornita al collegio consultivo copia dell\u2019intera documentazione inerente al contratto.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Nel caso in cui insorgano controversie, il collegio consultivo pu\u00f2 procedere all\u2019ascolto informale delle parti per favorire la rapida risoluzione delle controversie eventualmente insorte. Pu\u00f2 altres\u00ec convocare le parti per consentire l\u2019esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Ad esito della propria attivit\u00e0 il collegio consultivo formula in forma scritta una proposta di soluzione della controversia dando sintetico atto della motivazione. La proposta del collegio non vincola le parti.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Se le parti accettano la soluzione offerta dal collegio consultivo, l\u2019atto contenente la proposta viene sottoscritto dai contraenti alla presenza di almeno due componenti del Collegio e costituisce prova dell\u2019accordo sul suo contenuto. L\u2019accordo sottoscritto vale come transazione.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la procedura di cui ai commi precedenti, i componenti del collegio consultivo non possono essere chiamati quali testimoni nell\u2019eventuale giudizio civile che abbia ad oggetto la controversia medesima.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Il collegio consultivo tecnico \u00e8 sciolto al termine dell\u2019esecuzione del contratto o in data anteriore su accordo delle parti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"208\"><\/a>208. (Transazione)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall\u2019esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell\u2019ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Ove il valore dell\u2019importo oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero 200.000 euro in caso di lavori pubblici, \u00e8 acquisito il parere in via legale dell\u2019Avvocatura dello Stato, qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funzionario pi\u00f9 elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si tratti di amministrazioni sub centrali.<\/p>\n<p align=\"left\">3. La proposta di transazione pu\u00f2 essere formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente competente, sentito il responsabile unico del procedimento.<\/p>\n<p align=\"left\">4. La transazione ha forma scritta a pena di nullit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"209\"><\/a>209. (Arbitrato)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall\u2019esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell\u2019accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L\u2019arbitrato, ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societ\u00e0 a partecipazione pubblica ovvero una societ\u00e0 controllata o collegata a una societ\u00e0 a partecipazione pubblica, ai sensi dell\u2019articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.<\/p>\n<p align=\"left\">2. La stazione appaltante indica nel bando o nell\u2019avviso con cui indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell\u2019invito, se il contratto conterr\u00e0 o meno la clausola compromissoria. L\u2019aggiudicatario pu\u00f2 ricusare la clausola compromissoria, che in tale caso non \u00e8 inserita nel contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell\u2019aggiudicazione. E\u2019 vietato in ogni caso il compromesso.<\/p>\n<p align=\"left\">3. E\u2019 nulla la clausola compromissoria inserita senza autorizzazione nel bando o nell\u2019avviso con cui \u00e8 indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell\u2019invito. La clausola \u00e8 inserita previa autorizzazione motivata dell\u2019organo di governo della amministrazione aggiudicatrice.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Il collegio arbitrale \u00e8 composto da tre membri ed \u00e8 nominato dalla Camera arbitrale di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#210\">articolo 210<\/a>. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell\u2019atto di resistenza alla domanda, designa l\u2019arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l\u2019arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale \u00e8 nominato e designato dalla Camera arbitrale, scegliendolo tra i soggetti iscritti all\u2019albo di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#211\">comma 2 del citato articolo 211<\/a>, in possesso di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l\u2019arbitrato si riferisce.<\/p>\n<p align=\"left\">5. La nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali \u00e8 parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicit\u00e0 e di rotazione oltre che nel rispetto delle disposizioni del presente codice. Qualora la controversia si svolga tra due pubbliche amministrazioni, gli arbitri di parte sono individuati tra i dirigenti pubblici. Qualora la controversia abbia luogo tra una pubblica amministrazione e un privato, l\u2019arbitro individuato dalla pubblica amministrazione \u00e8 scelto, preferibilmente, tra i dirigenti pubblici. In entrambe le ipotesi, qualora l\u2019Amministrazione con atto motivato ritenga di non procedere alla designazione dell\u2019arbitro nell\u2019ambito dei dirigenti pubblici, la designazione avviene nell\u2019ambito degli iscritti all\u2019albo.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 815 del codice di procedura civile, non possono essere nominati:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) i magistrati ordinari, amministrativi contabili e militari in servizio o a riposo nonch\u00e9 gli avvocati e procuratori dello Stato, in servizio o a riposo, e i componenti delle commissioni tributarie;<br \/>\nb) coloro che nell\u2019ultimo triennio hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l\u2019esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d\u2019ufficio del difensore dipendente pubblico;<br \/>\nc) coloro che, prima del collocamento a riposo, hanno trattato ricorsi in sede civile, penale, amministrativa o contabile presentati dal soggetto che ha richiesto l\u2019arbitrato;<br \/>\nd) coloro che hanno espresso parere, a qualunque titolo, nelle materie oggetto dell\u2019arbitrato;<br \/>\ne) coloro che hanno predisposto il progetto o il capitolato di gara o dato parere su esso;<br \/>\nf) coloro che hanno diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, o le forniture a cui si riferiscono le controversie;<br \/>\ng) coloro che hanno partecipato a qualunque titolo alla procedura per la quale \u00e8 in corso l\u2019arbitrato.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">7. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 determina la nullit\u00e0 del lodo.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Al fine della nomina del collegio, la domanda di arbitrato, l\u2019atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni sono trasmessi alla Camera arbitrale. Sono altres\u00ec trasmesse le designazioni di parte. Contestualmente alla nomina del Presidente, la Camera arbitrale comunica alle parti la misura e le modalit\u00e0 del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Il Presidente del collegio arbitrale nomina, se necessario, il segretario, anche scegliendolo tra il personale interno all\u2019ANAC.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali dell\u2019Osservatorio di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#213\">articolo 213<\/a>; se non vi \u00e8 alcuna indicazione della sede del collegio arbitrale, ovvero se non vi \u00e8 accordo fra le parti, questa deve intendersi stabilita presso la sede della Camera arbitrale.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal presente codice. In particolare, sono ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.<\/p>\n<p align=\"left\">11. I termini che gli arbitri hanno fissato alle parti per le loro allegazioni e istanze istruttorie possono essere considerati perentori, con la conseguenza che la parte che non li ha rispettati \u00e8 dichiarata decaduta, solo se vi sia una previsione in tal senso o nella convenzione di arbitrato o in un atto scritto separato o nel regolamento processuale che gli arbitri stessi si sono dati.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Il lodo si ha per pronunciato con la sua ultima sottoscrizione e diviene efficace con il suo deposito presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici. Entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo, va corrisposta, a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all\u2019uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo \u00e8 direttamente versato all\u2019ANAC.<\/p>\n<p align=\"left\">13. Il deposito del lodo presso la Camera arbitrale per i contratti pubblici precede quello da effettuarsi presso la cancelleria del tribunale ai sensi e per gli effetti di cui all\u2019articolo 825 del codice di procedura civile. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale \u00e8 effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d\u2019ufficio ovvero con modalit\u00e0 informatiche e telematiche determinate dall\u2019ANAC. Su richiesta di parte il rispettivo originale \u00e8 restituito, con attestazione dell\u2019avvenuto deposito, ai fini degli adempimenti di cui all\u2019articolo 825 del codice di procedura civile.<\/p>\n<p align=\"left\">14. Il lodo \u00e8 impugnabile, oltre che per motivi di nullit\u00e0, anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L\u2019impugnazione \u00e8 proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo e non \u00e8 pi\u00f9 proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dalla data del deposito del lodo presso la Camera arbitrale.<\/p>\n<p align=\"left\">15. Su istanza di parte la Corte d\u2019appello pu\u00f2 sospendere, con ordinanza, l\u2019efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi. Si applica l\u2019articolo 351 del codice di procedura civile. Quando sospende l\u2019efficacia del lodo, o ne conferma la sospensione disposta dal presidente, il collegio verifica se il giudizio \u00e8 in condizione di essere definito. In tal caso, fatte precisare le conclusioni, ordina la discussione orale nella stessa udienza o camera di consiglio, ovvero in una udienza da tenersi entro novanta giorni dall\u2019ordinanza di sospensione; all\u2019udienza pronunzia sentenza a norma dell\u2019articolo 281-sexies del codice di procedura civile. Se ritiene indispensabili incombenti istruttori, il collegio provvede su di essi con la stessa ordinanza di sospensione e ne ordina l\u2019assunzione in una udienza successiva di non oltre novanta giorni; quindi provvede ai sensi dei periodi precedenti.<\/p>\n<p align=\"left\">16. La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessit\u00e0 delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all\u2019effettivo lavoro svolto. Il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell\u2019eventuale compenso per il segretario, non pu\u00f2 comunque superare l\u2019importo di 100.000 euro, da rivalutarsi ogni tre anni con i decreti e le delibere di cui al primo periodo. Per i dirigenti pubblici resta ferma l\u2019applicazione dei limiti di cui all\u2019articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonch\u00e9 all\u2019articolo 1, comma 24 della legge 6 novembre 2012, n. 190. L\u2019atto di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali, nonch\u00e9 del compenso e delle spese per la consulenza tecnica, costituisce titolo per l\u2019ingiunzione di cui all\u2019articolo 633 del codice di procedura civile.<\/p>\n<p align=\"left\">17. Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia \u00e8 versato dalle parti, nella misura liquidata dalla Camera arbitrale, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.<\/p>\n<p align=\"left\">18. La Camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, ai sensi degli articoli da 49 a 58 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nella misura derivante dall\u2019applicazione delle tabelle ivi previste.<\/p>\n<p align=\"left\">19. Gli importi dei corrispettivi dovuti per la decisione delle controversie sono direttamente versati all\u2019ANAC.<\/p>\n<p align=\"left\">20. Salvo quanto previsto dall\u2019articolo 92, secondo comma, del codice di procedura civile, il collegio arbitrale, se accoglie parzialmente la domanda, compensa le spese del giudizio in proporzione al rapporto tra il valore della domanda e quello dell\u2019accoglimento.<\/p>\n<p align=\"left\">21. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"210\"><\/a>210. (Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Presso l\u2019ANAC \u00e8 istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.<\/p>\n<p align=\"left\">2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell\u2019Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, \u00e8 nominato dall\u2019ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l\u2019indipendenza e l\u2019autonomia dell\u2019istituto, nonch\u00e9 dotati dei requisiti di onorabilit\u00e0 stabiliti dalla medesima Autorit\u00e0. Al suo interno, l\u2019ANAC sceglie il Presidente. L\u2019incarico ha durata quinquennale ed \u00e8 retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all\u2019Autorit\u00e0 stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilit\u00e0 e ai divieti previsti dal comma 10.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Per l\u2019espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall\u2019ANAC.<\/p>\n<p align=\"left\">6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all\u2019Autorit\u00e0 e alla cabina di regia di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#212\">articolo 212<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all\u2019albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;<br \/>\nb) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all\u2019esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;<br \/>\nc) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">8. La Camera arbitrale cura, altres\u00ec, in sezione separata, la tenuta dell\u2019elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all\u2019elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all\u2019albo professionale, se richiesta.<\/p>\n<p align=\"left\">9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonch\u00e9 al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell\u2019albo degli arbitri e nell\u2019elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.<\/p>\n<p align=\"left\">10. L\u2019iscrizione all\u2019albo degli arbitri e all\u2019elenco dei periti ha validit\u00e0 triennale e pu\u00f2 essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall\u2019articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n. 190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all\u2019albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l\u2019incarico di arbitro di parte.<\/p>\n<p align=\"left\">11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all\u2019articolo 815 del codice di procedura civile.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Per le ipotesi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#209\">articolo 209, comma 7<\/a>, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell\u2019elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all\u2019elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un\u2019anzianit\u00e0 di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell\u2019elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all\u2019iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l\u2019integrale copertura dei suddetti costi.<\/p>\n<p align=\"left\">13. Sul sito dell\u2019ANAC sono pubblicati l\u2019elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"211\"><\/a>211. (Pareri di precontenzioso dell\u2019ANAC)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Su iniziativa della stazione appaltante o di una o pi\u00f9 delle altre parti, l\u2019ANAC esprime parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbliga le parti che vi abbiano preventivamente consentito ad attenersi a quanto in esso stabilito. Il parere vincolante \u00e8 impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell\u2019articolo 120 del codice del processo amministrativo. In caso di rigetto del ricorso contro il parere vincolante, il giudice valuta il comportamento della parte ricorrente ai sensi e per gli effetti dell\u2019articolo 26 del codice del processo amministrativo.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Qualora l\u2019ANAC, nell\u2019esercizio delle proprie funzioni, ritenga sussistente un vizio di legittimit\u00e0 in uno degli atti della procedura di gara invita mediante atto di raccomandazione la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere altres\u00ec gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a sessanta giorni. Il mancato adeguamento della stazione appaltante alla raccomandazione vincolante dell\u2019Autorit\u00e0 entro il termine fissato \u00e8 punito con la sanzione amministrativa pecuniaria entro il limite minimo di euro 250 e il limite massimo di euro 25.000, posta a carico del dirigente responsabile. La sanzione incide altres\u00ec sul sistema reputazionale delle stazioni appaltanti, di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">articolo 36<\/a> <i>(rectius: <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">art. 38<\/a>)<\/i> del presente codice. La raccomandazione \u00e8 impugnabile innanzi ai competenti organi della giustizia amministrativa ai sensi dell\u2019articolo 120 del codice del processo amministrativo.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO II \u2013 GOVERNANCE<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"212\"><\/a>212. (Indirizzo e coordinamento)<\/p>\n<p align=\"left\">1. E\u2019 istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficolt\u00e0 riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento;<br \/>\nb) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l\u2019adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonch\u00e9 della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestivit\u00e0 e la coerenza reciproca;<br \/>\nc) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l\u2019impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneit\u00e0 e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore;<br \/>\nd) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell\u2019utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;<br \/>\ne) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilit\u00e0 delle opere pubbliche.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all\u2019ANAC per gli interventi di competenza.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause pi\u00f9 frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell\u2019applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l\u2019accertamento e l\u2019adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarit\u00e0 gravi in materia di appalti e di concessioni.<\/p>\n<p align=\"left\">4. La Cabina di regia \u00e8 la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l\u2019applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l\u2019adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull\u2019applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure.<\/p>\n<p align=\"left\">5. La composizione e le modalit\u00e0 di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l\u2019ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall\u2019entrata in vigore del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"213\"><\/a>213. (<a href=\"http:\/\/www.anticorruzione.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione<\/a>)<\/p>\n<p align=\"left\">1. La vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l\u2019attivit\u00e0 di regolazione degli stessi, sono attribuiti, nei limiti di quanto stabilito dal presente codice, all\u2019Autorit\u00e0 nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all\u2019articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che agisce anche al fine di prevenire e contrastare illegalit\u00e0 e corruzione.<\/p>\n<p align=\"left\">2. L\u2019ANAC, attraverso linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell\u2019efficienza, della qualit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneit\u00e0 dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Trasmette alle Camere, immediatamente dopo la loro adozione, gli atti di regolazione e gli altri atti di cui al precedente periodo ritenuti maggiormente rilevanti in termini di impatto, per numero di operatori potenzialmente coinvolti, riconducibilit\u00e0 a fattispecie criminose, situazioni anomale o comunque sintomatiche di condotte illecite da parte delle stazioni appaltanti. Resta ferma l\u2019impugnabilit\u00e0 delle decisioni e degli atti assunti dall\u2019ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa. L\u2019ANAC, per l\u2019emanazione delle linee guida, si dota, nei modi previsti dal proprio ordinamento, di forme e metodi di consultazione, di analisi e di verifica dell\u2019impatto della regolazione, di consolidamento delle linee guida in testi unici integrati, organici e omogenei per materia, di adeguata pubblicit\u00e0, anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo che siano rispettati la qualit\u00e0 della regolazione e il divieto di introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla legge n. 11 del 2016 e dal presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Nell\u2019ambito dei poteri ad essa attribuiti, l\u2019Autorit\u00e0:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 2, lettera f-bis), della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonch\u00e9 sui contratti esclusi dall\u2019ambito di applicazione del codice;<br \/>\nb) vigila affinch\u00e9 sia garantita l\u2019economicit\u00e0 dell\u2019esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;<br \/>\nc) segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;<br \/>\nd) formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;<br \/>\ne) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull\u2019attivit\u00e0 svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell\u2019esercizio delle proprie funzioni;<br \/>\nf) vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;<br \/>\ng) vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#163\">articolo 163 del presente codice<\/a>;<br \/>\nh) per affidamenti di particolare interesse, svolge attivit\u00e0 di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell\u2019attivit\u00e0 di gestione dell\u2019intera procedura di gara.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">4. L\u2019Autorit\u00e0 gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Nell\u2019ambito dello svolgimento della propria attivit\u00e0, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonch\u00e9 dell\u2019ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all\u2019imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Qualora accerti l\u2019esistenza di irregolarit\u00e0, l\u2019Autorit\u00e0 trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarit\u00e0 hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.<\/p>\n<p align=\"left\">7. L\u2019Autorit\u00e0 collabora con l\u2019Autorit\u00e0 Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell\u2019attribuzione del \u201cRating di legalit\u00e0\u201d delle imprese di cui all\u2019articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il rating di legalit\u00e0 concorre anche alla determinazione del rating di impresa di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83, comma 10<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Per le finalit\u00e0 di cui al comma 2, l\u2019Autorit\u00e0 gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilit\u00e0 unificata, trasparenza, pubblicit\u00e0 e tracciabilit\u00e0 delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive. Con proprio provvedimento, l\u2019Autorit\u00e0 individua le modalit\u00e0 e i tempi entro i quali i titolari di suddette banche dati, previa stipula di protocolli di interoperabilit\u00e0, garantiscono la confluenza dei dati medesimi nell\u2019unica Banca dati accreditata, di cui la medesima autorit\u00e0 \u00e8 titolare in via esclusiva. Ferma restando l\u2019autonomia della banca dati nazionale degli operatori economici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 81<\/a>, l\u2019Autorit\u00e0 e il Ministero delle infrastrutture e trasporti concordano le modalit\u00e0 di interscambio delle informazioni per garantire la funzione di prevenzione dalla corruzione e di tutela della legalit\u00e0 dell\u2019Autorit\u00e0 e nel contempo evitare sovrapposizione di competenze e ottimizzare l\u2019utilizzo dei dati nell\u2019interesse della fruizione degli stessi da parte degli operatori economici e delle stazioni appaltanti.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Per la gestione della Banca dati di cui al comma 8, l\u2019Autorit\u00e0 si avvale dell\u2019Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. L\u2019Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con i relativi sistemi in uso presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici. L\u2019Autorit\u00e0 stabilisce le modalit\u00e0 di funzionamento dell\u2019Osservatorio nonch\u00e9 le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a trasmettere all\u2019Osservatorio. Nei confronti del soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire informazioni richieste ovvero fornisce informazioni non veritiere, l\u2019Autorit\u00e0 pu\u00f2 irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 13. La sezione centrale dell\u2019Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio per l\u2019acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali, ovvero di analoghe strutture delle regioni sulla base di appositi accordi con le regioni stesse.<\/p>\n<p align=\"left\">10. L\u2019Autorit\u00e0 gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l\u2019Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 80<\/a>. Garantisce altres\u00ec, il collegamento con la banca dati di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 81<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">11. Presso l\u2019Autorit\u00e0 opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#210\">articolo 210<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Resta fermo quanto previsto dall\u2019articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.<\/p>\n<p align=\"left\">13. L\u2019Autorit\u00e0 ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell\u2019ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell\u2019Autorit\u00e0 forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l\u2019eventuale sanzione penale, l\u2019Autorit\u00e0 ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l\u2019Autorit\u00e0 disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza.<\/p>\n<p align=\"left\">14. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#211\">articolo 211<\/a> sono versate all\u2019entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per essere destinate, con decreto dello stesso Ministro, alla premialit\u00e0 delle stazioni appaltanti, secondo i criteri individuati dall\u2019ANAC ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a>. Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.<\/p>\n<p align=\"left\">15. L\u2019Autorit\u00e0 gestisce e aggiorna l\u2019Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#078\">articolo 78<\/a> nonch\u00e9 l\u2019elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie societ\u00e0 in house ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#192\">articolo 192<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">16. E\u2019 istituito, presso l\u2019Autorit\u00e0, nell\u2019ambito dell\u2019Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l\u2019elenco dei soggetti aggregatori.<\/p>\n<p align=\"left\">17. Al fine di garantire la consultazione immediata e suddivisa per materia degli strumenti di regolazione flessibile adottati dall\u2019ANAC comunque denominati, l\u2019ANAC pubblica i suddetti provvedimenti con modalit\u00e0 tali da rendere immediatamente accessibile alle stazioni appaltanti e agli operatori economici la disciplina applicabile a ciascun procedimento.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"214\"><\/a>214. (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nell\u2019ambito delle funzioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove le attivit\u00e0 tecniche e amministrative occorrenti ai fini della adeguata e sollecita progettazione e approvazione delle infrastrutture ed effettua, con la collaborazione delle regioni o province autonome interessate, le attivit\u00e0 di supporto necessarie per la vigilanza, da parte dell\u2019autorit\u00e0 competente, sulla realizzazione delle infrastrutture.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il Ministero impronta la propria attivit\u00e0 al principio di leale collaborazione con le regioni e le province autonome e con gli enti locali interessati e ne acquisisce, nei casi indicati dalla legge, la previa intesa delle regioni o province autonome interessate. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero, in particolare:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) promuove e riceve le proposte delle regioni o province autonome e degli altri enti aggiudicatori;<br \/>\nb) promuove e propone intese quadro tra Governo e singole regioni o province autonome, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle infrastrutture;<br \/>\nc) promuove la redazione dei progetti di fattibilit\u00e0 delle infrastrutture da parte dei soggetti aggiudicatori, anche attraverso eventuali intese o accordi procedimentali tra i soggetti comunque interessati;<br \/>\nd) provvede, eventualmente in collaborazione con le regioni, le province autonome e gli altri enti interessati con oneri a proprio carico, alle attivit\u00e0 di supporto al CIPE per la vigilanza sulle attivit\u00e0 di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture;<br \/>\ne) ove necessario, collabora alle attivit\u00e0 dei soggetti aggiudicatori o degli enti interessati alle attivit\u00e0 istruttorie con azioni di indirizzo e supporto;<br \/>\nf) cura l\u2019istruttoria sui progetti di fattibilit\u00e0 e definitivi ai fini della loro sottoposizione alle deliberazioni del CIPE in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#200\"> parte V<\/a>, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l\u2019approvazione del progetto. Per le opere di competenza dello Stato, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, o di altri organi o commissioni consultive, ove richiesto dalle norme vigenti, \u00e8 acquisito sul progetto definitivo;<br \/>\ng) assegna ai soggetti aggiudicatori, a carico dei fondi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#202\">articolo 202, comma 1, lettera a)<\/a>, le risorse finanziarie integrative necessarie alle attivit\u00e0 progettuali; in caso di infrastrutture e di insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#200\">parte V<\/a>, propone, d\u2019intesa con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, al CIPE l\u2019assegnazione ai soggetti aggiudicatari, a carico dei fondi, delle risorse finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle infrastrutture, contestualmente all\u2019approvazione del progetto definitivo e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorit\u00e0 al completamento delle opere incompiute;<br \/>\nh) verifica l\u2019avanzamento dei lavori anche attraverso sopralluoghi tecnico-amministrativi presso i cantieri interessati, previo accesso agli stessi; a tal fine pu\u00f2 avvalersi, ove necessario, del Corpo della Guardia di finanza, mediante la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3. Per le attivit\u00e0 di indirizzo e pianificazione strategica, ricerca, supporto e alta consulenza, valutazione, revisione della progettazione, monitoraggio e alta sorveglianza delle infrastrutture, il Ministero pu\u00f2 avvalersi di una struttura tecnica di missione composta da dipendenti nei limiti dell\u2019organico approvato e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da tecnici individuati dalle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, nonch\u00e9, sulla base di specifici incarichi professionali o rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed esperti nella gestione di lavori pubblici e privati e di procedure amministrative. La struttura tecnica di missione \u00e8 istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture. La struttura pu\u00f2, altres\u00ec, avvalersi di personale di alta specializzazione e professionalit\u00e0, previa selezione, con contratti a tempo determinato di durata non superiore al quinquennio rinnovabile per una sola volta nonch\u00e9 quali advisor, di Universit\u00e0 statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e di societ\u00e0 specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati. La struttura svolge, altres\u00ec, le funzioni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, previste dall\u2019articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e dall\u2019articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Al fine di agevolare, sin dall\u2019inizio della fase istruttoria, la realizzazione di infrastrutture e insediamenti prioritari, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri competenti, nonch\u00e9 i Presidenti delle regioni o province autonome interessate, propone al Presidente del Consiglio dei ministri la nomina di commissari straordinari, i quali seguono l\u2019andamento delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Nell\u2019espletamento delle suddette attivit\u00e0, e nel caso di particolare complessit\u00e0 delle stesse, il commissario straordinario pu\u00f2 essere affiancato da un sub-commissario, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Presidenti delle regioni o province autonome territorialmente coinvolte, con oneri a carico delle regioni o province autonome proponenti. Per le opere non aventi carattere interregionale o internazionale, la proposta di nomina del commissario straordinario \u00e8 formulata d\u2019intesa con la regione o la provincia autonoma, o l\u2019ente territoriale interessati.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Gli oneri derivanti dall\u2019applicazione del comma 4 sono posti a carico dei fondi di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#202\">articolo 202<\/a> e sono contenuti nell\u2019ambito della quota delle risorse che annualmente sono destinate allo scopo con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell\u2019economia e delle finanze. Gli oneri per il funzionamento della struttura tecnica di missione di cui al comma 3 trovano copertura sui fondi di cui all\u2019articolo 1, comma 238, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonch\u00e9 sulle risorse assegnate annualmente al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ai sensi della legge n. 144 del 1999.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture, sentiti i Ministri competenti nonch\u00e9, per le infrastrutture di competenza dei soggetti aggiudicatori regionali, i presidenti delle regioni o province autonome interessate, abilita eventualmente i commissari straordinari ad adottare, con le modalit\u00e0 e i poteri di cui all\u2019articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, in sostituzione dei soggetti competenti, i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, istruttoria, affidamento e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi.<\/p>\n<p align=\"left\">7. I commissari straordinari riferiscono al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate e alle iniziative assunte e operano secondo le direttive dai medesimi impartite e con il supporto del Ministero, e, ove esistenti, della struttura tecnica di missione e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli stessi, ogni occorrente studio e parere. Nei limiti dei costi autorizzati a norma del comma 9, i commissari straordinari e i sub-commissari si avvalgono della struttura di cui al comma 3, nonch\u00e9 delle competenti strutture regionali e possono avvalersi del supporto e della collaborazione dei soggetti terzi.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del commissario straordinario individua il compenso e i costi pertinenti alle attivit\u00e0 da svolgere dallo stesso, nonch\u00e9 le modalit\u00e0 di corresponsione degli stessi, a carico dei fondi, nell\u2019ambito delle risorse di cui al comma 6.<\/p>\n<p align=\"left\">9. Il Ministero, anche per le esigenze della struttura tecnica di missione, pu\u00f2, altres\u00ec, avvalersi, quali advisor, di Universit\u00e0 statali e non statali legalmente riconosciute, di Enti di ricerca e societ\u00e0 specializzate nella progettazione e gestione di lavori pubblici e privati.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il supporto e l\u2019assistenza necessari alle stazioni appaltanti per l\u2019applicazione della disciplina di settore, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 che queste esercitano ai sensi del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">11. In sede di prima applicazione restano, comunque, validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell\u2019articolo 163 del decreto legislativo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Ai sensi dell\u2019articolo 1, comma 5 della legge 28 gennaio 2016, n. 11, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pu\u00f2 adottare linee guida interpretative e di indirizzo, su proposta dell\u2019ANAC, sentite le Commissioni parlamentari, per assicurare l\u2019uniforme applicazione e interpretazione delle norme di cui al presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">Art.<a name=\"215\"><\/a> 215. (Consiglio superiore dei lavori pubblici)<\/p>\n<p align=\"left\">1. E\u2019 garantita la piena autonomia funzionale e organizzativa, nonch\u00e9 l\u2019indipendenza di giudizio e di valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere attribuiti nuovi poteri consultivi su materie identiche o affini a quelle gi\u00e0 di competenza del Consiglio medesimo. Con il medesimo decreto si provvede a disciplinare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato e delle Regioni nell\u2019ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonch\u00e9 a disciplinare la composizione dei comitati tecnici amministrativi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai 50 milioni di euro, nonch\u00e9 parere sui progetti delle altre stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 50 milioni di euro, presenti elementi di particolare rilevanza e complessit\u00e0 il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Le adunanze delle sezioni e dell\u2019assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti e i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all\u2019adunanza.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il progetto si intende assentito.<\/p>\n<p align=\"left\">TITOLO III \u2013 DISPOSIZIONI TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"216\"><\/a>216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo ovvero nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonch\u00e9, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Fino all\u2019approvazione del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) si applica il quadro generale della programmazione delle infrastrutture di trasporto approvato dal consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015 e sottoposto a valutazione ambientale e strategica.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#021\">articolo 21, comma 8<\/a>, si applicano gli atti di programmazione gi\u00e0 adottati ed efficaci, all\u2019interno dei quali le amministrazioni aggiudicatrici individuano un ordine di priorit\u00e0 degli interventi, tenendo comunque conto dei lavori necessari alla realizzazione delle opere non completate e gi\u00e0 avviate sulla base della programmazione triennale precedente, dei progetti esecutivi gi\u00e0 approvati e dei lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente, nonch\u00e9 degli interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico privato. Le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalit\u00e0 per le nuove programmazioni che si rendano necessarie prima dell\u2019adozione del decreto.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#023\">articolo 23, comma 3<\/a>, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#014\">parte II, titolo II, capo I<\/a> <i>(articoli da 14 a 43: contenuti della progettazione)<\/i> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#239\">titolo XI, capi I e II<\/a><i> (articoli da 239 a 247: lavori sul patrimonio culturale)<\/i>, nonch\u00e9 gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, con esclusione dell\u2019articolo 248, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all\u2019adozione delle tabelle di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#023\">articolo 23, comma 16<\/a>, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali gi\u00e0 emanati in materia.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">articolo 24, comma 2<\/a>, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 254, 255 e 256 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. <i>(societ\u00e0 tra progettisti, societ\u00e0 di ingegneria e raggruppamenti di progettisti)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\">6. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#024\">articolo 24, comma 8<\/a>, continuano ad applicarsi i corrispettivi di cui al <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2013_0143_allegato.pdf\" target=\"_top\" rel=\"noopener noreferrer\">decreto del Ministro della giustizia 31 ottobre 2013, n. 143<\/a>.<br \/>\n<i>(il <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/20160629_150.pdf\">decreto del ministero di giustizia 17 giugno 2016<\/a> \u00e8 stato pubblicato sulla G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\">7. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#025\">articolo 25, comma 2<\/a>, resta valido l\u2019elenco degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione esistente e continuano ad applicarsi i criteri per la sua tenuta adottati con decreto ministeriale 20 marzo 2009, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Fino all\u2019adozione dell\u2019atto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#031\">articolo 31, comma 5<\/a>, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo I, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. <i> (articoli 9 e 10: disciplina del RUP)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\">9. Fino all\u2019adozione delle linee guida previste dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#036\">articolo 36, comma 7<\/a>, l\u2019individuazione degli operatori economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta, ovvero mediante selezione dai vigenti elenchi di operatori economici utilizzati dalle stazioni appaltanti, se compatibili con il presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#038\">articolo 38<\/a>, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l\u2019iscrizione all\u2019anagrafe di cui all\u2019articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.<\/p>\n<p align=\"left\">11. Fino alla data che sar\u00e0 indicata nel decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">articolo 73, comma 4<\/a>, gli avvisi e i bandi devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Fino alla medesima data, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall\u2019aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall\u2019aggiudicazione e gli effetti giuridici di cui al comma 5 del citato <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#073\">articolo 73<\/a> continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Fino al 31 dicembre 2016, si applica altres\u00ec il regime di cui all\u2019articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo applicabile fino alla predetta data, ai sensi dell\u2019articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, come modificato dall\u2019articolo 7, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.<\/p>\n<p align=\"left\">12. Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all\u2019Albo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#078\">articolo 78<\/a>, la commissione continua ad essere nominata dall\u2019organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.<\/p>\n<p align=\"left\">13. Fino all\u2019adozione del decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#081\">articolo 81, comma 2<\/a>, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso l\u2019ANAC.<\/p>\n<p align=\"left\">14. Fino all\u2019adozione delle linee guida indicate all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83, comma 2<\/a>, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#060\">Parte II, Titolo III<\/a> <i>(articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese)<\/i>, nonch\u00e9 gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.<\/p>\n<p align=\"left\">15. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#089\">articolo 89, comma 11<\/a>, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all\u2019articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.<\/p>\n<p align=\"left\">16. Fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#102\">articolo 102, comma 8<\/a>, si applicano le disposizioni di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#PARTE_II\">Parte II, Titolo X<\/a> <i>(articoli da 215 a 238: collaudo)<\/i>, nonch\u00e9 gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.<\/p>\n<p align=\"left\">17. Fino alla data entrata in vigore del decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#111\">articolo 111, comma 1<\/a>, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#178\">Parte II, Titolo IX, Capi I e II<\/a> <i> (articoli da 178 a 210: scopo e forma della contabilit\u00e0)<\/i>, nonch\u00e9 gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.<\/p>\n<p align=\"left\">18. Fino all\u2019adozione delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica di cui all\u2019articolo 144, comma 2, le stazioni appaltanti individuano nei documenti di gara le specifiche tecniche finalizzate a garantire la qualit\u00e0 del servizio richiesto.<\/p>\n<p align=\"left\">19. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#146\">articolo 146, comma 4<\/a>, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#248\">articoli 248<\/a> e 251 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. <i> (interventi sul patrimonio culturale)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"216.20\"><\/a>20. Fino all\u2019adozione del decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#159\">articolo 159, comma 4<\/a>, si applicano le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 novembre 2012, n. 236.<\/p>\n<p align=\"left\">21. Fino all\u2019istituzione dell\u2019albo di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#196\">articolo 196, comma 4<\/a>, possono svolgere il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti professionali adeguati in relazione all\u2019opera da dirigere e il ruolo di collaudatore i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall\u2019articolo 216 del decreto del Presidente del Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ferma restando l\u2019incompatibilit\u00e0 con la funzione di responsabile unico del procedimento.<\/p>\n<p align=\"left\">22. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#209\">articolo 209, comma 16<\/a>, si applica l\u2019articolo 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.<\/p>\n<p align=\"left\">23. I progetti preliminari relativi alla realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilit\u00e0 riguardanti proposte di concessione ai sensi dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2006_0163.htm#153\">articolo 153<\/a> ovvero dell\u2019articolo 175 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per le quali sia gi\u00e0 intervenuta la dichiarazione di pubblico interesse, non ancora approvati alla data di entrata in vigore del presente codice, sono oggetto di valutazione di fattibilit\u00e0 economica e finanziaria e di approvazione da parte dell\u2019amministrazione ai sensi delle norme del presente codice. La mancata approvazione determina la revoca delle procedure avviate e degli eventuali soggetti promotori, ai quali \u00e8 riconosciuto il rimborso dei costi sostenuti e documentati per l\u2019integrazione del progetto a base di gara, qualora dovuti, relativi allo studio di impatto ambientale ed alla localizzazione urbanistica.<\/p>\n<p align=\"left\">24. Al fine di consentire lo svolgimento, con la pi\u00f9 ampia partecipazione, della consultazione pubblica di cui all\u2019articolo 5, comma 5, della legge 18 dicembre 2015, n. 220, e nelle more dell\u2019aggiornamento della disciplina in materia di affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all\u2019articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: <i>\u201c6 maggio 2016\u201d<\/i> sono sostituite dalle seguenti: <i>\u201c31 ottobre 2016\u201d<\/i>. All\u2019articolo 49-ter del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, il rinvio agli articoli 19 e 27, comma 1, e alla disciplina del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli 17, 4 e alla disciplina del presente codice.<\/p>\n<p align=\"left\">25. All\u2019articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il rinvio agli articoli 112 e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/codice_appalti\/pdf\/2016_0050_codice_contratti.pdf\"> 93, commi 1 e 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163<\/a>, si intende riferito, rispettivamente, agli articoli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#026\">26<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#023\">23, commi 1 e 3, del presente codice<\/a>.<\/p>\n<p align=\"left\">26. Fino all\u2019adozione delle direttive generali di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#001\">articolo 1, comma 7<\/a>, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 343 a 356 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. <i> (contratti eseguiti all\u2019estero)<\/i><\/p>\n<p align=\"left\">27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina gi\u00e0 prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformit\u00e0 alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all\u2019epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"217\"><\/a>217. (Abrogazioni)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Fermo restando quanto previsto dall\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#216\">articolo 216<\/a>, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono o restano abrogati, in particolare:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) l\u2019articolo 344 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;<br \/>\nb) l\u2019articolo 11 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;<br \/>\nc) l\u2019articolo 120 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;<br \/>\nd) l\u2019articolo 1, commi da 1 a 5, della legge 21 dicembre 2001, n. 443;<br \/>\ne) il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche;<br \/>\nf) l\u2019articolo 1-octies del decreto legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228;<br \/>\ng) l\u2019articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;<br \/>\nh) il decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6;<br \/>\ni) il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113;<br \/>\nl) l\u2019articolo 1, comma 2, lettera s) n. 2 e n. 3, l\u2019articolo 8 della legge 3 agosto 2007, n. 123;<br \/>\nm) il decreto legislativo 11 settembre 2008, n. 152;<br \/>\nn) l\u2019articolo 23 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;<br \/>\no) l\u2019articolo 29, comma 1-sexies e 1-quinquiesdecies, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;<br \/>\np) l\u2019articolo 2, comma 9, del decreto-legge 28 aprile 2009 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;<br \/>\nq) l\u2019articolo 4, comma 4-bis, e l\u2019articolo 4-quater del decreto-legge 1\u00b0 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;<br \/>\nr) l\u2019articolo 2, comma 16, della legge 15 luglio 2009, n. 94;<br \/>\ns) l\u2019articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;<br \/>\nt) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;<br \/>\nu) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;<br \/>\n2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#001\">la Parte I<\/a>; la <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#011\">Parte II, Titolo I, capo II<\/a>; la <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#044\">Parte II, Titolo II, capo II<\/a>; la <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#097\">Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII<\/a>; la <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#211\">Parte II, Titolo IX, Capo III<\/a>; la <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#249\">Parte II, Titolo XI, Capo III<\/a>, ad esclusione dell\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#251\">articolo 251<\/a>; la <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#252\">Parte III<\/a>, ad esclusione degli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#254\"> articoli 254, 255 e 256<\/a>; le <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#271\">Parti IV, V<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2010_0207.htm#357\">VII<\/a>, nonch\u00e9 gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;<i><br \/>\n(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252, 253, da 257 a 270, da 271 a 342, da 357 a 359)<\/i><\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">v) l\u2019articolo 4 del decreto-legge 15 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con esclusione di commi 13 e 14;<br \/>\nw) l\u2019articolo 23, commi 4 e 5, l\u2019articolo 41 commi 1, 2, 5-bis e 5-ter, l\u2019articolo 42 commi 1, 2, 3, 4 e 5 e l\u2019articolo 44, commi 1, lett. a), 2, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,<br \/>\nx) l\u2019articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228;<br \/>\nz) gli articoli 41, 42, 44, 46, 50, 51, 52, 55, comma 1 e 59-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;<br \/>\naa) l\u2019articolo 20, commi 1, 3 e 4, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;<br \/>\nbb) l\u2019articolo 8, comma 2-bis, l\u2019articolo 11 e l\u2019articolo 12 del decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94;<br \/>\ncc) l\u2019articolo 4, comma 5-ter del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;<br \/>\ndd) l\u2019articolo 3, comma 2, l\u2019articolo 4-bis e l\u2019articolo 33, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;<br \/>\nee) l\u2019articolo 1, commi 2, 2-bis e 4 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;<br \/>\nff) l\u2019articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;<br \/>\ngg) l\u2019articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169;<br \/>\nhh) l\u2019articolo 6, comma 3, l\u2019articolo 33, commi 3-bis, 3-ter e 4-bis, l\u2019articolo 33-bis, l\u2019articolo 33-quater, l\u2019articolo 34, comma 4, e l\u2019articolo 36, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;<br \/>\nii) l\u2019articolo 1, commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 58, della legge 6 novembre 2012, n. 190; l\u2019articolo 4, commi 4, 5 e 6, della legge 14 gennaio 2013, n. 10;<br \/>\njj) l\u2019articolo 26, comma 2, articolo 26-bis, articolo 26-ter, articolo 27, comma 2, articolo 31, comma 2 e articolo 32, commi 4, 5 e 7-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;<br \/>\nll) l\u2019articolo 13, comma 10, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;<br \/>\nmm) l\u2019articolo 1, commi 72 e 343, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;<br \/>\nnn) l\u2019articolo 12, commi 3, 5, 8, 9 e 11, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;<br \/>\noo) l\u2019articolo 9, commi 4 e 4-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;<br \/>\npp) l\u2019articolo 13, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;<br \/>\nqq) l\u2019articolo 13-bis, articolo 23-bis, articolo 23-ter, commi 1 e 2, articolo 39, commi 1, 2 e 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;<br \/>\nrr) gli articoli 2, commi 1, 2 e 3, 5, 13, comma 1 e 34, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;<br \/>\nss) l\u2019articolo 8, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11;<br \/>\ntt) gli articoli 16, 18 e 19 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;<br \/>\nuu) l\u2019articolo 7, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"218\"><\/a>218. (Aggiornamenti)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Ogni intervento normativo incidente sul presente codice o sulle materie dallo stesso disciplinate \u00e8 attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"219\"><\/a>219. (Clausola di invarianza finanziaria)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Dall\u2019attuazione del presente codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente codice con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.<\/p>\n<p align=\"left\">Art. <a name=\"220\"><\/a>220. (Entrata in vigore)<\/p>\n<p align=\"left\">Il presente codice entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p align=\"left\">Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sar\u00e0 inserito nella Raccolta ufficiale degli attivi normativi della Repubblica italiana. E\u2019 fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.<\/p>\n<div align=\"center\">\n<table id=\"table2\" cellpadding=\"0\" border=\"0\">\n<tbody>\n<tr>\n<td>&nbsp;<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#_inizio\"> \n        <section class=\"mt-4 mb-3 image-content italiawp2-img alignnone\">\n            <figure class=\"m-0 p-3 u-background-grey-60\">\n                <img src=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/immagini\/p_up.gif\" class=\"u-sizeFull\" alt=\"\">\n                <figcaption>\n                    <p>Codice degli appalti<\/p><p class=\"u-color-white\"><\/p>\n                <\/figcaption>\n            <\/figure><\/section><\/a><\/p>\n<\/td>\n<td>&nbsp;<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td>\n<p align=\"left\"><a> \n        <section class=\"mt-4 mb-3 image-content italiawp2-img alignnone\">\n            <figure class=\"m-0 p-3 u-background-grey-60\">\n                <img src=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/immagini\/p_sx.gif\" class=\"u-sizeFull\" alt=\"\">\n                <figcaption>\n                    <p>Codice degli appalti<\/p><p class=\"u-color-white\"><\/p>\n                <\/figcaption>\n            <\/figure><\/section><\/a><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><a> \n        <section class=\"mt-4 mb-3 image-content italiawp2-img alignnone\">\n            <figure class=\"m-0 p-3 u-background-grey-60\">\n                <img src=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/immagini\/p_exit.gif\" class=\"u-sizeFull\" alt=\"\">\n                <figcaption>\n                    <p>Codice degli appalti<\/p><p class=\"u-color-white\"><\/p>\n                <\/figcaption>\n            <\/figure><\/section><\/a><\/p>\n<\/td>\n<td>\n<p align=\"left\"><a> \n        <section class=\"mt-4 mb-3 image-content italiawp2-img alignnone\">\n            <figure class=\"m-0 p-3 u-background-grey-60\">\n                <img src=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/immagini\/p_dx.gif\" class=\"u-sizeFull\" alt=\"\">\n                <figcaption>\n                    <p>Codice degli appalti<\/p><p class=\"u-color-white\"><\/p>\n                <\/figcaption>\n            <\/figure><\/section><\/a><\/p>\n<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p align=\"left\"><a name=\"ALLEGATI\"><\/a>ALLEGATI<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_I.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Allegato I<\/a> \u2013 Elenco delle attivit\u00e0 di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#003.ii\">articolo 3, comma 2, lett. ii) n. 1) <\/a><\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_II\"><\/a>Allegato II \u2013 Attivit\u00e0 svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#164\">articolo 164, comma 1<\/a><\/p>\n<p align=\"left\">Le disposizioni del presente codice che disciplinano le concessioni aggiudicate dagli enti aggiudicatori di cui all\u2019articolo 164 comma 1, si applicano alle seguenti attivit\u00e0:<\/p>\n<p align=\"left\">1) per quanto riguarda il gas e l\u2019energia termica:<br \/>\na) la messa a disposizione o gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas o di energia termica;<br \/>\nb) l\u2019alimentazione di tali reti fisse con gas o energia termica.<\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all\u2019articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con gas o energia termica di reti fisse che forniscono un servizio al pubblico non \u00e8 considerata un\u2019attivit\u00e0 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:<br \/>\ni) la produzione di gas o di energia termica da parte di tale ente aggiudicatore \u00e8 l\u2019inevitabile risultato dell\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 non prevista dal presente paragrafo o dai paragrafi 2 e 3 del presente allegato;<br \/>\nii) l\u2019alimentazione della rete pubblica mira solo a sfruttare economicamente tale produzione e corrisponde al massimo al 20% del fatturato di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l\u2019anno in corso.<\/p>\n<p align=\"left\">Ai fini del presente codice \u00abalimentazione\u00bb comprende la generazione\/produzione, la vendita all\u2019ingrosso e al dettaglio di gas. Tuttavia, la produzione di gas sotto forma di estrazione rientra nell\u2019ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente allegato;<\/p>\n<p align=\"left\">2) per quanto riguarda l\u2019elettricit\u00e0:<br \/>\na) la messa a disposizione o la gestione di reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di elettricit\u00e0;<br \/>\nb) l\u2019alimentazione di tali reti fisse con l\u2019elettricit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"left\">Ai fini del presente codice, l\u2019alimentazione con elettricit\u00e0 comprende la generazione\/produzione, la vendita all\u2019ingrosso e al dettaglio dell\u2019elettricit\u00e0.<\/p>\n<p align=\"left\">L\u2019alimentazione, da parte di uno dei soggetti aggiudicatori di cui all\u2019articolo 3 comma 2, lett. e) numeri 2.2 e 2.3, con elettricit\u00e0 di reti che forniscono un servizio al pubblico non \u00e8 considerata un\u2019attivit\u00e0 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:<br \/>\na) la produzione di elettricit\u00e0 da parte di tale ente aggiudicatore avviene perch\u00e9 il suo consumo \u00e8 necessario all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 non prevista dal presente paragrafo, n\u00e9 dai paragrafi 1 e 3 del presente allegato;<br \/>\nb) l\u2019alimentazione della rete pubblica dipende solo dal consumo proprio di tale ente aggiudicatore e non supera il 30% della produzione totale di energia di tale ente aggiudicatore, considerando la media degli ultimi tre anni, compreso l\u2019anno in corso;<br \/>\n3) attivit\u00e0 relative alla messa a disposizione o alla gestione di reti destinate a fornire un servizio al pubblico nel campo del trasporto ferroviario, tranviario, filoviario, mediante autobus, sistemi automatici o cavo.<\/p>\n<p align=\"left\">Nei servizi di trasporto, si considera esistere una rete se il servizio viene fornito alle condizioni operative stabilite dalla competente autorit\u00e0, quali le condizioni relative alle tratte da servire, alla capacit\u00e0 di trasporto disponibile o alla frequenza del servizio;<br \/>\n4) attivit\u00e0 relative allo sfruttamento di un\u2019area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali;<br \/>\n5) attivit\u00e0 relative alla fornitura di:<br \/>\na) servizi postali;<br \/>\nb) altri servizi diversi dai servizi postali, a condizione che tali servizi siano prestati da un ente che fornisce anche servizi postali ai sensi del presente paragrafo, secondo comma, lettera ii), e che le condizioni di cui all\u2019articolo 7, comma 1, del presente decreto non siano soddisfatte per quanto riguarda i servizi previsti al secondo comma, punto ii).<\/p>\n<p align=\"left\">Ai fini del presente codice e fatto salvo il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante \u201cAttuazione della direttiva 97\/67\/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualit\u00e0 del servizio\u201d, e successive modifiche e integrazioni, si intende per:<br \/>\ni) \u00abinvio postale\u00bb: un invio indirizzato nella forma definitiva in cui viene preso in consegna, indipendentemente dal peso. Oltre agli invii di corrispondenza, si tratta \u2013 ad esempio \u2013 di libri, cataloghi, giornali periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale, indipendentemente dal loro peso;<br \/>\nii) \u00abservizi postali\u00bb: servizi consistenti in raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali. Includono sia i servizi che rientrano nell\u2019ambito di applicazione del servizio universale, ai sensi del citato decreto legislativo n. 261 del 1999, sia quelli che ne sono esclusi;<br \/>\niii) \u00abaltri servizi diversi dai servizi postali\u00bb: servizi forniti nei seguenti ambiti:<br \/>\n\u2013 servizi di gestione di servizi postali (servizi precedenti l\u2019invio e servizi successivi all\u2019invio, compresi i servizi di smistamento della posta),<br \/>\n\u2013 servizi di spedizione diversi da quelli di cui alla lettera a) quali la spedizione di invii pubblicitari, privi di indirizzo;<br \/>\n6) attivit\u00e0 relative allo sfruttamento di un\u2019area geografica ai seguenti fini:<br \/>\na) estrazione di petrolio o di gas;<br \/>\nb) prospezione o estrazione di carbone o altri combustibili solidi.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_III\"><\/a>Allegato III \u2013 Autorit\u00e0 governative centrali<\/p>\n<p align=\"left\">Organismi committenti:<\/p>\n<p align=\"left\">Presidenza del Consiglio dei Ministri<br \/>\nMinistero degli Affari Esteri<br \/>\nMinistero dell\u2019Interno (incluse le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo e le Direzioni regionali e interregionali dei Vigili del Fuoco)<br \/>\nMinistero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)<br \/>\nMinistero della Difesa<br \/>\nMinistero dell\u2019Economia e delle Finanze<br \/>\nMinistero dello Sviluppo Economico<br \/>\nMinistero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali<br \/>\nMinistero dell\u2019Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare<br \/>\nMinistero delle Infrastrutture e dei Trasporti<br \/>\nMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali (incluse le sue articolazioni periferiche)<br \/>\nMinistero della Salute<br \/>\nMinistero dell\u2019Istruzione, dell\u2019Universit\u00e0 e della Ricerca<br \/>\nMinistero dei Beni e delle Attivit\u00e0 culturali e del Turismo (comprensivo delle sue articolazioni periferiche)<\/p>\n<p>Altri enti pubblici nazionali:<\/p>\n<p align=\"left\">CONSIP S.p.A. (1)<br \/>\n(1) Solo quando Consip agisce come centrale di committenza per le amministrazioni centrali Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalit\u00e0 organizzata<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_IV\"><\/a>Allegato IV \u2013 Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico nei settori ordinari<\/p>\n<p align=\"left\">Organismi:<\/p>\n<p align=\"left\">Mostra d\u2019oltremare S.p.A.<br \/>\nEnte nazionale per l\u2019aviazione civile \u2013 ENAC<br \/>\nSociet\u00e0 nazionale per l\u2019assistenza al volo S.p.A. \u2013 ENAV<br \/>\nANAS S.p.A.<br \/>\nConsip S.p.A. (2)<br \/>\n(2) Quando Consip agisce in qualit\u00e0 di centrale di committenza per la autorit\u00e0 sub-centrali<\/p>\n<p>Categorie:<\/p>\n<p align=\"left\">\u2013 Consorzi per le opere idrauliche,<br \/>\n\u2013 Universit\u00e0 statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le universit\u00e0,<br \/>\n\u2013 Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza,<br \/>\n\u2013 Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici,<br \/>\n\u2013 Enti di ricerca e sperimentazione,<br \/>\n\u2013 Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza,<br \/>\n\u2013 Consorzi di bonifica,<br \/>\n\u2013 Enti di sviluppo e di irrigazione,<br \/>\n\u2013 Consorzi per le aree industriali,<br \/>\n\u2013 Comunit\u00e0 montane,<br \/>\n\u2013 Enti preposti a servizi di pubblico interesse,<br \/>\n\u2013 Enti pubblici preposti ad attivit\u00e0 di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero,<br \/>\n\u2013 Enti culturali e di promozione artistica.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_V\"><\/a>Allegato V Caratteristiche relative alla pubblicazione<\/p>\n<p align=\"left\">1. Pubblicazione degli avvisi e dei bandi<\/p>\n<p align=\"left\">I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono trasmessi dalle stazioni appaltanti all\u2019Ufficio delle pubblicazioni dell\u2019Unione europea e pubblicati conformemente alle seguenti regole:<br \/>\na) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 70, 71, 98, 142 e 153 per gli appalti nei settori ordinari e di cui agli articoli 127, 128, 129, 142, e 153 per gli appalti nei settori speciali sono pubblicati dall\u2019Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell\u2019Unione europea o dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori qualora per i settori ordinari si tratti di avvisi di preinformazione ovvero per i settori speciali si tratti di avvisi periodici indicativi pubblicati nel profilo di committente ai sensi degli articoli 70 e 127.<\/p>\n<p>Inoltre le stazioni appaltanti possono divulgare tali informazioni tramite internet, pubblicandole nel loro \u00abprofilo di committente\u00bb come specificato al punto 2, lettera b).<br \/>\nb) L\u2019Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell\u2019Unione europea conferma alle stazioni appaltanti la pubblicazione di cui agli articoli 72 e 130.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive.<br \/>\na) Salvo se altrimenti disposto dagli articolo 74, commi 2 e 3, le stazioni appaltanti pubblicano integralmente i documenti di gara su internet.<br \/>\nb) Il profilo di committente pu\u00f2 contenere avvisi di preinformazione, di cui all\u2019articolo 70, ovvero avvisi periodici, di cui all\u2019articolo 127, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, sugli acquisti programmati, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonch\u00e9 ogni altra utile informazione come punti di contatto, numeri telefonici e di fax, indirizzi postali ed elettronici. Il profilo di committente pu\u00f2 includere altres\u00ec avvisi di preinformazione ovvero avvisi periodici indicativi utilizzati come mezzo di indizione di gara, pubblicati a livello nazionale a norma degli articoli 73 e 130, comma 7.<\/p>\n<p align=\"left\">3. Formato e modalit\u00e0 di trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica.<br \/>\nIl formato e le modalit\u00e0 stabilite dalla Commissione per la trasmissione degli avvisi e dei bandi per via elettronica sono accessibili all\u2019indirizzo internet: <a href=\"http:\/\/simap.europa.int\">http:\/\/simap.europa.int<\/a><\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_VI\"><\/a>Allegato VI Elenco degli atti giuridici dell\u2019Unione<\/p>\n<p>A. Trasporto o distribuzione di gas o di energia termica<br \/>\nDirettiva 2009\/73\/CE<br \/>\nB. Produzione, trasporto o distribuzione di elettricit\u00e0<br \/>\nDirettiva 2009\/72\/CE<br \/>\nC. Produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile<br \/>\n[Nessun atto giuridico]<br \/>\nD. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari<br \/>\nTrasporto ferroviario di merci<br \/>\nDirettiva 2012\/34\/UE<br \/>\nTrasporto ferroviario internazionale di passeggeri<br \/>\nDirettiva 2012\/34\/UE<br \/>\nTrasporto ferroviario nazionale di passeggeri<br \/>\n[Nessun atto giuridico]<br \/>\nE. Enti aggiudicatori nel campo dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviari e di autobus<br \/>\n[Nessun atto giuridico]<br \/>\nF. Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali<br \/>\nDirettiva 97\/67\/CE<br \/>\nG. Estrazione di petrolio o di gas<br \/>\nDirettiva 94\/22\/CE<br \/>\nH. Prospezione ed estrazione di carbone o di altri combustibili solidi<br \/>\n[Nessun atto giuridico]<br \/>\nI. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali<br \/>\n[Nessun atto giuridico]<br \/>\nM. Enti aggiudicatori nel campo degli impianti aeroportuali<br \/>\n[Nessun atto giuridico]<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_VII\"><\/a>Allegato VII Termini per l\u2019adozione degli atti di esecuzione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#008\">articolo 8<\/a><\/p>\n<p align=\"left\">1. Gli atti di esecuzione di cui all\u2019articolo 8 sono adottati entro i seguenti termini:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) 90 giorni lavorativi se \u00e8 possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in base all\u2019articolo 8, comma 1;<br \/>\nb) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">I termini indicati alle lettere a) e b) del presente comma sono prolungati di quindici giorni lavorativi se la domanda \u00e8 accompagnata da una posizione motivata e giustificata, adottata da un\u2019amministrazione nazionale indipendente competente per l\u2019attivit\u00e0 in questione, la quale analizza in modo approfondito le condizioni per l\u2019eventuale applicabilit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 in questione dell\u2019articolo 8, comma 1, conformemente all\u2019articolo 8, commi 2, 3 e 4.<br \/>\nTali termini decorrono dal primo giorno lavorativo successivo alla data in cui la Commissione riceve la domanda di cui all\u2019articolo 8, comma 1 o, qualora le informazioni che devono essere fornite all\u2019atto della domanda siano incomplete, dal giorno lavorativo successivo alla data in cui essa riceve le informazioni complete.<br \/>\nI termini di cui al presente comma possono essere prorogati dalla Commissione con l\u2019accordo dello Stato membro o dell\u2019ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta.<\/p>\n<p align=\"left\">2. La Commissione pu\u00f2 chiedere allo Stato membro o all\u2019ente aggiudicatore interessati o alle Autorit\u00e0 indipendenti competenti di cui all\u2019articolo 8, comma 5, o ad altre amministrazioni nazionali competenti di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chiarire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i termini di cui al comma 1, sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella domanda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta.<\/p>\n<p align=\"left\"><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_VIII.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Allegato VIII<\/a> Elenco dei prodotti per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_IX.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Allegato IX<\/a> Servizi di cui agli articoli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#140\">140<\/a>, <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#143\">143<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#144\">144<\/a><\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_X\"><\/a>Allegato X Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale<\/p>\n<p align=\"left\">\u2013 Convenzione OIL 87 sulla libert\u00e0 d\u2019associazione e la tutela del diritto di organizzazione;<br \/>\n\u2013 Convenzione OIL 98 sul diritto di organizzazione e di negoziato collettivo;<br \/>\n\u2013 Convenzione OIL 29 sul lavoro forzato;<br \/>\n\u2013 Convenzione OIL 105 sull\u2019abolizione del lavoro forzato;<br \/>\n\u2013 Convenzione OIL 138 sull\u2019et\u00e0 minima;<br \/>\n\u2013 Convenzione OIL 111 sulla discriminazione nell\u2019ambito del lavoro e dell\u2019occupazione;<br \/>\n\u2013 Convenzione OIL 100 sulla parit\u00e0 di retribuzione;<br \/>\n\u2013 Convenzione OIL 182 sulle peggiori forme di lavoro infantile;<br \/>\n\u2013 Convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono;<br \/>\n\u2013 Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Convenzione di Basilea);<br \/>\n\u2013 Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti;<br \/>\n\u2013 Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (UNEP\/FAO, lettera convenzione PIC) Rotterdam, 10 settembre 1998, e relativi tre protocolli regionali.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XI\"><\/a>Allegato XI Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonch\u00e9 dei piani e progetti nei concorsi<\/p>\n<p align=\"left\">Gli strumenti e i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonch\u00e9 dei piani e progetti nei concorsi di progettazione devono garantire, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, almeno che:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) l\u2019ora e la data esatte della ricezione delle offerte, delle domande di partecipazione e dei piani e progetti possano essere stabilite con precisione;<br \/>\nb) si possa ragionevolmente garantire che nessuno possa avere accesso ai dati trasmessi in base ai presenti requisiti prima della scadenza dei termini specificati;<br \/>\nc) solo le persone autorizzate possano fissare o modificare le date di apertura dei dati ricevuti;<br \/>\nd) solo le persone autorizzate possano avere accesso alla totalit\u00e0 o a una parte dei dati trasmessi nelle diverse fasi della procedura di aggiudicazione dell\u2019appalto o del concorso di progettazione;<br \/>\ne) solo le persone autorizzate possano dare accesso ai dati trasmessi, e solo dopo la data specificata;<br \/>\nf) i dati ricevuti e aperti in applicazione dei presenti requisiti restino accessibili solo alle persone autorizzate a prenderne conoscenza;<br \/>\ng) in caso di violazione o di tentativo di violazione dei divieti di accesso o dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f), si possa ragionevolmente garantire che le violazioni o i tentativi siano chiaramente rilevabili.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XII\"><\/a>Allegato XII Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche relative agli appalti nei settori ordinari e speciali<\/p>\n<p align=\"left\">Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano deciso di organizzare un\u2019asta elettronica, i documenti di gara contengono almeno i seguenti elementi:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) gli elementi i cui valori saranno oggetto dell\u2019asta elettronica, purch\u00e9 tali elementi siano quantificabili in modo da essere espressi in cifre o in percentuali;<br \/>\nb) i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati, quali risultano dal capitolato d\u2019oneri relativo all\u2019oggetto dell\u2019appalto;<br \/>\nc) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso dell\u2019asta elettronica e, se del caso, il momento in cui saranno messe a loro disposizione;<br \/>\nd) le informazioni pertinenti sullo svolgimento dell\u2019asta elettronica;<br \/>\ne) le condizioni alle quali gli offerenti potranno rilanciare, in particolare gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;<br \/>\nf) le informazioni pertinenti sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle modalit\u00e0 e specifiche tecniche di collegamento.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XIII\"><\/a>Allegato XIII Definizione di talune specifiche tecniche<\/p>\n<p align=\"left\">Ai fini del presente codice si intende per:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) \u00abspecifiche tecniche\u00bb: a seconda del caso<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) nel caso di appalti pubblici di lavori: l\u2019insieme delle prescrizioni tecniche contenute, in particolare, nei documenti di gara, che definiscono le caratteristiche richieste di un materiale, un prodotto o una fornitura in modo che rispondano all\u2019uso a cui sono destinati dall\u2019amministrazione aggiudicatrice; tra queste caratteristiche rientrano i livelli della prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, la progettazione che tenga conto di tutti i requisiti (compresa l\u2019accessibilit\u00e0 per persone con disabilit\u00e0) la valutazione della conformit\u00e0, la propriet\u00e0 d\u2019uso, la sicurezza o le dimensioni, incluse le procedure riguardanti il sistema di garanzia della qualit\u00e0, la terminologia, i simboli, il collaudo e metodi di prova, l\u2019imballaggio, la marcatura e l\u2019etichettatura, le istruzioni per l\u2019uso, nonch\u00e9 i processi e i metodi di produzione in qualsiasi momento del ciclo di vita dei lavori. Esse comprendono altres\u00ec le norme riguardanti la progettazione e la determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d\u2019ispezione e di accettazione dei lavori nonch\u00e9 i metodi e le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore pu\u00f2 prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, in relazione all\u2019opera finita e ai materiali o alle parti che la compongono;<br \/>\nb) nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture, le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualit\u00e0, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l\u2019accessibilit\u00e0 per le persone con disabilit\u00e0) e la valutazione della conformit\u00e0, la propriet\u00e0 d\u2019uso, l\u2019uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l\u2019imballaggio, la marcatura e l\u2019etichettatura, le istruzioni per l\u2019uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonch\u00e9 le procedure di valutazione della conformit\u00e0;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">2) \u00abnorma\u00bb: una specifica tecnica adottata da un organismo riconosciuto di normalizzazione, ai fini di un\u2019applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non \u00e8 obbligatoria e che rientra in una delle seguenti categorie:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) \u00abnorma internazionale\u00bb: norma adottata da un organismo di normalizzazione internazionale e messa a disposizione del pubblico;<br \/>\nb) \u00abnorma europea\u00bb: una norma adottata da un organismo di normalizzazione europeo e messa a disposizione del pubblico;<br \/>\nc) \u00abnorma nazionale\u00bb: una norma adottata da un organismo di normalizzazione nazionale e messa a disposizione del pubblico;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">3) \u00abvalutazione tecnica europea\u00bb: la valutazione documentata delle prestazioni di un prodotto da costruzione in relazione alle sue caratteristiche essenziali, conformemente al relativo documento<br \/>\nper la valutazione europea quale definito all\u2019articolo 2, punto 12, del regolamento (UE) n. 305\/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;<br \/>\n4) \u00abspecifica tecnica comune\u00bb: una specifica tecnica nel settore delle TIC elaborata conformemente agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 1025\/2012;<br \/>\n5) \u00abriferimento tecnico\u00bb: qualunque documento, diverso dalle norme europee, elaborato dagli organismi europei di normalizzazione secondo procedure adattate all\u2019evoluzione delle necessit\u00e0 di mercato.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XIV\"><\/a>Allegato XIV Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE I \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI NEI SETTORI ORDINARI<\/p>\n<p align=\"left\">A \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Se del caso, l\u2019indicazione che l\u2019amministrazione aggiudicatrice \u00e8 una centrale di committenza o che si tratta o pu\u00f2 trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.<br \/>\n4. Codici CPV.<br \/>\n5. Indirizzo Internet del \u00abprofilo di committente\u00bb (URL).<br \/>\n6. Data di spedizione dell\u2019avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell\u2019avviso di preinformazione.<\/p>\n<p align=\"left\">B \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all\u2019articolo 70)<\/p>\n<p align=\"left\">B1. Informazioni che devono comparire in ogni caso<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l\u2019accesso gratuito, illimitato e diretto.<br \/>\nSe l\u2019accesso gratuito, illimitato e diretto non \u00e8 disponibile per i motivi illustrati all\u2019articolo 74, commi 2 e 3, un\u2019indicazione relativa alle modalit\u00e0 di accesso ai documenti di gara.<br \/>\n3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n4. Se del caso, l\u2019indicazione che l\u2019amministrazione aggiudicatrice \u00e8 una centrale di committenza o che si tratta o pu\u00f2 trattarsi di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.<br \/>\n5. Codici CPV. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.<br \/>\n6. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.<br \/>\n7. Breve descrizione dell\u2019appalto: natura ed entit\u00e0 dei lavori, natura e quantit\u00e0 o valore delle forniture; natura ed entit\u00e0 dei servizi.<br \/>\n8. Se il presente avviso non funge da mezzo di indizione di una gara, la data o le date previste per la pubblicazione di un bando di gara o di bandi di gara per l\u2019appalto o gli appalti di cui all\u2019 avviso di preinformazione.<br \/>\n9. Data d\u2019invio dell\u2019avviso.<br \/>\n10. Altre eventuali informazioni.<br \/>\n11. Indicare se l\u2019appalto rientra o meno nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019AAP.<\/p>\n<p align=\"left\">B2. Informazioni ulteriori che devono essere fornite se l\u2019avviso funge da mezzo di indizione di gara (articolo 70, comma 2)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all\u2019amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l\u2019appalto o gli appalti.<br \/>\n2. Tipo di procedura di aggiudicazione (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure competitive con negoziazione).<br \/>\n3. Eventualmente, indicare se:<br \/>\na) si tratta di un accordo quadro;<br \/>\nb) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.<br \/>\n4. Se conosciuti, tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto.<br \/>\n5. Se note, le condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:<br \/>\na) l\u2019indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione \u00e8 riservata all\u2019ambito di programmi di lavoro protetti;<br \/>\nb) l\u2019indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;<br \/>\nc) una breve descrizione dei criteri di selezione.<br \/>\n6. Se conosciuti, una breve descrizione dei criteri che verranno utilizzati per l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto.<br \/>\n7. Se nota, la grandezza complessiva stimata dell\u2019appalto o degli appalti. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.<br \/>\n8. Termini ultimi per la ricezione delle manifestazioni d\u2019interesse.<br \/>\n9. Indirizzo cui devono essere inviate le manifestazioni di interesse.<br \/>\n10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.<br \/>\n11. Eventualmente, indicare se:<br \/>\na) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione \u00e8 richiesta o accettata;<br \/>\nb) si far\u00e0 ricorso all\u2019ordinazione elettronica;<br \/>\nc) si far\u00e0 ricorso alla fatturazione elettronica;<br \/>\nd) sar\u00e0 accettato il pagamento elettronico.<br \/>\n12. Informazioni che indicano se l\u2019appalto \u00e8 connesso a un progetto e\/o programma finanziato dai fondi dell\u2019Unione europea.<br \/>\n13. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<\/p>\n<p align=\"left\">C \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E BANDI DI GARA (di cui all\u2019articolo 71)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l\u2019accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l\u2019accesso gratuito, illimitato e diretto non \u00e8 disponibile<br \/>\nper i motivi illustrati all\u2019articolo 74, commi 2 e 3, un\u2019indicazione relativa alle modalit\u00e0 di accesso ai documenti di gara.<br \/>\n3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n4. Se del caso, l\u2019indicazione che l\u2019amministrazione aggiudicatrice \u00e8 una centrale di committenza o che \u00e8 coinvolta una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.<br \/>\n5. Codici CPV. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.<br \/>\n6. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.<br \/>\n7. Descrizione dell\u2019appalto: natura ed entit\u00e0 dei lavori, natura e quantit\u00e0 o valore delle forniture; natura ed entit\u00e0 dei servizi. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.<br \/>\n8. Ordine di grandezza totale stimato dell\u2019appalto o degli appalti; se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.<br \/>\n9. Ammissione o divieto di varianti.<br \/>\n10. Tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e, per quanto possibile, la durata del contratto.<br \/>\na) Nel caso di accordi quadro, indicare la durata prevista dell\u2019accordo quadro, precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell\u2019accordo quadro superiore a quattro anni; per quanto possibile, indicazione del valore o dell\u2019ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare, numero e, ove necessario, numero massimo previsto di operatori economici che parteciperanno.<br \/>\nb) Nel caso di un sistema dinamico di acquisizione l\u2019indicazione della durata prevista di tale sistema; per quanto possibile, l\u2019indicazione di valore o dell\u2019ordine di grandezza e della frequenza degli appalti da aggiudicare.<br \/>\n11. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:<br \/>\na) l\u2019indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione \u00e8 riservata all\u2019ambito di programmi di lavoro protetti;<br \/>\nb) indicare, in caso se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione;<br \/>\nc) un elenco e una breve descrizione dei criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici che possono comportarne l\u2019esclusione e dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacit\u00e0 eventualmente richiesti. Indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).<br \/>\n12. Tipo di procedura di aggiudicazione; eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure aperte e ristrette e di procedure competitive con negoziazione).<br \/>\n13. Eventualmente, indicare se:<br \/>\na) si tratta di un accordo quadro;<br \/>\nb) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;<br \/>\nc) si tratta di un\u2019asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).<br \/>\n14. Se l\u2019appalto deve essere suddiviso in lotti, indicazione della possibilit\u00e0 per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per pi\u00f9 e\/o per l\u2019insieme dei lotti. Indicazione di ogni possibile limitazione del numero di lotti che pu\u00f2 essere aggiudicato ad uno stesso offerente. Se l\u2019appalto non \u00e8 suddiviso in lotti, indicazione dei motivi, a meno che tale informazione non sia fornita nella relazione unica.<br \/>\n15. In caso di procedura ristretta, procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l\u2019innovazione, quando ci si avvale della facolt\u00e0 di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, eventualmente, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta dei candidati in questione.<br \/>\n16. In caso di procedura competitiva con negoziazione, dialogo competitivo o partenariato per l\u2019innovazione, indicare, eventualmente, il ricorso a una procedura che si svolge in pi\u00f9 fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.<br \/>\n17. Eventualmente, le condizioni particolari cui \u00e8 sottoposta l\u2019esecuzione dell\u2019appalto.<br \/>\n18. Criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto o degli appalti. Salvo nel caso in cui l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa \u00e8 individuata sulla base del solo prezzo, i criteri che determinano l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa e la loro ponderazione vanno indicati qualora non figurino nel capitolato d\u2019oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.<br \/>\n19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte (procedure aperte) o delle domande di partecipazione (procedure ristrette e procedura competitiva con negoziazione, sistemi dinamici di acquisizione, dialogo competitivo, partenariati per l\u2019innovazione).<br \/>\n20. Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse.<br \/>\n21. In caso di procedure aperte:<br \/>\na) periodo di tempo durante il quale l\u2019offerente \u00e8 vincolato alla propria offerta;<br \/>\nb) data, ora e luogo di apertura delle offerte;<br \/>\nc) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura.<br \/>\n22. Lingua\/e utilizzabile\/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione.<br \/>\n23. Eventualmente, indicare se:<br \/>\na) la presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione \u00e8 accettata;<br \/>\nb) si far\u00e0 ricorso all\u2019ordinazione elettronica;<br \/>\nc) sar\u00e0 accettata la fatturazione elettronica;<br \/>\nd) sar\u00e0 utilizzato il pagamento elettronico.<br \/>\n24. Informazioni che indicano se l\u2019appalto \u00e8 connesso a un progetto e\/o programma finanziato dai fondi dell\u2019Unione europea.<br \/>\n25. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch\u00e9 indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.<br \/>\n26. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale dell\u2019Unione europea e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all\u2019appalto\/agli appalti di cui al presente avviso.<br \/>\n27. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario previsto per la pubblicazione dei prossimi bandi e avvisi.<br \/>\n28. Data d\u2019invio dell\u2019avviso.<br \/>\n29. Indicare se l\u2019appalto rientra o meno nell\u2019ambito di applicazione dell\u2019AAP.<br \/>\n30. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">D \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all\u2019articolo 98)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Se del caso, l\u2019indicazione che l\u2019amministrazione aggiudicatrice \u00e8 una centrale di committenza o che si tratta di una qualsiasi altra forma di appalto congiunto.<br \/>\n4. Codici CPV.<br \/>\n5. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.<br \/>\n6. Descrizione dell\u2019appalto: natura ed entit\u00e0 dei lavori, natura e quantit\u00e0 o valore delle forniture; natura ed entit\u00e0 dei servizi. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto. Eventualmente, una descrizione di qualsiasi opzione.<br \/>\n7. Tipo di procedura di aggiudicazione; nel caso di procedura negoziata senza previa pubblicazione, motivazione del ricorso a tale procedura.<br \/>\n8. Eventualmente, indicare se:<br \/>\na) si tratta di un accordo quadro;<br \/>\nb) si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.<br \/>\n9. I criteri di cui all\u2019articolo 95 che sono stati utilizzati per l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto o degli appalti. Se del caso, l\u2019indicazione se \u00e8 stato fatto ricorso a un\u2019asta elettronica (in caso di procedure aperte o ristrette o di procedure competitive con negoziazione).<br \/>\n10. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.<br \/>\n11. Numero di offerte ricevute con riferimento a ciascun appalto, compresi:<br \/>\na) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole e medie imprese;<br \/>\nb) numero di offerte ricevute da un altro Stato membro o da un paese terzo;<br \/>\nc) numero di offerte ricevute per via elettronica.<br \/>\n12. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:<br \/>\na) informazioni che specificano se l\u2019aggiudicatario \u00e8 una piccola e media impresa;<br \/>\nb) informazioni che specificano se l\u2019appalto \u00e8 stato aggiudicato a un gruppo di operatori economici (joint-venture, consorzio o altro).<br \/>\n13. Valore dell\u2019offerta (o delle offerte) vincente o dell\u2019offerta massima e dell\u2019offerta minima prese in considerazione ai fini dell\u2019aggiudicazione o delle aggiudicazioni dell\u2019appalto.<br \/>\n14. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell\u2019appalto che pu\u00f2 essere subappaltato a terzi.<br \/>\n15. Informazioni che indicano se l\u2019appalto \u00e8 connesso a un progetto e\/o programma finanziato dai fondi dell\u2019Unione europea.<br \/>\n16. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch\u00e9 indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.<br \/>\n17. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative al contratto\/ai contratti di cui al presente avviso.<br \/>\n18. Data d\u2019invio dell\u2019avviso.<br \/>\n19. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">E \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDIT\u00c0 DELLO STESSO (di cui all\u2019articolo 106)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Codici CPV.<br \/>\n3. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.<br \/>\n4. Descrizione dell\u2019appalto prima e dopo la modifica: natura ed entit\u00e0 dei lavori, natura e quantit\u00e0 o valore delle forniture: natura ed entit\u00e0 dei servizi.<br \/>\n5. Se del caso, aumento del prezzo in seguito alla modifica.<br \/>\n6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.<br \/>\n7. Data della decisione di aggiudicazione dell\u2019appalto.<br \/>\n8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.<br \/>\n9. Informazioni che indicano se l\u2019appalto \u00e8 connesso a un progetto e\/o programma finanziato dai fondi dell\u2019Unione europea.<br \/>\n10. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo nazionale di vigilanza e dell\u2019organo responsabile delle procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione<br \/>\ndel ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonch\u00e9 indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.<br \/>\n11. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana relative all\u2019appalto o agli appalti di cui al presente avviso.<br \/>\n12. Data d\u2019invio dell\u2019avviso.<br \/>\n13. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">F \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all\u2019articolo 142)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice.<br \/>\n2. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.<br \/>\n3. Una breve descrizione dell\u2019appalto in questione, compresi i codici CPV.<br \/>\n4. Condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:<br \/>\na) l\u2019indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione \u00e8 riservata nell\u2019ambito di programmi di lavoro protetti,<br \/>\nb) l\u2019indicazione, eventuale, se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.<br \/>\n5. Scadenze per contattare l\u2019amministrazione aggiudicatrice, in vista della partecipazione.<br \/>\n6. Breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.<\/p>\n<p align=\"left\">G \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all\u2019articolo 142)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice.<br \/>\n2. Una breve descrizione dell\u2019appalto in questione, compreso il valore complessivo stimato del contratto e i codici CPV.<br \/>\n3. Se noti:<br \/>\na) il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;<br \/>\nb) tempi di consegna o di fornitura di beni, lavori o servizi e durata del contratto;<br \/>\nc) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:<br \/>\n\u2013 l\u2019indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto pubblico riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione \u00e8 riservata all\u2019ambito di programmi di lavoro protetti,<br \/>\n\u2013 l\u2019indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;<br \/>\nd) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.<br \/>\n4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all\u2019amministrazione aggiudicatrice il loro interesse per l\u2019appalto o gli appalti, dei termini per la ricezione delle manifestazioni d\u2019interesse e dell\u2019indirizzo cui devono essere trasmesse le manifestazioni d\u2019interesse.<\/p>\n<p align=\"left\">H \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER GLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all\u2019articolo 142)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice.<br \/>\n2. Breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.<br \/>\n3. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi.<br \/>\n4. Numero di offerte ricevute.<br \/>\n5. Prezzo o gamma di prezzi (minimo\/massimo) pagati.<br \/>\n6. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019aggiudicatario o degli aggiudicatari.<br \/>\n7. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE II \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI PERIODICI INDICATIVI NEI SETTORI SPECIALI4 (di cui all\u2019articolo 127)<\/p>\n<p align=\"left\">A. INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE IN OGNI CASO<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. a) Per gli appalti di forniture: natura e quantit\u00e0 o valore delle prestazioni o dei prodotti da fornire (codici CPV);<br \/>\nb) per gli appalti di lavori: natura ed entit\u00e0 delle prestazioni, caratteristiche generali dell\u2019opera o dei lotti relativi all\u2019opera, numero (codici CPV);<br \/>\nc) per gli appalti di servizi: importo totale previsto in ciascuna delle categorie di servizi previsti (codici CPV).<br \/>\n4. Data di invio dell\u2019avviso o di invio della comunicazione che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel \u00abprofilo di committente\u00bb.<br \/>\n5. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">B. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE CHE DEVONO ESSERE FORNITE SE L\u2019AVVISO FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI GARA O CONSENTE UNA RIDUZIONE DEI TERMINI DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE O DELLE OFFERTE (articolo 127)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all\u2019ente aggiudicatore il loro interesse per l\u2019appalto o gli appalti.<br \/>\n2. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale il capitolato d\u2019oneri e i documenti di gara saranno disponibili per l\u2019accesso gratuito, illimitato e diretto.<br \/>\nSe l\u2019accesso gratuito, illimitato e diretto non \u00e8 disponibile per i motivi illustrati all\u2019articolo 74, un\u2019indicazione relativa alle modalit\u00e0 di accesso ai documenti di gara.<br \/>\n3. Indicare eventualmente se l\u2019appalto \u00e8 riservato a laboratori protetti o se l\u2019esecuzione \u00e8 riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.<br \/>\n4. Termine ultimo per la ricezione delle domande per ottenere un invito a presentare un\u2019offerta o a negoziare.<br \/>\n5. Natura e quantit\u00e0 dei prodotti da fornire o caratteristiche generali dell\u2019opera o categoria del servizio e sua descrizione; indicare se si prevedono uno o pi\u00f9 accordi quadro, precisando tra l\u2019altro eventuali opzioni per acquisti complementari e il calendario provvisorio per esercitare tali opzioni nonch\u00e9 il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare<br \/>\nanche il calendario provvisorio dei successivi bandi di gara. Indicare se si tratta di acquisto, locazione finanziaria, locazione, acquisto a riscatto, o di una combinazione tra tali possibilit\u00e0.<br \/>\n6. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, tali informazioni sono fornite per ogni lotto.<br \/>\n7. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell\u2019appalto e, se possibile, data di inizio.<br \/>\n8. Indirizzo cui le imprese interessate devono manifestare per iscritto il proprio interesse.<br \/>\n9. Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni d\u2019interesse.<br \/>\n10. Lingua o lingue autorizzate per la presentazione delle candidature o delle offerte.<br \/>\n11. Requisiti di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e tecniche che i fornitori devono soddisfare.<br \/>\n12. a) Data provvisoria, se nota, di inizio delle procedure di aggiudicazione dell\u2019appalto o degli appalti.<br \/>\nb) Tipo di procedura d\u2019appalto (procedure ristrette, che implichino o meno un sistema dinamico di acquisizione, o procedure negoziate).<br \/>\n13. Eventualmente, le condizioni particolari cui \u00e8 sottoposta la realizzazione dell\u2019appalto.<br \/>\n14. Eventualmente, indicare se:<br \/>\na) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione \u00e8 richiesta o accettata;<br \/>\nb) si far\u00e0 ricorso all\u2019ordinazione elettronica;<br \/>\nc) si far\u00e0 ricorso alla fatturazione elettronica;<br \/>\nd) sar\u00e0 accettato il pagamento elettronico.<br \/>\n15. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<br \/>\n16. Criteri, se noti, definiti all\u2019articolo 95 che saranno utilizzati per l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto. Salvo nel caso in cui l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa \u00e8 individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa nonch\u00e9 la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d\u2019oneri o non ne sia previsto l\u2019inserimento nell\u2019invito a manifestare il proprio interesse di cui all\u2019articolo 127, o nell\u2019invito a presentare un\u2019offerta o a negoziare.<\/p>\n<p align=\"left\">C \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO PERIODICO INDICATIVO, CHE NON FUNGE DA MEZZO DI INDIZIONE DI UNA GARA5 (di cui all\u2019articolo 127)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto dalla legislazione nazionale, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Codici CPV.<br \/>\n4. Indirizzo Internet del \u00abprofilo di committente\u00bb (URL).<br \/>\n5. Data di spedizione dell\u2019avviso di pubblicazione nel profilo di committente dell\u2019avviso periodico indicativo.<\/p>\n<p align=\"left\">D \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L\u2019AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE APERTE6 (di cui all\u2019articolo 71)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Indicare eventualmente se l\u2019appalto \u00e8 riservato a laboratori protetti o se l\u2019esecuzione \u00e8 riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.<br \/>\n4. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi; indicare eventualmente se si tratta di un accordo-quadro o di un sistema dinamico di acquisizione), descrizione (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilit\u00e0.<br \/>\n5. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.<br \/>\n6. Per le forniture e i lavori:<br \/>\na) natura e quantit\u00e0 dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l\u2019altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonch\u00e9 il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l\u2019entit\u00e0 delle prestazioni, nonch\u00e9 le caratteristiche generali dell\u2019opera (codici CPV);<br \/>\nb) indicazioni relative alla possibilit\u00e0, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e\/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l\u2019opera o l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in pi\u00f9 lotti,<br \/>\nl\u2019ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilit\u00e0 di presentare offerte per uno, per pi\u00f9 o per tutti i lotti;<br \/>\nc) per gli appalti di lavori: informazioni sull\u2019obiettivo dell\u2019opera o dell\u2019appalto, quando quest\u2019ultimo comporti anche l\u2019elaborazione di progetti.<br \/>\n7. Per i servizi:<br \/>\na) natura e quantit\u00e0 dei servizi da fornire. Indicare tra l\u2019altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonch\u00e9 il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;<br \/>\nb) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;<br \/>\nc) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br \/>\nd) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;<br \/>\ne) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.<br \/>\n8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti \u00e8 autorizzata o meno.<br \/>\n9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell\u2019appalto di servizi e, se possibile, data di inizio.<br \/>\n10. Posta elettronica o indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili per l\u2019accesso gratuito, illimitato e diretto. Se l\u2019accesso gratuito, illimitato e diretto non \u00e8 disponibile per i motivi illustrati all\u2019articolo 159, un\u2019indicazione relativa alle modalit\u00e0 di accesso ai documenti di gara.<br \/>\n11. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta di un sistema di acquisizione dinamico.<br \/>\nb) Indirizzo al quale inviarle.<br \/>\nc) Lingua o lingue in cui devono essere redatte.<br \/>\n12. a) Eventualmente, persone ammesse ad assistere all\u2019apertura delle offerte.<br \/>\nb) Data, ora e luogo di tale apertura.<br \/>\n13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.<br \/>\n14. Modalit\u00e0 essenziali di finanziamento e di pagamento e\/o riferimenti alle disposizioni in materia.<br \/>\n15. Eventualmente, forma giuridica che dovr\u00e0 assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l\u2019appalto.<br \/>\n16. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico che l\u2019operatore economico aggiudicatario dovr\u00e0 soddisfare.<br \/>\n17. Periodo di tempo durante il quale l\u2019offerente \u00e8 vincolato dalla propria offerta.<br \/>\n18. Eventualmente, le condizioni particolari cui \u00e8 sottoposta la realizzazione dell\u2019appalto.<br \/>\n19. Criteri di cui all\u2019articolo 169 che saranno utilizzati per l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto. Salvo nel caso in cui l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa \u00e8 individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa nonch\u00e9 la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d\u2019oneri.<br \/>\n20. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell\u2019avviso periodico, o dell\u2019avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel \u00abprofilo di committente\u00bb cui si riferisce l\u2019appalto.<br \/>\n21. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<br \/>\n22. Data di spedizione dell\u2019avviso o del bando di gara da parte dell\u2019ente aggiudicatore.<br \/>\n23. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">E \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L\u2019AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE RISTRETTE(di cui all\u2019articolo 71)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Indicare eventualmente se l\u2019appalto \u00e8 riservato a laboratori protetti o se l\u2019esecuzione \u00e8 riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.<br \/>\n4. Natura dell\u2019appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilit\u00e0.<br \/>\n5. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.<br \/>\n6. Per le forniture e i lavori:<br \/>\na) natura e quantit\u00e0 dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l\u2019altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonch\u00e9 il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile,<br \/>\nun calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l\u2019entit\u00e0 delle prestazioni, nonch\u00e9 le caratteristiche generali dell\u2019opera (codici CPV);<br \/>\nb) indicazioni relative alla possibilit\u00e0, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e\/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori; se l\u2019opera o l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in pi\u00f9 lotti, l\u2019ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilit\u00e0 di presentare offerte per uno, per pi\u00f9 o per tutti i lotti;<br \/>\nc) per gli appalti di lavori: informazioni sull\u2019obiettivo dell\u2019opera o dell\u2019appalto quando quest\u2019ultimo comporti anche l\u2019elaborazione di progetti.<br \/>\n7. Per i servizi:<br \/>\na) natura e quantit\u00e0 dei servizi da fornire. Indicare tra l\u2019altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonch\u00e9 il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;<br \/>\nb) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;<br \/>\nc) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br \/>\nd) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;<br \/>\ne) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.<br \/>\n8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti \u00e8 autorizzata o meno.<br \/>\n9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell\u2019appalto e, se possibile, data di inizio.<br \/>\n10. Eventualmente, forma giuridica che dovr\u00e0 assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l\u2019appalto.<br \/>\n11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;<br \/>\nb) indirizzo al quale inviarle;<br \/>\nc) lingua o lingue in cui devono essere redatte.<br \/>\n12. Termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte.<br \/>\n13. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.<br \/>\n14. Modalit\u00e0 essenziali di finanziamento e di pagamento e\/o riferimenti alle disposizioni in materia.<br \/>\n15. Informazioni riguardanti la situazione propria dell\u2019operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.<br \/>\n16. Criteri di cui all\u2019articolo 169 che saranno utilizzati per l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto. Salvo nel caso in cui l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa \u00e8 individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa nonch\u00e9 la ponderazione a essi<br \/>\nattribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d\u2019oneri o non ne sia previsto l\u2019inserimento nell\u2019invito a presentare un\u2019offerta.<br \/>\n17. Eventualmente, le condizioni particolari cui \u00e8 sottoposta la realizzazione dell\u2019appalto.<br \/>\n18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell\u2019avviso periodico, o dell\u2019avviso che annuncia la pubblicazione del presente avviso nel \u00abprofilo di committente\u00bb cui si riferisce l\u2019appalto.<br \/>\n19. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<br \/>\n20. Data di invio dell\u2019avviso da parte dell\u2019ente aggiudicatore.<br \/>\n21. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">F \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA PER L\u2019AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI IN CASO DI PROCEDURE NEGOZIATE (di cui all\u2019articolo 71)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Indicare eventualmente se l\u2019appalto \u00e8 riservato a laboratori protetti o se l\u2019esecuzione \u00e8 riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.<br \/>\n4. Natura dell\u2019appalto (forniture, lavori o servizi; indicare, se del caso, se si tratta di un accordo quadro). Descrizione del progetto (codici CPV). Indicare eventualmente se le offerte sollecitate lo sono a fini di acquisto, di locazione finanziaria, di locazione, di acquisto a riscatto o di una combinazione tra queste possibilit\u00e0.<br \/>\n5. Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.<br \/>\n6. Per le forniture e i lavori:<br \/>\na) natura e quantit\u00e0 dei prodotti da fornire (codici CPV). Indicare tra l\u2019altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonch\u00e9 il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i prodotti richiesti o la natura e l\u2019entit\u00e0 delle prestazioni, nonch\u00e9 le caratteristiche generali dell\u2019opera (codici CPV);<br \/>\nb) indicazioni relative alla possibilit\u00e0, per i fornitori, di presentare offerte per tutti i prodotti richiesti e\/o per parte di essi. Per gli appalti di lavori, se l\u2019opera o l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in pi\u00f9 lotti,<br \/>\nl\u2019ordine di grandezza dei vari lotti e la possibilit\u00e0 di presentare offerte per uno, per pi\u00f9 o per tutti i lotti;<br \/>\nc) per gli appalti di lavori: informazioni sull\u2019obiettivo dell\u2019opera o dell\u2019appalto, quando quest\u2019ultimo comporti anche l\u2019elaborazione di progetti.<br \/>\n7. Per i servizi:<br \/>\na) natura e quantit\u00e0 dei servizi da fornire. Indicare tra l\u2019altro eventuali opzioni relative ad acquisti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitare tali opzioni nonch\u00e9 il numero di eventuali rinnovi. Nel caso di una serie di appalti rinnovabili, indicare anche, se possibile, un calendario provvisorio dei successivi bandi di gara per i servizi richiesti;<br \/>\nb) indicare se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;<br \/>\nc) riferimenti a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;<br \/>\nd) indicare se le persone giuridiche sono tenute a indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio;<br \/>\ne) indicare se i prestatori possono presentare offerte per una parte dei servizi in questione.<br \/>\n8. Indicare, se noto, se la presentazione di varianti \u00e8 autorizzata o meno.<br \/>\n9. Termine di consegna o di esecuzione o durata dell\u2019appalto e, se possibile, data di inizio.<br \/>\n10. Eventualmente, forma giuridica che dovr\u00e0 assumere il raggruppamento di operatori economici, cui sia aggiudicato l\u2019appalto.<br \/>\n11. a) Termine ultimo di ricevimento delle domande di partecipazione;<br \/>\nb) indirizzo al quale inviarle;<br \/>\nc) lingua o lingue in cui devono essere redatte.<br \/>\n12. Eventualmente, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.<br \/>\n13. Modalit\u00e0 essenziali di finanziamento e di pagamento e\/o riferimenti alle disposizioni in materia.<br \/>\n14. Informazioni riguardanti la situazione propria dell\u2019operatore economico e i requisiti minimi di carattere economico e tecnico che deve soddisfare.<br \/>\n15. Criteri di cui all\u2019articolo 95 che saranno utilizzati per l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto. Salvo nel caso in cui l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa \u00e8 individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa nonch\u00e9 la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d\u2019oneri o non ne sia previsto l\u2019inserimento nell\u2019invito a negoziare.<br \/>\n16. Eventualmente, nomi e indirizzi di operatori economici gi\u00e0 selezionati dall\u2019ente aggiudicatore.<br \/>\n17. Eventualmente, le condizioni particolari cui \u00e8 sottoposta la realizzazione dell\u2019appalto.<br \/>\n18. Eventualmente, la data o le date e il riferimento o i riferimenti alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana dell\u2019avviso periodico o dell\u2019avviso che annuncia la pubblicazione di tale avviso nel \u00abprofilo di committente\u00bb cui si riferisce l\u2019appalto.<br \/>\n19. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<br \/>\n20. Data di spedizione dell\u2019avviso o del bando di gara da parte dell\u2019ente aggiudicatore.<br \/>\n21. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">G \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all\u2019articolo 129)<\/p>\n<p align=\"left\">I. Informazioni per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Tipo di appalto (forniture, lavori o servizi e codici CPV; indicare eventualmente se si tratta di un accordo quadro).<br \/>\n4. Indicazione succinta del tipo e della quantit\u00e0 di prodotti, lavori o servizi forniti.<br \/>\n5. a) Forma di indizione della gara (avviso relativo al sistema di qualificazione, avviso periodico, avviso di gara);<br \/>\nb) data\/e e riferimento\/i della pubblicazione dell\u2019avviso nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea;<br \/>\nc) nel caso di appalti aggiudicati senza previa indizione di gara, indicare la disposizione pertinente dell\u2019articolo 63.<br \/>\n6. Procedura di appalto (procedura aperta, ristretta o negoziata).<br \/>\n7. Numero di offerte ricevute, precisando quanto segue:<br \/>\na) numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI;<br \/>\nb) numero di offerte ricevute dall\u2019estero;<br \/>\nc) numero di offerte ricevute per via elettronica.<br \/>\nNel caso di pi\u00f9 aggiudicazioni (lotti, contratti quadro multipli), tali informazioni sono fornite per ogni aggiudicazione.<br \/>\n8. Data di conclusione dei contratti o degli accordi quadro a seguito della decisione di aggiudicazione o conclusione.<br \/>\n9. Prezzo pagato per gli acquisti d\u2019opportunit\u00e0 effettuati in virt\u00f9 dell\u2019articolo 63, comma 3, lettera d).<br \/>\n10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:<br \/>\na) informazioni che specificano se l\u2019aggiudicatario \u00e8 una PMI;<br \/>\nb) informazioni che specificano se l\u2019appalto \u00e8 stato aggiudicato a un consorzio.<br \/>\n11. Indicare, eventualmente, se l\u2019appalto \u00e8 stato o pu\u00f2 essere subappaltato.<br \/>\n12. Prezzo pagato o prezzo dell\u2019offerta pi\u00f9 elevata e di quella pi\u00f9 bassa di cui si \u00e8 tenuto conto nell\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto.<br \/>\n13. Denominazione ed indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l\u2019introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<br \/>\n14. Informazioni facoltative:<br \/>\n\u2013 valore e percentuale dell\u2019appalto che \u00e8 stata o pu\u00f2 essere subappaltata a terzi,<br \/>\n\u2013 criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto.<\/p>\n<p align=\"left\">II. Informazioni non destinate a essere pubblicate<\/p>\n<p align=\"left\">15. Numero di appalti aggiudicati (quando un appalto \u00e8 stato suddiviso tra pi\u00f9 fornitori).<br \/>\n16. Valore di ciascun appalto aggiudicato.<br \/>\n17. Paese d\u2019origine del prodotto o del servizio (origine unionale o non unionale e, in quest\u2019ultimo caso, ripartizione per paese terzo).<br \/>\n18. Criteri di attribuzione utilizzati.<br \/>\n19. Indicare se l\u2019appalto \u00e8 stato aggiudicato a un offerente che presentava una variante, ai sensi dell\u2019articolo 129, comma 2.<br \/>\n20. Indicare se vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all\u2019articolo 97.<br \/>\n21. Data di invio dell\u2019avviso da parte dell\u2019ente aggiudicatore.<\/p>\n<p align=\"left\">H \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SULL\u2019ESISTENZA DI UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE (di cui all\u2019articolo 123, comma 6, lett. b) e articolo 128)<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Indicare eventualmente se l\u2019appalto \u00e8 riservato a laboratori protetti o se l\u2019esecuzione \u00e8 riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.<br \/>\n4. Oggetto del sistema di qualificazione (descrizione dei prodotti, servizi o lavori, o loro categorie, che vanno acquistati con tale sistema \u2013 codici CPV). Il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per gli appalti di forniture e di servizi.<br \/>\n5. Requisiti che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione in base al sistema e metodi di verifica di ciascuna di tali condizioni. Se la descrizione dei requisiti e dei metodi di verifica \u00e8 voluminosa e si basa su documenti cui gli operatori economici interessati hanno accesso, una sintesi dei requisiti e dei metodi principali e un riferimento a tali documenti sar\u00e0 sufficiente.<br \/>\n6. Periodo di validit\u00e0 del sistema di qualificazione e formalit\u00e0 da espletare per il suo rinnovo.<br \/>\n7. Menzione del fatto che l\u2019avviso \u00e8 utilizzato come mezzo di indizione di gara.<br \/>\n8. Indirizzo presso il quale \u00e8 possibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione relativa al sistema di qualificazione (se l\u2019indirizzo \u00e8 diverso da quello di cui al punto 1).<br \/>\n9. Denominazione e indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l\u2019introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<br \/>\n10. Criteri, se noti, definiti all\u2019articolo 95 che saranno utilizzati per l\u2019aggiudicazione dell\u2019appalto. Salvo nel caso in cui l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa \u00e8 individuata sulla base del solo prezzo, i criteri per determinare l\u2019offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa nonch\u00e9 la ponderazione a essi attribuita o, se del caso, la gerarchia di applicazione degli stessi sono indicati qualora non figurino nel capitolato d\u2019oneri o non ne sia previsto l\u2019inserimento nell\u2019invito a presentare un\u2019offerta o a negoziare.<br \/>\n11. Eventualmente, indicare se:<br \/>\na) la trasmissione in via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione \u00e8 richiesta\/accettata;<br \/>\nb) si far\u00e0 ricorso all\u2019ordinazione elettronica;<br \/>\nc) si far\u00e0 ricorso alla fatturazione elettronica;<br \/>\nd) sar\u00e0 accettato il pagamento elettronico.<br \/>\n12. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE III \u2013 INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI E NEGLI AVVISI DI GARA RELATIVI AGLI APPALTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI NEI SETTORI SPECIALI9 (di cui all\u2019articolo 142)<\/p>\n<p align=\"left\">I. Bando o avviso di gara<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Descrizione dei servizi o loro categorie e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell\u2019appalto, indicando quantit\u00e0 o valori coinvolti e codici CPV.<br \/>\n4. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei servizi.<br \/>\n5. Indicare eventualmente se l\u2019appalto \u00e8 riservato a laboratori protetti o se l\u2019esecuzione \u00e8 riservata nel contesto di programmi di lavoro protetti.<br \/>\n6. Principali condizioni da soddisfare da parte degli operatori economici in vista della loro partecipazione, o, se del caso, l\u2019indirizzo elettronico a cui si possono ottenere informazioni dettagliate.<br \/>\n7. Scadenze per contattare l\u2019ente aggiudicatore, in vista della partecipazione.<br \/>\n8. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p align=\"left\">II. Avviso periodico indicativo<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore.<br \/>\n2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.<br \/>\n3. Se noti:<br \/>\na) il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;<br \/>\nb) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;<br \/>\nc) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:<br \/>\n\u2013 l\u2019indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione \u00e8 riservata nell\u2019ambito di programmi di lavoro protetti,<br \/>\n\u2013 l\u2019indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;<br \/>\nd) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.<br \/>\n4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all\u2019ente aggiudicatore il loro interesse per lo\/gli appalto\/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d\u2019interesse e l\u2019indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d\u2019interesse.<\/p>\n<p align=\"left\">III. Avviso sull\u2019esistenza di un sistema di qualificazione<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice.<br \/>\n2. Una breve descrizione del contratto in questione, compresi i codici CPV.<br \/>\n3. Se noti:<br \/>\na) il codice NUTS del luogo principale per l\u2019esecuzione dei lavori nel caso di appalti di lavori o il codice NUTS del luogo principale di consegna o di prestazione per le forniture e i servizi;<br \/>\nb) tempi di consegna o di fornitura di prodotti, lavori o servizi e durata del contratto;<br \/>\nc) condizioni di partecipazione, compreso quanto segue:<br \/>\n\u2013 l\u2019indicazione, eventuale, se si tratta di un appalto riservato a laboratori protetti o la cui esecuzione \u00e8 riservata nell\u2019ambito di programmi di lavoro protetti,<br \/>\n\u2013 l\u2019indicazione eventuale se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione;<br \/>\nd) una breve descrizione delle caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione.<br \/>\n4. Indicazione del fatto che gli operatori economici interessati devono far conoscere all\u2019ente aggiudicatore il loro interesse per lo\/gli appalto\/i, termini per la ricezione delle manifestazioni d\u2019interesse e l\u2019indirizzo al quale devono essere trasmesse le manifestazioni d\u2019interesse.<br \/>\n5. Periodo di validit\u00e0 del sistema di qualificazione e formalit\u00e0 da espletare per il suo rinnovo.<\/p>\n<p align=\"left\">IV. Avviso di aggiudicazione<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Indicazione succinta del tipo e della quantit\u00e0 dei servizi e, se del caso, forniture e lavori accessori oggetto dell\u2019appalto.<br \/>\n4. Riferimento della pubblicazione dell\u2019avviso nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea.<br \/>\n5. Numero di offerte ricevute.<br \/>\n6. Nome e indirizzo del\/degli operatore\/i economico\/i.<br \/>\n7. Altre eventuali informazioni.<\/p>\n<p><a name=\"Allegato_XV\"><\/a>Allegato XV Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari e per i settori speciali<\/p>\n<p>PARTE I \u2013 Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo o a confermare interesse, previsti per i settori ordinari di cui all\u2019articolo 75<\/p>\n<p align=\"left\">1. L\u2019invito a presentare un\u2019offerta o a partecipare al dialogo di cui all\u2019articolo 75 deve contenere almeno:<br \/>\na) un riferimento all\u2019avviso di indizione di gara pubblicato;<br \/>\nb) il termine per la ricezione delle offerte, l\u2019indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;<br \/>\nc) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l\u2019indirizzo per l\u2019inizio della fase della consultazione, nonch\u00e9 la lingua o le lingue utilizzate;<br \/>\nd) l\u2019indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato conformemente agli articoli 86 e, eventualmente, all\u2019articolo 87 oppure ad integrazione delle informazioni previste da tali articoli e secondo le stesse modalit\u00e0 stabilite negli articoli 86 e 87<br \/>\ne) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto, oppure, all\u2019occorrenza, l\u2019ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nel bando di gara, nell\u2019invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo.<br \/>\nTuttavia, per gli appalti aggiudicati mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l\u2019innovazione, le precisazioni di cui alla lettera b) non figurano nell\u2019invito a partecipare al dialogo, o a negoziare bens\u00ec nell\u2019invito a presentare un\u2019offerta.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso di preinformazione, le amministrazioni aggiudicatrici invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all\u2019appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a una trattativa.<br \/>\nTale invito comprende almeno le seguenti informazioni:<br \/>\na) natura e quantit\u00e0, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantit\u00e0 e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell\u2019appalto;<br \/>\nb) tipo di procedura: procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione;<br \/>\nc) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l\u2019esecuzione dei lavori o dei servizi;<br \/>\nd) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonch\u00e9 la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;<br \/>\ne) indirizzo dell\u2019amministrazione aggiudicatrice che aggiudica l\u2019appalto;<br \/>\nf) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;<br \/>\ng) forma dell\u2019appalto oggetto della gara: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o pi\u00f9 d\u2019una fra queste forme; e<br \/>\nh) i criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l\u2019ordine d\u2019importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell\u2019avviso di preinformazione o nelle specifiche tecniche o nell\u2019invito a presentare offerte o a partecipare a una negoziazione.<\/p>\n<p align=\"left\">PARTE II \u2013 Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti per i settori speciali di cui all\u2019articolo 131<\/p>\n<p align=\"left\">1. L\u2019invito a presentare un\u2019offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare di cui all\u2019articolo 131 deve contenere almeno:<br \/>\na) il termine ultimo per la ricezione delle offerte, l\u2019indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte.<br \/>\nTuttavia, nel caso di contratti aggiudicati tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l\u2019innovazione, tali informazioni non figurano nell\u2019invito a partecipare a una trattativa, bens\u00ec nell\u2019invito a presentare un\u2019offerta;<br \/>\nb) in caso di dialogo competitivo, la data stabilita e l\u2019indirizzo per l\u2019inizio della fase della consultazione, nonch\u00e9 la lingua o le lingue utilizzate;<br \/>\nc) un riferimento a qualsiasi avviso di indizione di gara pubblicato;<br \/>\nd) l\u2019indicazione dei documenti eventualmente da allegare;<br \/>\ne) i criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto se non compaiono nell\u2019avviso relativo all\u2019esistenza di un sistema di qualificazione con cui si indice la gara;<br \/>\nf) la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto oppure, all\u2019occorrenza l\u2019ordine di importanza di tali criteri, se queste informazioni non figurano nel bando di gara, nell\u2019avviso relativo all\u2019esistenza di un sistema di qualificazione o nel capitolato d\u2019oneri.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Quando viene indetta una gara per mezzo di un avviso periodico indicativo gli enti aggiudicatori invitano poi tutti i candidati a confermare il loro interesse in base alle informazioni particolareggiate relative all\u2019appalto in questione prima di iniziare la selezione degli offerenti o dei partecipanti a un negoziato.<br \/>\nL\u2019invito comprende almeno tutte le seguenti informazioni:<br \/>\na) natura e quantit\u00e0, comprese tutte le opzioni riguardanti appalti complementari e, se possibile, il termine previsto per esercitarle; in caso di appalti rinnovabili, natura e quantit\u00e0 e, se possibile, termine previsto per la pubblicazione dei successivi bandi di gara per i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell\u2019appalto;<br \/>\nb) tipo di procedura: ristretta o negoziata;<br \/>\nc) eventualmente, la data in cui deve iniziare o terminare la consegna delle forniture o l\u2019esecuzione dei lavori o dei servizi;<br \/>\nd) ove non si possa offrire un accesso elettronico, indirizzo e termine ultimo per il deposito delle domande di documenti di gara nonch\u00e9 la lingua o le lingue in cui esse devono essere redatte;<br \/>\ne) l\u2019indirizzo dell\u2019ente aggiudicatore;<br \/>\nf) condizioni di carattere economico e tecnico, garanzie finanziarie e informazioni richieste agli operatori economici;<br \/>\ng) forma dell\u2019appalto oggetto dell\u2019invito a presentare offerte: acquisto, locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto o pi\u00f9 d\u2019una fra queste forme; e<br \/>\nh) i criteri di aggiudicazione dell\u2019appalto e la loro ponderazione o, se del caso, l\u2019ordine d\u2019importanza degli stessi, ove queste informazioni non compaiano nell\u2019avviso indicativo o nel capitolato d\u2019oneri o nell\u2019invito a presentare offerte oppure a partecipare a una trattativa.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XVI\"><\/a>Allegato XVI Registri di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#083\">articolo 83<\/a><\/p>\n<p align=\"left\">I registri professionali e commerciali, le dichiarazioni e i certificati corrispondenti per ciascuno Stato membro sono:<\/p>\n<p align=\"left\">\u2013 per il Belgio, \u00abRegistre du Commerce\u00bb\/\u00abHandelsregister\u00bbe, per gli appalti di servizi, \u00abOrdres professionels\/Beroepsorden\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Bulgaria, \u00ab\u2026 (49)\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Repubblica ceca, \u00abobchodn\u00ed rejst\u00f8\u00edk\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Danimarca, \u00abErhvervsstyrelsen\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Germania, \u00abHandelsregister\u00bb, \u00abHandwerksrolle\u00bb, e, per gli appalti di servizi \u00abVereinsregister\u00bb; \u00abPartnerschaftsregister\u00bb e \u00abMitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der L\u00e4nder\u00bb,<br \/>\n\u2013 per l\u2019Estonia, \u00abRegistrite ja Infos\u00fcsteemide Keskus\u00bb,<br \/>\n\u2013 per l\u2019Irlanda, un operatore economico pu\u00f2 essere invitato a produrre un certificato del \u00abRegistrar of Companies\u00bb o del \u00abRegistrar of Friendly Societies\u00bb o, in mancanza, un\u2019attestazione che precisi che l\u2019interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione nel paese in cui \u00e8 stabilito, in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata,<br \/>\n\u2013 per la Grecia, \u00ab\u2026 (49)\u00bb del ministero dell\u2019ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici (\u2026 (49)) per gli appalti di lavori; \u00ab\u2026 (49)\u00bb e \u00ab\u2026 (49)\u00bb per gli appalti di forniture; per gli appalti di servizi, il prestatore di servizi pu\u00f2 essere invitato a produrre una dichiarazione giurata resa innanzi a un notaio, riguardante l\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 professionale in questione; nei casi previsti dalla normativa nazionale in vigore, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/2016_0050_allegato_I.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">allegato I<\/a>, il registro professionale \u00ab\u2026 (49)\u00bb nonch\u00e9 \u00ab\u2026 (49)\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Spagna, \u00abRegistro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado\u00bb per appalti di lavori e di servizi e, per appalti di forniture, \u00abRegistro Mercantil\u00bb o, nel caso di persone non registrate, un certificato attestante che l\u2019interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione,<br \/>\n\u2013 per la Francia, \u00abRegistre du commerce e des soci\u00e9t\u00e9s\u00bb e \u00abR\u00e9pertoire des m\u00e9tiers\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Croatia, \u00abSudski registar\u00bb e \u00abObrtni registrar\u00bb o, per deterimate attivit\u00e0, un certificato attestante che l\u2019interessato \u00e8 autorizzato a esercitare l\u2019attivit\u00e0 commerciale o la professione in questione,<br \/>\n\u2013 per l\u2019Italia, \u00abRegistro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato\u00bb; per appalti di forniture e di servizi, anche il \u00abRegistro delle Commissioni provinciali per l\u2019artigianato\u00bb o, oltre ai registri gi\u00e0 menzionati, il \u00abConsiglio nazionale degli ordini professionali\u00bb per appalti di servizi; per appalti di lavori o di servizi, l\u2019\u00abAlbo nazionale dei gestori ambientali\u00bb oltre ai registri gi\u00e0 menzionati,<br \/>\n\u2013 per Cipro, l\u2019imprenditore pu\u00f2 essere invitato a presentare un certificato del \u00abCouncil for the Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors (\u2026 (49))\u00bb, conformemente alla Registration e Audit of Civil Engineering e Building Contractors Law per appalti di lavori; per appalti di forniture e servizi, il fornitore o il prestatore di servizi pu\u00f2 essere invitato a presentare un certificato del \u00abRegistrar of Companies e Official Receiver\u00bb (\u2026 (49)) o, altrimenti, un certificato attestante che l\u2019interessato ha dichiarato, sotto giuramento, di esercitare la professione nel paese in cui \u00e8 stabilito, in un luogo specifico e con una denominazione commerciale particolare,<br \/>\n\u2013 per la Lettonia, \u00abUz\u00f2\u00e7mumu re\u00ecistrs\u00bb (\u00abRegistro delle imprese\u00bb),<br \/>\n\u2013 per la Lituania, \u00abJuridini\u00f8 asmen\u00f8 registras\u00bb,<br \/>\n\u2013 per il Lussemburgo, \u00abRegistre aux firmes\u00bb e \u00abR\u00f4le de la chambre des m\u00e9tiers\u00bb,<br \/>\n\u2013 per l\u2019Ungheria, \u00abC\u00e9gnyilv\u00e1ntart\u00e1s\u00bb, \u00abegy\u00e9ni v\u00e1llalkoz\u00f3k jegyz\u00f5i nyilv\u00e1ntart\u00e1sa\u00bb, e, per appalti di servizi, taluni \u00abszakmai kamar\u00e1k nyilv\u00e1ntart\u00e1sa\u00bb o, nel caso di alcune attivit\u00e0, un certificato attestante che l\u2019interessato \u00e8 autorizzato a esercitare l\u2019attivit\u00e0 commerciale o la professione in questione,<br \/>\n\u2013 per Malta, l\u2019operatore economico ottiene il suo \u00abnumru t\u00e0 registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Mi\u00bfjud (VAT) u n- numru tal-licenzja t\u00e0 kummerc\u00bb, e, in caso di partenariati o societ\u00e0, il relativo numero di registrazione rilasciato dall\u2019autorit\u00e0 maltese dei servizi finanziari,<br \/>\n\u2013 per i Paesi Bassi, \u00abHandelsregister\u00bb,<br \/>\n\u2013 per l\u2019Austria, \u00abFirmenbuch\u00bb, \u00abGewerberegister\u00bb, \u00abMitgliederverzeichnisse der Landeskammern\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Polonia, \u00ab\u2026 (49)\u00bb,<br \/>\n\u2013 per il Portogallo, \u00abInstituto da Constru\u00e7\u00e3o e do Imobili\u00e1rio\u00bb (INCI) per appalti di lavori; \u00abRegistro Nacional das Pessoas Colectivas\u00bb, per appalti di forniture e di servizi,<br \/>\n\u2013 per la Romania, \u00abRegistrul Comer.ului\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Slovenia, \u00abSodni register\u00bb e \u00abobrtni register\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Slovacchia, \u00abObchodn\u00fd register\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Finlandia, \u00abKaupparekisteri\u00bb\/\u00abHandelregistret\u00bb,<br \/>\n\u2013 per la Svezia, \u00abaktiebolags-, handels \u2013 eller f\u00f6reningsregistren\u00bb,<br \/>\n\u2013 per il Regno Unito, l\u2019operatore economico pu\u00f2 essere invitato a produrre un certificato del \u00abRegistrar of Companies\u00bb attestante che ha costituito una societ\u00e0 o \u00e8 iscritto in un registro commerciale o, in mancanza, un certificato attestante che l\u2019interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione in un luogo specifico e sotto una denominazione commerciale determinata.<br \/>\n(49) Si omette il testo in lingua straniera.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XVII\"><\/a>Allegato XVII Mezzi di prova dei criteri di selezione<\/p>\n<p align=\"left\"><i> Parte I: Capacit\u00e0 economica e finanziaria <\/i><\/p>\n<p align=\"left\">Di regola, la capacit\u00e0 economica e finanziaria dell\u2019operatore economico pu\u00f2 essere provata mediante una o pi\u00f9 delle seguenti referenze:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;<br \/>\nb) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell\u2019operatore economico;<br \/>\nc) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attivit\u00e0 oggetto dell\u2019appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all\u2019avvio delle attivit\u00e0 dell\u2019operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><i> Parte II: Capacit\u00e0 tecnica <\/i><\/p>\n<p align=\"left\">Mezzi per provare le capacit\u00e0 tecniche degli operatori economici di cui all\u2019articolo 83:<\/p>\n<p align=\"left\">a) i seguenti elenchi:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">i) un elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; tale elenco \u00e8 corredato di certificati di corretta esecuzione e buon esito dei lavori pi\u00f9 importanti; se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sar\u00e0 presa in considerazione la prova relativa ai lavori analoghi realizzati pi\u00f9 di cinque anni prima;<br \/>\nii) un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono precisare che sar\u00e0 preso in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati pi\u00f9 di tre anni prima;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">b) l\u2019indicazione dei tecnici o degli organismi tecnici, che facciano o meno parte integrante dell\u2019operatore economico, e pi\u00f9 particolarmente di quelli responsabili del controllo della qualit\u00e0 e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui l\u2019imprenditore disporr\u00e0 per l\u2019esecuzione dell\u2019opera;<br \/>\nc) una descrizione delle attrezzature tecniche e delle misure adottate dall\u2019operatore economico per garantire la qualit\u00e0, nonch\u00e9 degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa;<br \/>\nd) un\u2019indicazione dei sistemi di gestione e di tracciabilit\u00e0 della catena di approvvigionamento che l\u2019operatore economico potr\u00e0 applicare durante l\u2019esecuzione del contratto;<br \/>\ne) qualora i prodotti da fornire o i servizi da prestare siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalit\u00e0 particolare, una verifica eseguita dall\u2019amministrazione aggiudicatrice<br \/>\no, per suo conto, da un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi \u00e8 stabilito, purch\u00e9 tale organismo acconsenta; la verifica verte sulle capacit\u00e0 di produzione del fornitore e sulla capacit\u00e0 tecnica del prestatore di servizi e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonch\u00e9 sulle misure adottate per garantire la qualit\u00e0;<br \/>\nf) l\u2019indicazione dei titoli di studio e professionali del prestatore di servizi o dell\u2019imprenditore o dei dirigenti dell\u2019impresa, a condizione che non siano valutati tra i criteri di aggiudicazione;<br \/>\ng) un\u2019indicazione delle misure di gestione ambientale che l\u2019operatore economico potr\u00e0 applicare durante l\u2019esecuzione del contratto;<br \/>\nh) una dichiarazione indicante l\u2019organico medio annuo dell\u2019imprenditore o del prestatore di servizi e il numero dei dirigenti durante gli ultimi tre anni;<br \/>\ni) una dichiarazione indicante l\u2019attrezzatura, il materiale e l\u2019equipaggiamento tecnico di cui l\u2019imprenditore o il prestatore di servizi disporr\u00e0 per eseguire l\u2019appalto;<br \/>\nj) un\u2019indicazione della parte di appalto che l\u2019operatore economico intende eventualmente subappaltare;<br \/>\nk) per i prodotti da fornire:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">i) campioni, descrizioni o fotografie la cui autenticit\u00e0 deve poter essere certificata a richiesta dall\u2019amministrazione aggiudicatrice;<br \/>\nii) certificati rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo della qualit\u00e0, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformit\u00e0 di prodotti ben individuati mediante riferimenti a determinate specifiche tecniche o norme.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XVIII\"><\/a>Allegato XVIII Elenco degli atti giuridici dell\u2019Unione di cui all\u2019<a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#096\">articolo 96, comma 3 <\/a><\/p>\n<p>Direttiva 2009\/33\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.<br \/>\nI diritti conferiti mediante una procedura in cui sia stata assicurata adeguata pubblicit\u00e0 e in cui il conferimento di tali diritti si basi su criteri obiettivi non costituiscono \u00abdiritti speciali o esclusivi\u00bb ai sensi del presente decreto. Il seguente elenco contiene una serie di procedure che garantiscono un\u2019adeguata trasparenza preliminare per il rilascio di autorizzazioni sulla base di altri atti legislativi dell\u2019Unione, che non costituiscono \u00abdiritti speciali o esclusivi\u00bb ai sensi del presente codice:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) la concessione di autorizzazioni per la gestione di impianti di gas naturale conformemente alle procedure di cui all\u2019articolo 4 della direttiva 2009\/73\/CE;<br \/>\nb) l\u2019autorizzazione o l\u2019invito a presentare offerte per la costruzione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica in conformit\u00e0 della direttiva 2009\/72\/CE;<br \/>\nc) la concessione di autorizzazioni, conformemente alle procedure di cui all\u2019articolo 9 della direttiva 97\/67\/CE, in relazione a servizi postali che non sono n\u00e9 possono essere riservati;<br \/>\nd) la procedura per concedere l\u2019autorizzazione a svolgere un\u2019attivit\u00e0 che comporti lo sfruttamento di idrocarburi ai sensi della direttiva 94\/22\/CE;<br \/>\ne) i contratti di servizio pubblico ai sensi del regolamento (CE) n. 1370\/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus, tram, metropolitana o per ferrovia, che sono stati aggiudicati mediante una procedura di gara conformemente all\u2019articolo 5, paragrafo 3, di detto regolamento, purch\u00e9 la durata sia conforme all\u2019articolo 4, paragrafi 3 o 4, del regolamento stesso.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XIX\"><\/a>Allegato XIX Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#141\">articoli 141<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#152\">152<\/a><\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Descrizione del progetto (codici CPV).<br \/>\n4. Tipo di concorso: aperto o ristretto.<br \/>\n5. Nel caso dei concorsi aperti: data limite di ricezione dei progetti.<br \/>\n6. Nel caso di concorsi ristretti:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">numero di partecipanti auspicato, o margini di variazione accettati;<br \/>\neventualmente, nomi dei partecipanti gi\u00e0 selezionati;<br \/>\ncriteri di selezione dei partecipanti;<br \/>\ntermine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">7. Eventualmente, indicare se la partecipazione \u00e8 riservata a una particolare professione.<br \/>\n8. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.<br \/>\n9. Eventualmente, nomi dei membri della giuria selezionati.<br \/>\n10. Indicare se la decisione della giuria sia vincolante per l\u2019ente aggiudicatore.<br \/>\n11. Eventualmente, numero e valore dei premi.<br \/>\n12. Eventualmente, indicare gli importi pagabili a tutti i partecipanti.<br \/>\n13. Indicare se gli autori dei progetti premiati abbiano diritto all\u2019attribuzione di appalti complementari.<br \/>\n14. Denominazione ed indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l\u2019introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<br \/>\n15. Data d\u2019invio del presente avviso.<br \/>\n16. Altre informazioni pertinenti.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XX\"><\/a>Allegato XX Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione di cui agli <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#141\">articoli 141<\/a> e <a href=\"http:\/\/www.cngeologi.it\/codice_appalti\/#152\">152<\/a><\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari.<br \/>\n2. Principale attivit\u00e0 esercitata.<br \/>\n3. Descrizione del progetto (codici CPV).<br \/>\n4. Numero totale dei partecipanti.<br \/>\n5. Numero dei partecipanti esteri.<br \/>\n6. Vincitore\/i del concorso.<br \/>\n7. Eventualmente, premio o premi.<br \/>\n8. Altre informazioni.<br \/>\n9. Riferimento all\u2019avviso di concorso.<br \/>\n10. Denominazione ed indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l\u2019introduzione di ricorsi o, se necessario, denominazione, indirizzo, numero di telefono, di fax e indirizzo elettronico del servizio presso il quale l\u2019informazione in questione pu\u00f2 essere richiesta.<br \/>\n11. Data d\u2019invio del presente avviso.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XXI\"><\/a>Allegato XXI Informazioni da inserire nei bandi di concessione<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu\u00f2 fornire ulteriori informazioni.<br \/>\n2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attivit\u00e0 svolta.<br \/>\n3. Se le domande di partecipazione devono includere le offerte, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove si offra gratuitamente accesso gratuito, diretto e completo ai documenti di gara. Se l\u2019accesso gratuito, diretto e completo non \u00e8 disponibile nei casi di cui all\u2019articolo 74, commi 2 e 3, un\u2019indicazione relativa alle modalit\u00e0 di accesso ai documenti di gara.<br \/>\n4. Descrizione della concessione: natura e quantit\u00e0 dei lavori, natura e quantit\u00e0 dei servizi, ordine di grandezza o valore indicativo, e, se possibile, durata del contratto. Se la concessione \u00e8 suddivisa in lotti, \u00e8 necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.<br \/>\n5. Codici CPV. Se la concessione \u00e8 suddivisa in lotti, \u00e8 necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.<br \/>\n6. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi; se la concessione \u00e8 suddivisa in lotti, \u00e8 necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.<br \/>\n7. Le condizioni di partecipazione, tra cui:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) se del caso, indicare se la concessione \u00e8 limitata a laboratori protetti o se l\u2019esecuzione \u00e8 limitata a programmi di lavoro protetti;<br \/>\nb) se del caso, indicare se in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione; indicare altres\u00ec il riferimento alla disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa rilevante;<br \/>\nc) eventualmente un elenco e una breve descrizione dei criteri di selezione; livello o livelli minimi specifici di capacit\u00e0 eventualmente richiesti; indicazione delle informazioni richieste (autocertificazioni, documentazione).<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">8. Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte.<br \/>\n9. Criteri di aggiudicazione della concessione se non figurano in altri documenti di gara.<br \/>\n10. Data di spedizione del bando.<br \/>\n11. Nome e indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, ove del caso, di mediazione; informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.<br \/>\n12. Laddove opportuno, condizioni particolari a cui \u00e8 soggetta l\u2019esecuzione della concessione.<br \/>\n13. Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione o le offerte.<br \/>\n14. Se del caso, indicare i requisiti e i termini connessi all\u2019impiego di mezzi di comunicazione elettronici.<br \/>\n15. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione \u00e8 associata a un progetto e\/o programma finanziato con fondi dell\u2019Unione.<br \/>\n16. Per le concessioni di lavori, indicare se la concessione rientra nell\u2019ambito dell\u2019AAP.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XXII\"><\/a>Allegato XXII Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu\u00f2 fornire ulteriori informazioni.<br \/>\n2. Se del caso, indirizzo di posta elettronica o sito Internet ove le specifiche e qualsiasi altro documento giustificativo siano reperibili.<br \/>\n3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attivit\u00e0 svolta.<br \/>\n4. Codici CPV. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, \u00e8 necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.<br \/>\n5. Codice NUTS per il luogo principale di prestazione o esecuzione delle concessioni di servizi.<br \/>\n6. Descrizione dei servivi, ordine di grandezza o valore indicativi.<br \/>\n7. Condizioni di partecipazione.<br \/>\n8. Se opportuno, termini per contattare l\u2019amministrazione aggiudicatrice o l\u2019ente aggiudicatore in vista della partecipazione.<br \/>\n9. Se del caso, breve descrizione delle principali caratteristiche della procedura di aggiudicazione da applicare.<br \/>\n10. Altre eventuali informazioni rilevanti.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XXIII\"><\/a>Allegato XXIII Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu\u00f2 fornire ulteriori informazioni.<br \/>\n2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attivit\u00e0 svolta.<br \/>\n3. Codici CPV.<br \/>\n4. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.<br \/>\n5. Descrizione della concessione: natura e quantit\u00e0 dei lavori, natura e quantit\u00e0 dei servizi, durata del contratto. Se la concessione \u00e8 suddivisa in lotti, \u00e8 necessario fornire tali informazioni per ogni lotto. Se del caso, descrivere le eventuali opzioni.<br \/>\n6. Descrizione della procedura di aggiudicazione utilizzata, nel caso di aggiudicazione senza previa pubblicazione, motivazione.<br \/>\n7. Criteri di cui all\u2019articolo 172 utilizzati per aggiudicare la concessione o le concessioni.<br \/>\n8. Data della decisione (o delle decisioni) di aggiudicazione della concessione.<br \/>\n9. Numero di offerte ricevute per ogni aggiudicazione, tra cui:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) numero di offerte ricevute da operatori economici che sono piccole e medie imprese;<br \/>\nb) numero di offerte ricevute dall\u2019estero;<br \/>\nc) numero di offerte ricevute con mezzi elettronici.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">10. Per ciascuna aggiudicazione: nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, ed eventualmente, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet dell\u2019aggiudicatario o degli aggiudicatari, comprese:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) le informazioni necessarie ad accertare se l\u2019aggiudicatario sia una piccola o media impresa;<br \/>\nb) le informazioni necessarie ad accertare se la concessione sia stata aggiudicata a un consorzio.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">11. Valore e principali condizioni finanziarie della concessione aggiudicata, inclusi:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) tariffe prezzi e tasse eventuali;<br \/>\nb) premi e pagamenti eventuali;<br \/>\nc) eventuali altri elementi utili con riguardo al valore della concessione ai sensi dell\u2019articolo 168, comma 4.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">12. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione \u00e8 associata a un progetto e\/o programma finanziato con fondi dell\u2019Unione.<br \/>\n13. Nome e indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.<br \/>\n14. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea rilevanti per la concessione (le concessioni) pubblicizzate nel presente bando.<br \/>\n15. Data di spedizione del bando.<br \/>\n16. Metodo per il calcolo del valore stimato della concessione, se non indicato in altri documenti di gara ai sensi dell\u2019articolo 168.<br \/>\n17. Altre eventuali informazioni rilevanti.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XXIV\"><\/a>Allegato XXIV Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS e, se del caso, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu\u00f2 fornire ulteriori informazioni.<br \/>\n2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore e principale attivit\u00e0 svolta.<br \/>\n3. Codici CPV. Se l\u2019appalto \u00e8 suddiviso in lotti, \u00e8 necessario fornire tali informazioni per ogni lotto.<br \/>\n4. Indicazione succinta dell\u2019oggetto della concessione.<br \/>\n5. Numero di offerte ricevute.<br \/>\n6. Valore dell\u2019offerta prescelta, inclusi tariffe e prezzi.<br \/>\n7. Nome e indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell\u2019operatore economico aggiudicatario (o degli operatori economici aggiudicatari).<br \/>\n8. Altre eventuali informazioni rilevanti.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"Allegato_XXV\"><\/a>Allegato XXV Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione in vigenza della stessa<\/p>\n<p align=\"left\">1. Nome, numero di identificazione (ove previsto dalla legislazione nazionale), indirizzo comprensivo di codice NUTS, numero di telefono e di fax, indirizzo di posta elettronica e sito Internet dell\u2019amministrazione aggiudicatrice o dell\u2019ente aggiudicatore e, se diverso, del servizio che pu\u00f2 fornire ulteriori informazioni.<br \/>\n2. Codici CPV.<br \/>\n3. Codice NUTS per il luogo principale di esecuzione dei lavori nel caso di concessioni di lavori o codice NUTS per il luogo principale di esecuzione delle concessioni di servizi.<br \/>\n4. Descrizione della concessione prima e dopo la modifica: natura e quantit\u00e0 dei lavori, natura e quantit\u00e0 dei servizi.<br \/>\n5. Se del caso, modifica del valore della concessione, compresi gli eventuali aumenti dei prezzi o delle tariffe provocati dalla modifica.<br \/>\n6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica.<br \/>\n7. Data della decisione di aggiudicazione della concessione.<br \/>\n8. Se del caso, nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet del nuovo o dei nuovi operatori economici.<br \/>\n9. Informazioni necessarie ad accertare se la concessione \u00e8 associata a un progetto e\/o programma finanziato con fondi dell\u2019Unione.<br \/>\n10. Nome e indirizzo dell\u2019organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Informazioni precise sul termine per la presentazione dei ricorsi o, se necessario, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax e indirizzo di posta elettronica del servizio competente a fornire tali informazioni.<br \/>\n11. Data (date) e riferimento (riferimenti) a precedenti pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale dell\u2019Unione europea rilevanti per l\u2019appalto (gli appalti) di cui al presente bando.<br \/>\n12. Data di spedizione del bando.<br \/>\n13. Altre eventuali informazioni rilevanti.<\/p>\n<hr>\n<p align=\"left\"><a name=\"y_2007_0109\"><\/a>Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109<\/p>\n<p align=\"left\">Art. 1. Definizioni<\/p>\n<p align=\"left\">1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">a) per \u201cfinanziamento del terrorismo\u201d si intende: \u201cqualsiasi attivit\u00e0 diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all\u2019intermediazione, al deposito, alla custodia o all\u2019erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o pi\u00f9 delitti con finalit\u00e0 di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o pi\u00f9 delitti con finalit\u00e0 di terrorismo previsti dal codice penale, e ci\u00f2 indipendentemente dall\u2019effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti\u201d;<br \/>\nb) per \u201cregolamenti comunitari\u201d si intendono: \u201ci regolamenti (CE) n. 2580\/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881\/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l\u2019attivit\u00e0 dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell\u2019ONU\u201d;<br \/>\nc) per \u201cfondi\u201d si intendono: \u201cle attivit\u00e0 ed utilit\u00e0 finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:<\/p>\n<blockquote>\n<p align=\"left\">1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;<br \/>\n2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;<br \/>\n3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonch\u00e9 gli strumenti finanziari come definiti nell\u2019articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;<br \/>\n4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivit\u00e0;<br \/>\n5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;<br \/>\n6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;<br \/>\n7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;<br \/>\n8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni\u201d;<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\">d) per \u201crisorse economiche\u201d si intendono: \u201cle attivit\u00e0 di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate ((anche per interposta persona fisica o giuridica)) per ottenere fondi, beni o servizi\u201d;<br \/>\ne) per \u201ccongelamento di fondi\u201d si intende: \u201cil divieto, in virt\u00f9 dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all\u2019articolo 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cos\u00ec da modificarne il volume, l\u2019importo, la collocazione, la propriet\u00e0, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l\u2019uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio\u201d;<br \/>\nf) per \u201ccongelamento di risorse economiche\u201d si intende: \u201cil divieto, in virt\u00f9 dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all\u2019articolo 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l\u2019affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia\u201d;<br \/>\ng) per \u201csoggetti designati\u201d si intendono: \u201cle persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entit\u00e0 designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all\u2019articolo 4\u201d;<br \/>\nh) per \u201clegge antiriciclaggio\u201d si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.<\/p>\n<\/blockquote>\n<p align=\"left\"><a name=\"y_1990_0309\"><\/a>D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309<\/p>\n<p align=\"left\">Art. 74. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope<\/p>\n<p align=\"left\">1. Quando tre o pi\u00f9 persone si associano allo scopo di commettere pi\u00f9 delitti tra quelli previsti dall\u2019articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell\u2019allegato I al regolamento (CE) n. 273\/2004 e dell\u2019allegato al regolamento (CE) n. 111\/2005, ovvero dall\u2019articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l\u2019associazione \u00e8 punito per ci\u00f2 solo con la reclusione non inferiore a venti anni.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Chi partecipa all\u2019associazione \u00e8 punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.<\/p>\n<p align=\"left\">3. La pena \u00e8 aumentata se il numero degli associati \u00e8 di dieci o pi\u00f9 o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all\u2019uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Se l\u2019associazione \u00e8 armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non pu\u00f2 essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L\u2019associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilit\u00e0 di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.<\/p>\n<p align=\"left\">5. La pena \u00e8 aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell\u2019articolo 80.<\/p>\n<p align=\"left\">6. Se l\u2019associazione \u00e8 costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell\u2019articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell\u2019articolo 416 del codice penale.<\/p>\n<p align=\"left\">7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla met\u00e0 a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all\u2019associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.<\/p>\n<p align=\"left\">8. Quando in leggi e decreti \u00e8 richiamato il reato previsto dall\u2019articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall\u2019articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.<\/p>\n<p align=\"left\"><a name=\"y_1973_0043\"><\/a>D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43<\/p>\n<p align=\"left\">Art. 291-quater. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri<\/p>\n<p align=\"left\">1. Quando tre o pi\u00f9 persone si associano allo scopo di commettere pi\u00f9 delitti tra quelli previsti dall\u2019articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l\u2019associazione sono puniti, per ci\u00f2 solo, con la reclusione da tre a otto anni.<\/p>\n<p align=\"left\">2. Chi partecipa all\u2019associazione \u00e8 punito con la reclusione da un anno a sei anni.<\/p>\n<p align=\"left\">3. La pena \u00e8 aumentata se il numero degli associati \u00e8 di dieci o pi\u00f9.<\/p>\n<p align=\"left\">4. Se l\u2019associazione \u00e8 armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell\u2019articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L\u2019associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilit\u00e0, per il conseguimento delle finalit\u00e0 dell\u2019associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.<\/p>\n<p align=\"left\">5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla met\u00e0 nei confronti dell\u2019imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l\u2019attivit\u00e0 delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l\u2019autorit\u00e0 di polizia o l\u2019autorit\u00e0 giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l\u2019individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ultimo aggiornamento pubblicato in G.U.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":5831,"menu_order":3,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-4130","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4130","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4130"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4130\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5880,"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/4130\/revisions\/5880"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/5831"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4130"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.ordinegeologimolise.it\/NuovoSito\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4130"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}