- L’APC è obbligatoria, salvi i casi di esonero, per tutti gli iscritti all’Albo Unico Nazionale, nel quale, ai fini apc, confluiscono gli iscritti all’Albo Professionale e all’Elenco Speciale sez. A, B (gli iscritti possono presentare al Consiglio dell’Ordine del Molise eventuale richiesta di esonero dell’APC per il triennio 2017-2019, compilando il modello Mod. Esonero Totale APC 2017- 2019 e Mod. Esonero Parziale APC 2017, entrambi allegati alla presente comunicazione).
- L’esonero PARZIALE APC è concesso:
- Nei casi di gravidanza, fino ad un massimo di un anno, salva diversa certificazione del medico specialista, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine della Molise entro 30 giorni dalla data di conoscenza della gravidanza, con allegata documentazione medica attestante il periodo di gravidanza.
- Nei casi di maternità o paternità, fino ad un massimo di due anni, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dalla nascita del figlio, con allegazione della documentazione attestante la maternità o paternità.
- Nel caso di soggetti che subiscano un intervento chirurgico invalidante, seppur parzialmente e/o temporaneamente, o risultino affetti da malattia grave, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, con allegata la documentazione medica attestante la patologia.
- Nel caso di assenza dall’Italia per un periodo continuativo superiore ad un anno, previa presentazione di una richiesta al Consiglio dell’Ordine entro 30 giorni dal rientro in Italia, con allegazione della documentazione che attesti il periodo di espatrio.
- Nel caso in cui l’iscritto, a causa di gravi e oggettivi impedimenti, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, sia impossibilitato a svolgere l’APC. In tali circostanze, l’iscritto deve darne, entro 30 giorni dalla cessazione dell’impedimento, motivata comunicazione al Consiglio dell’Ordine Regionale di appartenenza, che valuta la richiesta di esonero e la documentazione comprovante l’impedimento.
- L’esonero TOTALE APC è concesso:
- Agli iscritti che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione, hanno dichiarato al Consiglio dell’Ordine di non esercitare attività professionale, in forma libera o dipendente, e si impegnino a non svolgere tale attività nel successivo triennio.
- Agli iscritti che, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione, dichiarino di svolgere la loro attività in via esclusiva all’estero e di non avvalersi dell’iscrizione all’Albo Unico Nazionale per l’esercizio della propria attività nello Stato straniero.